20/05/2019 Nuove misure fiscali PRINCIPALI MISURE VOLTE ALLA CRESCITA ECONOMICA www.studiodemarch.it info@studiodemarch.it DECRETO CRESCITA (D.L. n. 34/2019 G.U. n. 100/2019) DOTTORI COMMERCIALISTI Omar De March Eros De March Ambra Mattiello Manuel Bandiera Fabio Perissinotto Lorenzo Crescente Massimo Motta Super ammortamento Imu: deducibilità Incentivi valorizzazione dell edilizia Aggregazioni d imprese Mini Ires sugli utili reinvestiti Sabatini-ter: le modifiche Credito R&S: nessuna proroga Fiere internazionali: credito d imposta Sostegno alla capitalizzazione Credito d imposta per distributori di carburante Tempi di pagamento tra imprese Regime forfettario: le modifiche Rottamazione entrate locali e regionali
1. SUPER AMMORTAMENTO Reintrodotta l agevolazione: - A favore di imprese e professionisti - Per investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dall 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, esteso sino al 30 giugno 2020 purché entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione; - Il costo è maggiorato del 30% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing; - Rimangono esclusi: i veicoli a deducibilità limitata (autovetture), i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, i veicoli esclusivamente strumentali all attività d impresa (es: autonoleggio) e di uso pubblico (es: taxi); beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; specifici beni di cui all allegato 3 della L. 208/2015 (industrie alimentari, elettrice, tlc) Attenzione I beni quali, autocarri, autobus, pale meccaniche(non disciplinati dall art. 164 tuir) rimangono agevolabili. NOVITA La maggiorazione si applica sugli investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Ad oggi sembrerebbe che tale limite operi solo con riferimento agli investimenti rientranti nel periodo 01.04-31.12.2019.
2. IMU: DEDUCIBILITA Aumento graduale della deducibilità dal reddito d impresa e di lavoro autonomo dell IMU pagata sugli immobili strumentali: - «per natura» (cat. A/10, B, C,D ed E) - «per destinazione» (bene utilizzato direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell attività) ANNO 2019 2020 2021 dal 2022 deducibilità IMU 50% 60% 60% 70% Rimangono esclusi: gli «immobili merce» (a prescindere dalla categoria catastale) e gli «immobili patrimonio» (unità abitative non destinate alla vendita). La deducibilità ai fini Ires/Irpef rimane legata al principio di cassa. Confermata la totale indeducibilità dell IMU ai fini Irap. 3. INCENTIVI VALORIZZAZIONE DELL EDILIZIA L imposta di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa pari ad euro 200 ciascuna per le imprese di costruzione o ristrutturazione (ditte individuali o società) che acquistano entro il 31/12/2021 un intero fabbricato (di qualsiasi natura: residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola) ed entro 10 anni dall acquisto provvedono: - alla demolizione e ricostruzione dello stesso in chiave antisismica ed in classe energetica A o B (anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente), nonché - alla sua alienazione Il mancato rispetto di dette condizioni comporterà: il versamento dell imposta di registro ed ipo-catastale in misura ordinaria; la sanzione al 30%; gli interessi di mora dovuti a decorrere dall acquisto dell immobile.
4. AGGREGAZIONI D IMPRESE Fusioni, scissioni e conferimenti di azienda agevolate: se realizzate dal 01.05.2019 sino al 31.12.2022 con riconoscimento fiscale (Ires ed Irap) gratuito sino ad un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro dell avviamento o degli altri maggiori valori dei beni strumentali materiali ed immateriali iscritti a fronte del disavanzo da concambio (per fusioni e scissioni) o nella contabilità della conferitaria(per conferimenti d azienda) Risparmio fiscale massimo 600.000 euro (pari cioè all imposta sostitutiva del 12% che diversamente troverebbe applicazione) purché le imprese partecipanti all operazione al momento in cui viene posta in essere e ininterrottamente nei due anni precedenti: siano operative da almeno due anni non facciano parte dello stesso gruppo societario non siano legate da un rapporto partecipativo superiore al 20% non siano controllate, neanche indirettamente, dallo stesso soggetto(c.d. «sorelle») Riconoscimento fiscale immediato: opera infatti a decorrere dall esercizio successivo a quello in cui si è verificata l aggregazione aziendale. Si decade dall agevolazione in caso di: - nuove operazioni straordinarie poste in essere nei successivi 4 periodi d imposta dall effettuazione dell operazione - cessione dei beni iscritti o rivalutati. In questo caso si dovrà versare l imposta Ires/Irap risparmiata, senza sanzioni ed interessi.
