Adempimenti Iva 2016 e riflessi dichiarativi delle novità 2015

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1 Adempimenti Iva 2016 e riflessi dichiarativi delle novità 2015 Bologna, 26 Gennaio 2016

2 Argomenti 2 Novità e termini di presentazione della Dichiarazione IVA La gestione del credito IVA Reverse charge Nuove note di variazione Le altre novità della Legge di Stabilità per il 2016 Cessioni e assegnazioni di immobili

3 3 Novità e termini di presentazione della Dichiarazione IVA

4 Le novità del Modello IVA Con Provvedimento n del 15 gennaio 2016, l Agenzia delle entrate ha approvato in via DEFINITIVA il nuovo modello di Dichiarazione Iva 2016 periodo d imposta 2015, confermando le novità già anticipate con la pubblicazione delle bozze dei modelli di dichiarazione in data 17 dicembre 2015 Di seguito, si commentano le principali novità della modulistica

5 Le novità del Modello IVA Campo «Firma della dichiarazione» FRONTESPIZIO La casella Invio avviso telematico all intermediario è stata ridenominata Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all intermediario, mentre è stata aggiunta la nuova casella Invio altre comunicazioni telematiche all intermediario. Tali caselle consentono al contribuente di esprimere la scelta affinché eventuali comunicazioni di irregolarità (art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972) o di altre anomalie (art. 1, commi , della legge n. 190/2014) relative alla dichiarazione presentata vengano trasmesse direttamente all intermediario in via telematica

6 Le novità del Modello IVA FRONTESPIZIO IVA 2015 IL CAMPO «FIRMA DELLA DICHIARAZIONE» NEL MODELLO IVA 2015, ANNO 2014

7 Le novità del Modello IVA FRONTESPIZIO Campo «Impegno alla presentazione telematica» Sono presenti le nuove caselle Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione (che sostituisce la precedente Ricezione avviso telematico ) e Ricezione altre comunicazioni telematiche ; barrandole, l intermediario accetta di ricevere le comunicazioni di irregolarità o di altre anomalie in via telematica

8 Le novità del Modello IVA FRONTESPIZIO IVA 2015 IL CAMPO «IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA» NEL MODELLO IVA 2015, ANNO 2014

9 Le novità del Modello IVA QUADRO VE Rigo VE35 campo 2 nuove istruzioni Pallets Nelle istruzioni, al rigo VE35 ( Operazioni con applicazione del reverse charge ), campo 2, è stato precisato che vanno indicate in tale campo anche le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (operazioni soggette a reverse charge ai sensi del comma 7 dell art. 74, D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal ). Sono cambiate le istruzioni per la compilazione del campo 2 N.B.

10 Le novità del Modello IVA QUADRO VE Rigo VE35 nuovi campi A rigo VE35, sono stati inseriti due nuovi campi: campo 8, Prestazioni comparto edile e settori connessi, riservato all indicazione delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici di cui all art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (introdotta dalla legge di stabilità per il 2015), da fatturare, in presenza dei requisiti richiesti, in regime di inversione contabile; campo 9, Operazioni settore energetico, riservato all indicazione delle operazioni di cui all art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), del D.P.R. n. 633/1972.

11 Le novità del Modello IVA QUADRO VE Rigo VE38 split payment È stato, inoltre, inserito il rigo VE38, Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 17-ter, nel quale il contribuente è tenuto a indicare l ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici con applicazione del regime (obbligatorio) dello split payment, o scissione dei pagamenti, in base al quale l imposta non è corrisposta dalla Pubblica Amministrazione al fornitore/prestatore, ma è versata dalla stessa direttamente allo Stato (art. 17-ter, del D.P.R. n. 633/1972). Conseguentemente, i righi successivi al nuovo VE 38 sono stati rinumerati.

12 Le novità del Modello IVA Rigo VF15 QUADRO VF Il rigo VF15 è stato ridenominato Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi (la denominazione precedente era Acquisti da soggetti di cui all art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011 ). Tale campo è destinato ad accogliere tutti gli acquisti effettuati nel 2015: sia dai c.d. nuovi minimi, ossia i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011; che dai c.d. forfetari, ossia coloro che applicano il regime di cui all art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014. Gli acquisti da soggetti forfetari, di cui alla legge n. 190/2014, vanno indicati in maniera separata anche nel campo 2 del rigo VF15 N.B.

13 Le novità del Modello IVA QUADRO VJ Rigo VJ6 nuove istruzioni Pallets Nelle istruzioni di compilazione del rigo VJ6 è ora richiesta anche l indicazione degli acquisti di pallets recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo, per le quali l imposta è dovuta dall acquirente ai sensi dell art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972; Il rigo è rimasto lo stesso, ma ora accoglie anche gli acquisti di pallets in regime di inversione contabile N.B.

14 Le novità del Modello IVA QUADRO VJ Nuovi righi VJ17 e VJ18 Sono stati introdotti, rispetto al modello dell anno precedente, i nuovi righi VJ17 e VJ18, nei quali devono essere indicati, rispettivamente: gli acquisti di servizi di cui all art. 17, comma 6, lett. a-ter) (nuove fattispecie di reverse charge in edilizia); e Acquisti in reverse charge gli acquisti di beni e servizi di cui all art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge nel settore energetico).

15 Le novità del Modello IVA QUADRO VJ Nuovo rigo VJ19 (per le PP.AA.) Si evidenzia l inserimento del nuovo rigo VJ19, utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni titolari di partita Iva per indicare gli acquisti effettuati con l applicazione del regime della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, del D.P.R. n. 633/1972)

16 Le novità del Modello IVA QUADRO VI Nuovo Quadro VI Dichiarazioni d intento Il quadro VI è completamente nuovo ed è dedicato ai soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. c), del decreto Iva nei confronti di esportatori abituali, previo rilascio da parte di questi ultimi della dichiarazione d intento Si ricorda infatti che, in seguito alle modifiche apportate dall art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 al D.L. n. 746/1983, le dichiarazioni d intento vanno trasmesse telematicamente all Agenzia delle entrate direttamente dall esportatore abituale, il quale è tenuto a consegnare al proprio fornitore copia della dichiarazione d intento inviata, unitamente alla ricevuta telematica dell avvenuta presentazione della stessa

17 Le novità del Modello IVA QUADRO VI Nuovo Quadro VI Dichiarazioni d intento

18 Le novità del Modello IVA QUADRO VI Nuovo Quadro VI Le istruzioni al nuovo Quadro VI prevedono che: Dichiarazioni d intento a campo 1 va riportato il numero di partita Iva del cessionario/committente del servizio (esportatore abituale); a campo 2 va indicato il numero di protocollo attribuito dall Agenzia delle entrate alla dichiarazione d intento trasmessa dall esportatore abituale; nell ipotesi in cui il cedente/prestatore del servizio non sia in possesso del numero di protocollo della dichiarazione d intento presentata, l Agenzia ammette (per l anno 2015) l indicazione alternativa del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d intento dall esportatore abituale, compilando il campo 3. Si ricorda infatti che, fino all 11 febbraio 2015, era possibile consegnare le dichiarazioni d intento al fornitore secondo le vecchie modalità e senza trasmissione telematica, la quale è divenuta obbligatoria per le dichiarazioni d intento presentate a decorrere dal 12 febbraio 2015 o per quelle presentate anteriormente a tale data, ma con effetto anche per le operazioni effettuate successivamente all 11 febbraio 2015 (Provvedimento dell Agenzia delle entrate n del 12 dicembre 2014 e circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014).

19 Le novità del Modello IVA QUADRO VX Rigo VX4 nuovo campo 5 Split Payment Il nuovo campo 5 di rigo VX4 ( Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 17-ter ) è dedicato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti e che chiedono, in via prioritaria, il rimborso del credito Iva derivante dalle cessioni/prestazioni in regime di split payment, per un ammontare non superiore all imposta applicata sulle predette operazioni Nelle istruzioni al campo 4 è stato aggiunto il codice 6, riservato ai contribuenti che richiedono l erogazione prioritaria del rimborso per un importo non superiore all ammontare dell imposta applicata alle operazioni in regime di split payment

20 Le novità del Modello IVA QUADRO VO Rigo VO15 nuova casella 2 IVA per cassa Si segnala l introduzione, a rigo VO15, della casella 2 Revoca, utilizzabile per comunicare la revoca dal (nuovo) regime dell Iva per cassa, in vigore dal 1 dicembre 2012 (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012). Il 2015 rappresenta, infatti, il primo anno in cui è possibile esercitare la revoca dal regime suddetto, in quanto l esercizio dell opzione vincola il contribuente per un minimo di tre anni.

