N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Paolo Montanari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell avv. Ignazio Lagrotta in Roma, via Lovanio n. 16 Sc. B; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Francesco Illuzzi, non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale, Dipartimento per Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia, del 30 gennaio 2019, notificato il 4 febbraio 2019, con cui è stata decretata l'esclusione del dott. Paolo Montanari dal concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 21 aprile 2016, per il seguente motivo: essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio e della decisione della p.a. resistente di escludere l'odierno ricorrente dal predetto concorso; - della graduatoria definitiva, ove approvata, allo stato non conosciuta, nella parte in cui non prevede tra i vincitori anche il nominativo dell'odierno ricorrente; per il risarcimento del danno in forma specifica mediante riammissione del ricorrente al concorso medio tempore vinto e/o per equivalente; - nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, in via diretta e derivata ove lesivi, degli atti di seguito emarginati, già oggetto d'impugnazione a mezzo del ricorso T.A.R. Lazio, Sez. I, N.R.G. 6015/2016: - del D.D. 21 aprile 2016 del Ministero della Giustizia Concorso, per esame, a 500 posti di notaio, pubblicato in G.U. n. 33 del 26 aprile 2016, nella parte in cui non consente la partecipazione agli aspiranti che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69; - dell'art. 2, rubricato Requisiti per l'ammissione del D.D. 21 aprile 2016 del Ministero della Giustizia Concorso, per esame, a 500 posti di notaio, pubblicato in G.U. n. 33 del 26 aprile 2016 nella parte in cui prevede, testualmente, che: E', altresì, necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l'annullamento di una prova da parte della commissione ; - dell'art. 4, rubricato cause di non ammissione al concorso, del citato D.D. 21
aprile 2016 nella parte in cui prevede, testualmente, che: Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ; b) coloro che, alla data di scadenza del termine per presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione ; - per la disapplicazione/ invalidazione, del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 nellaparte in cui ritenuto lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti; - del citato D.D. 21 aprile 2016 nella parte in cui prevede l'esclusione in caso di presentazione della domanda di partecipazione con modifiche/cancellazioni rispetto a quelle inserite telematicamente, attraverso la compilazione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami assunzioni ; - dell'art. 3, rubricato Presentazione della domanda Termini e modalità, del D.D. 21 aprile 2016; - dell'art. 4, rubricato Cause di non ammissione al concorso del D.D. 21 aprile 2016; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 febbraio 2019: - del decreto del 15 febbraio 2019 del Ministero della Giustizia con il quale è stata approvata la graduatoria del Concorso a 500 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016; - della graduatoria del Concorso a 500 posti di notaio approvata con decreto 15 febbraio 2019, nella parte in cui non contiene anche il nominativo dell'odierno ricorrente del 21 febbraio 2019;
di ogni atto di assegnazione nell'ordine di preferenza delle sedi vacanti e, segnatamente, di ogni atto di assegnazione della sede vacante di Piacenza. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatrice la dott.ssa Laura Marzano; Uditi, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019, i difensori come specificato nel verbale; Considerata la situazione di periculum in mora che caratterizza la posizione del ricorrente con riguardo alla sua mancata immissione nell impugnata graduatoria ai fini della scelta delle sedi; Ritenuto di dover confermare il decreto cautelare n. 1329 del 27 febbraio 2019 disponendo, nelle more della decisione di merito, l ammissione con riserva del ricorrente nell impugnata graduatoria ai soli fini della scelta delle sedi, dovendosi escludere, nel contemperamento degli interessi, che l ammissione con riserva esplichi i suoi effetti anche ai fini dell assunzione delle funzioni; Ravvisata l opportunità che parte ricorrente provveda all integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell indicazione degli effettivi controinteressati in tutti coloro che risultano collocati in posizione utile di graduatoria, con esonero dell indicazione dei singoli nominativi, assegnando, per
l esecuzione dell incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento; Ritenuto, altresì, di fissare, per la trattazione del merito, l udienza pubblica del 18 dicembre 2019 e di compensare le spese della presente fase cautelare; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e dispone l immissione con riserva del ricorrente nell impugnata graduatoria ai soli fini della scelta delle sedi. Dispone l integrazione del contraddittorio, come da motivazione. Fissa, per la trattazione del merito, l udienza pubblica del 18 dicembre 2019. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: Ivo Correale, Presidente FF Laura Marzano, Consigliere, Estensore Roberta Ravasio, Consigliere L'ESTENSORE Laura Marzano IL PRESIDENTE Ivo Correale IL SEGRETARIO