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CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SCACCO MATTO GARANTITO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Prestazioni Assicurate Il presente contratto prevede, a fronte del versamento di un premio unico, l erogazione da parte della Compagnia di un capitale rivalutato, al netto delle spese di emissione e delle commissioni di ingresso, alla scadenza contrattuale in favore del/i beneficiario/i designato/i. Il capitale inizialmente acquisito derivante dalla corresponsione del premio è indicato in polizza. Il capitale assicurato, di cui al presente contratto, è garantito a condizione che il premio sia stato pagato. Art. 2 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell Assicurazione e durata Il contratto si intende concluso, nel momento in cui l investitore-contraente ha sottoscritto la Proposta/Polizza predisposta dalla Compagnia. La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il premio sia stato pagato, il giorno di sottoscrizione del contratto da parte dell investitorecontraente. Dunque la data di decorrenza del contratto coincide con il giorno di sottoscrizione del contratto stesso, sempre che il premio sia stato pagato. La durata del contratto è stabilita dall investitorecontraente ed è compresa tra 5 e 15 anni, ossia, la durata è libera ma non può essere né inferiore a 5 anni né superiore a 15 anni (es. 6, 12, 14 anni). Entro la scadenza del contratto l investitorecontraente può prorogare il contratto chiedendo, che la scadenza stessa venga differita automaticamente per un minimo di 1 anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato. Art. 3 Diritto di recesso L investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, informandone la Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa, e sempre nel termine indicato, l investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia, previa consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvederà a rimborsare all investitorecontraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con la deduzione delle spese connesse all emissione del contratto pari a 50,00 Euro. Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. Art. 4 Premi Al momento della sottoscrizione del contratto è previsto il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a 3.000,00 Euro, con multipli di 100,00 Euro. Oltre al pagamento iniziale, l investitorecontraente ha facoltà di versare premi aggiuntivi di importo: - non inferiore a 1.000,00 Euro, fino a un cumulo di premi versati pari a 15.000,00 Euro; - non inferiore a 5.000,00 Euro, per un cumulo di premi versati da 15.001,00 a 75.000,00 Euro; - non inferiore a 10.000,00 Euro, per un cumulo di premi versati da 75.001,00 a 300.000,00 Euro; - non inferiore a 50.000,00 Euro, per un cumulo di premi versati da 300.001,00 a 1.500.000,00 Euro; - non inferiore a 100.000,00 Euro, per un cumulo di premi versati superiore a 1.500.001,00 Euro. I versamenti aggiuntivi seguono la scadenza contrattuale e saranno di durata residua rispetto al primo versamento. Pagina - 1 - di 6