21 Le novità del Modello IVA QUADRO VO Rigo VO15 nuovi righi VO33 e VO34 Sono stati introdotti due nuovi righi nel quadro VO; nello specifico, si tratta di: rigo VO33, riservato ai soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di cui all art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, per l applicazione del regime forfetario, hanno optato nel 2015 per le regole ordinarie di applicazione dell Iva e di determinazione del reddito; rigo VO34, riservato ai soggetti che, essendo in possesso dei requisiti di cui all art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, hanno applicato a decorrere dal 2015 il regime dei c.d. nuovi minimi, secondo i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015

22 I termini di presentazione del Modello IVA Dichiarazione IVA e Comunicazione dati IVA La Dichiarazione annuale IVA per l anno 2015 può essere presentata in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia in FORMA AUTONOMA che nell ambito del MODELLO UNICO. Il 2016 dovrebbe essere, salvo proroghe, l ultimo anno in cui è possibile presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, in quanto l art. 1, comma 641, della Legge di Stabilità per il 2015, poi modificato dall art. 10 del D.L. n. 192/2015, prevede l obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA entro il mese di febbraio e l abolizione della Comunicazione dati IVA (dal 2017, con riferimento alla dichiarazione relativa all IVA dovuta per il 2016) La presentazione del Modello IVA entro il 29 febbraio 2016 consente di fruire dell esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al Inoltre, se dalla dichiarazione IVA 2016 emerge un credito, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 già a decorrere dal 16 marzo 2016 (infatti, per crediti IVA di importo superiore a euro è obbligatoria la preventiva presentazione della relativa dichiarazione)

23 I termini di presentazione del Modello IVA La presentazione in forma autonoma Ai sensi dell articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998, la Dichiarazione IVA, relativa all anno 2015 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2016 OBBLIGATORIA Alcuni soggetti passivi sono OBBLIGATI alla presentazione della Dichiarazione annuale in forma autonoma; si ricordano, tra gli altri: le società di capitali e gli enti soggetti a IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre; le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell IVA di gruppo; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l anno alla procedura della liquidazione dell Iva di gruppo; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa; i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale; i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter D.P.R. n. 633/1972); particolari soggetti (per esempio, i venditori porta a porta ), non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata dei redditi; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra l e la data di presentazione della dichiarazione per il 2015, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta

24 I termini di presentazione del Modello IVA La presentazione in forma autonoma FACOLTATIVA Inoltre, POSSONO presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma anche i soggetti che intendono chiedere in compensazione o a rimborso il credito IVA risultante dalla Dichiarazione annuale, nonché i soggetti (a credito o a debito) che intendono avvalersi dell esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA presentando il Modello IVA entro il 29 febbraio 2016 (circolare n.1/e/2011) A CREDITO In ogni caso, i contribuenti che presentano un credito IVA possono utilizzarlo in compensazione (per la parte che eccede euro 5.000) solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione annuale, presentazione che, per tali soggetti, può essere effettuata tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2016 Per i soggetti che presentano un IVA a debito, la presentazione della dichiarazione IVA annuale può avvenire solo entro il mese di febbraio (29.02); oltrepassata tale scadenza, gli stessi saranno obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA nel Modello UNICO. Il versamento del saldo a debito deve avvenire entro il 16 marzo 2016 A DEBITO

25 I termini di presentazione del Modello IVA La presentazione in forma unificata La Dichiarazione annuale IVA in forma unificata può essere presentata entro il 30 settembre 2016 dai contribuenti non obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma I contribuenti dalla cui liquidazione annuale IVA emerge un saldo a debito sono tenuti al versamento dello stesso entro il 16 marzo 2016, anche nel caso in cui abbiano optato per la presentazione della Dichiarazione IVA in forma unificata; tuttavia, gli stessi possono optare per il versamento del saldo IVA 2015 entro il termine di versamento degli importi dovuti in base al Modello UNICO, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo

26 I termini di presentazione del Modello IVA La presentazione in forma unificata DICHIARAZIONE IN FORMA UNIFICATA Il contribuente può presentare la dichiarazione unificata annuale qualora IL PERIODO D'IMPOSTA COINCIDA CON L'ANNO SOLARE SIA TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DI ENTRAMBE LE DICHIARAZIONI (Redditi e Iva)

27 I termini di presentazione del Modello IVA La presentazione in forma unificata Artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei predetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge Le dichiarazioni presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta (vanno verificate le nuove disposizioni in materia di sanzioni; art. 5, D.Lgs. n. 471/1997)

28 I termini di presentazione del Modello IVA Il saldo IVA 2015: versamenti e rateizzazioni Presentazione Dichiarazione IVA in forma autonoma In unica soluzione, entro il Rateale, con maggiorazione dello 0,33% mensile (ultima rata entro il ) Presentazione Dichiarazione IVA in forma unificata In unica soluzione, entro il Rateale, con maggiorazione dello 0,33% mensile (ultima rata entro il ) In unica soluzione entro il termine per il versamento delle somme dovute in base a UNICO, con maggiorazione dello 0,40% mensile Rateale, entro il termine per il versamento delle somme dovute in base a UNICO, con maggiorazione sia dello 0,40% che dello 0,33% mensili

29 29 La gestione del credito IVA

30 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 30 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ L art. 10 del D.L. n. 78/2009 ha introdotto l obbligo di apposizione del VISTO DI CONFORMITÀ (di cui al D.Lgs. n. 241/1997) sulla Dichiarazione IVA annuale, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale di crediti per importi superiori a euro annui La disciplina del visto di conformità è stata poi estesa, dall art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014 (il quale ha riscritto l art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle richieste di rimborso IVA presentate sia in sede di dichiarazione annuale che nell ambito delle istanze di rimborso trimestrali (Modelli TR) Attualmente, l apposizione del visto di conformità è richiesta: 1) sulla dichiarazione IVA, nel caso in cui s intenda utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA annuale per importi superiori a euro ; 2) sulla dichiarazione IVA, nel caso in cui venga chiesto a rimborso un credito IVA di importo superiore a euro annui (senza prestazione della garanzia); 3) sull istanza trimestrale (Modello IVA TR), nel caso in cui si chieda il rimborso del credito IVA trimestrale per importi superiori a euro (senza prestazione della garanzia). N.B. Il visto di conformità NON va invece apposto sull istanza trimestrale, nel caso di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale

31 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 31 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ CIRCOLARE N. 57/E/2009 L Agenzia delle entrate, con circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla procedura di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA per l utilizzo in compensazione di crediti di importo annuale superiore a euro Tale documento di prassi individua, in particolare: 1) i soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità; 2) i requisiti indispensabili ai fini del rilascio del visto di conformità; 3) i controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità.

32 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 32 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 1 Soggetti legittimati I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono, ai sensi dell art. 35, del D.Lgs. n. 241/1997 e dell art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322/1998: i responsabili dell assistenza fiscale (RAF) dei CAF imprese; gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro; gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Le ultime tre categorie di soggetti sopra elencate (dottori commercialisti/esperti contabili, consulenti del lavoro, iscritti ai ruoli di periti ed esperti) devono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel

33 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 33 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 1 Soggetti legittimati Il professionista ("abilitato" al rilascio del visto di conformità) che intende utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA emergente dalla propria dichiarazione può autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligato a rivolgersi a terzi CIRCOLARE N. 28/E/2014 Associazione professionale Il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, può richiedere l abilitazione all apposizione del visto di conformità qualora i requisiti del possesso della partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale

34 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 34 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Associazione professionale 1 Soggetti legittimati Nel caso di professionista facente parte di uno studio associato, abilitato al rilascio del visto di conformità è il singolo professionista che ha presentato la comunicazione alla DRE e non qualsiasi professionista facente parte dello studio associato Società di servizi Se il professionista, in possesso di partita IVA, si avvale di una società di servizi di cui detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, può validamente richiedere l abilitazione al rilascio del visto di conformità se il requisito del possesso dell'abilitazione telematica sussiste in capo alla società di servizi

35 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 35 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 1 Soggetti legittimati Sottoscrizione alternativa In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all'art bis del Codice civile, possono effettuare la compensazione dei crediti, se la dichiarazione è sottoscritta oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo D.P.R. e, cioè, dai soggetti che esercitano la revisione legale

36 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 36 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 2 Requisiti I professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono apporre il visto di conformità devono, ai sensi dell art. 21 del D.M. n. 164/1999, presentare alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente in base al proprio domicilio fiscale una specifica comunicazione La comunicazione contiene principalmente l indicazione dei dati anagrafici e della partita IVA del professionista (nonché gli eventuali dati dell associazione professionale o della società di servizi di cui fa parte il professionista). Inoltre, alla stessa vanno allegati la copia conforme della polizza assicurativa (ora il massimale deve essere pari a tre milioni di euro), una dichiarazione con cui si attesta l insussistenza di provvedimenti di sospensione dall ordine di appartenenza e una dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all art. 8, comma 1, al D.M. n. 164/1999, unitamente alla copia del documento d identità del professionista

37 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 37 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 3 Controlli I controlli da effettuare consistono nella verifica (circolare n. 57/E/2009): della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con quanto esposto nelle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa documentazione Il professionista certificatore deve altresì verificare la sussistenza di una delle fattispecie generatrici del credito IVA, per le quali la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 riporta una check-list esemplificativa (il professionista può indicare anche una fattispecie diversa, purché idonea a generare il credito circolare n. 12/E/2010): presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; presenza di operazioni non imponibili; presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; presenza di operazioni non soggette all IVA; operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

38 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 38 ASPETTI OPERATIVI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Scritture tenute direttamente dal contribuente o da una società di servizi 3 Controlli Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista/caf anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività (predisposizione della dichiarazione e tenuta della contabilità) siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato/caf imprese Scritture tenute da un soggetto che non può apporre il visto Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i previsti controlli e a predisporre la dichiarazione

