Titoli di efficienza energetica: un opportunità da cogliere di A. Lugli Programma Energia, Modena Le nuove evoluzioni normative che regolano il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) apportano significativi miglioramenti al contesto operativo del sistema stesso. Per le imprese si configura un meccanismo interessante e concreto di finanziamento a favore di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici per riqualificazioni impiantistiche, introduzione di nuove tecnologie a basso consumo, realizzazione di impianti di generazione efficienti, alimentati a fonte fossile o a fonti rinnovabili. Finalmente sono disponibili un provvedimento e un meccanismo incentivante che funzionano e a cui gli altri Paesi comunitari guardano con attenzione. È auspicabile, però, che gli indubbi benefici che ne possono derivare non vadano sprecati a causa dell immobilismo delle istituzioni e degli interessi particolari. L IMPRESA E LA NECESSITÀ DEL RISPARMIO ENER- GETICO Il meccanismo di incentivazione introdotto con la creazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), comunemente chiamati certificati bianchi, se correttamente sviluppato ed applicato, è effettivamente in grado di introdurre significativi elementi di riduzione degli sprechi di energia e di razionalizzazione dei consumi. Inoltre, non solo il promotore di una iniziativa efficiente ottiene dei benefici economici diretti ed indiretti per se stesso e la propria attività, ma addirittura introduce elementi di risparmio per il sistema Paese andando ad incidere direttamente sulla bolletta energetica nazionale. Sono molteplici i motivi che portano le Amministrazioni responsabili ad introdurre meccanismi incentivanti e/o sanzionatori finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico. Anche per i profani appare evidente che se: si evitano sprechi di energia, adottando modalità virtuose di utilizzo delle risorse; si impiegano le tecnologie più innovative ed efficienti disponibili sul mercato per abbattere i consumi; si riduce la necessità di realizzare grandi infrastrutture per distribuire l energia; non solo le singole aziende migliorano il proprio conto economico, ma l intero Paese consegue significativi benefici economici nel proprio bilancio e sulla bolletta energetica (una diminuzione dell import di materie prime può quantomeno limitare il continuo aumento dei prezzi). A partire dal 1991, con la pubblicazione della legge n. 10 si assiste alla nascita del tecnico responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia, ovvero l energy manager. Tale figura è prevista nelle aziende pubbliche e private, aventi determinate soglie minime di consumo annuo di energia (circolari MAP n. 219/F del 2 marzo 1992 e n. 226/F del 3 marzo 1993). Le aziende avrebbero dovuto adempiere ad un ben preciso numero di obblighi, in massima parte disattesi o affrontati solo superficialmente, di monitoraggio e promozione di azioni volte alla riduzione dei consumi energetici. Purtroppo, come spesso accade in Italia, le leggi e le normative via via prodotte dai Dicasteri competenti e dall Autorità per l Energia elettrica e il Gas (AEEG) sono risultate lacunose o contrastanti, producendo scenari economici e strategici insufficientemente certi e garantiti per programmare grandi investimenti nel settore dell energia. Tuttavia, negli ultimi anni, consistente è stato l impegno profuso dai Governi ed Enti preposti per configurare un quadro normativo coerente e facilmente attuabile. Oggi più che mai, l azienda Italia è chiamata a prendere in seria considerazione l opportunità di intervenire sui propri processi produttivi e sui propri impianti per eseguire una approfondita analisi tecnica e gestionale, se vuole giocare la partita della competitività sul mercato internazionale, anche attraverso il controllo dei costi energetici di produzione. Sul tema occorre prendere atto che, in generale, il nostro Paese è saturo di stabilimenti dove pochi hanno progettato impianti e strutture avendo a cuore il contenimento dei consumi energetici e la gestione della produzione, valutando attentamente il mercato delle commodities e le strutture contrattuali che esso propone per le forniture. Non è semplice, ma con una assistenza professionale adeguata è possibile individuare, nella selva di norme e leggi che regolamentano il mercato 170
