ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

ha pronunciato la presente

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 176 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

Riccardo Spoto, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori N.

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2019, proposto da

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 6477 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 6150 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 600 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensiva

ha pronunciato la presente

STUDIO LEGALE LEOTTA Via Buccari, Roma web:

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Paolo Montanari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell avv. Ignazio Lagrotta in Roma, via Lovanio n. 16 Sc. B; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Francesco Illuzzi, non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale, Dipartimento per Affari di Giustizia del

Ministero della Giustizia, del 30 gennaio 2019, notificato il 4 febbraio 2019, con cui è stata decretata l'esclusione del dott. Paolo Montanari dal concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 21 aprile 2016, per il seguente motivo: essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio e della decisione della p.a. resistente di escludere l'odierno ricorrente dal predetto concorso; - della graduatoria definitiva, ove approvata, allo stato non conosciuta, nella parte in cui non prevede tra i vincitori anche il nominativo dell'odierno ricorrente; per il risarcimento del danno in forma specifica mediante riammissione del ricorrente al concorso medio tempore vinto e/o per equivalente; - nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, in via diretta e derivata ove lesivi, degli atti di seguito emarginati, già oggetto d'impugnazione a mezzo del ricorso T.A.R. Lazio, Sez. I, N.R.G. 6015/2016: - del D.D. 21 aprile 2016 del Ministero della Giustizia Concorso, per esame, a 500 posti di notaio, pubblicato in G.U. n. 33 del 26 aprile 2016, nella parte in cui non consente la partecipazione agli aspiranti che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69; - dell'art. 2, rubricato Requisiti per l'ammissione del D.D. 21 aprile 2016 del Ministero della Giustizia Concorso, per esame, a 500 posti di notaio, pubblicato in G.U. n. 33 del 26 aprile 2016 nella parte in cui prevede, testualmente, che: E', altresì, necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l'annullamento di una prova da parte della commissione ; - dell'art. 4, rubricato cause di non ammissione al concorso, del citato D.D. 21

aprile 2016 nella parte in cui prevede, testualmente, che: Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ; b) coloro che, alla data di scadenza del termine per presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione ; - per la disapplicazione/ invalidazione, del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 nellaparte in cui ritenuto lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti; - del citato D.D. 21 aprile 2016 nella parte in cui prevede l'esclusione in caso di presentazione della domanda di partecipazione con modifiche/cancellazioni rispetto a quelle inserite telematicamente, attraverso la compilazione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami assunzioni ; - dell'art. 3, rubricato Presentazione della domanda Termini e modalità, del D.D. 21 aprile 2016; - dell'art. 4, rubricato Cause di non ammissione al concorso del D.D. 21 aprile 2016; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 febbraio 2019: - del decreto del 15 febbraio 2019 del Ministero della Giustizia con il quale è stata approvata la graduatoria del Concorso a 500 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016; - della graduatoria del Concorso a 500 posti di notaio approvata con decreto 15 febbraio 2019, nella parte in cui non contiene anche il nominativo dell'odierno ricorrente del 21 febbraio 2019;

di ogni atto di assegnazione nell'ordine di preferenza delle sedi vacanti e, segnatamente, di ogni atto di assegnazione della sede vacante di Piacenza. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatrice la dott.ssa Laura Marzano; Uditi, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019, i difensori come specificato nel verbale; Considerata la situazione di periculum in mora che caratterizza la posizione del ricorrente con riguardo alla sua mancata immissione nell impugnata graduatoria ai fini della scelta delle sedi; Ritenuto di dover confermare il decreto cautelare n. 1329 del 27 febbraio 2019 disponendo, nelle more della decisione di merito, l ammissione con riserva del ricorrente nell impugnata graduatoria ai soli fini della scelta delle sedi, dovendosi escludere, nel contemperamento degli interessi, che l ammissione con riserva esplichi i suoi effetti anche ai fini dell assunzione delle funzioni; Ravvisata l opportunità che parte ricorrente provveda all integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell indicazione degli effettivi controinteressati in tutti coloro che risultano collocati in posizione utile di graduatoria, con esonero dell indicazione dei singoli nominativi, assegnando, per

l esecuzione dell incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento; Ritenuto, altresì, di fissare, per la trattazione del merito, l udienza pubblica del 18 dicembre 2019 e di compensare le spese della presente fase cautelare; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e dispone l immissione con riserva del ricorrente nell impugnata graduatoria ai soli fini della scelta delle sedi. Dispone l integrazione del contraddittorio, come da motivazione. Fissa, per la trattazione del merito, l udienza pubblica del 18 dicembre 2019. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: Ivo Correale, Presidente FF Laura Marzano, Consigliere, Estensore Roberta Ravasio, Consigliere L'ESTENSORE Laura Marzano IL PRESIDENTE Ivo Correale IL SEGRETARIO