39 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 39 LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA ANNUALE* Importo Adempimenti preliminari Modalità Libera; non necessita di previa Home banking, Fino a euro presentazione della dichiarazione annuale Entratel o Fisconline Necessaria presentazione della Superiore ad dichiarazione annuale; utilizzo in F24 dal euro e fino Entratel o Fisconline 16 del mese successivo a quello di ad euro presentazione della dichiarazione Superiore a euro Come sopra; inoltre, la dichiarazione annuale deve essere munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) Entratel o Fisconline * Si ricorda che il limite annuo per l utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi di cui all art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, è fissato in euro (art. 34, legge n. 388/2000); tale limite è elevato a euro per i soggetti subappaltatori in edilizia, qualora il volume d affari dagli stessi realizzato sia costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Compensazione verticale Nessuna limitazione è prevista, invece, per l utilizzo in compensazione verticale «IVA da IVA» (detrazione)

40 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 40 LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ESEMPIO N. 1 Credito IVA anno Limitazioni alla compensazione NO Presenza del visto di conformità NO Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24 SÌ/NO Data iniziale di utilizzo del credito

41 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 41 LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ESEMPIO N. 2 Credito IVA anno 2015 (di cui destinato alla compensazione orizzontale) Limitazioni alla compensazione Presenza del visto di conformità Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24 Data iniziale di utilizzo del credito Data iniziale di utilizzo del credito Data iniziale di utilizzo del credito (8.000) SÌ NO SÌ/NO sì per utilizzi > per importi fino a per se Mod. IVA 2016 è presentato entro il per se Mod. IVA 2016 è presentato entro il , etc.

42 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 42 LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ESEMPIO N. 3 Credito IVA anno 2015 (di cui destinato alla compensazione orizzontale) Limitazioni alla compensazione Presenza del visto di conformità Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24 Data iniziale di utilizzo del credito Data iniziale di utilizzo del credito Data iniziale di utilizzo del credito (15.000) SÌ NO SÌ/NO sì per utilizzi > per importi fino a per se Mod. IVA 2016 è presentato entro il per se Mod. IVA 2016 è presentato entro il , etc.

43 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 43 LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ESEMPIO N. 4 Credito IVA anno 2015 (di cui destinato alla compensazione orizzontale) Limitazioni alla compensazione Presenza del visto di conformità Obbligo Entratel/Fisconline per invio Mod. F24 Data iniziale di utilizzo del credito Data iniziale di utilizzo del credito Data iniziale di utilizzo del credito (22.000) SÌ SÌ SÌ/NO sì per utilizzi > per importi fino a per se Mod. IVA 2016 è presentato entro il per se Mod. IVA 2016 è presentato entro il , etc.

44 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 44 LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Compensazione orizzontale e società di comodo Il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto ad acquisire e conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui lo stesso attesta di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all art. 30 della L. n. 724/1994, unitamente alla copia del documento d identità del sottoscrittore. Infatti, le società di comodo (perché non hanno superato il test di operatività o in perdita sistematica) NON POSSONO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE (né chiedere a rimborso o cedere a terzi) il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale Nel caso in cui la società si trovi a essere di comodo per tre periodi d imposta consecutivi, e in nessuno di tali tre periodi abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti determinati applicando le percentuali di cui all art. 30, c. 1, L. n. 724/1994, il credito IVA NON può essere utilizzato nemmeno in compensazione verticale (detrazione)

45 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 45 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Di importo pari o inferiore a euro Di importo superiore a euro I RIMBORSI IVA ANNUALI/TRIMESTRALI* Né visto di conformità, né dichiarazione sostitutiva, né garanzia Se richiesto da soggetto non a rischio : possibilità di scegliere tra apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale), accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di determinati requisiti, e prestazione di garanzia Se richiesto da soggetto a rischio : obbligo di prestazione della garanzia secondo le modalità indicate dall art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972 *Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell art. 30, del D.P.R. n. 633/1972, l IVA chiesta a rimborso deve essere superiore all importo di euro 2.582,28.

46 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 46 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I requisiti per il rimborso del credito annuale Art. 30, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 Il contribuente, al di fuori dei casi previsti dal comma 3 dell art. 30, del D.P.R. n. 633/1972, può sempre richiedere il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale in caso di CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ, senza alcun limite d importo. Tali rimborsi non possono essere erogati mediante procedura semplificata Art. 30, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 La lettera a) prevede una fattispecie riservata ai contribuenti che effettuano prevalentemente o esclusivamente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; in particolare, l ALIQUOTA MEDIA DELLE OPERAZIONI ATTIVE, maggiorata del 10%, deve essere INFERIORE all aliquota media sugli acquisti e importazioni di beni e servizi (art. 3, comma 6, del D.L. n. 250/1995) Art. 30, c. 3, lett. b), D.P.R. n. 633/1972 La lettera b), del comma 3, dell art. 30 ammette l erogazione dei rimborsi Iva ai contribuenti che abbiano effettuato OPERAZIONI NON IMPONIBILI per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate

47 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 47 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I requisiti per il rimborso del credito annuale Art. 30, c. 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 La lett. c) prevede che il rimborso spetta limitatamente all imposta relativa all ACQUISTO/IMPORTAZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI, nonché in relazione alle spese sostenute per acquisti/importazioni di beni e servizi per studi e ricerche Art. 30, c. 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 La lettera d) attribuisce ai soggetti passivi che abbiano effettuato nel corso dell anno di riferimento prevalentemente OPERAZIONI NON SOGGETTE all imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, del D.P.R. n. 633/1972, la possibilità di richiedere il rimborso dell eccedenza di IVA a credito emergente dalla dichiarazione annuale. La sussistenza della PREVALENZA va verificata considerando, oltre alle operazioni fuori campo Iva ex artt. da 7 a 7-septies, anche le cessioni all esportazione e le operazioni ad esse assimilate (artt. 8, 8-bis e 9, del D.P.R. n. 633/1972) e le operazioni di cui agli artt. 41 (cessioni intracomunitarie) e 58 (triangolari) del D.L. n. 331/1993

48 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 48 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I requisiti per il rimborso del credito annuale Art. 30, c. 3, lett. e), D.P.R. n. 633/1972 L ultima fattispecie di cui alla lett. e) dà diritto al rimborso del credito IVA annuale ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia ai SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI nel territorio dello Stato, che si siano identificati direttamente o abbiano nominato un rappresentante fiscale al fine di adempiere agli obblighi Iva in Italia Art. 30, c. 4, D.P.R. n. 633/1972 Qualora le dichiarazioni Iva degli ultimi tre anni (in relazione al Modello Iva 2016 si considerano i periodi 2013, 2014 e 2015) si siano chiuse con un credito Iva (anche inferiore a euro 2.582,28), il contribuente ha la facoltà di richiedere il rimborso per un ammontare non superiore alla MINORE ECCEDENZA DEL TRIENNIO considerato (l eccedenza che rileva è, naturalmente, quella che non sia già stata chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nel modello F24)

49 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 49 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I requisiti per il rimborso del credito annuale Art. 34, c. 9, D.P.R. n. 633/1972 L ultima ipotesi di rimborso del credito IVA annuale è riservata esclusivamente ai PRODUTTORI AGRICOLI che applicano il regime di cui al comma 1 dell art. 34. Nel caso in cui tali soggetti abbiano effettuato: cessioni all esportazione (art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972); cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE (art. 38-quater, del D.P.R. n. 633/1972); operazioni non imponibili di cui all art. 72, del D.P.R. n. 633/1972; cessioni intracomunitarie, di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al decreto IVA, è ammesso il rimborso dell imposta teorica relativa alle suddette operazioni non imponibili, ossia dell IVA che sarebbe stata applicata nel caso in cui tali operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato, applicando le percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale

50 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 50 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I requisiti per il rimborso del credito trimestrale art. 38-bis, comma 2 Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti La lettera a) dell art. 30, comma 3, si applica anche nell ipotesi di rimborsi IVA trimestrali, con le stesse modalità; il confronto andrà effettuato considerando le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate La lettera b) dell art. 30 si applica anche nel caso dei rimborsi Iva trimestrali, con le stesse modalità dei rimborsi annuali Acquisti/importazioni di beni ammortizzabili > 2/3 del totale acquisti/importazioni Fattispecie per cui sono richiesti requisiti più stringenti rispetto al rimborso annuale; è infatti previsto che il rimborso spetti solo nel caso in cui siano stati effettuati acquisti o importazioni di beni ammortizzabili (e non anche di beni e servizi per studi e ricerche), e solamente se il loro ammontare è superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni effettuati nel trimestre.

51 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 51 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I requisiti per il rimborso del credito trimestrale art. 38-bis, comma 2 Prevalenza di operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale Anche per tale ipotesi il legislatore ha previsto ulteriori limitazioni rispetto a quanto applicabile in sede di richiesta di rimborso del credito annuale. Le sole operazioni che rilevano ai fini del calcolo della prevalenza delle operazioni non soggette all imposta per carenza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7-septies), rispetto al totale delle operazioni effettuate nel trimestre, sono: le lavorazioni relative a beni mobili materiali; le prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; i servizi accessori a trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; le prestazioni di servizi di cui all art. 19, comma 3, lett. a-bis (servizi creditizi, di assicurazione, finanziari, ecc.) rese a soggetti stabiliti al di fuori della UE o relative a beni destinati a essere esportati fuori della UE. Per poter ottenere il rimborso, la sommatoria di tutte le operazioni sopra elencate, rapportata al totale delle operazioni attive effettuate nel trimestre, deve essere superiore al 50%.

