ALLEGATO A REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE



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ALLEGATO A REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con Delibera di Consiglio n. 29 del 19 maggio 2011

INDICE REGOLAMENTO...1 Art. 1 Oggetto...1 Art. 2 Compiti e obiettivi...1 Art. 3 Organizzazione e Componenti del Coordinamento...2 Art. 4 Attribuzioni del Presidente...2 Art. 5 Il Comitato esecutivo:composizione e attribuzioni...3 Art. 6 Durata delle cariche...3 Art. 7 Deleghe...3 Art. 8 Modalità di adesione al Coordinamento...4 Art. 9 Validità delle Assemblee e delle riunioni...4 Art. 10 Modalità di convocazione dell Assemblea e del Comitato...4 Art. 11 Piano operativo...5 Art. 12 Approvazione e aggiornamento...5 PIANO OPERATIVO...1 SEZIONE A ORGANIZZAZIONE...1 Art. 1 Compiti...1 Art. 2 Riferimenti...1 Art. 3 Reperibilità...1 SEZIONE B PROCEDURE...1 Art. 4 Ambito di applicazione...1 Art. 5 Presupposti per l applicazione...1 Art. 6 Procedure di attivazione...2 Art. 7 Gestione delle Risorse...3 Art. 8 Collaborazione all interno di Centri Operativi...3 Art. 9 Termine dell utilizzo delle risorse...3 SEZIONE C BENEFICI DI LEGGE...3 Art. 10 Benefici di legge...3 Art. 11 Adempimenti conseguenti all autorizzazione...4 Art. 12 Disposizione Operative...4

Regolamento del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile REGOLAMENTO Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento ha come oggetto l organizzazione e le modalità di funzionamento del Coordinamento Provinciale del Volontariato che opera in Protezione Civile, di seguito denominato Coordinamento. 2. Il Coordinamento è istituito con Delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 22 febbraio 2005 presso la sede della Provincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 14. Art. 2 Compiti e obiettivi 1. Il Coordinamento ha i seguenti compiti ed obiettivi: a) operare in collaborazione con la Provincia per facilitare la partecipazione del Volontariato negli interventi di protezione civile e negli interventi e nelle azioni di prevenzione dei rischi, in attuazione delle norme nazionali o regionali in materia, con particolare riferimento alla LR Toscana n. 67 del 29 dicembre 2003 e successive disposizioni attuative; avendo cura di utilizzare i volontari non impiegati in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività legate al settore sanitario o utilizzati per antincendio boschivo per le attività previste da Piano Operativo Antincendi Boschivi; b) collaborare con la Provincia per l attività amministrativa relativa all eventuale attivazione dei benefici di legge di cui DPR n.194/2001 e normativa regionale per le Associazioni di volontariato impiegate in attività di emergenza; c) partecipare alla gestione della Funzione 4 Volontariato del metodo Augustus e collaborare alla gestione di qualunque altra Funzione che la Provincia ritenga di attivare e gestire in collaborazione con il volontariato Provinciale, secondo le specifiche dei piani operativi delle singole funzioni e dei relativi mansionari; d) collaborare all elaborazione ed aggiornamento del Piano Provinciale di Protezione Civile; e) verificare il costante aggiornamento dei dati inseriti nell Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile da parte delle sezioni di volontariato iscritte nella Provincia di Pisa; f) esprimere pareri preventivi sui programmi della Provincia in materia di protezione civile, garantendo rapporti costanti con tutte le associazioni aderenti, allo scopo di sviluppare collaborazioni di comune interesse; g) collaborare con la Provincia nell organizzazione delle attività di previsione e prevenzione; h) collaborare con la Provincia alla organizzazione di iniziative di formazione e di esercitazioni, finalizzate a migliorare l'integrazione dei componenti del volontariato fra di loro e con gli Enti locali; i) partecipare a programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed in particolare dei giovani anche in età scolare, riguardo ai temi della prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti sul territorio nazionale; j) coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, la programmazione delle attività di protezione civile; k) individuare e richiedere l accesso, anche attraverso la redazione di specifici progetti, alle possibili linee di finanziamento per le attività delle associazioni di volontariato operanti in protezione civile; l) assicurare per lo svolgimento di tutte attività del Coordinamento un servizio di reperibilità secondo le modalità previste nel Piano Operativo in allegato. 2. Per meglio attuare gli scopi sopra indicati il Coordinamento può organizzarsi in gruppi di lavoro temporaneo o in commissioni permanenti. 1

