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1 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO LOTTO 4 CIG 8031966C03 Stipulata tra: LE ASSICURAZIONI DI ROMA Viale delle Mura Portuensi, 33 00153 Roma C.F. 01089780587 P. Iva 00960361004 E.... Effetto: dalle ore 24.00 del 31/12/2019 Cessazione: alle ore 24.00 del 31/12/2022

2 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato: Anno Periodo di tempo pari a 365 giorni, od a 366 giorni in caso di anno bisestile. Assicurato Il soggetto il cui interesse é protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Atto di terrorismo Azione intenzionalmente posta in essere od anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione od una parte di essa. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Cose Oggetti materiali e animali. Danni corporali Morte o lesioni personali. Danni materiali La distruzione od il deterioramento di cose Danni di natura contrattuale Inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale. Danni di natura extracontrattuale Danno ingiusto conseguente a fatto illecito. Dipendenti Il Contraente, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti. Familiari Persone risultanti dallo stato di famiglia dell Assicurato, il coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto. Fatto illecito Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

3 Fatturato L importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e siili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, etc.) ad eccezione dell IVA fatturata ai clienti. Franchigia Parte del danno che rimane a carico dell Assicurato. Furto Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. Incendio Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Limite di risarcimento La somma che, per ogni sinistro, rappresenta il massimo esborso dovuto dalla Società. Mercedi Per mercedi si intende la somma di: quanto al lordo delle ritenute Previdenziali i Prestatori di Lavoro effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, esclusi eventuali arretrati contrattuali; gli importi lordi versati dal Contraente: 1. agli Amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza; 2. ai prestatori d opera autonomi, non costituiti in Società organizzata di mezzi e personale; 3. a Ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l utilizzo di prestatori d opera presi con contratto di somministrazione lavoro; 4. ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto parasubordinati ; 5. a prestatori di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) le retribuzioni convenzionali stabilite dalla Legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento Sociale in contesto lavorativo, stagisti tirocinanti. Perdite patrimoniali Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.

4 Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche soggette all Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l Assicurato si avvale nell esercizio dell attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l obbligo di corrispondere il premio assicurativo all INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall Assicurato. Rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l Assicurato: a) i lavoratori con rapporto di lavoro somministrato; b) Presidente dei Membri di Giunta e dei Consiglieri, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell Ente Assicurato, funzioni di rappresentanza; c) Segretario Generale/Direttore Generale, Dirigenti, tutti i dipendenti, i parasubordinati, prestatori di lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari dl servizio civile, i volontari dei Gruppi di Protezione Civile, tutti i volontari in genere, i condannati ai servizi di pubblica utilità, mentre svolgono l attività per conto del Contraente, Enti, Istituzioni, Associazioni, Centri o Imprese con esso convenzionate. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l Assicurato: a) gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA; b) altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo e di coordinamento di Imprese terze rispetto all Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l Assicurato si avvale nell ambito di contratti di appalto. Recesso Scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto Percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società Le Assicurazioni di Roma. Subappaltatore La persona fisica e giuridica cui l Assicurato ha ceduto l esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza.

5 NORME GENERALI Art. 1 Richiamo alle definizioni Si conviene che le definizioni che precedono, formano parte integrante di polizza e vengono tutte richiamate per l interpretazione dei termini, delle condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa Assicurazione. Art. 2 - Prova del contratto La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze e variazioni del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze e variazioni che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 1894 e 1898 C.C. Resta comunque inteso e convenuto che la mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze e variazioni eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della assicurazione Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Il contratto è risoluto di diritto se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Art. 5 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 6 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni, alle quali il Contrante è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma indirizzati alla Società Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

6 Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. Art. 9 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ( art.1913 C.C.) Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ( art.1915 C.C.). Art. 10 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scade alle ore 24.00 del 31/12/2022 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale. Tuttavia resta convenuto tra le parti che il Contraente, ha la facoltà di richiedere, una proroga della presente assicurazione, per un periodo massimo di 60 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi la società si impegna a concedere detta proroga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato, in pro-rata temporis, rispetto al premio annuale in corso. Art. 11 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o Le Assicurazioni di Roma possono recedere dall'assicurazione. II recesso ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, ovvero, se comunicato meno di 30 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. Art. 12 - Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Art. 13 - Estensione territoriale. L assicurazione R.C.T vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei. L Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Art. 14 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente.

