Sono disoccupata: mi spetta la maternità?
Autore : Chiara Arroi Data: 25/03/2018 Purtroppo hai perso il lavoro, ma hai un bimbo in arrivo. Ti chiedi quindi se puoi beneficiare lo stesso del periodo di congedo obbligatorio Facile dire maternità quando si ha un lavoro dipendente. Almeno in teoria. Ma che ne è invece di tutte quelle neomamme o future mamme che si trovano in stato di disoccupazione? Magari hanno perso il lavoro, cominciato a percepire la Naspi e poi scoperto di essere incinte. Oppure hanno scoperto di esserlo e hanno deciso di lasciare il lavoro, per dedicarsi di più alla delicata fase di crescita del bambino, viste anche le difficoltà di farsi concedere il part time. Le situazioni in cui ci si può trovare parlando di disoccupazione e maternità sono diverse. Tutte però devono comunque scontrarsi con esigenze economiche impellenti, perché si sa, tra pannolini e altre spese, il conto in banca fa presto a svuotarsi quando si diventa genitori. Ecco perché, se ti trovi in una situazione simile probabilmente ti starai ponendo un mare di domande, tra cui: sono disoccupata, mi spetta la maternità? Cerchiamo di fornirti qualche risposta. Cos è il congedo di maternità? Se sei una lavoratrice e hai appena saputo di essere incinta o stai programmando una gravidanza, sappi che per legge [1] ti sarà garantito il congedo di maternità: un periodo obbligatorio di assenza da lavoro, che spetta di diritto a tutte le lavoratrici in gravidanza e nel puerperio. In pratica saluterai i tuoi colleghi e lascerai il lavoro per alcuni mesi, iniziando a percepire un indennità di maternità in sostituzione dello stipendio. Ma quanto dura questo periodo giustificato, obbligatorio e pagato di astensione da lavoro? Ecco la risposta: inizia 2 mesi prima della presunta data del parto; perdura per i 3 mesi successivi al parto (puerperio), quindi i primi 3 mesi di vita del bambino; Tutto questo salvo casi di flessibilità per gravidanze a rischio o lavori gravosi con mansioni incompatibili.
A questo periodo totale di 5 mesi se ne può aggiungere un altro, chiamato maternità facoltativa. Attenzione però, perché mentre la maternità obbligatoria (i 5 mesi) ti frutteranno un indennità pari all 80 per cento della tua retribuzione, se chiedi anche la maternità facoltativa, la cifra scenderà considerevolmente al 30 per cento del tuo normale stipendio. Chi paga la maternità? La maternità è garantita dall Inps. Normalmente però ti sarà anticipata in busta paga dal tuo datore di lavoro, che poi sarà conguagliato successivamente dall Istituto. Inoltre, i contratti collettivi di categoria (Ccnl) possono prevedere un contributo aggiuntivo di maternità, che in questo caso ti sarà versato dal tuo datore di lavoro. In alcuni casi poi, l indennità viene versata direttamente dall Inps, ecco quando: alle lavoratrici stagionali; alle operaie agricole; alle lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine; colf e badanti; alle lavoratici assicurate ex Ipsema; alle lavoratrici disoccupate o sospese. Maternità: chi ha diritto? Ti stai chiedendo se nella tua situazione tu possa beneficiare del congedo di maternità? Ne hai diritto se rientri in queste categorie di persone: lavoratrici dipendenti assicurate all Inps ed ex Ipsema; apprendiste, operai, impiegate e dirigenti; lavoratrici agricole; colf e badanti; lavoratrici a domicilio; lavoratici iscritte alla gestione separata Inps; lavoratrici del settore pubblico; lavoratici socialmente utili o con impieghi di pubblica utilità; sospese da lavoro o disoccupate. Sono disoccupata: mi spetta la maternità? Dall ultima categoria elencata nel precedente paragrafo, avrai capito come il tuo stato
di disoccupazione non escluda il diritto a percepire la maternità. Vediamo in concreto se e come ti spetta la maternità se sei disoccupata. Nel caso di lavoratici sospese da lavoro o disoccupate, o nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro la maternità spetta comunque, ma a precise condizioni: se sei in stato di gravidanza e ti ritrovi, all inizio del periodo di congedo maternità sospesa o disoccupata, hai diritto all indennità giornaliera di maternità, a patto che tra l inizio della sospensione da lavoro o della disoccupazione e l inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (2 mesi). In pratica, a grandi linee se il giorno in cui entri in disoccupazione è il 1 maggio hai diritto alla maternità solo se entri in