52 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 52 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I requisiti per il rimborso del credito trimestrale art. 38-bis, comma 2 Rimborsi richiesti da soggetti passivi non residenti La lettera e) dell art. 30 è richiamata, senza restrizioni, dal comma 2 dell art. 38-bis; pertanto, anche i soggetti passivi non residenti, identificati direttamente in Italia o con rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, sono ammessi al rimborso del credito Iva trimestrale, senza la verifica di alcuna ulteriore condizione.

53 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 53 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 Calcolo della soglia di euro (1) Il limite di euro deve intendersi riferito non alla singola richiesta di rimborso, bensì alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero periodo d imposta; pertanto, rilevano sia le istanze di rimborso infrannuali che le richieste di rimborso del credito annuale Calcolo della soglia di euro (2) La soglia di euro va calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi Visto di conformità sulla propria dichiarazione Analogamente a quanto chiarito in materia di compensazioni, l Agenzia ritiene che anche in presenza di richieste di rimborso, i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalle norme per apporre il visto di conformità, possono autonomamente apporre lo stesso visto sulla propria dichiarazione o istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi

54 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 54 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 Visto di conformità in presenza di compensazioni e rimborsi L apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell organo di revisione contabile sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (1) Relativamente ai requisiti «contabili», le informazioni richieste dalla lett. a) dell art. 38-bis, comma 3, sono rilevate dalle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (2) Relativamente al requisito di cui alla lett. b) dell art. 38-bis, comma 3 (cessioni di azioni o quote della società richiedente per un ammontare non superiore al 50% del capitale sociale nell anno precedente), l anno precedente va individuato con riferimento alla data di richiesta del rimborso

55 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 55 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (3) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante, va conservata da chi invia la dichiarazione ed esibita a richiesta dell Agenzia delle entrate Attestazione delle società e degli enti operativi La dichiarazione attestante l assenza dei requisiti per essere qualificati come società «non operativa» deve essere rilasciata secondo le stesse modalità descritte per il rilascio della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva Soggetti considerati «a rischio» (1) La verifica della notifica di avvisi di accertamento di cui alla lett. b), c. 4, art. 38-bis, deve riguardare i due anni antecedenti, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso. Gli avvisi di accertamento sono quelli relativi a tributi amministrati dall Agenzia delle entrate (IVA, IRES, IRAP, IRPEF, Imposta di Registro, ecc.); rilevano sia le maggiori imposte che i minori crediti

56 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 56 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Focus su alcuni chiarimenti della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 Soggetti considerati «a rischio» (2) Gli avvisi di accertamento, ai fini della verifica di cui alla lett. b), c. 4, art. 38-bis, rilevano a prescindere dal loro esito, ad eccezione di quelli annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato Fidejussione o polizza fidejussoria L ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all importo dell'imposta chiesta a rimborso, maggiorato degli interessi

57 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 57 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre a Dichiarazione integrativa in caso di mancata apposizione del visto di conformità Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998). Nel caso di importi chiesti a rimborso prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014), ma non ancora eseguiti a tale data, essendo decorso il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (es.: Mod. IVA 2014 per l anno 2013), è possibile attestare la conformità dei dati contenuti nella dichiarazione originaria tramite presentazione di un autonoma attestazione rilasciata da un professionista abilitato (art. 35, D.P.R. n. 241/1997) 1.b Dichiarazione integrativa per riduzione o azzeramento dell importo chiesto a rimborso e aumento l importo destinato alla compensazione orizzontale o alla detrazione Il contribuente può avvalersi della dichiarazione integrativa, da presentarsi entro il termine di cui al comma 8 dell art. 2, del D.P.R. n. 322/1998

58 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 58 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre c Dichiarazione integrativa in caso di aumento dell importo chiesto a rimborso e riduzione dell importo destinato alla compensazione orizzontale o alla detrazione È confermata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno solare successivo. Tale precisazione costituisce un cambio di rotta rispetto a quanto affermato dalla stessa Agenzia nella precedenti circolari nn. 32/E/2014 (paragrafo 2.2.1) e 6/E/2015 (paragrafo 8.2) nelle quali era stato sostenuto che la dichiarazione integrativa avrebbe dovuto essere presentata entro 90 giorni 2 Omesso rilascio dell attestazione sostitutiva di cui al comma 3, art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972 La compilazione della sezione del rigo VX4 (o TD8, per l istanza trimestrale) recante l attestazione delle condizioni patrimoniali e il regolare versamento dei contributi, deve avvenire contestualmente alla presentazione della dichiarazione (o dell istanza trimestrale). Pertanto, la mancata compilazione di tale sezione potrà essere sanata solo attraverso la corretta compilazione di una dichiarazione correttiva/integrativa successiva

59 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 59 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre Dichiarazione sostitutiva requisito della mancata cessione di azioni o quote della società non quotata richiedente il rimborso per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale Ai fini del computo della quantità di azioni o quote cedute dalla società non quotata richiedente il rimborso, vanno considerate anche quelle cedute alle imprese facenti parte dello stesso gruppo di cui fa parte la società richiedente 4 Rimborsi erogati a soggetti a rischio verifica del superamento della soglia di cui al comma 4, lett. b), art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 Si fa riferimento al calcolo della differenza tra importi accertati e dichiarati e si verifica se tale differenza superi o meno una certa percentuale degli importi dichiarati. Se manca la dichiarazione, come nell imposta di registro, occorre fare riferimento ai dati riportati nell atto sottoposto a registrazione, calcolando la differenza tra l imposta che risulta dovuta in base al valore dichiarato in atto e quella accertata (in caso di omessa registrazione dell atto, l imposta dovuta è pari a zero e si considera l intero importo accertato). Nel diverso caso in cui il reddito accertato fosse stato originariamente sottoposto a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, la differenza va calcolata tra l imposta complessivamente dovuta e quella versata a titolo di imposta sostitutiva o in applicazione della tassazione separata.

60 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 60 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre Rimborsi erogati a soggetti a rischio verifica del superamento della soglia di cui al comma 4, lett. b), dell art. 38 bis, del D.P.R. n. 633/1972 In relazione agli avvisi di accertamento definiti attraverso le procedure di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, il calcolo della differenza tra imposta accertata e imposta dichiarata deve essere effettuato con riferimento, per il primo termine dell operazione, agli importi rideterminati in sede di definizione della pretesa. Nella diversa ipotesi in cui il contribuente abbia definito la pretesa erariale prima della notifica dell avviso di accertamento, ossia in sede di adesione agli inviti a comparire e adesione ai PVC (istituti peraltro abrogati dalla L. n. 190/2014, con decorrenza dagli inviti notificati o dai PVC consegnati successivamente al ), la citata differenza deve essere calcolata con riferimento all importo definito in tali sedi 6 Calcolo degli interessi ai fini della prestazione della garanzia sotto forma di cauzioni su titoli di Stato Gli interessi per il ritardo sull esecuzione del rimborso erogato in procedura semplificata non rilevano ai fini della determinazione dell ammontare da garantire

61 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 61 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre Modelli Iva TR contenenti richieste di rimborso presentate per anni d imposta antecedenti il 2015, ancora ineseguite, e sprovvisti del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva Se il contribuente ha presentato, per i periodi antecedenti il 2015, richieste di rimborso infrannuali, ancora ineseguite, potrà avvalersi dell esonero dalla prestazione della garanzia presentando la relativa dichiarazione annuale, nella quale sono correttamente indicati i rimborsi trimestrali già richiesti, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa Ipotesi a) Nel caso di istanze di rimborso PRESENTATE PER PERIODI ANTECEDENTI IL 2014 (quindi, fino al 2013 compreso), il contribuente è tenuto a presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva all Ufficio o all Agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento d identità del sottoscrittore (ciò in quanto i Modelli Iva fino al 2014 non contenevano l apposita sezione per il rilascio dell attestazione).