dell energia in Italia, il meccanismo più utile per intervenire in modo appropriato e proficuo nelle proprie aziende. Il meccanismo dei TEE può essere uno di questi. IL SISTEMA DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA L intero processo di liberalizzazione ed integrazione dei mercati dell energia elettrica e del gas, che ha investito l Europa nell ultimo decennio, ha imposto all attenzione generale nuovi criteri di uso efficiente delle risorse e la necessità di salvaguardare obiettivi generali di carattere sociale e di tutela ambientale. L atto iniziale stesso della liberalizzazione dei mercati energetici in Italia contiene gli obiettivi quantitativi per il miglioramento dell efficienza energetica degli end user (D.Lgs. 79/99, art. 9, com. 1) e gli obiettivi di risparmio energetico nazionali (D.Lgs. 164/00, art. 16, com. 4). Il meccanismo dei certificati bianchi prende forma poco dopo con i decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e si completa con i decreti ministeriali del 20 luglio 2004, relativi al gas ed all energia elettrica. In sintesi, i due decreti introducono obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas (soggetti obbligati, SO) aventi un bacino utenti superiore a 100.000 alla data del 31.12.2001 (recentemente abbassato a 50.000 dal DM 21.12.2007) e definiscono le modalità attraverso le quali i distributori possono conseguire tali obiettivi (linee guida, delibere AEEG 103/03 e 200/04): tipologie di interventi, tipologie di progetti mercato dei titoli di efficienza energetica la possibilità di un contributo tariffario alla copertura dei costi sostenuti dai distributori un meccanismo sanzionatorio per chi non ottempera agli obblighi. La concreta applicazione del sistema dei certificati bianchi, o titoli di efficienza energetica (TEE), può sostanzialmente essere inquadrato nei seguenti passaggi (fig. 1): individuazione di interventi utili a introdurre all interno di un processo di consumo (industriale o civile) una riduzione dei consumi di energia valutata in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) secondo le indicazioni contenute nella circolare MICA n. 219/F del 2 marzo 1992; determinazione della tipologia dell intervento, ovvero se sia di tipo standard o analitico (già previsto dalle schede tecniche preparate dall AEEG), o del tipo a consuntivo; preparazione della pratica per il riconoscimento della validità dell intervento presso l AEEG; registrazione dell intervento avvenuto a mezzo della richiesta di prima verifica e certificazione della riduzione dei consumi (realizzata secondo le modalità indicate dall allegato A della Del. 103/03 più volte aggiornato ed integrato); commercializzazione dei TEE. Il quadro normativo individua tre soggetti principali del sistema dei TEE: i soggetti obbligati (SO), ovvero i distributori di energia elettrica e gas aventi numero di utenti maggiore di 50.000 (in precedenza 100.000) alla data del 31/12/01; i soggetti volontari (SV), ovvero le società ESCo (Energy Service Company) accreditate dell operatività sia presso l AEEG per la formalizzazione degli interventi eseguiti, sia presso il Gestore del Mercato Elettrico (GME) per la commercializzazione dei TEE; gli utenti presso i quali vengono realizzati gli interventi o i progetti di riduzione dei consumi. Nulla vieta che le figure di cui sopra coincidano con un unico soggetto. Tab. I - Principali atti normativi che hanno delineato la formazione e regolamentazione attuale dei certificati bianchi. Legge n. 10/91 Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. D.M. 24 aprile 2001 Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. AEEG Del. 103/03 Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica. D.M. 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. AEEG Del. 200/04 Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239. D.M. 21 dicembre 2007 Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l incremento dell efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 171
SO e SV possono richiedere la verifica preliminare per determinati progetti SO: soggetti obbligati SV: soggetti volontari SO e SV realizzano i progetti SO e SV richiedono all Autorità la verifica e la certificazione dei risparmi ottenuti AEEG valuta e certifica i risparmi ottenuti e autorizza il GME all emissione dei TEE Delibera AEEG 200/04 (aggiornamento della Delibera 103/03) Delibere AEEG 1 11/04, 70/05 e 177/05 (schede tecniche) GME emette i TEE SO e SV si scambiano i TEE SO trasmettono i TEE a AEEG e ricevono il contributo Regole di funzionamento del mercato (Delibera AEEG 67/05) Contributo tariffario (Delibera AE EG 219/04) AEEG verifica il raggiungimento degli obiettivi e quantifica le eventuali sanzioni Fig. 1 - Descrizione generale del meccanismo dei TEE. Le società ESCo vengono individuate all art. 8 del DM 20 luglio 2004, come società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili e dalle linee guida AEEG (art. 1, comma 1, lettera t) come società di servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l offerta di servizi integrati per la realizzazione e l eventuale successiva gestione di interventi. Il ruolo delle ESCo è previsto sia in qualità di collaboratori dei soggetti obbligati (distributori di energia elettrica e di gas), sia come soggetti in grado di realizzare autonomamente progetti di risparmio energetico e di ottenere l emissione di titoli di efficienza energetica (TEE). Le ESCo dovrebbero offrire al cliente un servizio energetico integrato, in grado di coprire tutte le fasi del ciclo di vita dell intervento (analisi e audit energetici iniziali, progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione degli interventi) e che comprenda, oltre agli aspetti prettamente tecnici e realizzativi, anche quelli economici