congedo entro massimo il 1 luglio; se il tuo periodo di congedo per maternità inizia dopo i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, e sei disoccupata (prendi cioè la Naspi), hai diritto all indennità di maternità al posto di quella della disoccupazione. Devi però essere sicura di essere già in possesso dell indennità di disoccupazione alla data di inizio congedo maternità; Se invece pur trovandoti nel caso descritto sopra (senza lavoro in pratica) non stai percependo Naspi, perché hai svolto un lavoro dipendente che non prevedeva il contributo per la disoccupazione, hai sempre diritto alla maternità, a patto che non siano trascorsi più di 180 giorni (sei mesi) tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di inizio congedo maternità, e che ti siano stati versati almeno 26 contributi settimanali negli ultimi due anni che precedono il periodo del congedo. Ovviamente nel periodo in cui da disoccupata percepirai la maternità, si sospende l indennità di disoccupazione, che eventualmente riprenderà al termine del congedo di maternità. Facciamo un esempio: hai scoperto da poco di essere incinta e ti è scaduto il contratto di lavoro. Cosa puoi fare? Innanzitutto corri a presentare domanda per la Naspi (l Indennità di disoccupazione). Intanto inizierà ad arrivarti quella. Quando poi si avvicinerà il periodo di astensione obbligatoria per maternità ( 2 mesi prima del parto), vai a presentare domanda di maternità. L indennità di maternità sostituirà quella di disoccupazione per tutto il tempo in cui ne avrai diritto (5 mesi). Finito il congedo di maternità, riprenderà l indennità di disoccupazione. Sono incinta: posso licenziarmi e percepire la disoccupazione?
Quando lo Stato fatica a intervenire a tutela delle lavoratici madri e non riesce a risolvere il grave gap socio-culturale che parliamoci chiaro costringe spesso una donna a dover scegliere tra il lavoro e l essere mamma, allora serve una legge che cucia lo strappo. E infatti alle lavoratici madri, che magari non riescono a farsi trasformare il contratto in part time, viene consentito di licenziarsi (più propriamente di presentare le dimissioni volontarie) senza perdere il diritto alla disoccupazione. In sostanza, mentre le dimissioni volontarie, nei casi normali, fanno perdere al dipendente che le ha rassegnate il diritto alla Naspi, la donna lavoratrice madre che si dimette, nel periodo che va dall inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, conserva il diritto a percepire l indennità di disoccupazione. Questo a condizione che abbia maturato almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell anno precedente. Maternità: viene contata ai fini della disoccupazione? Mettiamo che tu sia diventata mamma un po di tempo fa, beneficiando quindi del congedo di maternità e ora abbia perso il lavoro. Vuoi capire se hai diritto o no alla disoccupazione e se quel periodo di astensione obbligatoria possa essere conteggiato all interno di quelle 13 settimane di contributi maturati nei 4 anni precedenti l inizio della disoccupazione (requisiti obbligatori per accedere alla Naspi). Anche in questo caso, stai tranquilla. La risposta è si. Anzi, l Inps in persona ti vuole tranquillizzare, con un messaggio [3] in cui stabilisce che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contributi nel quadriennio precedente, sono utili (e quindi conteggiati): i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se, all inizio dell astensione, risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. Questi anni figurativi sono utili quindi sia nel caso in cui l astensione obbligatoria per maternità sia iniziata durante il rapporto di lavoro, sia nel caso in cui inizi entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. i periodi di congedo parentale, se indennizzati a rapporto di lavoro è ancora attivo. Sono disoccupata: mi spetta la maternità facoltativa?
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Appurato che se sei disoccupata ti possa spettare la maternità obbligatoria, ti stai chiedendo ora se lo stesso diritto vale anche per la maternità facoltativa. In questo caso spiace dire che la risposta è negativa. Da disoccupata non hai diritto alla maternità facoltativa o congedo parentale. Note: [1] D. lgs. n. 151/01 del 26 marzo 2001. [2] Art. 24 D. lgs. n. 151/01 del 26 marzo 2001. [3]Inps, mess. 710/2018 del 15 febbraio 2018. Autore immagine: Pixabay