CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell eccedenza dell IVA. Si tratta del caso in cui la garanzia sia richiesta dopo aver verificato le altre cause di esclusione. Con apposito provvedimento n. 87349 del 26 giugno 2015 del direttore dell Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell eccedenza dell IVA e per i crediti vantati dall Amministrazione finanziaria relativamente ad annualità precedenti, accertati o comunque richiesti nel periodo di efficacia della garanzia fideiussoria, unitamente alle istruzioni e alle relative condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la Società o Banca che rilascia la garanzia e l Agenzia delle entrate. Il nuovo modello sostituisce il precedente del 2004 che potrà comunque continuare ad essere utilizzato fino a fine anno. La prestazione della garanzia è dovuta solo per richieste di rimborso superiori a 15.000 euro e dopo aver valutato la possibilità di esonero. Di seguito si riepilogano le modalità di recupero del credito iva relativo al secondo trimestre 2015 suddivise tra compensazione e rimborso. I contribuenti che chiudono la liquidazione IVA del mese di giugno 2015 a credito, possono verificare se hanno i requisiti per poter utilizzare il credito trimestrale durante l anno senza attendere la dichiarazione annuale IVA dell anno successivo. Il credito utilizzabile è appunto quello trimestrale (occorre verificare la differenza tra tutta l iva a credito e l iva a debito del secondo trimestre, quindi con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno, senza tenere conto dell eventuale credito iva del periodo precedente). Per poter utilizzare il credito occorre compilare il modello TR recuperabile sul sito dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it seguire il percorso Cosa devi fare Richiedere Rimborsi IVA Crediti trimestrali Iva TR). Dal 2015 il modello TR (approvato con provvedimento del 20 marzo 2015 Prot.2015/39968) tiene conto dell inserimento tra le operazioni attive del rigo TA13, operazioni effettuate ai sensi dell articolo 17-ter dpr 633/1972 ossia le fatture emesse verso la pubblica amministrazione con la scissione dei pagamenti. Le fatture emesse in base alle nuove regole sul reverse charge (esempio per le imprese di pulizia) dovranno essere indicate nel rigo TA12 Operazioni imponibili effettuate senza addebito d imposta in base a particolari disposizioni
Il modello TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione. Il modello deve essere presentato entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (per il secondo trimestre 2015 la scadenza è il 31 luglio) esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Requisiti per utilizzo durante l anno La facoltà di richiedere il rimborso del credito IVA infrannuale (o il suo utilizzo in compensazione) è consentita esclusivamente ai soggetti che possiedono uno dei seguenti requisiti (previsti dall art. 30, comma 3 del DPR 633/1972). I requisiti devono sussistere facendo riferimento allo specifico trimestre di riferimento, in questo caso il primo trimestre (da aprile a giugno 2015). Verifica dei requisiti Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (o in alternativa utilizzato in compensazione) unicamente dai contribuenti in possesso di specifici requisiti: Rigo TD1 Aliquota media (articolo 30, terzo comma, lettera a) DPR 633/1972) Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse di più di 10 punti percentuali rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo dell aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Rientrano in questa categoria sia le operazioni effettuate con la scissione dei pagamenti sia le operazioni in reverse charge. Rigo TD2 Operazioni non imponibili (articolo 30, terzo comma, lettera b) DPR 633/1972) Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. Rigo TD3 Acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30, terzo comma, lettera c) DPR 633/1972) Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Rigo TD5 Operazioni non soggette (articolo 30, terzo comma, lettera d) DPR 633/1972) Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate relative a: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi relative alle operazioni esenti nei confronti dei privati stabiliti fuori dalla comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della comunità stessa.
Utilizzo del credito in compensazione Nel rigo TD7 indicare l ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto di alcune regole: l utilizzo di crediti Iva infrannuali di importo fino a 5.000 euro può essere effettuato liberamente senza attendere la presentazione dell istanza già a decorrere dal primo giorno successivo al trimestre; quando l utilizzo dei crediti Iva infrannuali supera 5.000 euro occorre attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell istanza di rimborso/compensazione (art. 17, primo comma, D.Lgs. 241/1997) quindi il 16 agosto (per il secondo trimestre); inoltre, superato il valore di 5.000 euro, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e la delega di versamento non può essere presentata prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione dell istanza indipendentemente dalla data di addebito sull F24 che in ogni caso non può essere inferiore al 16 del mese successivo alla presentazione dell istanza (pena lo scarto della delega); dal 1 ottobre 2014 quando l F24 nel quale è indicato il credito Iva ha saldo zero, devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel); per il credito Iva infrannuale non è richiesto il visto di conformità anche se supera i 15.000 euro (formalità prevista esclusivamente per il credito Iva annuale e per la richiesta di rimborso in alcune circostanze). Utilizzo nel modello F24 Occorre utilizzare un codice tributo specifico per il II trimestre è 6037 con anno di riferimento 2015. Precisazioni La disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione orizzontale o esterna, e non anche la compensazione cosiddetta verticale o interna, ossia la compensazione dei predetti crediti con l IVA dovuta a titolo di versamento periodico (IVA da IVA). Se vi sono importi iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro occorre saldare preliminarmente tali importi per poter compensare i restanti crediti. Il tetto di 5.000 euro è riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali. Qualora il credito non sia completamente utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, l importo residuo dovrà essere riportato nella dichiarazione successiva, determinando così la rigenerazione dell anno di riferimento da utilizzare, da quel momento in poi, nel modello F24. (CM 29 del 3 giugno 2010) Il limite massimo dei crediti compensabili tramite il Mod. F24 è di 700.000 euro. Richiesta del credito infrannuale a rimborso Dopo aver compilato la casella TD6 con la somma chiesta a rimborso occorre valutare l eventuale erogazione prioritaria del rimborso o l esonero dalla garanzia.
Le novità del rimborso riguardano: l innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l istanza munita: di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; l obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto: a) da soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative; b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: o al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; o al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; o all 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti che presentano l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. L erogazione prioritaria nei rimborsi è prevista nel caso di fatturazione verso la pubblica amministrazione con scissione dei pagamenti, il codice 6, è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 17-ter. L erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all ammontare complessivo dell imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l eccedenza d imposta detraibile. Tale importo deve essere indicato nel campo 2 Imposta relativa alle operazioni di cui all articolo 17-ter. Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; fiscale@apito.it - clara.pollet@apito.it). Servizio Fiscale Tributario 29/06/2015