Ogni pagamento deve essere effettuato a favore della Compagnia mediante: - Bonifico bancario; - Addebito in conto e relativo accredito sul conto corrente della Compagnia. In caso di estinzione del c/c bancario presso la Banca Distributrice, l investitore-contraente, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto assicurativo, potrà effettuare il pagamento dei premi tramite diverso istituto bancario, facendo accreditare i successivi premi mediante bonifico bancario a favore della Compagnia sul c/c n. 25142 ABI 05390 CAB 03201, IBAN IT34N0539003201000000025142, presso la Banca Etruria Sede di Roma in Via degli Uffici del Vicario, 45-00186 Roma. Art. 5 Caricamenti Di seguito sono indicate le commissioni di ingresso (caricamenti) applicate alla sottoscrizione. Le commissioni sono decrescenti a fasce e per ogni premio versato la commissione è unica, per cui si applica la relativa percentuale di riferimento. Le commissioni di ingresso si applicano al premio una volta detratte da questo le spese di emissione della polizza pari a 50,00 Euro. Le spese di emissione non gravano sui versamenti aggiuntivi. 3,0% fino a 15.000,00 Euro di premio versato; 2,5% da 15.001,00 a 75.000,00 Euro di premio versato; 2,0% da 75.001,00 a 300.000,00 Euro di premio versato; 1,0% da 300.001,00 a 500.000,00 Euro di premio versato; 0,5% da 500.001,00 a 1.500.000,00 Euro di premio versato; 0,3% oltre 1.500.001,00 Euro di premio versato. Sul premio versato alla sottoscrizione (non sui versamenti aggiuntivi) grava anche un costo inerente le spese di emissione del contratto pari a 50,00 Euro. In caso di versamenti aggiuntivi si considereranno le fasce precedenti e la percentuale di caricamento da applicare sarà quella corrispondente alla somma dei premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti parziali. Art. 6 Modalità di rivalutazione del capitale SCACCO MATTO GARANTITO è un assicurazione di capitalizzazione alla quale la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tale fine la Compagnia gestirà secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo BAP GESTIONE, che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche. La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire al capitale assicurato in vigore al 31 dicembre dell anno solare precedente. Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto applicando un aliquota di retrocessione dell 80% al rendimento della gestione separata BAP GESTIONE. Qualora il rendimento annuo, al netto dell aliquota di retrocessione, della Gestione Speciale scendesse sotto il 2% le prestazioni verranno comunque rivalutate nella misura minima del 2%. Alla scadenza del contratto la misura annua di rivalutazione da applicare per il calcolo dell ulteriore rivalutazione nell anno in corso (a partire dal primo gennaio oppure da una data successiva in presenza di nuovi versamenti di premi), è quella che si ottiene utilizzando l 80% del rendimento annuo ultimo certificato. L incremento riconosciuto ogni anno al capitale assicurato è determinato quindi sulla base del rendimento realizzato dal Fondo BAP GESTIONE, cui è collegato il contratto. Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Compagnia (cfr. Art.3 del Regolamento del Fondo) e reso noto all investitore-contraente mediante comunicazione scritta e pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale. L investitore-contraente ha altresì facoltà di richiedere in ogni tempo il rendimento del Fondo e il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il Fondo. Ogni rivalutazione viene quindi applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L aumento del capitale assicurato al 31 Dicembre di ogni anno verrà comunicato all investitore-contraente una volta all anno e comunque ad ogni richiesta scritta dell investitorecontraente. Art. 7 Riscatto Art.7.1 Riscatto totale Trascorso il primo anno dalla data di decorrenza della polizza, l investitore-contraente può Pagina - 2 - di 6

chiedere, a mezzo raccomandata A/R o tramite richiesta scritta inviata tramite le filiali collocatrici, alla Compagnia la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta stessa presso la Sede Amministrativa della Compagnia. Per data di ricezione della richiesta si intende l arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari alla Riserva Matematica rivalutata, calcolata all ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di riscatto presso la Sede Amministrativa della Compagnia. La misura annua di rivalutazione da applicare per il calcolo dell ulteriore rivalutazione nell anno in corso (a partire dal primo gennaio oppure da una data successiva in presenza di nuovi versamenti di premi) fino alla data di calcolo della Riserva Matematica, è quella che si ottiene secondo le modalità di cui al precedente art. 6, ed utilizzando l 80% del rendimento annuo ultimo certificato al netto del costo di 50,00 Euro. Il valore di riscatto non potrà comunque essere inferiore al capitale minimo garantito calcolato al tasso annuo di interesse composto del 2%, per il periodo intercorrente tra la data di ciascun versamento e la data di ricezione della richiesta di riscatto presso la Sede Amministrativa della Compagnia. Il riscatto è ammesso anche in caso di morte dell investitore-contraente, alle medesime condizioni sopra riportate. Si ricorda che il valore sopra citato potrà risultare inferiore ai premi versati. Art. 7.2 Riscatto parziale Ferma restando la facoltà di esercitare il diritto di riscatto sopra citato, l investitorecontraente, trascorso il primo anno dalla data di sottoscrizione della polizza, può richiedere alla Compagnia di riscattare solo in parte il capitale maturato, purchè la somma dei riscatti parziali non risulti superiore al 50% della Riserva Matematica. Su ogni riscatto parziale viene applicato un costo di 50,00 Euro. Art. 8 Opzioni a scadenza Entro la scadenza contrattuale l investitorecontraente può prorogare il contratto chiedendo, almeno 30 giorni prima della scadenza, che la scadenza stessa venga differita automaticamente per un minimo di 1 anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale maturato. Al 31 dicembre di ogni anno solare il capitale maturato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nel precedente Art.6. Al termine di ogni anno di differimento automatico, l investitore-contraente può richiedere la corresponsione del capitale assicurato, comprensivo delle rivalutazioni, interrompendo il differimento stesso. L investitore-contraente può interrompere il differimento automatico anche in epoca diversa da quella indicata al comma precedente. In tal caso viene corrisposto un importo uguale al capitale conseguito alla ricorrenza annuale precedente, rivalutato fino all ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di interruzione. Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta di interruzione, verrà adottata quella ultima fissata dalla Compagnia come descritto al precedente Art.6. La Compagnia si impegna a fornire per iscritto all avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l esercizio dell opzione, una descrizione sintetica dell opzione esercitabile. L esercizio dell opzione non prevede costi aggiuntivi. Art. 9 Pagamenti della Compagnia Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di riscatto e scadenza è necessario consegnare alla Compagnia al momento della richiesta della liquidazione, l originale di polizza e gli eventuali allegati e un documento di identità valido relativo all avente diritto alla prestazione. In ogni caso, verificata l esistenza dell obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della domanda di riscatto completa di tutta la documentazione sopra indicata per la liquidazione della polizza. Scaduto tale termine, saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di sconto a favore del beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall investitorecontraente stesso o dai Beneficiari. Pagina - 3 - di 6

Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dal momento in cui possono essere fatti valere (Art. 2952 del Codice Civile). Norme generali riguardanti i documenti da consegnare 1. originale di polizza L originale di polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici, o in mancanza una dichiarazione di smarrimento effettuata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l operazione richiesta determini la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale, sinistro). 2. minore età dell avente diritto o interdetto Qualora l avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l importo spettante al minore stesso, con esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo. 3. parziale capacità dell avente diritto Qualora l avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell avente diritto parzialmente capace. Per gli importi rilevanti è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede. 4. vincoli gravanti sulla polizza Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall avente diritto (investitore-contraente o beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all integrale liquidazione delle prestazioni in favore dell investitore-contraente o del beneficiario. 5. consenso al trattamento dei dati Per ogni tipo di liquidazione, ove l avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (d.lgs n. 196/2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l apposito modulo disponibile presso la Compagnia. Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l effettiva sussistenza dell obbligo al pagamento delle prestazioni e l esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità. In ogni caso, verificata l esistenza dell obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della documentazione completa in caso di domanda di riscatto. Scaduto tale termine, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto a favore degli aventi diritto. Art. 10 Beneficiari L investitore-contraente designa il/i beneficiario/i e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione del/i beneficiario/i non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che l investitore-contraente e il/i beneficiario/i abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dopo che, verificatosi l evento previsto il/i beneficiario/i abbia/no comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del/i beneficiario/i. La designazione del/i beneficiario/i e le loro eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia. Art. 11 Cessione, pegno e vincolo Cessione L investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall Art.1406 del Codice Civile. L investitorecontraente dovrà preventivamente comunicare alla Pagina - 4 - di 6

Compagnia l intenzione di cedere il contratto al fine di consentire alla Compagnia stessa e/o alla Banca Distributrice l assolvimento nei confronti dell eventuale cessionario, degli obblighi previsti dalla normativa di settore. La cessione è efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A., riceve comunicazione scritta dell avvenuta cessione. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall Art. 1409 del Codice Civile. Pegno Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta dell avvenuta costituzione di pegno, accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell eventuale beneficiario irrevocabile. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che le spettano nei confronti dell investitore-contraente originario in base al seguente contratto, secondo quanto disposto dall Art. 2805 del Codice Civile. Vincolo Le somme assicurate possono essere vincolate. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta della costituzione di vincolo, accompagnata dalla dichiarazione di assenso del/i beneficiario/i irrevocabile. Contestualmente la Compagnia deve annotare la sussistenza del vincolo su polizza o appendice. Art. 12 Legislazione applicabile Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Art. 13 Foro Competente Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto é in via esclusiva il luogo di residenza o domicilio, a seconda dei casi, dell investitore-contraente o degli aventi diritto alla prestazione. Pagina - 5 - di 6

TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 1) FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia e autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa. 2) MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9). 3) CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autorità personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato stesso. 4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire dati personali a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilita di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato. 5) COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 8) DIRITTI DELL INTERESSATO L Art. 7 della Legge conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi e l interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06. 42 04 58 32, allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento e BancAssurance Popolari S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo, e sede amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 00195 Roma. Presso la sede amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l elenco completo dei Responsabili interni ed esterni. Pagina - 6 - di 6