62 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 62 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre Modelli Iva TR contenenti richieste di rimborso presentate per anni d imposta antecedenti il 2015, ancora ineseguite, e sprovvisti del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva La dichiarazione sostitutiva Ipotesi a) Nel caso di istanze di rimborso PRESENTATE PER PERIODI ANTECEDENTI IL2014: se la dichiarazione annuale era già stata vistata, i requisiti patrimoniali e contributivi vanno verificati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva; se, invece, occorre presentare una dichiarazione integrativa munita del visto di conformità, tali requisiti vanno verificati con riferimento alla data di presentazione dell integrativa. Nel caso in cui non sia più possibile presentare l integrativa e il professionista rilasci il visto di conformità sotto forma di un autonoma attestazione (risposta 1.a) la sussistenza dei requisiti patrimoniali e contributivi va verificata con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva Ipotesi b) Nel caso di istanze di rimborso infrannuali PRESENTATE NEL CORSO DEL 2014, è sufficiente che il Modello IVA 2015 contenga, oltre al visto di conformità, la dichiarazione sostitutiva, che viene rilasciata compilando l apposito campo

63 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 63 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre Correzione del quadro TD dell istanza trimestrale mediante presentazione di un nuovo Modello IVA TR Viene data al contribuente la possibilità di integrare o correggere i Modelli TR già presentati e contenenti richieste di rimborso del credito Iva trimestrale, ad esempio apponendo il visto di conformità e/o fornendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in un successivo Modello TR, secondo le indicazioni fornite con la risoluzione n. 99/E dell 11 novembre 2014 (presentazione di una nuova istanza entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa allo stesso periodo d imposta) 9 Dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 dell art. 38-bis in caso di rimborso richiesto dal rappresentante fiscale La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata dal rappresentante fiscale medesimo nel caso in cui il titolare del credito IVA (soggetto rappresentato ) sia residente nell UE ovvero in uno Stato extra-ue, qualora la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l Italia e il paese di provenienza. Diversamente, l attestazione va rilasciata secondo la procedura prevista dall art. 3, comma 4, D.P.R. n. 445/2000

64 Compensazioni, rimborsi e visto di conformità 64 IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA I chiarimenti della circolare n. 35/E del 27 ottobre Applicabilità della nuova disciplina sulle garanzie in caso di compensazioni Iva di gruppo Le regole contenute nel novellato art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 si applicano anche nell ambito della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo, stante il rinvio operato dall art. 6, comma 3, del D.M. del 13 dicembre 1979, n Pertanto, le nuove regole in tema di garanzia previste nell ambito dei rimborsi IVA si applicano anche alle compensazioni richieste all interno della procedura di liquidazione dell Iva di gruppo

65 65 Reverse charge

66 Reverse charge 66 La legge di stabilità 2015 ha modificato l art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, estendendo il meccanismo del reverse charge a nuove fattispecie. Si tratta di nuove ipotesi di reverse charge per i settori: edile grande distribuzione organizzata / GDO energetico Per quanto concerne le modifiche per il settore «edile», si osserva subito che le nuove disposizioni, contenute nella lett. a-ter) del sesto comma dell art. 17, rappresentano norme «speciali» da tenere distinte dalle previsioni riguardanti il medesimo settore e collocate nella precedente lett. a) dello stesso comma, relative al cosiddetto «reverse charge» per i subappaltatori in edilizia. Ne è chiara prova il fatto che proprio la lettera a) è stata modificata al fine di precisare che la stessa si applica «alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)» N.B. Il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972)

67 Reverse charge 67 Settore edile lett. a-ter) Oltre alle fattispecie già contemplate dalla lett. a), entrano ora in reverse charge le «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici» Settore energetico lett. d-bis) lett. d-ter) lett. d-quater) I «trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite nell articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni»; i «trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica»; le «cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell articolo 7-bis, comma 3, lettera a)»

68 Reverse charge 68 Settore GDO lett. d-quinquies) Le «cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ) e discount alimentari (codice attività )» L estensione del reverse charge a tali operazioni è stata impedita dalla decisione dell Ue. Dal testo del sesto comma dell art. 17, tale previsione è destinata a scomparire, così come quella relativa all inversione contabile per le cessioni di materiali e prodotti lapidei. In vista è, invece, l applicazione del reverse charge a console da gioco, tablet PC e laptop

69 Reverse charge 69 Decorrenza e durata Settore edile lett. a-ter) Le disposizioni relative alle prestazioni del settore edile di cui alla lett. a-ter) si applicano A PARTIRE DAL 2015 e non è previsto alcun termine di durata (si tratta di DISPOSIZIONI «A REGIME») Settore energetico lett. d-bis) lett. d-ter) lett. d-quater) Il reverse charge per le operazioni del settore energetico (lettere d-bis, d-ter, e d-quater) è applicabile A PARTIRE DAL 2015 e per un periodo di 4 anni (FINO AL 2018) Settore GDO lett. d-quinquies) Per il settore della GDO (lett. d-quinquies), l entrata in vigore della norma è SUBORDINATA all AUTORIZZAZIONE del CONSIGLIO EUROPEO ai sensi dell art. 395, direttiva n. 2006/112/CE, ferma la durata FINO AL 2018 La norma è destinata a non entrare in vigore e sarà espunta dal testo di legge

70 Reverse charge 70 Settore energetico lett. d-bis) lett. d-ter) lett. d-quater) L art. 1, comma 629, legge. n. 190/2014, estende il reverse charge: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivorivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a). Certificati verdi Rappresentano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Garanzie di origine Consentono ai produttori di energia di provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili Certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) Attestano il risparmio energetico conseguito a mezzo di sistemi di efficientamento della produzione

71 Reverse charge Settore energetico Definizione La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 fa rientrare nella lettera d-ter) del comma 6 dell art. 17, D.P.R. n. 633/1972 «anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER)» Per SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE deve intendersi «un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all acquisto di gas, di energia elettrica ( ) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile» (art. 7-bis, comma 3, lett. a, D.P.R. n. 633/1972) È «rivenditore» anche colui che destina una parte del prodotto acquistato al sopperimento dei propri immediati bisogni, nell ambito dell esercizio della propria attività economica, «a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità» 71 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Il reverse charge viene esteso alle cessioni di gas e di energia elettrica ai «soggetti passivi rivenditori» Art. 17, comma 6, lett. d-quater, D.P.R. n. 633/1972 Secondo la circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004, l attività d acquisto e rivendita di gas ed energia si considera principale non con riguardo al complesso delle attività svolte, ma in relazione ai singoli acquisti. Circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004

72 Reverse charge 72 Settore energetico NON sono soggette al reverse charge le cessioni di gas ed energia elettrica a chi non è «soggetto passivo-rivenditore» nei confronti del consumatore finale NON rientrano nella lett. d-quater) le cessioni di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL), trattandosi di sostanze più simili agli olii minerali che non ai gas circolanti attraverso sistemi o reti di gas naturale Cessione di GPL

73 Reverse charge 73 Pallet Con una modifica all art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha esteso il reverse charge anche alle cessioni di «bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo» Non è rilevante che i beni in questione (come avviene per i rottami) siano utilizzabili se non previa lavorazione/trasformazione Secondo la circolare n. 14/E del 2015, N.B. con l espressione «cicli di utilizzo successivi al primo» si dovrebbe fare riferimento «a tutte le fasi successive alla prima immissione in consumo del pallet nuovo» Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015

74 Reverse charge 74 ATTENZIONE!!! Clausola di salvaguardia Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Considerato che le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 6, lettera a-ter (settore edile), d-bis, d-ter e d-quater (settore energetico) e 74, comma 7 (pallet usati) del decreto Iva, sono applicabili alle fatture emesse dal 1 gennaio 2015, la circolare n. 14/E ha previsto che, in considerazione dei numerosi profili di incertezza e dei principi dello Statuto del contribuente, «sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all emanazione del presente documento di prassi» Analoga clausola è contenuta nella circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 con riferimento ad eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti «anteriormente all emanazione del presente documento di prassi» in relazione alle prestazioni del settore edile (art. 17, comma 6, lett. a-ter)

75 Reverse charge 75 Settore edile lett. a-ter) In ulteriore recepimento della disciplina di cui all art. 199, direttiva n. 2006/112, il legislatore nazionale ha affiancato alle prestazioni della lett. a), dell art. 17, comma 6 del decreto Iva, ulteriori tipologie di servizi, previste dalla successiva lett. a-ter): - servizi di pulizia, - demolizione, - installazione di impianti, - completamento, collegate al comparto edile e a nuovi settori non rientranti nel comparto edile propriamente inteso (servizi di pulizia) Pur trattandosi di fattispecie contigue e complementari rispetto a quelle previste dalla lett. a), esse hanno tuttavia «presupposti» e «ambito applicativo» differenti

76 Reverse charge 76 Settore edile lett. a-ter) Secondo la circolare n. 14/E del 2015, per individuare le prestazioni della lett. a-ter), deve farsi riferimento «unicamente» ai codici della Tabella ATECO 2007 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Una volta individuata la prestazione come rientrante nel novero di quelle previste dalla norma, gli operatori «devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO» N.B. L eventuale svolgimento di tali attività in assenza della relativa comunicazione ex art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, comporterà tuttavia l obbligo di adeguare il codice ATECO

77 Reverse charge 77 Settore edile lett. a-ter) Sempre secondo la circolare n. 14/E del 2015, inoltre, il reverse charge si applica «a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese: dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore; nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori», e a prescindere anche «dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti; dalla tipologia di attività esercitata» Il reverse charge si applica anche nel rapporto consorzio/consorziati se il consorzio applica l inversione contabile nel rapporto con i terzi Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Vale per tutte le ipotesi di mandato senza rappresentanza? Diversamente, il reverse charge previsto dalla lett. a) dell art. 17, comma 6, si applica in caso di subappalto «relativamente alle attività identificate dalla sezione F» della Tabella ATECO, «diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento»

78 Reverse charge 78 Settore edile lett. a-ter) Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Come già chiarito dalla circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, inoltre, «devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007)». A tali pronunce, la circolare n. 37/E del 2015 aggiunge la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 e richiama espressamente la sentenza della Corte di giustizia UE del 29 marzo 2007 nella causa C-111/05, oltre che la pronuncia della Cassazione n del 21 aprile 2001