Regolamento del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile 3. La Provincia provvede all organizzazione dei lavori del Coordinamento tramite i propri uffici e le proprie strutture. 4. La Provincia si farà carico degli oneri di funzionamento delle iniziative proposte dal Coordinamento con le risorse disponibili nel proprio bilancio e con riferimento agli obiettivi specificati nel Piano Esecutivo di Gestione. Art. 3 Organizzazione e Componenti del Coordinamento 1. Il Coordinamento è organizzato come segue: a) Coordinamento, assemblea di tutti soggetti indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo; b) Presidente; c) Comitato esecutivo. 2. Il Coordinamento è costituito da: a) l Assessore alla Protezione Civile in qualità di Presidente; b) il Dirigente del settore di Protezione Civile della Provincia, di seguito denominato Dirigente; c) il rappresentante provinciale di ANPAS Pubblica Assistenza, della Confederazione Nazionale delle Misericordie e della Croce Rossa Italiana; d) da un rappresentante dei movimenti di ANPAS Pubblica Assistenza, della Confederazione Nazionale delle Misericordie e della Croce Rossa Italiana, per ogni Centro Intercomunale di Protezione Civile istituito dalla Provincia e per ogni Comune non associato, nominati dalle rispettive Associazioni di appartenenza presenti nelle realtà territoriali indicate, in accordo con il proprio rappresentante provinciale; e) un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di volontariato non incluse in quelle citate nei precedenti punti aderenti al Coordinamento; 3. Il Coordinamento è integrato dalle seguenti figure senza diritto di voto: a) un Segretario, individuato tra il personale del Servizio di Protezione Civile della Provincia, con funzioni amministrative, di comunicazione tra i vari membri del Coordinamento e di redazione dei verbali delle sedute; b) altro personale del Servizio di Protezione Civile della Provincia, a seconda delle esigenze, con funzioni di consulenza e tecnico organizzative. 4. Tutte le cariche della Coordinamento sono gratuite. 5. Ai lavori del Coordinamento sono invitati a partecipare anche la Prefettura di Pisa, i responsabili dei Centri Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile ed i Sindaci o loro delegati ogni qualvolta si trattino argomenti che possono interessate il coinvolgimento dei medesimi. 6. Il Coordinamento ha facoltà di invitare a presenziare alle proprie Assemblee tutti i soggetti che ritiene necessari. Art. 4 Attribuzioni del Presidente 1. Il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni del coordinamento; b) firma le deliberazioni e i documenti emessi dal Coordinamento; c) sovraintende al funzionamento del Coordinamento e delle sue commissioni e gruppi di lavoro, assumendo i provvedimenti che si rendano necessari; d) rappresenta il Coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici e privati e nell ambito di manifestazioni di qualsiasi genere; 2

Regolamento del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile e) coordina le attività delle associazioni di volontariato aderenti al Coordinamento; f) verifica la diffusione delle informazioni relative di tutte le attività del Coordinamento e dei suoi organi, nell ambito del volontariato, e in caso di carenze si attiva per il loro superamento; g) svolge la funzione di raccordo e mediazione tra il volontariato e la Provincia; h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento e dal Coordinamento. 2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente le funzioni di cui al comma 1 punto a) sono esercitate dal Dirigente. Art. 5 Il Comitato esecutivo:composizione e attribuzioni 1. Il Comitato esecutivo, di seguito denominato Comitato, è costituito da: a) il Dirigente; b) il rappresentante provinciale di ANPAS Pubblica Assistenza, della Confederazione Nazionale delle Misericordie e della Croce Rossa Italiana; c) un rappresentante nominato da tutte altre Associazioni di volontariato aderenti al Coordinamento non citate al punto b). Al Comitato può partecipare altro personale del Servizio di Protezione Civile della Provincia, a seconda delle esigenze, con funzioni di consulenza e tecnico organizzative. 2. Il Comitato: a) svolge funzione di supporto al Coordinamento; b) svolge i lavori preparatori delle Assemblee del Coordinamento e redige il rispettivo ordine del giorno; c) redige le deliberazioni e i documenti da approvare nelle Assemblee del Coordinamento; d) controlla l operato delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti dal Coordinamento; e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento e Coordinamento. Art. 6 Durata delle cariche 1. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato di Assessore alla Protezione Civile affidatogli dalla Giunta Provinciale. 2. Il membri del Coordinamento rappresentanti le Associazioni di volontariato restano in carica per la durata del mandato loro affidato dalla Associazione di appartenenza. 3. Le associazioni di Volontariato hanno facoltà di sostituire il loro rappresentante nel Coordinamento, comunicandolo in forma scritta al Coordinamento. 4. I rappresentanti delle Associazioni di volontariato decadono nel caso in cui venga decisa l estromissione della loro associazione di appartenenza dalle rappresentanze interne al Coordinamento. La suddetta estromissione potrà avvenire per recesso della medesima o per avvenuta mancanza dei requisiti di adesione. Art. 7 Deleghe 1. Tutti i membri del Coordinamento appartenenti ad Associazioni di volontariato hanno la facoltà di nominare un proprio delegato, autorizzato a partecipare alle attività del Coordinamento in loro assenza, tramite comunicazione scritta al Coordinamento. 3. L utilizzo delle deleghe deve essere limitato a casi di accertata necessità. 3

