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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50.

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N. 2189/2012 Reg. Prov. Coll. N. 1820 Reg. Ric. ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2012, proposto da: G. S. + 6, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Busacca, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Teatro Greco 76; contro Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Currao, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, via Gallo 25; per l'annullamento della deliberazione n. 677 del 21-05-2012, di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di Dirigente di odontoiatria nonchè avverso le relativa clausole del bando contenute nella delibera n. 363 del 20-11-2009 di indizione del concorso, configgente con l'interesse dei ricorrenti a partecipare al concorso predetto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 1. Con ricorso notificato il 19/7/2012 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 20 luglio, i ricorrenti, laureati in odontoiatria, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione citata in epigrafe, con cui l'azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania ha disposto la loro esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di dirigente odontoiatra - disciplina odontoiatria - indetto con provvedimento deliberazione n. 677 del 21-05-2012, perché non in possesso di alcuna specializzazione né nella disciplina a concorso né in disciplina equipollente. 1 / 5

2. A sostegno del ricorso hanno presentato le seguenti censure:violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 4 del Bando, nonché dell'art. 28 del DPR n. 483 del 1997; carenza di motivazione,. eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà per illogicità ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Ad avviso dei ricorrenti ai sensi del disposto dell'articolo 28 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, essi avrebbero pieno titolo a partecipare al concorso di cui in causa in quanto in possesso della relativa specializzazione conseguita unitamente al diploma di laurea; avuto riguardo al fatto che detto concorso è stato bandito per l'area odontoiatrica, disciplina odontoiatria, disciplina, questa in cui essi sono laureati e, pertanto, in forza del conseguimento di detta laurea già, a pieno titolo, titolari della specializzazione in odontoiatria. Inoltre, il bando di concorso non prescriverebbe in nessuna parte espressamente per gli odontoiatri partecipanti al concorso di cui in causa il possesso di ulteriori titoli oltre il diploma di laurea in Odontoiatria. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l'azienda Ospedaliera intimata, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della clausola del bando e chiedendone comunque la reiezione in quanto infondato nel merito Il Collegio reputa che il ricorso debba essere disatteso, per cui è possibile prescindere dalla definizione delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della resistente Azienda sanitaria. Il postulato sul quale si fondano le censure dei ricorrenti,secondo cui essi avrebbero avuto pieno titolo a partecipare al concorso de quo in forza dell'art. 28 del DPR n. 483/1997. se correttamente interpretato, in quanto già in possesso della specializzazione nella disciplina di odontoiatria che hanno conseguito unitamente al diploma di laurea, non è fondato. La Sezione ritiene di non doversi discostare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia (con eccezione di una decisione difforme dall'orientamento prevalente, invocata dai ricorrente, costituita dalla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana del 14 settembre 2007, n. 816/2007) e ritiene di aderire all'orientamento della IV Sezione del Consiglio di Stato in s.g. (7 giugno 2004, n. 3597 e 3598), già condiviso dal parere reso all'adunanza del 12 novembre 2008, secondo cui il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha impresso un nuovo assetto alla dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N. In particolare, l'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha previsto che al concorso pubblico per l'accesso al primo livello della dirigenza possano partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiamo conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. L'art. 18 del decreto legislativo suddetto ha riservato ad un atto regolamentare l'adeguamento della vigente disciplina concorsuale del personale del S.S.N. e, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997. Per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario il regolamento ha stabilito così come previsti dall'art. 15 del citato d.lgs. n. 502 del 1992 e tra i titoli è compresa la specializzazione. 2 / 5

L'assunto secondo cui la laurea in odontoiatria è di per sé abilitante all'esercizio della professione e che, quindi, non ha bisogno di specializzazione è ad avviso della Sezione irrilevante, posto che la laurea in medicina e chirurgia, in nesso inscindibile con l'abilitazione professionale, è un titolo abilitante alla professione medica, per cui il medico, prescindendo da specializzazioni, potrebbe, in teoria, compiere (non certo nel servizio pubblico) tutti gli atti medici derivanti dalla laurea. Sta di fatto che l'ordinamento previsto dal S.S.N., per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, occorre non solo la laurea ma anche la specializzazione. Il principio contenuto nell'art. 15, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 è un principio non derogabile, né lo stesso vale a togliere valore alla laurea in odontoiatria. Anche sotto il profilo dell'iter logico-giuridico la scelta del legislatore di richiedere il possesso della specializzazione non appare censurabile. Infatti il titolo abilitante all'esercizio della professione di odontoiatra non è sufficiente a garantire la necessaria professionalità che si richiede a coloro che vogliono accedere al livello dirigenziale del S.S.N. Tutto il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il d.lgs. n. 502 del 1992 si base sui principi della managerialità e dell'efficienza, che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività proprie delle varie figure professionali che operano all'interno di enti e strutture del S.S.N. Ne consegue che la laurea in odontoiatria può essere abilitante per lo svolgimento della professione, ma non è un requisito sufficiente per far acquisire il secondo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Sistema Sanitario nazionale. La norma regolamentare ha dato applicazione nella specifica fattispecie all'art. 15 del citato d.lgs. n. 502 del 1992, mantenendo la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l'ammissione ai concorsi. Coerentemente al predetto quadro normativo, in cui è inserito, l'art. 28 del DPR483/1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) dispone: 28. Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione. 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra; b) specializzazione nella disciplina; c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. "2. La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di 3 / 5

odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso." Pertanto il chiaro disposto del comma 2 dell'art. su riportato smentisce il postulato dei ricorrenti secondo cui la disciplina normativa introdotta con il DPR n. 483/1997 non inibirebbe la partecipazione al concorso di cui in causa ai sanitari laureati in Odontoiatria sforniti di specializzazioni nella disciplina. Per quanto attiene alla censura afferente la mancata presenza nel bando di una previsione espressa di esclusione dal concorso dei sanitari laureati in odontoiatria, ma privi di specializzazione va rilevato che, avuto riguardo al chiaro disposto dell'art. 28 del DPR n. 483/1997 detta previsione sarebbe stata superflua atteso che il DPR, atto avente natura normativa, costituisce di per se fonte etero integrativa del bando, pertanto la censura si appalesa infondata. 4. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere di conseguenza respinto. Quanto alle spese di lite, visto la il contrasto giurisprudenziale indicato nella sentenza, il Collegio ritiene che possano rimanere integralmente compensate fra le parti in causa. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati: IL PRESIDENTE Salvatore Veneziano L'ESTENSORE Giovanni Milana IL REFERENDARIO Diego Spampinato Depositata in Segreteria il 20 settembre 2012 4 / 5

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5 / 5