79 Reverse charge 79 Settore edile lett. a-ter) Nozione di edificio Con il termine «edificio» occorre fare riferimento ai fabbricati, così come definiti dall art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005 e dalla R.M. n. 46/E/1998 (anche se in corso di costruzione o se si tratta di unità in corso di definizione) L Agenzia delle entrate conferma una lettura restrittiva, non considerando i beni rientranti nella (più ampia) categoria dei beni immobili. Restano pertanto escluse dal reverse charge le prestazioni relative al suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc. (salvo che non costituiscano un elemento integrante dell edificio, come nel caso dei parcheggi interrati o collocati sul lastrico solare; utili riferimenti per la nozione sono rinvenibili nell art. 13-ter del Regolamento Ue n. 1042/2013) Altresì escluse dal reverse charge sono le prestazioni in esame relative a beni mobili di ogni tipo (è da ritenere che l esclusione riguardi anche i beni mobili che sono stabilmente infissi all edificio, ancorchè essi siano accatastati, come nel caso dei c.d. «imbullonati»)

80 Reverse charge 80 Settore edile lett. a-ter) Stando alla restrittiva impostazione seguita dall Agenzia delle entrate, dovrebbero essere escluse dal reverse charge le prestazioni relative a quegli elementi che hanno un rapporto pertinenziale con il fabbricato, ma non ne costituiscono parte integrante in senso materiale. Al contrario, saranno soggette allo specifico regime le prestazioni su pertinenze che integrino esse stesse la nozione di fabbricato (per esempio: il garage) Impianti fotovoltaici Quanto agli impianti fotovoltaici, la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 precisa che l installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici «integrati» o «semi-integrati» agli edifici (per esempio, sul tetto) rientrano nel reverse charge. Analogo inquadramento per gli impianti fotovoltaici «a terra», ancorchè esterni all edificio, purchè «funzionali o serventi allo stesso». In ogni caso, si deve trattare di impianti che «non siano accatastati come unità immobiliari autonome»; in caso contrario (accatastamento come D/1 o D/10), non si applica il reverse charge

81 Reverse charge 81 Settore edile lett. a-ter) Il riferimento alle «parti integranti» dell edificio viene in rilievo anche con riguardo all attività di installazione d impianti. In particolare, potrebbero ritenersi soggette a reverse charge le attività che riguardano impianti che sono parte integrante dell edificio e che sono al suo servizio. La circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, correttamente, considera che le prestazioni relative ad impianti posizionati, per necessità funzionali o logistiche, in parte all interno e in parte all esterno dell edificio, rientrino nel reverse charge, nella considerazione che «occorra valorizzare l unicità dell impianto che complessivamente serve l edificio»

82 Reverse charge 82 Settore edile lett. a-ter) Risposta a interpello n /2015 del 21 ottobre 2015 DRE Emilia Romagna Resterebbero invece escluse le attività che, ancorchè relative a impianti che sono integrati in un edificio, sono funzionali all attività che è svolta nello stesso. Con riferimento all attività d installazione d impianti funzionali allo svolgimento di un attività industriale e non al funzionamento dell edificio, la circolare n. 37/E del 2015 precisa che il reverse charge non si applica se l attività non è ricompresa nei codici ATECO richiamati dalla circolare n. 14/E (43.21, e 43.29). In pratica, per rientrare nell inversione contabile, si deve trattare di impianti che «formano parte integrante dell edificio e sono ad esso serventi»

83 Reverse charge 83 Settore edile lett. a-ter) Agganciandosi alla soluzione fornita con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, l Agenzia sottolinea inoltre che «ogni qual volta l installazione di un impianto sia funzionale o servente all edificio, anche se parte dell impianto è posizionato all esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge», fornendo alcuni esempi: impianto di videosorveglianza perimetrale, impianto citofonico, impianto di climatizzazione con motore esterno, impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne

84 Reverse charge 84 Settore edile lett. a-ter) Per quanto concerne i contributi per l attività di allacciamento e i servizi di attivazione delle forniture di gas, energia elettrica e acqua, in linea con l orientamento della Corte di giustizia (sentenza 3 aprile 2008, nella causa C-442/05), la circolare n. 37/E del 2015 considera tali prestazioni ricomprese nel servizio di erogazione e non riconducibili all attività d installazione impianti; ad esse, pertanto, non si applica il reverse charge

85 Reverse charge 85 Settore edile lett. a-ter) Vedi Nota di Aggiornamento di Confindustria del 22 giugno 2015 Sempre con riguardo agli impianti che sono integrati negli edifici, potrebbero essere considerate escluse dal reverse charge le prestazioni d installazione relative a impianti completamente rimuovibili; per esempio, quelle relative al cablaggio e agli impianti di telecomunicazione, normalmente rimuovibili senza alterare/distruggere l edificio (si veda l art. 13-ter del Regolamento Ue n. 1042/2013) Su tale aspetto, tuttavia, né la circolare n. 14/E, né la successiva n. 37/E forniscono chiarimenti specifici Nozione di edificio

86 Reverse charge 86 Servizi di pulizia Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 L unica condizione affinchè le prestazioni di pulizia rientrino nell ambito applicativo del reverse charge è che siano relative ad edifici. Per la loro individuazione può farsi riferimento ai codici ATECO: Pulizia generale (non specializzata) di edifici; Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici (la circolare n. 37/E del 2015 esclude anche le attività di derattizzazione, spurgo fosse biologiche e tombini e rimozione neve, i cui codici attività non sono richiamati dalla circolare n. 14/E/2015)

87 Reverse charge 87 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Per individuare tali prestazioni è utilizzabile, ancora una volta, la classificazione ATECO Demolizione Demolizione Per l attività di demolizione ricompresa in un contratto unico d appalto avente per oggetto la demolizione e successiva costruzione di un edificio nuovo, la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 ha precisato che trovano applicazione le regole ordinarie all intera fattispecie contrattuale

88 Reverse charge 88 Installazione impianti Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici). La circolare n. 37/E del 2015 ha precisato che le prestazioni di manutenzione e riparazione, anche se non indicate dai codici ATECO della divisione 43, sono soggette all inversione contabile. Nel concetto di manutenzione possono rientrare in base alla volontà delle parti, la riparazione e sostituzione di parti danneggiate/obsolete (anche i diritti chiamata previsti in alcuni contratti e così pure i contratti STUDIO di manutenzione SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA in abbonamento) & ASSOCIATI

89 Reverse charge 89 Installazione impianti Codice ATECO In base alla circolare n. 37/E del 2015, «le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato DM (D.M. 20 dicembre 2012 contenente le regole tecniche di prevenzione incendi), installato in un edificio e che l attività sia resa nell ambito della manutenzione dell intero impianto» Non si applica il reverse charge agli estintori che non fanno parte di un impianto complesso Quanto alle porte tagliafuoco e alle uscite di sicurezza, queste «devono considerarsi, ai sensi del DM 21 giugno 2004, impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. L attività di installazione di detti impianti deve essere ricondotta nel codice ATECO ( altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a. ) ed è, pertanto, soggetta al meccanismo dell inversione contabile»

90 Reverse charge Completamento di edifici Termine utilizzato in modo «atecnico» Riferimento a codici ATECO 90 Circolare n. 14/E del 27 marzo Intonacatura e stuccatura; Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di arredi deve intendersi esclusa dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici; Rivestimento di pavimenti e di muri; Tinteggiatura e posa in opera di vetri; Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici); Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. completamento di edifici. Sono comprese le prestazioni di rifacimento della facciata di un edificio, ma non quelle relative alla preparazione del cantiere (propedeutica alla costruzione)

91 Reverse charge 91 Pluralità di operazioni Secondo l Agenzia delle entrate, in presenza di un unico contratto, comprendente prestazioni soggette a reverse charge e prestazioni soggette a Iva con regole ordinarie, occorre procedere alla «scomposizione delle operazioni», costituendo l inversione contabile la «regola prioritaria» in funzione antifrode Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 «Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all ipotesi di un contratto unico di appalto comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Esempio Per tale motivo, «in una logica di semplificazione», in simili situazioni, anche per le prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovano applicazione le regole ordinarie e non il reverse charge. È il caso, ad esempio, di un contratto avente per oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l installazione di uno o più impianti; in quest ipotesi, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l installazione degli impianti dagli altri interventi, ma si applicherà l Iva con le modalità ordinarie all intera fattispecie contrattuale.