e finanziari. La scelta del partner ESCo è, dunque, sicuramente un passaggio delicato e fondamentale per la buona riuscita dell intervento: competenze tecniche, gestionali, organizzative e solidità finanziaria sono i Comunicazione 29/12/04 requisiti minimi da considerare per la selezione del partner. PROGETTI ED INTERVENTI L articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 dispone che gli obiettivi di incremento dell efficienza energetica, di risparmio energetico e di diffusione delle fonti rinnovabili siano perseguiti dai soggetti obbligati, ossia i distributori (sia di gas naturale che di energia elettrica) attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell allegato 1 al decreto stesso. L Autorità ha adottato, in merito, le seguenti definizioni: progetto: è una qualsiasi attività (o insieme di attività) che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi (articolo 1, comma 1, lettera p); intervento: è la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 (articolo 1, comma 1, lettera l). 172
Dunque, potendo diversi interventi essere aggregati in un unico progetto, esistono tre differenti tipi di inquadramento e valutazione degli interventi stessi che introducono risparmi energetici: 1. metodo standardizzato, basato sulla definizione del risparmio medio ottenibile per ogni unità fisica di riferimento del progetto. Esso viene definito per alcune tipologie di intervento ripetibili su larga scala e consente di ridurre al minimo, non solo i requisiti in materia di preparazione dei progetti, ma anche la documentazione richiesta per la certificazione dei risultati. I soggetti che adottano tale metodo hanno diritto alla valutazione e certificazione dei risultati, a fronte della documentazione a consuntivo relativa al numero di unità fisiche installate. L AEEG ha prodotto delle schede standard a rappresentazione di alcuni interventi tipo standard. Il numero di schede utilizzabili per la valutazione standardizzata sarà ampliato progressivamente dall Autorità man mano che nuovi metodi standardizzati verranno definiti dalla stessa Autorità o da soggetti da essa delegati; 2. metodo analitico, basato sulla misura di alcuni parametri di utilizzo (ad esempio, ore di utilizzo, fattore di carico medio, quantità di prodotto finale, o altro) e quindi su algoritmi predefiniti di calcolo dei risparmi di energia primaria. Tali valori devono essere registrati nel corso della vita del progetto, attraverso apposita strumentazione di misura. I soggetti che adottano tale metodo hanno diritto alla valutazione e certificazione dei risultati a fronte della documentazione a consuntivo relativa alle unità installate e ai parametri di utilizzo che sono stati registrati nel corso della vita del progetto. Anche per questo tipo di valutazione, l AEEG ha predisposto, e predisporrà, schede di riferimento in cui è riportata la modalità di calcolo (algoritmo) da impiegarsi a seconda del progetto realizzato; 3. metodo a consuntivo, basato sulla misura dei consumi ante e post intervento, secondo piani di monitoraggio energetico da concordare in sede di progetto ottenendo autorizzazione preventiva da AEEG. Questo metodo si applica alle tipologie di progetti per le quali non sono disponibili metodi di valutazione definiti dall Autorità (né standardizzata, né analitica). Per le tipologie di progetto alle quali si applica la valutazione consuntiva, data la complessità della loro valutazione, l Autorità ritiene opportuno che venga effettuata la verifica preliminare di conformità alle disposizioni dei decreti e delle linee guida di cui all articolo 5, comma 7, dei decreti ministeriali. Affinché l azione di saving energetico abbia una reale efficacia e sia frutto di volontà fattiva dei promotori degli interventi, i decreti ministeriali 24 aprile 2001 promuovono la realizzazione di risparmi energetici, aggiuntivi rispetto a quelli che ci sarebbero comunque per effetto dell evoluzione tecnologica e legislativa. Le linee guida differenziano quindi il risparmio lordo da quello netto (che costituisce l oggetto della certificazione e dell accreditamento dei TEE), cioè valutato depurandolo da tutti i fattori che ne possono influenzare l effettivo valore. I progetti per l incremento dell efficienza energetica, o per la promozione del risparmio energetico, consistono, in generale, in interventi e misure che comportano l installazione di apparecchiature ad alta efficienza (lampade, motori, sorgenti di calore o di freddo, e altri), o l inserimento di dispositivi di regolazione per l impiego più efficiente dell energia negli usi finali (regolatori di illuminazione, di velocità, di riscaldamento), ovvero la modifica degli involucri passivi degli edifici in modo da diminuire le perdite (ad esempio, isolamenti degli edifici, sostituzione di vetri e infissi, e altri). Nella predisposizione dei predetti atti, l Autorità, oltre a considerare le esigenze di promuovere la concorrenza, di favorire il progresso tecnologico e di tutelare i clienti finali, ha stabilito un dimensionamento minimo (misurato in TEP) per