agenzia adiconsum anno 11 - n. 47 20 dicembre 1999 ADIFINANZA 8/99



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agenzia anno 11 - n. 47 20 dicembre 1999 sommario: ADIFINANZA 8/99 1392 speciale a cura del servizio di consulenza - settore bancario e finanziario ADICONSUM associazione italiana difesa consumatori e ambiente sistema servizi cisl Via Lancisi 25 00161 ROMA tel. 064417021 fax 0644170230 homepage: www..it e-mail: @.it Direttore: Paolo Landi Direttore Responsabile: Francesco Casula Redazione ed Amministrazione: Adiconsum, Via Lancisi 25-00161 ROMA Reg. Tribunale di Roma: n. 350 del 9.06.88 Sped. abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 - Filiale di Roma Abbonamento: Lit. 70.000 Abbonamento sostegno: Lit. 140.000 Versamento: su c.c. postale n. 64675002 Stampato in proprio in dicembre 99

Adifinanza n. 8/99 1392 - speciale ANAGRAFE CONTI CORRENTI Dopo 8 anni dall emanazione della legge 413/ 91 è pronto il regolamento per l istituzione dell anagrafe dei conti correnti e dei depositi. Il regolamento ha però trovato alcune opposizioni da parte del Garante sulla privacy, non concettuali, in quanto l Authority condivide l esigenza della costituzione della banca dati, ma su alcune indeterminatezze del regolamento quali: il rinvio ad altre normative, le modalità di comunicazione, l utilizzo dei dati, la riservatezza dei dati da assegnare a pochi soggetti sottoposti a precise norme, la conservazione a tempo indefinito dei dati raccolti, la mancata precisione dello scopo della banca dati, la mancanza di chiarezza delle clausole relative al segreto d ufficio, la riservatezza dei dati e il loro indebito utilizzo. Una volta sistemate le osservazioni del Garante, il regolamento potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L anagrafe agevolerà i controlli nei confronti delle attività criminali come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e l evasione fiscale, senza le difficoltà, i costi e le lungaggini attuali. La banca dati informatizzata consentirà all autorità giudiziaria di avere risposta alle proprie richieste entro cinque giorni. L anagrafe non avrà nessun impatto sulla clientela, in quanto i controlli riguarderanno solo coloro che sono indagati o coloro che conducono un tenore di vita molto superiore a quello dichiarato. Tecnicamente la struttura sarà collegata all Associazione Bancaria Italiana o all Ufficio Italiano dei Cambi, che fungeranno da filtro tra le richieste delle autorità (Magistratura, Guardia di Finanza, Amministrazione Finanziaria, Forze di Polizia) e le banche. OBBLIGAZIONI BANCARIE L obbligazione è un titolo di credito rappresentativo di un prestito contratto da una persona giuridica (ad esempio, Ente pubblico, società, ecc.) verso chi acquisisce il prestito (investitori, risparmiatori). Le emissioni obbligazionarie di un emittente non possono essere, per legge, di ammontare superiore al capitale sociale versato, come riportato nell ultimo bilancio approvato. I titoli obbligazionari incorporano il diritto di credito della sottoscrizione del prestito verso l emittente per il pagamento di un ammontare a una scadenza predeterminata. Le obbligazioni possono essere emesse al portatore o nominative. Le tipologie di obbligazioni sono diverse: A rata costante e durata variabile. La scadenza non è predeterminata, ma varia in un periodo minimo e massimo. Bull and bear. Gli interessi sono contrattualmente previsti, mentre il capitale è collegato all indice di perfomance del mercato di Borsa (ad esempio MIB). 