Pubblicato il 10/10/2019 N. 00398/2019 REG.PROV.CAU. N. 01115/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da Cosmic Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Ambrosio, Francesco La Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, Piazza Garibaldi, 23 contro Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Foggia non costituito in giudizio; nei confronti Rotice Antonio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Serene Natalia Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia del n. 1070 del 5.7.2019 relativa alla gara 2S/2019 - codice 1/5
G000011 indetta dal Comune di Manfredonia ed avente ad oggetto la procedura aperta telematica per l'affidamento dell'opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico-ponte di via Cervaro Vallecola San Lazzaro, con cui si è disposta l approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dell'appalto in favore della Rotice Antonio s.r.l., comunicata a mezzo pec alla ricorrente 8.7.2019; della nota prot. n. 2019/0035961 dell'8.7.2019, recante comunicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore della Rotice Antonio s.r.l.; della determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia del n. 1097 del 12.7.2019, recante la dichiarazione dell'efficacia del predetto provvedimento di aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; del verbale del Seggio di gara n.1 del 21.03.2019, in seduta pubblica e dei verbali della Commissione n. 2 del 2.4.2019, n. 3 del 9.4.2019, n. 4 dell'8.5.2019, n. 5 del 4.6.2019, n. 6 del 21.06.2019; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli impugnati; nonché per la declaratoria di nullità del contratto ove medio tempore stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, co. 1, lett. c) e d), 122 e 124, d. lgs. n. 104/2010; ed altresì per l'accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica volta a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto de quo e la sottoscrizione del conseguente contratto con la ricorrente previa, ove occorra e in ipotesi di intervenuta sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria in esecuzione dei provvedimenti impugnati, dichiarazione di inefficacia e accoglimento della domanda di subentro qui espressamente proposta; oltre che, in via di estremo subordine e qualora non fosse possibile conseguire l'aggiudicazione o subentrare nel contratto frattanto stipulato, per l'accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente, da quantificarsi in corso di causa, comunque nella misura non inferiore al 10 % dell'importo a base di gara, oltre al rimborso delle spese di partecipazione alla procedura. Visti il ricorso e i relativi allegati; 2/5
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia e di Rotice Antonio s.r.l.; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso: - che il disciplinare di gara (punto XII) ha imposto di allegare all offerta tecnica un computo metrico non estimativo (senza prezzi e importi) contenente l indicazione delle nuove voci di prezzo e relative quantità di cui alla proposta migliorativa, con la specificazione delle voci sostitutive e di quelle aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara ; - che si è, inoltre, previsto che tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la stazione appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità ; - che nel computo metrico non estimativo depositato dall aggiudicataria risultano indicati diversi prezzi riguardanti un impianto di monitoraggio delle strutture, riferiti alla fornitura e posa in opera di impianto di monitoraggio dinamico e continuo per ponti comprendente le seguenti fasi e componenti strumentali ; Ritenuto: - che le indicazioni riferibili al predetto computo metrico non estimativo debbano essere ascritte all ambito della valutazione del subcriterio 1.a (comportante l attribuzione di un massimo di 35/100); - che l aggiudicataria ha ottenuto, per il subcriterio in questione, 28/35 punti; - che la formulazione della previsione del disciplinare nella parte in cui ha escluso che il computo metrico non estimativo potesse contemplare prezzi e 3/5
importi sembra con tutta evidenza finalizzata a sterilizzare in modo totale ed assoluto la libertà determinativa della commissione di gara, chiamata a valutare la convenienza per la stazione appaltante delle proposte migliorative e a non considerare quelle formulate in difformità ; - che l indicazione dei prezzi esposta dalla controinteressata nel computo metrico non estimativo: a) pare suscettibile di aver inciso sulla valutazione di convenienza; b) integra quanto meno una formulazione difforme pro parte della proposta migliorativa trasfusa nell offerta tecnica, precludendo alla commissione di gara di poterne operare un apprezzamento tecnico e, quindi, di procedere ad attribuire il relativo punteggio. - che, in conclusione, la domanda cautelare va accolta, con ogni conseguenza in ordine alla rimodulazione della graduatoria finale e alla successiva aggiudicazione dell appalto. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi espressi in motivazione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 febbraio 2020. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario 4/5
L'ESTENSORE Angelo Fanizza IL PRESIDENTE Angelo Scafuri IL SEGRETARIO 5/5