PENSIONE DI INABILITÀ: cumulo contribuzione accreditata in due o piu forme assicurative Circolare INPS n 140 del 3.10.2013



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INCA INFORMA Quindicinale di informazione previdenziale a cura dell INCA- CGIL Bergamo http://new.cgil.bergamo.it/inca/ 9 Ottobre 2013 Numero 23 PENSIONE DI INABILITÀ: cumulo contribuzione accreditata in due o piu forme assicurative Circolare INPS n 140 del 3.10.2013 L articolo 1, comma 240, legge 24.12.2012 n 228 (legge stabilità 2013, entrata in vigore il 1 gennaio 2013) ha modificato la norma sulle pensioni di Inabilità di cui alla legge 222/1984 articolo 2. Dal 1 gennaio 2013 è possibile cumulare la contribuzione accreditata in due o più forme assicurative per ottenere un unica pensione di Inabilità INPS con la circolare 140 del 3 ottobre 2013 interviene sulle modifiche apportate, dalla legge di stabilità 2013, alla pensione di inabilità di cui all art.2 della legge 222/84. In materia di Cumulo INPS aveva già emesso la circolare 120 del 6 agosto (vedi INCAINFORMA n 21) a cui si rinvia per un approfondimento in materia di cumulo. PENSIONE DI INABILITÀ in CUMULO Il requisito contributivo previsto dall art.4 commi 1 e 2 della legge 222/84 (5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi cinque anni precedenti la domanda) potrà essere perfezionato utilizzando tutti i periodi di contribuzione (periodi non coincidenti) accreditati in due o più forme di assicurazione. Per forme di assicurazione si intendono quelle obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Come precisato da INPS nella circolare 120/2013, non è possibile utilizzare nel cumulo i periodi di iscrizione presso le Casse libero professionali. Attenzione: il cumulo di tutta la contribuzione è ammesso anche nell ipotesi che il requisito contributivo sia comunque perfezionato anche in una sola delle gestioni richiamate. Tutta la contribuzione accreditata in capo al richiedente l Inabilità, potrà essere utilizzata solo se non già utilizzata per la liquidazione di una pensione. Non potrà neppure essere utilizzata la contribuzione che potrebbe dar luogo alla liquidazione di supplementi di pensione già in essere. Il requisito sanitario per l Inabilità rimane inalterato. L inabilità è definita dall articolo 2 comma 1 della legge 222/84, come: assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 1

Il requisito contributivo e quello sanitario sono quelli fondativi del diritto alla pensione di inabilità, tutti gli altri requisiti richiesti, se non soddisfatti, non sono cause ostative ma semplice impedimento alla erogazione della prestazione pensionistica (vedi art.2 comma 3 della 222/84 e sentenza di Cassazione S.U. n 7782/1993 che si è pronunciata avverso le cd cause ostative chiarendo che il diritto alla pensione di inabilità sorge per la sola esistenza del requisito sanitario e contributivo, tutto il resto, cioè gli altri requisiti richiesti, se non perfezionati, diventano impedimento alla erogazione della prestazione e non, appunto, causa ostativa). Altri requisiti previsti dall art.2 comma 2 della 222/84 sono la: cancellazione dell inabile dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali (va da se che pure la cessazione di attività dipendente è ovviamente necessaria), rinuncia ai trattamenti a carico dell ago contro la disoccupazione e ad ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Dal 1 gennaio 2013, la pensione di inabilità in cumulo potrà essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) di cui all art.1 della 222/84, mentre non potrà essere richiesta da chi, titolare di AOI, sia stato riconosciuto inabile entro il 31.12.2012. Le pensioni in cumulo, infatti, possono avere decorrenza solo successivamente al 1 gennaio 2013. Pensione ai superstiti: In caso di decesso di titolare di pensione di inabilità in cumulo, i superstiti avranno diritto ad un unica pensione. Così pure nel caso che il decesso avvenga prima della liquidazione della pensione ma con riconoscimento sanitario e requisito contributivo soddisfatto, oppure per diniego della prestazione dovuto alla mancata cessazione attività lavorativa. In queste fattispecie, agli eredi verrà concessa la pensione indiretta con accredito della maggiorazione convenzionale A chi presentare la domanda di pensione di inabilità in cumulo La domanda va presentata all Ente gestore della forma assicurativa a cui in ultimo è iscritto o è stato iscritto il lavoratore. L Ente che riceve la domanda sottopone a visita medica il richiedente per la verifica del requisito sanitario, contemporaneamente la verifica riguarderà anche i requisiti amministrativi. Per questo motivo la domanda deve contenere anche l informazione relativa alle altre gestioni cui l interessato è stato iscritto. In caso di accoglimento dell Inabilità, sia sanitariamente che amministrativamente, ogni Ente gestore comunica all Ente, che ha accertato l inabilità, le quote di pensione di propria competenza. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall Inps. Insieme alla richiesta di INABILITÀ, è possibile, e raccomandato, chiedere in subordine l assegno ordinario di invalidità. Se non riconosciuta l inabilità la domanda di assegno verrà assegnata alla gestione pensionistica che prevede questa prestazione (es. AGO dell INPS). Misura della pensione: la maggiorazione convenzionale Per la misura della pensione, vale la regola generale, quindi, anche i periodi di contribuzione coincidenti, versati in casse diverse, vengono utilizzati nel calcolo. L anzianità contributiva complessiva non può comunque superare i 40 anni (2080 cs). La pensione di inabilità, come previsto dall art.2 comma 3 della 222/84 è costituita dalla somma di due quote: La prima derivante dalla contribuzione complessivamente accreditata in capo al richiedente al momento della decorrenza. Il sistema di calcolo, misto o contributivo, viene determinato come sappiamo dalla anzianità maturata al 31.12.1995 nelle diverse gestioni assicurative; attenzione: per la verifica di quale sistema di calcolo applicare, 2

non si considerano i periodi sovrapposti temporalmente. Dal 01.01.2012 il calcolo è solo contributivo come previsto dalla legge 214/2011. La seconda costituita dalla cd maggiorazione convenzionale, determinata dall accredito di contribuzione pari alla differenza tra l età alla data di decorrenza della pensione e la data di compimento del 60 mo anno di età sia per le donne che per gli uomini e indipendentemente dalla gestione della pensione. La maggiorazione convenzionale, per la pensione di inabilità in cumulo, viene infatti calcolata con le regole del sistema contributivo aggiungendo al montante individuale una ulteriore quota di montante calcolato sulla media delle retribuzioni annue pensionabili rivalutate(con i coefficienti Istat ) possedute negli ultimi 5 anni di contribuzione. Revoca della Inabilità in cumulo e contribuzione figurativa Come prevede il comma 4 dell art.4 della legge 222/84, quando la pensione di inabilità viene revocata per il recupero della capacità lavorativa (e solo per questo motivo), è riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di godimento della pensione. La contribuzione figurativa, in caso di revoca della pensione in cumulo, verrà accreditata presso la gestione nella quale l interessato era iscritto, o ne era stato iscritto al momento del verificarsi dell inabilità. Schede Lavoro accessorio (VOUCHER) Cos è il lavoro accessorio: attività lavorative di natura occasionale ed accessoria, che avvengono in modo saltuario, questa la definizione delle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo. La finalità della norma è di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative. La riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha sancito che si ha lavoro accessorio quando un lavoratore, nel corso di un anno solare non percepisca più di 5.000 dalla totalità dei committenti per attività lavorative di natura meramente occasionale (occasionale=carattere sporadico ed episodico del lavoro). Se i committenti sono imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di 2.000 nell'anno solare, fermo restando il limite massimo di 5.000 Il decreto lavoro DL 76/2013, convertito dalla legge 99/2013, interviene sul concetto di occasionale eliminando le parole di natura meramente occasionale, risolvendo l ambiguità della norma precedente: è occasionale il lavoro accessorio in relazione al solo compenso massimo consentito per questa attività: come detto, 5.000 dalla totalità dei committenti nel corso di un anno solare (limite max. annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice ISTAT) e compenso max. di 2.000 nei confronti del singolo committente (limite pure annualmente rivalutato). Con queste modifiche il lavoro accessorio retribuito con i voucher potrà essere utilizzato anche dalle grandi aziende magari in sostituzione dei contratti a termine di breve durata. Per il 2013, i lavoratori in cassa integrazione salariale o titolari di prestazioni a sostegno del reddito possono effettuare lavoro accessorio nel limite di 3.000 per anno solare senza problemi di incumulabità e senza che si modifichi il loro stato di disoccupati o inoccupati. Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'inps e quella assicurativa presso l'inail. Il valore nominale di un buono lavoro è ora pari a 10 euro e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla 3