7 Art. 15 - Foro competente In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Roma Art. 16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. DESCRIZIONE DELL ATTIVITA DEL CONTRAENTE Società Mutua Assicuratrice per la gestione delle attività assicurative relative al patrimonio ed ai compiti istituzionali dei Soci. La stessa non si avvale di intermediari, ma svolge tutte le attività di produzione, vendita polizze e liquidazione sinistri in sede, tramite la propria Agenzia di Direzione (Gerenza) ed il proprio Ispettorato Sinistri.

8 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Art. 17 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ( R.C.GENERALE ) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, durante il periodo di efficacia della garanzia (esclusi danni patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell attività descritta nonchè da multe e ammende in genere) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione, e derivanti dalla proprietà e conduzione degli immobili descritti in polizza, di proprietà della Contraente, siti in Roma, Viale Delle Mura Portuensi 33 00153. Si intende esclusa la Responsabilità Civile Professionale derivante all assicurato dallo svolgimento delle attività all interno delle ubicazioni assicurate. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. B) RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: B.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.6.1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i Dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere come previsto dal D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000. La Società quindi si obbliga a rifondere all assicurato le somme richieste dall I.N.A.I.L., a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l azione di regresso dall I.N.A.I.L. e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti; B.2 ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19.9.1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000 cagionati alle persone di cui al precedente comma B.1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). La validità dell assicurazione é subordinata alla condizione che al momento del sinistro l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Non costituisce causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l INAIL, se ciò deriva da inesatte o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché non derivi da comportamento doloso. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

9 Art. 18 - ESCLUSIONI Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente/Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Sono comunque considerati terzi: il Legale Rappresentante pro-tempore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, i Dirigenti ed i dipendenti di ogni ordine e grado soggetti all assicurazione obbligatoria INAIL quando l INAIL li considera fuori servizio; i dipendenti di altre Aziende, Società o Enti distaccati presso gli uffici e/o strutture dell Ente assicurato. Tutte le persone, non in rapporto di dipendenza, collaborazione e/o in rapporti di somministrazione lavoro con il Contraente, cha hanno libero accesso ai locali descritti in polizza, per lo svolgimento delle loro attività. Si intende comunque esclusa la Responsabilità Civile Professionale a loro derivante. La garanzia R.C.T. non comprende i danni: a) da furto e incendio; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili e comunque di tutti i veicoli soggetti alla assicurazione RCA di cui alla Legge 990/69; c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e/o aziendali e che comunque non abbia compiuto il 16 anno di età; d) a cose che il Contraente/Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, e) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, g) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute. h) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, ai mezzi di trasporto stessi ed animali sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, i) alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori; j) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati dai prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, k) ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso ed aperta al pubblico;

10 l) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; n) di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, o) conseguenti a calamità naturali, quali: maremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, trombe d aria, alluvioni ed inondazioni. p) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività. q) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell attività esercitata. L assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni: r) da detenzione od impiego di esplosivi; s) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc. ); t) derivati da prodotti geneticamente modificati (OGM) o da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme (BSE); u) derivanti da emissioni o campi di onde elettromagnetiche ( EFM); v) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura i detti elementi; w) derivanti da scioperi, tumulti popolari, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, nonché attentati od atti violenti che abbiano movente politico-sociale e religioso; x) derivanti da produzione, detenzione ed uso di sostanze biologiche e chimiche.

