Frode informatica: ultime sentenze Autore : Redazione Data: 16/10/2019 Leggi le ultime sentenze su: reato di frode informatica; frode informatica aggravata ai danni dello Stato; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto; accesso abusivo nel sistema informatico di Poste italiane; addebito non autorizzato sulla carta di credito prepagata; competenza territoriale per il reato di
frode informatica. Chi commette frode informatica E' configurabile il reato di cui all'art. 640 ter c.p., se la condotta contestata è sussumibile nell'ipotesi "dell'intervento senza diritto su informazioni contenute in un sistema informatico". Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi. Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 493 ter c.p. e non quello di frode informatica, il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato. Cassazione penale sez. II, 17/06/2019, n.30480 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico risulta integrato dalla condotta di colui che pur essendo abilitato acceda o si mantenga in un sistema informatico protetto, violando le disposizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Tale fattispecie non si confonde o sovrappone a quella di frode informatica, tutelando, le due figure, beni giuridici differenti. Cassazione penale sez. II, 29/05/2019, n.26604 Accesso abusivo nel sistema informatico bancario Sussiste il reato di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, allorché il soggetto agente, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice cli accesso fraudolentemente captato in precedenza, entri abusivamente nel sistema informatico bancario, in maniera tale da effettuare illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua.
Nel caso di specie, avente a oggetto la condotta di un uomo introdottosi abusivamente nel sistema informatico di Poste italiane al fine di effettuare un addebito non autorizzato sulla carta di credito prepagata intestata alla persona offesa, il Tribunale ha ritenuto sussistente non il reato cli cui all'articolo 55, n. 9, del Dlgs 231/2007, bensì il reato di cui all'articolo 640-ter, comma 1, del Cp, estinto per intervenuta remissione della querela espressamente accettata. Tribunale Napoli sez. IX, 10/01/2019, n.274 Ingiusto profitto e reato di frode informatica L intervento non autorizzato su un sistema informatico con qualsiasi modalità e finalizzato all ingiusto profitto integra il reato di frode informatica. (Nel caso di specie, l imputato si introduceva nel sistema informatico relativo alla gestione di una carta di credito contro la volontà del titolare e disponeva nove operazioni di acquisto per Euro 901,24 in favore di vari siti commerciali procurando pertanto un danno alla persona offesa). Tribunale Torre Annunziata, 02/10/2018, n.2574 Reato di frode informatica e reato di truffa: differenze A differenza del reato di truffa, nel caso della frode informatica l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo, di cui manca l'induzione in errore, ma il sistema informatico di pertinenza della stessa persona offesa che viene manipolato al fine di ottenere una penetrazione abusiva. (Nella specie, la Corte, considerando che il ricorrente aveva messo a disposizione la propria postepay ad altri soggetti rimasti ignoti che avevano poi materialmente realizzato l'accesso abusivo ai conti correnti, ha confermato la sussistenza del reato in termini concorsuali). Cassazione penale sez. II, 10/09/2018, n.48553 Indebita utilizzazione di carte di credito e frode informatica: differenze Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui al d.lg. 21 novembre
2007, n. 231, art. 55, comma 9, e non quello di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, perché il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l'utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55. Cassazione penale sez. II, 05/07/2018, n.213 Modificazione degli apparecchi elettronici Integra il reato di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter c.p., e non quello di peculato la modifica di apparecchi elettronici di gioco idonea ad impedire il collegamento con la rete dell'agenzia Monopoli di Stato ed il controllo sul flusso effettivo delle giocate e delle vincite totalizzate, di modo che il titolare della concessione si appropri delle somme spettanti allo Stato a titolo di imposta. (Nel caso di specie vi era stata l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico, finalizzata a procurarsi fraudolentemente la percentuale di danaro, pari al 13,5%, corrispondente al tributo da versarsi allo Stato per ciascuna giocata). Cassazione penale sez. V, 06/04/2018, n.24634 Apparecchi per le giocate con vincite in denaro Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, e non quello di peculato o di frode informatica, la condotta dell'amministratore della società gerente apparecchi per le vincite in denaro che, senza alterare il sistema telematico di collegamento di tali apparecchi con l'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, occulta la reale entità delle giocate effettuate, inserendo una scheda clone per la loro contabilizzazione, ed omette di versare all'amministrazione finanziaria le somme dovute a titolo di prelievo unico erariale (PREU), nella misura del 12% degli importi delle giocate. (In motivazione, la Corte ha precisato che, poiché l'imposta va corrisposta con riferimento a ciascun anno solare ed è dovuta anche per le giocate effettuate tramite apparecchi gestiti in assenza di autorizzazione ed estranei alla rete telematica, il denaro incassato all'atto della giocata deve ritenersi interamente di proprietà della società che dispone del congegno, configurandosi alla stregua di un ricavo di impresa sul quale è calcolato l'importo da corrispondere a titolo di debito tributario). Cassazione penale sez. VI, 05/04/2018, n.21318
Delitto di peculato e frode informatica ai danni dello Stato L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui, oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette res avendole già in possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette res fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come peculato della condotta del ricorrente, incaricato del servizio di biglietteria in virtù di una convenzione con la società di gestione del trasporto pubblico, il quale, approfittando di un errore del sistema informatico, stampava una seconda copia del biglietto di viaggio emesso regolarmente e la rivendeva ad altro passeggero, incassando e trattenendo per sé il corrispettivo di competenza della pubblica amministrazione). Cassazione penale sez. VI, 01/03/2018, n.21739 Frode informatica: la competenza territoriale In tema di competenza territoriale per il reato di frode informatica si deve avere riguardo al luogo in cui è avvenuto il profitto. (Nel caso di specie, non risultando individuato il luogo in cui si era conseguito il profitto poiché la somma illecitamente prelavata su una pospay veniva accreditata su un altra carta prepagata postpay il criterio per determinare la competenza sarà quello previsto dall art. 8 comma 2 c.p.p. e cioè il luogo di residenza dell imputato). Tribunale Napoli sez. I, 15/01/2018, n.13937 Carta di credito falsificata per trasferire illecitamente fondi Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi. Cassazione penale sez. II, 09/05/2017, n.26229 Utilizzo indebito di supporti magnetici clonati Sussiste un contrasto giurisprudenziale in relazione alla qualificazione giuridica dell'utilizzo indebito di supporti magnetici clonati. Per alcuni tali condotte integrano l'illecito di cui all'art. 55 d.lg. n. 231 del 2007 (indebito utilizzo di carte di pagamento clonate), per altri quello di cui all'art. 640 -ter c.p. (frode informatica). Cassazione penale sez. II, 14/02/2017, n.8913 Reato di riciclaggio, frode informatica e phishing Il reato di riciclaggio non concorre con quello di frode informatica realizzata attraverso il cd. phishing, ovvero l'invio di mail riportanti il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico con cui il destinatario viene invitato a fornire dati bancari riservati. Cassazione penale sez. II, 09/02/2017, n.10060