posizione individuale contributiva del lavoratore, di quella in favore dell'inail per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5% (cioè all INPS). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Riscossione: posto che il voucher, viene acquistato dal committente e dato al lavoratore per la prestazione lavorativa effettuata, le modalità di riscossione di un buono lavoro variano a seconda della tipologia: Buoni cartacei: chi li riceve deve convalidarli firmandoli, recarsi presso un qualsiasi ufficio postale per riscuotere il corrispettivo in denaro. Buoni telematici: per la loro riscossione bisogna prima accreditarsi sul sistema informatico INPS accedendo al sito internet dell Istituto/servizi on line/per il cittadino/lavoro occasionale accessorio, oppure tramite contact center. Avvenuto l accreditamento Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher. La sottoscrizione dell INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate: E possibile riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti all iniziativa, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale fino a un anno dall'emissione dei voucher. Chi li riceve per riscuoterli deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria o con il tesserino del codice fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati. Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati: I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale e fino a un anno. Per riscuoterli bisogna presentarsi con il proprio codice fiscale e un documento valido di riconoscimento. A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell operazione svolta. ISOPENSIONE: lavoratori elettrici La legge 92/2012(riforma mercato del lavoro) all art.4 prevede, per le aziende, con più di 15 dipendenti, con eccedenze di personale, la possibilità di stipulare accordi sindacali per collocare in prepensionamento lavoratori a cui mancano massimo 48 mesi al pensionamento ordinario (vecchiaia o vecchiaia anticipata). La prima azienda utilizzatrice di questa norma è l Enel. ISOPENSIONE: è il termine coniato per definire il prepensionamento, in questo caso dei lavoratori elettrici, non si tratta però di una pensione ma di una prestazione a sostegno del reddito. Al lavoratore a cui mancano massimo 48 mesi di contribuzione per maturare i requisiti pensionistici previsti dalla 214/2011, verrà garantita una prestazione economica calcolata sulla base della contribuzione accreditata e sulle retribuzioni al momento dell uscita dal lavoro, pagata dall INPS per tredici mensilità. Per lo stesso lavoratore l azienda verserà all INPS i contributi dovuti dal momento della decorrenza della Isopensione all effettiva maturazione dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione. La norma di legge (legge 92/2012) prevede che il costo di tutta l operazione (isopensione e contribuzione) sia a totale carico dell Azienda che dovrà garantire all INPS (con fidejussione bancaria ) di essere in grado di far fronte al pagamento sia della Isopensione che dei successivi contributi. L accordo sindacale, stipulato da ENEL con i sindacati di categoria, prevede che l azienda versi al lavoratore l incentivo all esodo mensilizzato ed il rimborso delle eventuali penalizzazioni subite per carenza del requisito anagrafico dei 62 anni. 4

Si ricorda che nessuna penalizzazione è prevista per le decorrenze prima del 2018 a condizione che la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, ivi inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La contribuzione figurativa correlata, accreditata mese per mese, successivamente alla cessazione dell attività lavorativa, durante la percezione della Isopensione e fino alla decorrenza effettiva della pensione, non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata se questa avrà decorrenza prima del 2018. La pensione effettiva, erogata a domanda, comprenderà anche la contribuzione figurativa correlata. Qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 non opererà alcuna penalizzazione I lavoratori interessati saranno chiamati a sottoscrivere, presso Unione Industriali, il verbale di conciliazione. Agli stessi verrà consegnata la documentazione riguardante: L importo mensile lordo della Isopensione e la decorrenza della pensione definitiva (lettera INPS) L incentivo all esodo riconosciuto dall azienda con eventuale rimborso della penalizzazione Il modulo cartaceo della richiesta di Isopensione da consegnare all INPS Il verbale di conciliazione. INCA