3 Convertibile. L investitore può essere solo un creditore della banca oppure convertire l obbligazione, entro un periodo e a condizioni prestabilite, in azioni della società emittente il prestito. Cum warrant. L obbligazione ha incorporato un diritto che consente al sottoscrittore, ad una determinata scadenza e con pagamento di una somma determinata in anticipo, di acquisire altri titoli, altre obbligazioni o azioni dell emittente o di una società controllata. Indicizzata. Il rendimento dell obbligazione e/ o il rimborso è fissato attraverso l applicazione di un parametro di riferimento deciso all atto dell emissione del prestito. In valuta. Obbligazione emessa sul mercato internazionale del capitale. Mista (fixed/reverse floater ). L obbligazione è emessa a tasso fisso che diviene variabile ad una scadenza predeterminata. Senza Cedola (zero coupon ). Obbligazioni emesse ad un prezzo molto inferiore a quello nominale applicando uno sconto uguale al valore attuale dei flussi di interesse a tasso fisso predeterminato riconosciuto al sottoscrittore. Il rimborso avviene in una soluzione al valore nominale dell obbligazione. Per ogni emissione le condizioni possono essere diverse come: a) Durata. Attualmente la vita media è di sette anni e la tendenza è di un allungamento delle scadenze. b) Rimborso. Può essere in unica soluzione alla scadenza prevista contrattualmente a tasso zero o per riduzione del valore nominale o per estrazione del titolo. c) Prezzo di rimborso. Può essere alla pari, sopra la pari, variabile. d) Parametri di riferimento per la fissazione del tasso di interesse. Le emissioni obbligazionarie sono sempre più emesse a tasso variabile, per cui è importante conoscere i parametri più utilizzati: euribor, BOT, Swap, Basket linked, Index linked, Equity linked, Fondi comuni di investimento. Il comparto delle obbligazioni private, per quanto diffuso, soffre per tre aspetti negativi: 1. Poca liquidità e trasparenza. 2. Scarsa quotazione sui mercati di borsa regolamentati. 3. Settore pressoché monopolizzato da imprese bancarie. La negatività più rilevante è quella relativa alla mancata quotazione del titolo. Ciò, in caso di necessità di vendita del titolo prima della scadenza, provoca un notevole squilibrio in quanto pone l unico possibile acquirente, l emittente dell obbligazione, in posizione di forza. Infatti il prezzo è

lasciato alla sola contrattazione tra le parti. Le obbligazioni bancarie, ma anche le altre, possono essere un investimento negativo per i risparmiatori se la documentazione fornita dalla banca prima della firma non viene attentamente esaminata. Il caso più famoso di fregatura è la cosiddetta, clausola call inserita nel regolamento d emissione, in forza della quale l emittente (la banca) può, invece di acquistare l obbligazione sul mercato, rimborsare, anche anticipatamente, l obbligazione alla pari, in altre parole al valore di 100 lire, anche se l acquirente ha pagato di più. La Banca d Italia, attenta al problema, ha imposto nuove regole in materia di obbligazioni bancarie per tutelare la trasparenza e l informazione. In particolare, le banche dovranno affiggere un avviso sintetico nei propri locali aperti al pubblico e predisporre fogli informativi asportabili con le condizioni praticate, in cui sono indicati: l emittente, l ammontare del capitale sociale e delle riserve dell emittente, il conflitto di interessi, la valutazione (rating) dell istituto emittente, caratteristiche dettagliate dell emissione (ammontare del prestito e sua denominazione, data di apertura e di chiusura del collocamento nonché quella di godimento, prezzo di emissione e di rimborso, commissioni, oneri, periodicità dei pagamenti delle cedole, tasso nominale annuo, rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale, eventuali parametri di riferimento, clausole di rimborso anticipato, clausole di convertibilità dei titoli), regime fiscale delle operazioni, tipologia di rischio, difficoltà di disinvestimento nel caso di titoli non quotati sui mercati regolamentati. CARTA BANCOMAT E in espansione il fenomeno delle banconote false, particolarmente da 50.000 e da 100.000 lire, con riflessi molto negativi sugli utilizzatori del Bancomat. I nuovi falsi sembrano essere fatti talmente bene da non essere riconoscibili dai cassieri di banca, che inconsciamente caricano gli sportelli Bancomat anche con banconote falsificate. Tralasciando per un momento le difficoltà economiche e psicologiche cui va incontro un ignaro utilizzatore del Bancomat al quale viene fatto presente che sta presentando un biglietto falso, forse non tutti sanno che il malcapitato che preleva dallo sportello automatico