Regolamento del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile 4. Il Dirigente può delegare, anche in modo permanente, al Funzionario Responsabile di Protezione Civile, di seguito denominato Funzionario, alcune o tutte le sue funzioni nell ambito del Coordinamento. Art. 8 Modalità di adesione al Coordinamento 1. Le Associazioni di volontariato iscritte all Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile per aderire al Coordinamento devono presentare domanda di adesione presso la sede istituzionale del Coordinamento. 2. L adesione è ratificata dal Coordinamento previa sottoscrizione dell Associazione richiedente della delibera di adesione che la vincola ad osservare tutti gli articoli del presente regolamento e dei suoi allegati. Art. 9 Validità delle Assemblee e delle riunioni 1. L Assemblea del Coordinamento può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria. 2. L Assemblea si costituisce in forma straordinaria per deliberare su modifiche del protocollo di intesa per la costituzione del Coordinamento e del presente regolamento e dei suoi allegati. 3. L Assemblea straordinaria del Coordinamento è valida se sono presenti almeno il 2/3 più uno dei suoi membri in prima convocazione e il 50% più uno in seconda convocazione. 4. L Assemblea si costituisce in forma ordinaria in tutti i casi che non rientrano tra quelli previsti dal comma 2 del presente articolo. 5. L Assemblea ordinaria del Coordinamento è valida se sono presenti almeno il 50% più uno dei suoi membri. 6. Le decisioni del Coordinamento sono assunte, se non previsto in altra forma dal presente regolamento, con la maggioranza dei voti dei presenti e sono vincolanti per tutti i membri del Coordinamento. 7. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti almeno il 50% dei suoi membri. 8. Le riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono valide se sono presenti almeno il 50% dei suoi membri. Art. 10 Modalità di convocazione dell Assemblea e del Comitato 1. Il Coordinamento si riunisce, su convocazione del Presidente mediante comunicazione scritta e/o telematica a ciascun membro Coordinamento, almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta emergono esigenze che richiedono di essere comunicate, discusse e votate dal Coordinamento. 2. La convocazione che deve contenere la sede, la data e l ora dell Assemblea l ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere spedita, salvo casi eccezionali, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza. 3. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Dirigente mediante comunicazione scritta e/o telematica a ciascun membro Comitato, prima delle Assemblee del Coordinamento in via ordinaria 4

Regolamento del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile e, in via straordinaria ogni qualvolta emergono esigenze che richiedono l esame e la valutazione da parte del Comitato. 4. La convocazione che deve contenere la sede, la data e l ora di riunione e l ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere spedita, salvo casi eccezionali, almeno 10 giorni prima di quello fissato dalla riunione. Art. 11 Piano operativo 1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti di cui all art. 2, la Provincia ed il Coordinamento concordano un Piano operativo, allegato al presente regolamento, nel quale sono definite le procedure di dettaglio, compresi i flussi informativi e le modalità di collegamento. Art. 12 Approvazione e aggiornamento 1. Il presente regolamento e i suoi allegati sono approvati con Delibera di Consiglio su indicazione del Dirigente del settore di Protezione Civile della Provincia di Pisa. 2. Il presente regolamento e i suoi allegati hanno efficacia dal giorno successivo a quello in cui la delibera di approvazione è divenuta esecutiva. 3. Le modifiche e l aggiornamento del presente regolamento e dei suoi allegati, sono elaborate dal Comitato, votate dal Coordinamento e approvate con Delibera di Consiglio. 4. Il presente regolamento e i suoi allegati sono soggetti a revisione di norma ogni 4 anni e comunque ad ogni scadenza del mandato dell Assessore alla Protezione Civile. 5