92 Reverse charge 92 Pluralità di operazioni La «semplificazione» secondo cui, in un contratto unico di appalto, si applicano le regole ordinarie e non il reverse charge, potrebbe non essere del tutto corretta se, all interno del contratto unico, in realtà, le prestazioni assoggettabili a reverse charge sono quelle più rilevanti Inoltre, nel caso della «ristrutturazione edilizia», la problematica potrebbe non porsi nemmeno, dato che un contratto avente per oggetto un simile intervento potrebbe essere ricondotto alla divisione 41 della Tabella ATECO e non ai codici della divisione 43 Vedi Nota di Aggiornamento di Confindustria del 22 giugno 2015 Letteralmente, sulla base delle indicazioni della circolare n. 14/E del 2015, la «regola» del contratto unico non sarebbe applicabile ai contratti d appalto aventi per oggetto una manutenzione ordinaria o straordinaria; si tratta di un impostazione criticabile, però, soprattutto ove si consideri che, per effetto delle modifiche di cui al D.L. n. 133/2014 («sblocca Italia»), rientrano ora nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari che, precedentemente, erano considerati di ristrutturazione edilizia

93 Reverse charge 93 Pluralità di operazioni Al riguardo, la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, risposta 1, ha integrato le indicazioni fornite con la circolare n. 14/E del 2015, precisando che «nell ipotesi di un contratto unico di appalto comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lett. b) dell articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge», sottolineando, tuttavia, che l attrazione delle manutenzioni straordinarie al regime ordinario opera «limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento» prima rientranti nella ristrutturazione edilizia

94 Reverse charge 94 Split payment e reverse charge Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 In base alla norma di cui all ar.t 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, «le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l ente pubblico sia debitore di imposta» «E il caso, ad esempio, di un ente pubblico cessionario o committente che, in qualità di soggetto passivo d imposta, deve applicare il meccanismo del reverse charge. E evidente che i servizi in commento, resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest ultima nell esercizio della propria attività economica» Se si tratta di servizi destinati in parte all attività commerciale e in parte a quella istituzionale, è la Pubblica amministrazione che deve comunicare la quota parte della prestazione riferibile all una (reverse charge) e all altra attività (split payment)

95 Reverse charge 95 Consorzio e consorziati Come già anticipato, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio hanno la medesima valenza di quelle rese dal consorzio ai terzi, in analogia al meccanismo del mandato senza rappresentanza (circolare n. 19/E del 4 aprile 2007). Se il consorzio agisce in base a un contratto che prevede l applicazione del reverse charge, l inversione si applica anche alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio. Il chiarimento vale anche per le nuove ipotesi di reverse charge. In base all art. 1, comma 128, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è aggiunta nel sesto comma dell art. 17 del decreto Iva la nuova lett. a-quater) che estende (subordinatamente alla concessione da parte dell Ue di una misura di deroga) il reverse charge alle prestazioni rese dai consorziati ai consorzi di appartenenza, aggiudicatari di commesse nei confronti di enti pubblici tenuti al versamento dell Iva per effetto dello split payment

96 Reverse charge Reverse charge e Iva per cassa 96 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Già con la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, l Agenzia delle entrate aveva precisato che il regime dell Iva per cassa non è applicabile alle operazioni per le quali l Iva è applicata secondo regole peculiari. In particolare, per le operazioni soggette al reverse charge, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell esigibilità dell imposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio. Il reverse charge, pertanto, esclude l applicazione del regime dell Iva per cassa di cui all art. 32-bis), D.L. n. 83/2012. N.B. Considerato che le nuove regole in materia di reverse charge trovano applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015, le operazioni che si considerano effettuate fino al 31 dicembre 2014 restano soggette all Iva per cassa

97 Reverse charge 97 Reverse charge e operazioni non imponibili Con una precisazione accolta favorevolmente dagli operatori del settore, ma che contribuisce a togliere ulteriormente «sistematicità» alla disciplina, la circolare n. 37/E del 2015 ha precisato che «il presupposto applicativo dell inversione contabile è l imponibilità dell operazione. Tale sistema non si applica quindi nell ipotesi in cui l operazione sia non imponibile agli effetti dell IVA» (per esempio, servizi di pulizia in edifici siti in porti o aeroporti, installazione di impianti in tali edifici che rientrano in regime di non imponibilità ai sensi dell art. 9, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972). I prestatori di tali servizi, pertanto, procederanno all emissione di fattura richiamando la dicitura «operazione non imponibile» anziché «inversione contabile»

98 Reverse charge 98 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Reverse charge e nuovo regime forfetario I contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all art. 1, commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, sono esonerati dal versamento dell Iva e da tutti gli altri obblighi di cui al D.P.R. n. 633/1972, eccezion fatta per gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti Per tali soggetti è dunque obbligatoria l emissione della fattura (senza addebito dell IVA a titolo di rivalsa), riportante l annotazione operazione in franchigia da IVA con l indicazione del riferimento normativo, mentre non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell imposta sulle fatture di acquisto. In analogia al «vecchio» regime dei soggetti minimi, i contribuenti in regime forfetario non applicano il reverse charge sulle cessioni/prestazioni effettuate, mentre, in relazione agli acquisti cui si applica l inversione contabile, assolvono l imposta utilizzando tale meccanismo e sono tenuti a versare il relativo importo, non potendo esercitare la detrazione N.B. Le stesse precisazioni valgono con riguardo al regime dei minimi prorogato dall art. 10, comma 12-undecies, D.L. n. 192/2014, per l anno 2015

99 Reverse charge 99 Enti non commerciali anche con attività commerciale unica prestazione e uso «promiscuo» In base alle indicazioni contenute nel par. 8 della circolare n. 14/E/2015, dedicato alle prestazioni in reverse charge nei confronti di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, se l utilizzo della prestazione è «promiscuo», la quota da fatturare senza applicazione dell imposta per effetto del reverse charge, va determinata tenendo conto del contratto o di altri parametri «oggettivi». In caso di servizi di pulizia, per esempio, si può suddividere il corrispettivo distinguendo la superficie destinata all attività commerciale da quella per l attività istituzionale. Secondo l Agenzia delle entrate, inoltre, analoghi criteri andrebbero seguiti quando vi è un corrispettivo unico a fronte di una pluralità di servizi, solo alcuni dei quali sono in regime d inversione contabile In simili ipotesi, pertanto, «si dovrà procedere ad individuare, sempre sulla base di criteri oggettivi, la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo del reverse charge e quella relativa ai servizi soggetti all applicazione dell imposta secondo le modalità ordinarie». pluralità di servizi e corrispettivo unico Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015

100 Reverse charge 100 Enti non commerciali anche con attività commerciale La suddivisione dell importo in funzione dell utilizzo promiscuo della prestazione, tuttavia, potrebbe, in molti casi, risultare complicato Si pensi al rifacimento della facciata dell edificio in cui si trova la sede dell ente che, oltre all attività istituzionale, svolge anche un attività commerciale In questi casi, avrebbe forse potuto utilizzarsi un diverso criterio, per esempio, quello di cui all art. 19, Regolamento UE n. 282/2011 (confermato dalla circolare n. 37/E/2011) riguardante le regole di territorialità delle prestazioni di servizi, il quale prevede che il prestatore può considerare il servizio come destinato all attività economica del committente se questi ha comunicato la propria partita Iva e che la prestazione si considera comunque resa a un committente soggetto passivo, se si tratta di prestazione «promiscua». In tal modo, il prestatore potrebbe emettere fattura in reverse charge per l intero importo, evitando incerte «suddivisioni» dell imponibile e conseguenti responsabilità, mentre la corretta attribuzione del servizio fra attività istituzionale e commerciale verrebbe lasciata al committente, il quale, conoscendo la propria situazione, una volta resosi debitore dell intera imposta per effetto del reverse charge, procederebbe detraendo l Iva imputabile alla sfera commerciale e versando quella inerente l ambito istituzionale

101 Reverse charge 101 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Reverse charge e plafond degli esportatori abituali Secondo la circolare n. 14/E del 2015, «qualora la lettera di intento inviata dall esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell inversione contabile, di cui all articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria» Tali operazioni devono essere conseguentemente fatturate in regime di reverse charge e non ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972. Per tali operazioni, pertanto, non può essere utilizzato il plafond. L impostazione seguita dall Agenzia delle entrate, più che giustificabile in base alle finalità (antifrode) della norma, appare corretta in base alla stessa logica del sistema Iva. In effetti, se l operazione è in reverse charge non pare molto «logico» l utilizzo del plafond per evitare il pagamento di un imposta che, essendo assolta in inversione contabile, non graverebbe effettivamente sul committente/cessionario, salvo che non si tratti di acquisti con Iva in toto o in parte indetraibile per ragioni oggettive o soggettive (pro-rata) per i quali, tuttavia, l utilizzo del plafond è già escluso per la quota d imposta indetraibile (circolare n. 145/1998)

102 Reverse charge 102 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 Reverse charge e plafond degli esportatori abituali Unico contratto di appalto e pluralità di prestazioni L Agenzia prosegue, inoltre, precisando che, in caso di fatture ricevute dall esportatore abituale in cui non sia agevole scindere (anche in forza di com è scritto il contratto) la parte soggetta a reverse charge da quella che segue le regole ordinarie, «in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell inversione contabile e in parte soggette all applicazione dell IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge». In questi casi, le singole prestazioni (per esempio, demolizione, installazione di impianti e opere di completamento), ancorché formino oggetto di un unico contratto di appalto, vanno tenute distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell inversione contabile.

103 Reverse charge 103 Soggetti esclusi Il reverse charge non è applicabile in relazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che operano nell ambito di particolari regimi che prevedono l esonero dagli adempimenti di cui al D.P.R. n. 633/1972 Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 A titolo esemplificativo, la circolare 14/E del 2015, richiama: i produttori agricoli con volume d affari non superiore a euro, articolo 34, comma 6, DPR n. 633 del 1972 (di cui è prevista l abrogazione dal ddl stabilità per il 2016); gli esercenti attività d intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ai quali, agli effetti dell IVA, si applicano le disposizioni di cui all art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972; gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398/1991; i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari non superiore a ,84 euro (art. 74-quater, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.