11 Art. 19- Regolazione del premio. Non operante per questa polizza Il premio, se convenuto tutto od in parte sulla base di elementi variabili, viene: anticipato in via provvisoria, all inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventivata degli elementi sopra indicati; regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza e necessari per il conteggio del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti da apposita appendice di regolazione emessa dalla Società devono essere pagare entro 45 giorni dal ricevimento di tale appendice da parte del Contraente. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione. La garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente o l Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la regolazione. Se all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

12 CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE VALIDE E OPERANTI Art. 20 - Estensioni alla R.C. Generale La garanzia si intende operante per i rischi derivanti: y) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l allestimento e lo smontaggio degli stand; z) dalla organizzazione di manifestazioni riconducibili alle attività dichiarate; aa) dall esistenza delle mense aziendali, restando inteso che, qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, l assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi e l assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo; bb) dall uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; cc) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, siti all interno dell azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio; dd) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani; ee) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni e di ogni altra attrezzatura e/o macchinario collocato anche presso immobili di terzi, con l intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni; ff) dall organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti stagisti, allievi e/o tirocinanti; a gite aziendali, ferme restando le esclusioni dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall impiego di aeromobili; gg) dalla circolazione ed uso, anche all interno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore; hh) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di dipendenti del Contraente/Assicurato per tale scopo; ii) dall organizzazione di visite aziendali per la presentazione e dimostrazione dei servizi forniti dall azienda stessa; jj) dalla proprietà, uso e detenzione di impianti, tubazioni, condutture ed attrezzature; kk) dalla riparazione e manutenzione di fabbricati.

13 Art. 21 - Proprietà e/o conduzione e/o detenzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l attività. L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore e/o detentore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi scale mobili, camminamenti mobili, ascensori e montacarichi nonché, quale proprietario e/o conduttore e/o detentore di fabbricati e/o terreni a qualunque uso destinati. L assicurazione comprende i lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, nonché i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2) cancelli anche automatici nonché danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l attività del Contraente. La garanzia non comprende i danni derivanti: ll) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; mm) da spargimento di acqua derivante da occlusione o intasamento di tubazioni e/o condutture, nn) da rigurgiti di fogne.

14 CONDIZIONI PARTICOLARI Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza B - Danni da interruzione o sospensioni di attività A parziale deroga di quanto previsto all Art. 18 - Esclusioni, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% del massimale RCT riportato in polizza, e comunque con il massimo risarcimento di 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. C - Danni a cose di terzi in consegna o in custodia A parziale deroga di quanto previsto all Art. 18 - Esclusioni, la garanzia s'intende estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (esclusi supporti ed archivi informatici). Tale estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000,00. D - Danni a terzi da incendio A parziale deroga di quanto previsto all Art. 18 - Esclusioni, la garanzia s'intende estesa ai danni cagionati a terzi derivanti da incendio delle cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute. Tale estensione di garanzia è prestata con il limite per sinistro e per anno assicurativo di euro 200.000,00.

15 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 22 - Modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro il Contraente/ Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ( Art. 1913 c.c.). Alle denunce faranno seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo(art. 1915c.c.) Art. 23- Gestione delle vertenze. L impresa assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. Sono a carico dell Impresa le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l Impresa e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L Impresa non riconosce le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o accettati, non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.

16 GARANZIE, MASSIMALI Nel Comune di Roma, in Viale Delle Mura Portuensi 33, in 2 corpi di fabbricati separati, di cui un fabbricato costituito da n. 5 piani fuori terra e da n. 1 piani sotterranei, l altro da n. 1 piano fuori terra, ubicati come di descritto costruiti con materiali incombustibili, ed adibiti ad uffici per lo svolgimento dell attività descritta a Pag.7 di polizza, si assicurano: Garanzie R.C.T. R.C.O. Massimali Per Sinistro e per anno assicurativo 6.000.000.00 sinistro/persona/cose o animali 6.000.000,00 per sinistro con il limite di 2.500.000,00 per persona.

17 Il presente contratto è stato stipulato sulla base delle dichiarazioni e dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente dichiara di aver letto e accettato le definizioni e le Condizioni tutte della presente polizza che regolano ciascuna delle garanzie scelte, e l Informativa e consenso ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Agli effetti dell articolo 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l assicurazione in generale : 3, 4, 8, 9, 10, 11, 18. ROMA IL CONTRAENTE