Angolo dei quesiti di ottobre

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Angolo dei quesiti di ottobre di Antonio Gigliotti Pubblicato il 18 ottobre 2008 QUESITO N. 1: Minimi e diritti d autore Un giornalista vuole accedere al regime dei minimi. Si chiede se il contribuente deve conteggiare i compensi percepiti per le cessioni dei diritti d autore nella quota limite dei 30.000 euro prevista per accedere al regime in questione. Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ed esercenti attività di impresa, arti o professioni, che, nell anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Al riguardo l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008 ha chiarito che nel nuovo regime dei minimi i ricavi o compensi devono essere considerati complessivamente conseguiti dall imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono. 1

In altri termini, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta. Nel caso prospettato, la cessione dei diritti d autore avviene nell ambito della professione giornalistica, contribuendo a dimensionare e caratterizzare l attività complessivamente svolta dal contribuente. Si ritiene, quindi, che i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d autore si devono sommare ai compensi percepiti nell esercizio dell attività professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di compensi per poter accedere al regime dei minimi. QUESITO N. 2: Bonifico on line detrazione 36% Un contribuente ha effettuato il pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio abitativo (detrazione 36%) mediante bonifico on-line. Dato che lo spazio riservato alla causale è ridotto e non può contenere alcuni dati fra cui la partita Iva del beneficiario del bonifico e il codice fiscale del beneficiario della detrazione, si chiede se sia riconosciuta la detrazione Irpef. 2

Condizione indispensabile per fruire della detrazione, a pena di decadenza dalla stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3 e 4, lett. b del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, è che le spese siano pagate tramite bonifico bancario, da cui risulti: Ú la causale del versamento; Ú il codice fiscale del beneficiario dell agevolazione; Ú la partita IVA o il codice fiscale dell impresa beneficiaria del bonifico. Tale procedura, sulla base del decreto attuativo 41/1998, consente alle banche presso le quali sono disposti i bonifici, di trasmettere periodicamente all Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli concernenti la detrazione, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Per quanto riguarda il bonifico on-line l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008 ha affermato che può considerarsi strumento di pagamento delle spese detraibili idoneo a fornire tutte le informazioni necessarie alla fruizione del beneficio, assimilandolo, quindi, al bonifico bancario tradizionale. In particolare, nell ipotesi di incompletezza dei dati contenuti nel modello di bonifico on-line, nella stessa Risoluzione Ministeriale in commento, l Agenzia delle Entrate ha precisato che tale circostanza non preclude la possibilità di fruire della detrazione del 36%. 3

Nel caso di bonifico on-line, non essendo presenti nel bonifico, oltre agli estremi della norma agevolativa, anche altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, l Amministrazione finanziaria ha affermato che tale irregolarità può essere sanata fornendo i predetti dati alla banca. QUESITO N. 3: Reverse charge posa in opera Un soggetto A appaltatore ed un soggetto B subappaltatore hanno entrambi il codice di attività rientrante nella tabella F Atecofin (dal 2008 Ateco). Il soggetto A acquista dal soggetto B un bene, il quale verrà ceduto con contestale posa in opera (nel caso specifico un grosso impianto di aspirazione), da istallare presso il committente del soggetto A. La fattura che andrà ad emettere il subappaltatore (B) all appaltatore (A) deve essere assoggettata ad Iva o rientra nel regime del reverse charge?. Il regime del reverse-charge si applica nelle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell intervento edilizio. Ai fini dell applicazione del reverse-charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di 4

un contratto riconducibile alla tipologia dell appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d opera. Nel caso esposto nel quesito non siamo di fronte ad una contratto di appalto e neppure ad una prestazione d opera ma ad una fornitura di un bene con posa in opera. Al riguardo la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 ha chiarito che le Forniture di beni con posa in opera sono escluse dall applicazione del reverse charge poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. L applicazione del reverse charge può essere applicata solamente nel caso in cui la posa in opera non assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene ma, al contrario, il lavoro eseguito sia prevalente rispetto alla fornitura dell impianto. Pertanto dobbiamo ritenere che al caso esposto non si applichi la disciplina del reverse charge ma l operazione dovrà essere fattura con Iva perché trattasi di una fornitura con posa in opera accessoria. QUESITO N. 4: Base imponibile Inps socio di una srl Un imprenditore individuale è socio di un società a responsabilità limitata nella quale non svolge attività lavorativa. Si chiede se per calcolare la base imponibile IVS, al fine di determinare i contributi Inps dovuti, si debba tenere conto anche degli utili conseguiti dalla società a responsabilità limitata. 5

Per i soci di Srl iscritti, alle gestioni IVS artigiani o commercianti la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo da gli eventuali accantonamenti a riserva l effettiva distribuzione degli stessi. Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l anno solare, per l individuazione del reddito d impresa dovrà farsi riferimento all ultima dichiarazione della società (Mod. UNICO SC) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre. Secondo quanto chiarito dalla Circolare INPS 12.06.2003, n. 102 l imprenditore individuale (o il socio di una società di persone) che è anche socio di una srl (ancorché non in regime di trasparenza), nella determinazione della base imponibile IVS, deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla Srl a prescindere dallo svolgimento o meno nella stessa di un attività lavorativa. 6

QUESITO N.5: Sanzioni elenco clienti e fornitori A seguito dell abrogazione dell obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori si chiede quali siano le sanzioni in cui si incorre qualora negli adempimenti relativi al periodo d imposta 2006 (presentati nel 2007) e periodo d imposta 2007 (presentati nel 2008) si fossero commesse delle irregolarità. L art. 33, comma 3, D.L. n. 112 del 25.06.2008 (conv. con modif. L. 133/2008), ha disposto la soppressione del comma 4-bis dell art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998. Si tratta della norma che disciplinava, l obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori da parte dei soggetti passivi IVA che effettuavano operazioni imponibili ai fini IVA Insieme al comma 4-bis dell art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, è stato abrogato anche il comma 6, che recava la disposizione relativa alla sanzione applicabile (sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro) alle violazioni concernenti la presentazione gli elenchi clienti e fornitori. 7

In base al c.d. principio del favor rei, esteso al settore tributario con l art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997, la soppressione di un adempimento strumentale, come quello in esame, comporta la non punibilità delle violazioni ad esso relative, commesse durante la sua vigenza. Si ritiene quindi che le eventuali irregolarità commesse negli adempimenti relativi al periodo d imposta 2006 (presentati nel 2007) e periodo d imposta 2007 (presentati nel 2008) non comportino l applicazione di alcuna sanzione. Antonio Gigliotti 18 Ottobre 2008 8