banconote false può essere iscritto nel registro degli indagati per spendita di denaro falso, salvo poi essere prosciolto successivamente. Le banconote false vengono giustamente sequestrate fino a conclusione della verifica da parte dell autorità competente, per cui il possessore sarà cornuto e mazziato. La Procura di Roma, a fronte di varie segnalazioni di possessori di carta Bancomat, ha aperto vari fascicoli processuali. Segnalazioni simili sono arrivate alla Banca d Italia. In argomento, le giustificazioni fornite sono di due tipi: 1. non sempre è possibile provare che il denaro sia stato prelevato da uno sportello Bancomat. 2. Il prelievo da sportello Bancomat è la scusa più usata da chi è trovato in possesso di biglietti falsi. 4 Le banconote false risultano ben falsificate sono in minima parte. Nella maggioranza dei casi si tratta di semplici fotocopie a colori facilmente riconoscibili. La situazione si fa un po preoccupante se si pensa a quello che potrebbe accadere nell immediato futuro con l introduzione delle banconote in euro sconosciute ai più e con il ritiro delle banconote in lire in quantità industriale. Il Bancomat e gli sportelli elettronici erogatori di contanti sono rischiosi anche per la falsificazione della stessa carta di debito. Con sofisticate apparecchiature è purtroppo possibile duplicare la tessera e il codice segreto (PIN) tanto che sembra esistere, anche se non è ancora possibile provarlo, un mercato nero delle tessere magnetiche. Il problema è serio non solo sotto l aspetto pecuniario, ma anche sotto quello psicologico (essere indagati non fa certamente piacere a nessuno) e finanziario. L Adiconsum sta curando il caso di un cliente di una banca che ha effettuato un prelievo dallo sportello automatico ed ha ricevuto una banconota falsa. Nonostante la parola del cliente (non occasionale e correntista della banca) e di più testimoni presenti al momento del prelievo, la banca si rifiuta di rimborsare le 100.000 lire false. Per risolvere il problema l Adiconsum ha comunque già interessato l ABI. I consigli che possiamo dare, sia nel caso di denaro falso sia di duplicazione della carta, sono i seguenti: 1. Controllare nei limiti del possibile le banconote fornite dal Bancomat. 2. Chiedere sempre lo scontrino per testimoniare l ora del prelievo. 3. Non operare sullo sportello elettronico in presenza di altri soggetti. 4. Non ritentare l operazione se c è qualche malfunzionamento nello sportello automatico. 5. Controllare che i numeri di serie delle banconote prelevate col bancomat siano diversi. 6. Nel caso di mancata restituzione della carta rivolgersi immediatamente agli addetti della Banca (se in orario di apertura) chiedendo di registrare il giorno, l ora, la localizzazione della carta, oppure bloccare immediatamente la carta telefonando al numero verde riportato su tutti gli sportelli automatici, annotando il numero di blocco, il nome o il numero dell operatore, il giorno e l ora. 7. Presentare immediatamente denuncia al Commissariato suffragata dal maggior numero possibile di fatti. IMPOSTE La massa di piccoli investitori che sono entrati, attraverso le privatizzazioni (ad, esempio ENEL) o attraverso le OPA (ad esempio, TELECOM) nei mercati di borsa, rendono necessaria una puntualizzazione sulle imposte dovute in caso di successiva vendita dei titoli (capital gain). La cessione dei titoli che rappresentano una partecipazione non qualificata è sottoposta all imposta del 12,50 per cento della plusvalenza realizzata. La plusvalenza è la differenza tra quanto ricavato dalla vendita e il prezzo di acquisto. Nel caso di titoli posseduti prima del 30 giugno 1998 e quotati sui mercati la plusvalenza può