Piano Operativo Attivazione, Coordinamento e Gestione del Volontariato Provinciale PIANO OPERATIVO Attivazione, Coordinamento e Gestione del Volontariato Provinciale SEZIONE A ORGANIZZAZIONE Art. 1 Compiti 1. Il Coordinamento Provinciale del Volontariato che opera in Protezione Civile, di seguito denominato Coordinamento, garantisce lo svolgimento delle attività previste dal regolamento e dal presente piano operativo conformemente a quanto in essi stabilito. Art. 2 Riferimenti 1. I membri del Coordinamento devono comunicare i propri riferimenti (nominativo, recapiti telefonici, fax, e-mail ecc.) alla Provincia di Pisa che avrà cura, una volta raccolti e organizzati, di inviarli a tutte le associazioni aderenti al suddetto. 2. I dati sensibili raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy. Art. 3 Reperibilità 1. Il Coordinamento garantisce un servizio di reperibilità H24 per lo svolgimento delle attività previste dal regolamento e dal presente Piano Operativo. 2. Il Reperibile del Coordinamento, di seguito denominato Reperibile, per lo svolgimento delle proprie funzioni è dotato di un manuale (Allegato P4 del Piano di Protezione Civile Provinciale) contenente le procedure che devono essere eseguite nei diversi casi, e di una radio della rete provinciale di Protezione Civile. SEZIONE B PROCEDURE Art. 4 Ambito di applicazione 1. Le procedure di cui alla presente sezione si applicano in contesti emergenziali che richiedono un intervento urgente: a) eventi di origine naturale (frane, alluvioni, terremoti, ecc.) e di origine antropica (incidente industriale, ecc.); b) situazioni caratterizzate da esigenze di salvaguardia e assistenza della popolazione (assistenza in caso di blocco viabilità, ricerca dispersi, ecc.); c) attività di presidio, monitoraggio e prevenzione connesse alle situazioni di cui ai precedenti punti. Art. 5 Presupposti per l applicazione 1. I presupposti per l applicazione delle procedure della presente sezione sono: a) la richiesta da parte di uno o più EE.LL di volontari da impiegare nelle attività di emergenza legate a eventi di cui all art. 4; b) la richiesta da parte di un COI di volontari da impiegare nelle attività di emergenza legate a eventi di cui all art. 4; 1

Piano Operativo Attivazione, Coordinamento e Gestione del Volontariato Provinciale c) la richiesta da parte dei soggetti di cui all art.7 comma 2 della L.R. n. 67 del 2003 (Soggetti Concorrenti del Sistema Regionale di Protezione Civile) di volontari a supporto delle proprie attività, in caso di emergenze di protezione civile di cui all art. 4; d) la necessità da parte della Provincia di Pisa di fruire della collaborazione del volontariato per attività di: prevenzione e monitoraggio; supporto alle attività di competenza dei comuni; collaborazione nel coordinamento della gestione degli eventi di cui all art. 4, in particolar modo per l ottimale gestione delle risorse umane e strumentali attivabili dalle Associazioni di Volontariato della Provincia di Pisa; collaborazione alla gestione, nella Sala Operativa Provinciale delle Funzioni 4 Volontariato del metodo Augustus o di qualunque altra Funzione che la Provincia ritenga di attivare e gestire in collaborazione con il volontariato Provinciale, secondo le specifiche dei piani operativi delle singole funzioni e dei relativi mansionari; collaborazione nell attività di superamento dell emergenza anche a supporto degli altri EE.LL.; collaborazione nelle attività di Centri Operativi (CCS, COM, COI, COC); collaborazione negli adempimenti connessi all impiego del volontariato di competenza dell Amministrazione Provinciale. e) l applicabilità dei benefici di legge per il volontariato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 6 Procedure di attivazione 1. Il Responsabile del Centro Situazioni Provinciale (di seguito denominato CeSi): a) in caso di richiesta di attivazione del Volontariato da parte dei soggetti di cui all art. 5, ne valuta l ammissibilità e quindi raccoglie dal soggetto richiedente le seguenti informazioni: Ente di appartenenza; nominativo, telefono, fax, ecc., del referente per la gestione delle risorse che saranno attivate; numero dei volontari e tipo e numero delle attrezzature necessarie; modalità operative di impiego e località di intervento prevista; b) contatta il Reperibile e gli comunica la richiesta di risorse e tutte le informazioni raccolte; c) ricevuto dal Reperibile l elenco delle Sezioni Operative effettua gli adempimenti necessari per l attivazione dei benefici di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 2. Il Reperibile: a) sulla base della richiesta del Responsabile del CeSi individua le Sezioni Operative di Volontariato da contattare per l attivazione delle risorse necessarie seguendo i seguenti criteri: iscrizione all Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e che risultano nell elenco con la polizza assicurativa in regola; vicinanza al luogo dove devono essere impiegate le risorse; adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse disponibili; stima del tempo di intervento; b) individuate le Sezioni Operative da attivare: le contatta per verificare l effettiva disponibilità delle risorse ed in particolare che non siano impiegate in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività legate al settore sanitario o utilizzate per antincendio boschivo per le attività previste da Piano Operativo Antincendi Boschivi; contatta il responsabile provinciale delle Associazioni di appartenenza per accordarsi sulle modalità di attivazione; 2