5. MINI IRES SUGLI UTILI REINVESTITI Società di capitali ed imprese individuali, snc, sas in contabilità ordinaria dal periodo d imposta 2019 applicheranno una «mini ires» sugli utili non distribuiti e accantonati in una riserva diversa da quelle «non disponibili», nel limite dell incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018. PERIODO D'IMPOSTA 2019 2020 2021 2022 ALIQUOTA IRES 22,50% 21,50% 21% 20,50% RISERVA NON DISPONIBILE: riserva derivante da processi di valutazione (utili su cambi, da rivalutazioni straordinarie, ecc) LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO: è inteso quale differenza tra il PN contabile esistente alla fine di ciascun periodo d imposta (senza considerare il risultato dell esercizio del medesimo ed al netto degli utili accantonati a riserva agevolati negli esercizi precedenti) ed il PN risultante al 31/12/2018 senza considerate il risultato dell esercizio stesso. Esempio: Al 31/12/2018: patrimonio netto 500.000 Utile d esercizio 2018 100.000 (accantonato a riserva disponibile) Nel 2019: Reddito imponibile Ires 120.000 Tassazione:100.000 ires al22,5%; 20.000 ires al24% Attenzione Il primo utile d esercizio su cui calcolare l agevolazione è quindi quello relativo al bilancio chiuso al 31.12.2018 se destinato a riserva disponibile.
6. SABATINI TER: le modifiche Aumento a 4 milioni di euro(in precedenza erano 2 milioni) il valore massimo concedibile a ciascuna impresa. Erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all investimento. Erogazione in un unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a 100.000 euro (anziché 6 quote annuali). 7. CREDITO R&S: nessuna proroga L incentivo per l attività di R&S risulta in vigore sino al periodo d imposta in corso al 31/12/2020. NESSUNA ULTERIORE PROROGA. 8. FIERE INTERNAZIONALI: CREDITO D IMPOSTA Per l esercizio 2019 alle imprese esistenti al 1^ gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 30% delle spese per manifestazioni fieristiche internazionali di settore fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020. Rientrano le seguenti spese: - Affitto degli spazi espositivi - Allestimento degli spazi espositivi - Attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Si rimane in attesa del decreto attuativo.
9. SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE Le PMI costituite in forma societaria e impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento è riconosciuto un contributo in c/esercizio rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al: - 5% per le micro/piccole imprese - 3,575% per le medie imprese L agevolazione è riconosciuta a fronte dell impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento concesso. Si rimane in attesa del decreto attuativo. 10. CREDITO D IMPOSTA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Agli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d imposta pari al 50% delle commissioni sui pagamenti mediante carte di credito o di debito sull acquisto di carburante effettuati a decorrere dal 01.07.2018 da parte di imprese/lavoratori autonomi/ consumatori finali. Qualora le commissioni per pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente da quelle relative alla cessione di altri beni, detto credito d imposta spetterà sulle commissioni calcolate rapportando il volume d affari annuo derivante dalla cessione di carburante con quello complessivo.
11. TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE Dall esercizio 2019 le società dovranno dare evidenza nel proprio bilancio sociale: - dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l anno; - degli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati - delle politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame - delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento 12. REGIME FORFETTARIO: le modifiche Dal 1^ gennaio 2019 obbligo di operare la ritenuta alla fonte per i datori di lavoro in regime forfettario che si avvalgono di dipendenti e collaboratori. Visto l effetto retroattivo della modifica, le ritenute sulle somme già pagate anteriormente al 01/05/2019: - sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte a partire da agosto 2019 - In 3 rate mensili di pari importo - versate entro ilgiorno 16 del mesesuccessivo a quelloin cui vieneoperata laritenuta (16.09 16.10 16.11) 13. ROTTAMAZIONE ENTRATE LOCALI E REGIONALI Demandata a Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni la facoltà di rottamare le proprie entrate, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017 dagli enti/concessionari della riscossione, disponendo l esclusione delle sanzioni. Gli Enti che concederanno la possibilità di definire in via agevolata tali pendenze ne daranno notizia sul proprio sito internet.