essere determinata utilizzando al posto del costo di acquisto il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati in borsa nel mese di giugno 1998 (D.Lgs 461/97 art. 14.6.a). L intermediario cui è affidata l amministrazione dei titoli, ha l obbligo di liquidare, prelevare e versare (entro il 15 del mese successivo a quello in cui è applicata l imposta) il tributo dovuto, trattenendo l importo su ciascun reddito realizzato o ricevendo i fondi direttamente dal contribuente. FISCO Dall aprile 2000 i contribuenti potranno pagare le tasse (saldi e acconti) attraverso gli sportelli automatici BANCOMAT. E prevista la compilazione di un modello di pagamento virtuale nel quale sarà digitato l importo dovuto. I dati anagrafici saranno invece comunicati tramite il tesserino del codice fiscale. Da maggio 2000 sarà possibile pagare con lo stesso mezzo le imposte già determinate dal fisco. RACKET E USURA Il 13 novembre 1999 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 414 del 12 novembre 1999 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 1999, n. 317 recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell usura. La legge consente un procedura più rapida per la concessione dei mutui senza interessi alle vittime dell usura e del racket. INVESTIMENTI Fondi comuni di investimento Commissioni Molti intermediari hanno stabilito di non applicare le commissioni di ingresso (o di sottoscrizione ) e di uscita dai fondi. Coloro i quali le hanno invece mantenute, per far fronte alla concorrenza, offrono notevoli sconti. Uguale decisione è stata presa per i passaggi da un fondo ad un altro (switch). La commissione obbligatoria per pressoché tutte le banche è quella di gestione, cioè quella che il fondo paga alla società che lo gestisce. Questa commissione si aggira tra lo 0,60 e l 1,00 per cento. Una commissione poco conosciuta, applicata su quasi tutti i contratti è quella di perfomance, da riconoscere nel caso che i risultati del fondo siano superiori a quelli contrattualmente previsti. Una situazione così frastagliata impone all investitore la contrattazione delle condizioni al momento della sottoscrizione non accettando senza opporsi le proposte della banca. MUTUI Sembra che la Legge finanziaria del 2000 preveda sgravi fiscali per l acquisto della prima casa, quali la riduzione dell imposta di registro dal 4,00 al 3,00 per cento per l acquisto di fabbricati, box, cantine, in caso di abitazione principale e dall 8,00 al 7,00 per cento per le seconde case ; la riduzione dell INVIM dal 30,00 al 25,00 per cento per abitazioni, box e cantine; la riduzione dell IVA dal 20 al 10 per cento e la deducibilità fiscale dal 41,00 al 36,00 per cento per le ristrutturazioni; la detrazione del 19,00 per cento per i mutui contratti per provvedere al consolidamento delle abitazioni. COMMISSIONI La Banca d Italia, quale autorità garante della concorrenza nel settore bancario, è giunta alla conclusione dell istruttoria sulla commissione fissa indicata dall ABI sulle operazioni di cambio della valuta. La Banca ha condannato il sistema bancario in quanto ha distorto la concorrenza, avendo l Associazione Bancaria Italiana consigliato le proprie associate di praticare una commissione fissa di Lit. 5.000 e una commissione percentuale (3,00 per cento) sull ammontare convertito, non rispettando i dettami della legge 287/90. Secondo la Banca d Italia - come già la Commissione europea che aveva ritenuto la commissione troppo alta e soprattutto troppo uguale tra banca e banca e l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - la circolare ABI (18.11.99, in vigore dal 1 gennaio 1999, ritirata il 19.1.99) relativa alle commissioni aveva effetti anticoncorrenziali in quanto favoriva l allineamento di commissioni su livelli più elevati di quelli che si sarebbero potuti determinare in sua assenza. L ABI con la circolare ha violato le disposizioni della legge antitrust che vieta intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. La condanna è temperata da alcune attenuanti (favorire il passaggio alla moneta unica). E la prima sentenza del genere e seppur favorevole all opposizione che l Adiconsum aveva sempre avanzato conferma i limiti legati alla mancanza di sanzioni reali nei confronti di chi non ha rispettato le norme. Inoltre, non sono condivisibili le attenuanti a difesa del sistema bancario che invece dovrebbero essere considerate delle aggravanti. L ABI ha accettato la sentenza pur riconfermando la propria buona fede. Fabio Picciolini 5