potrà patrocinare le domande di ISOPENSIONE (non è prevista la procedura telematica perciò all INPS si consegnerà il cartaceo). Prestazione non finanziabile, da inserire in S3 con il codice I0501, che però sarà propedeutica alla presentazione della effettiva domanda di pensione che gli interessati dovranno inoltrare al momento della decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia. Si consiglia di inserire in S3 una scadenza (4 mesi prima della decorrenza) così che si possano convocare (con lettera, con SMS, con mail), gli assistiti per la presentazione della vera domanda di pensione. Non possono accedere alla Isopensione i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità ante legge 222/84. Sull importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). Isopensione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. E possibile cumulare l Isopensione con reddito derivante da ripresa dell attività lavorativa. Per approfondimenti: circolare INPS 119 del 1.08.2013; messaggio INPS 14984/2013, circolare INCA n 96 del 26.09.2013 Notizie in breve Rivalsa INPS anche per le invalidità civili La legge 183/2010 aveva introdotto nuove norme in materia di responsabilità di terzi nelle invalidità civili: le pensioni, gli assegni e le indennittà spettanti agli invalidi civili, ciechi, sordi corrisposti in conseguenza di un fatto illecito di terzi ( esempio incidente stradale), potranno essere recuperate fino alla concorrenza del loro ammontare dall INPS nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione. 5

A distanza di tanto tempo la norma è diventata operativa a seguito della pubblicazione il 23 settembre 2013 in GU del decreto 19.03.2013 con le tabelle, una per ogni prestazione di invalidità, per la determinazione delle tariffe dei risarcimenti che saranno determinati da tre fattori: l importo mensile della/le prestazioni, il numero delle mensilità di erogazione della prestazione, dall età e dal sesso del beneficiario. Lavoratori cassaintegrati e in mobilità al lavoro senza obbligo di preventiva comunicazione all INPS Lo comunica INPS con messaggio 15079 ( non pubblicato sul sito) in applicazione dell articolo 9 comma 5 della legge 99/2013 : i lavoratori in cassaintegrazione o in mobilità, nel caso di rioccupazione a tempo determinato o part-time, non sono tenuti alla comunicazione preventiva all INPS. Le comunicazioni di assunzione,cessazione, trasformazione e proroga, effettuate dai datori di lavoro, nei confronti dei centri per l impiego, sono valide ai fini dell assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione, anche di quelli posti a carico dei lavoratori. INPS dal sistema UNILAV, verificata la rioccupazione, sospenderà il trattamento di integrazione salariale o di mobilità. Ricordiamo che tra le integrazioni salariali e i redditi da lavoro esiste l incumulabilità parziale o totale a seconda del reddito prodotto con la nuova rioccupazione. Chiarimenti INPS in materia di invalidità civile ( circolare INCA n 100 del 8.10.2013) Rispondendo alle proprie strutture INPS chiarisce e innova il procedimento nei casi di ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità respinte, sospese o revocate per mancanza o per il venir meno successivamente dei requisiti socio-economici. In precedenza, nei casi di respinta della prestazione per insussistenza dei requisiti economici, e nei casi di revoca per superamento non temporaneo del limite reddituale, la successiva domanda di riesame pe ril ripristino della prestazione, veniva considerata da INPS come nuova domanda con conseguente accertamento del requisito sanitario. Solo per il ripristino di una prestazione sospesa per superamento dei limiti reddituale per redditi temporanei, non si procedeva a nuova visita medica. Ora INPS, riconoscendo che la respinta, revoca di una prestazione per motivi socio-economici non incide sullo stato invalidante già in precedenza accertato, pur richiedendo una nuova domanda amministrativa, non procederà a nuovo accertamento sanitario. Alla domanda amministrativa è necessario allegare il verbale. Se il verbale è riferito ad accertamento sanitario effettuato da oltre due anni dalla nuova domanda amministrativa, INPS si riserva di sottoporre a verifica gli invalidi. Le domande di ripristino vanno inserite in S3 utilizzando gli stessi codici delle prestazioni INVCIV, Tabella D, finanziabili. PATRONATO INCA CGIL BERGAMO 24122 Bergamo Via Garibaldi 3 Tel.035-3594120 Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it CAMERA del LAVORO di BERGAMO 24122 Bergamo Via Garibaldi 3 tel. 035 3594111 Email: Bergamo@cgil.lombardia.it www.cgil.bergamo.it 6