104 Reverse charge 104 Reverse charge e dichiarazione Iva Quadro VE Le operazioni assoggettate a reverse charge in forza della legge n. 190/2014 vanno riepilogate nel rigo VE35 campo 2 per quanto concerne le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972); campo 8 per le prestazioni del settore edile di cui all art. 17, comma 6, lett. a-ter), del decreto Iva; campo 9 per le operazioni del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater). Quadro VJ Gli acquisti di beni e servizi di cui sopra vanno indicati rispettivamente nei righi: VJ6 pallets VJ17 settore edile VJ18 settore energetico

105 L errata applicazione del reverse charge 105 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Dal 2016 Il regime sanzionatorio per le violazioni in questione è stato integralmente rivisto dal D.Lgs. n. 158/2015 comma 9-bis Omesso reverse charge Secondo la relazione illustrativa, l ambito applicativo della disposizione «prima limitato alle sole ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633 del 1972, viene esteso anche alle altre forme di inversione contabile» e, quindi, anche alle operazioni del settore agricolo e a quelle intracomunitarie

106 L errata applicazione del reverse charge 106 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Dal 2016 comma 9-bis Omesso reverse charge Se il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dell Iva (operazioni in reverse charge), ma il cessionario/committente non adempie secondo il meccanismo dell inversione contabile, si applica (a tale ultimo soggetto) la sanzione fissa, compresa fra 500 e euro Tuttavia, se l operazione non risulta dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi del cessionario/committente, la sanzione è proporzionale ed è compresa fra il 5 e il 10 per cento dell imponibile (minimo euro)

107 L errata applicazione del reverse charge 107 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Dal 2016 comma 9-bis Omesso reverse charge Le sanzioni sopra indicate si applicano però a condizione che l Iva non applicata sia detraibile e, quindi, che non si tratti di operazioni con Iva oggettivamente o soggettivamente indetraibile per il cessionario/committente In tal caso, infatti, la violazione ha carattere sostanziale e le sanzioni sono quelle previste dall art. 5, comma 4 e dal comma 6, dello stesso art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurate all imposta che il cessionario/committente non avrebbe potuto detrarre (dal 90 al 180% dell imposta per l infedele dichiarazione e 90% dell Iva per l indebita detrazione)

108 L errata applicazione del reverse charge 108 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Dal 2016 comma 9-bis Omesso reverse charge Il dubbio Le medesime disposizioni sanzionatorie si applicano se, per un operazione soggetta a reverse charge, il cedente/prestatore non adempie all obbligo di fatturazione (violazione sanzionata ex art. 6, comma 2, con la sanzione dal 5 al 10% dell imponibile, con il minimo di 500 euro) entro 4 mesi dalla data d effettuazione dell operazione oppure ha emesso fattura irregolare e il cessionario/committente, entro il 30 giorno successivo, non informa l Ufficio competente nei suoi confronti, provvedendo, entro lo stesso termine, all emissione dell autofattura da regolarizzazione, assolvendo l imposta con il meccanismo del reverse charge Non è chiaro se la procedura sostituisca quella «speciale» prevista dall art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993 per le operazioni intracomunitarie, richiamata anche dall art. 17, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni interne effettuate da un soggetto passivo stabilito STUDIO in SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA altro Stato membro & ASSOCIATI

109 L errata applicazione del reverse charge 109 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Commi 9-bis1 e 9-bis2 Applicazione irregolare del reverse charge Dal 2016 Le due previsioni dei commi 9-bis1 e 9-bis2 si occupano entrambe dell errata applicazione del reverse charge Il comma 9-bis1 tratta di: - operazione che ricade nel reverse charge, ma per la quale il cedente/prestatore ha erroneamente addebitato l Iva in fattura; - in questo caso, se l emittente della fattura ha assolto l imposta, il cessionario/committente può detrarla e non deve assolverla; - il cessionario/committente è punito con la sanzione da 250 a euro; - al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cedente/prestatore (avendo egli commesso l errore di fatturazione). Se l errore è stato determinato da un intento di evasione o di frode, di cui il cessionario/committente era consapevole, tale soggetto è punito con la sanzione del comma 1 (dal 90 al 180 per cento dell imposta)

110 L errata applicazione del reverse charge 110 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Applicazione irregolare del reverse charge Commi 9-bis1 e 9-bis2 Dal 2016 Le due previsioni dei commi 9-bis1 e 9-bis2 si occupano entrambe dell errata applicazione del reverse charge Il comma 9-bis2 tratta di: - operazione che non ricade nel reverse charge (cioè operazione che ricade in regime ordinario), ma per la quale il cessionario/committente ha erroneamente assolto l Iva con l inversione contabile; - in questo caso, anche se l Iva è stata erroneamente assolta, il cessionario/committente può detrarla e il cedente/prestatore non è tenuto ad assolverla; - il cedente/prestatore è punito con la sanzione da 250 a euro; - al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cessionario/committente (avendo egli commesso l errore nell applicazione del tributo). Se l errore è stato determinato da un intento di evasione o di frode, di cui il cedente/prestatore era consapevole, tale soggetto è punito con la sanzione del comma 1 (dal 90 STUDIO al 180 per SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA cento dell imposta) & ASSOCIATI

111 L errata applicazione del reverse charge 111 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Dal 2016 comma 9-bis3 Il reverse charge per operazioni senza Iva Quando il cessionario/committente applica il reverse charge per un operazione che non è soggetta a imposta, opera la previsione del comma 9-bis3 dell art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 Tale norma dispone che, se il cessionario/committente applica il reverse charge «per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposte», in sede d accertamento, vanno eliminati sia il debito che il credito Iva dalle liquidazioni Inoltre, se il soggetto passivo non ha detratto in tutto o in parte l imposta autoliquidata (per ragioni d indetraibilità oggettiva o soggettiva), egli ha diritto a recuperare tale importo ai sensi dell art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 o dell art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

112 L errata applicazione del reverse charge 112 Violazioni al regime del reverse charge Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997 Dal 2016 comma 9-bis3 Il reverse charge per operazioni senza Iva La neutralizzazione del debito/credito tributario in caso di applicazione del reverse charge per operazioni non soggette a Iva, non è accompagnata da alcuna previsione sanzionatoria. L unico caso per il quale è prevista la sanzione, è quello in cui l applicazione del reverse charge riguarda un operazione inesistente. La sanzione, in tale ipotesi, va dal 5 al 10 per cento dell imponibile con il minimo di euro Tale «falsa» auto-fattura non dovrebbe rilevare penalmente, in termini di emissione del documento, dato che non si discute del rilascio della fattura a terzi al fine di consentire un evasione; semmai, potrebbe rilevare in termini di dichiarazione infedele ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (deduzione del costo)

113 113 Nuove note di variazione

114 Le note di variazione IVA dal Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1 gennaio 2016 «1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.»

115 Le note di variazione IVA dal Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1 gennaio 2016 «4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a). 6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»

116 Le note di variazione IVA dal Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1 gennaio 2016 «7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. 8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.»

117 Le note di variazione IVA dal Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1 gennaio 2016 «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa: a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.»

118 Le note di variazione IVA dal Art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1 gennaio 2016 L art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato così sostituito dall art. 1, comma 126, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) Relativamente all entrata in vigore, il comma 127 della Legge di Stabilità per il 2016 prevede quanto segue: «127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre Le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.»

119 119 Le altre novità della Legge di Stabilità per il 2016

120 Le altre novità della Legge n. 208/ Art. 1, comma 6, Legge n. 208/2015 Gli aumenti dell aliquota «6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1 gennaio 2017»; b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1 gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2018»; L aliquota ORDINARIA: come dovrebbe cambiare % 24% 25% L aliquota RIDOTTA: come dovrebbe cambiare % 13%

121 Le altre novità della Legge n. 208/ Art. 1, comma 637, Legge n. 208/2015 Pubblicazioni on-line Viene modificato il comma 667 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015), a decorrere dal 1 gennaio 2016 «667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.»

122 Le altre novità della Legge n. 208/ Art. 1, commi da 960 a 963, Legge n. 208/2015 Nuova aliquota del 5% per le Cooperative sociali «960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»; b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente: «Parte II-bis BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi»

123 Le altre novità della Legge n. 208/ Art. 1, commi da 960 a 963, Legge n. 208/2015 Nuova aliquota del 5% per le Cooperative sociali «961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12 milioni di euro.» «963. Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

124 Le altre novità della Legge n. 208/ Art. 1, comma 365, Legge n. 208/2015 Aliquota ridotta del 10% per i «Marina Resort» Viene modificato l art. 32 del D.L. n. 133/2014: «1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto,"; b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", e' inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.»

125 Le altre novità della Legge n. 208/ Art. 1, comma 128, Legge n. 208/2015 Reverse charge nei rapporti consorzio/consorziati È inserita la nuova lettera a-quater al comma 6 dell art. 17, D.P.R. n. 633/1972, che introduce l applicazione del reverse charge: «a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni»

126 126 Cessioni e assegnazioni di immobili

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