Piano Operativo Attivazione, Coordinamento e Gestione del Volontariato Provinciale c) verificata la disponibilità delle risorse individuate, comunica al Responsabile del CeSi le Sezioni Operative da attivare; d) ricevuta l autorizzazione all attivazione delle Sezioni Operative, ne predispone l invio. 2. In caso di necessità il Reperibile, o un proprio delegato, si spostano nella zona di intervento del Volontariato garantendo la funzione di raccordo con il CeSi. Art. 7 Gestione delle Risorse 1. Le risorse del volontariato attivate sono gestite dal soggetto che ne ha fatto richiesta. 2. I responsabili delle Sezioni Operative attivate, o se presente sul posto il Reperibile o un proprio delegato, si attengono alle indicazioni del referente comunicato dal soggetto che ha fatto la richiesta di attivazione delle risorse al CeSi. 3. I Volontari impiegati si attengono alle indicazioni fornite dai responsabili del Volontariato designati, ad ogni livello operativo, anche se non appartenenti alla propria Associazione di Volontariato. 4. Il Reperibile: a) coadiuva se necessario l ente che gestisce le risorse attivate; b) comunica al CeSi ogni evoluzione significativa della situazione in seguito all impiego delle risorse, il termine dell utilizzo delle stesse e ogni eventuale problematica ad esse legata; c) provvede a compilare i seguenti registri: Registro Volontari dove sono indicati i dati Anagrafici dei volontari attivati, l Associazione di appartenenza degli stessi, la data e l ora di inizio e fine attività, le eventuali problematiche legate all impiego, la necessità di attestato di presenza per assenza da lavoro; Registro Materiali e Mezzi dove sono indicati la tipologia dei materiali e mezzi utilizzati, la durata di utilizzo, la proprietà, le eventuali problematiche impiego. Art. 8 Collaborazione all interno di Centri Operativi 1. Il Volontariato Provinciale può essere chiamato a partecipare nelle diverse sedi operative alla gestione delle emergenze di cui all art. 4; 2. Nelle sedi di cui al comma 1 il volontariato può: a) collaborare alle funzioni di supporto in base a quanto stabilito all interno dei piani di emergenza relativi alla struttura attivata; b) collaborare nel monitoraggio degli eventi in corso; c) collaborare ad organizzare e garantire il flusso di comunicazione fra centri operativi diversi. Art. 9 Termine dell utilizzo delle risorse 1. Il termine impiego delle risorse attivate è comunicato dal Reperibile o da un proprio delegato al CeSi. SEZIONE C BENEFICI DI LEGGE Art. 10 Benefici di legge 1. I benefici di legge di cui alla L.R. n.67 del 29/12/2003 e al D.P.G.R. n. 7 del 03/03/2006, si ritengono attivati alla comunicazione positiva della Regione Toscana. 3

Piano Operativo Attivazione, Coordinamento e Gestione del Volontariato Provinciale Art. 11 Adempimenti conseguenti all autorizzazione 1. In caso di risposta affermativa alla richiesta di attivazione dei benefici da parte della Regione Toscana il Coordinamento supporta la Provincia e l Ente che ha fatto richiesta di attivazione delle risorse negli adempimenti conseguenti. Art. 12 Disposizione Operative 1. Le Associazioni di cui fanno parte le Sezioni Operative, in caso di attivazione dei benefici, si atterranno alle indicazioni previste dalla normativa vigente in materia. 4