ogni progetto ammissibile al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dai decreti, per evitare l eccessiva frammentazione degli interventi e sfruttare eventuali economie di scala e di scopo, e quindi l uso efficiente delle risorse disponibili (tab. II). COME SI PROGRAMMA E DEFINISCE L INTERVENTO Avendo individuato un intervento tecnico di riduzione dei consumi legati al processo industriale (o anche nel settore civile terziario) e selezionato il partner ESCo, qualora la propria struttura non disponga già delle specifiche caratteristiche societarie, occorre approfondire i seguenti temi primari (fig. 2): inquadramento del tipo di progetto/intervento definizione del progetto/intervento analisi tecnico-economica composizione del gruppo di lavoro cronoprogramma dei lavori dettagli dell iter che consente di accedere ai titoli TEE. Per tutti i progetti, indipendentemente dal metodo di valutazione utilizzato, è compito del proponente raccogliere la documentazione comprovante il rispetto della tecnica relativa ai prodotti e ai componenti installati, secondo quanto previsto dall articolo 6 dei decreti ministeriali. La documentazione deve essere, quindi, inviata all AEEG o a Enti indicati dalla stessa (ad esempio, ENEA) per la verifica di ammissibilità e congruità. 173
Tab. II - Possibili aggregazioni degli interventi e minimo risparmio introdotto (TEP): c1 - progetto costituito da interventi omogenei (insieme di interventi analoghi, quali ad esempio, caldaie o inverter); c2 - progetto costituito da interventi eterogenei (ad esempio sostituzione caldaia, isolamento edificio). Metodi di valutazione degli interventi Omogeneo Eterogeneo standard analitico consuntivo (c1) consuntivo (c2) Cliente unico ammesso ammesso ammesso ammesso Gruppo di clienti ammesso ammesso ammesso non ammesso Soglia minima di risparmio (TEP) soggetto obbligato 25 100 200 200 soggetto volontario 25 50 100 100 Per i progetti che richiedono metodi di valutazione consuntiva, la tecnologia di riferimento è la tecnologia sostituita, i cui consumi devono essere documentati dal soggetto che realizza l intervento. Anche la persistenza dei risparmi nell arco dei primi cinque anni di vita utile dei progetti deve essere misurata direttamente e non potrà essere stimata ricorrendo a fattori correttivi standard. I soggetti di cui all articolo 8 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 possono richiedere all Autorità, o ad un soggetto da essa delegato, di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La richiesta di verifica preliminare, che comunque non garantisce l approvazione del progetto, deve essere corredata, come minimo, dalle seguenti informazioni (Del. AEEG 103/03, all. A): informazioni sul soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell ambito del progetto); descrizione dell intervento o degli interventi previsti dal progetto, con riferimento alle tipologie indicate all articolo 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; informazioni sui potenziali clienti partecipanti ai quali il progetto si rivolge, e da ogni altra informazione ritenuta utile dal soggetto titolare del progetto. I risultati della verifica preliminare di conformità AZIONI ATTORI 1. Valutazione ex ante opportunità utilizzo di una ESCo 2. Effettuazione di diagnosi energetiche 3. Elaborazione studio di fattibilità tecnico economico 4. Elaborazione e pubblicazione bando di gara 5. Preparazione delle offerte 6. Valutazione delle offerte Pubblica Amministrazione Agenzia per l energia Promotore privato Pubblica Amministrazione Promotore privato / altre imprese Pubblica Amm. / Agenzia per l energia 7. Creazione di un organizzazione di progetto 8. Reperimento della provvista finanziaria ESCo 9. Definizione di architetture contrattuali 10. Realizzazione dell impianto e collaudo Fornitori 11. Gestione operativa dell impianto 12. Manutenzione e monitoraggio ESCo o gestore Fig. 2 - Modello operativo ESCo. 174
vengono comunicati al soggetto interessato dall Autorità, o da un soggetto da essa delegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. VERIFICHE E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI OTTE- NUTI L iter amministrativo (art. 12 dell all. A alla Del. AEEG 200/04) di verifica e certificazione dei risparmi ottenuti dal progetto prevede che: siano i soggetti titolari dei progetti ad inviare al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi la richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti dal progetto; i soggetti titolari dei progetti standardizzati presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima; i soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia complessivo corrispondente alla dimensione minima; sono regolamentate diversamente le richieste successive alla prima, a seconda che si abbia a che fare con un progetto standard o analitico; per i progetti a consuntivo, i tempi di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi. I risparmi riconosciuti e certificati sono quelli realizzati al netto di 3 importanti fattori: 1. il coefficiente correttivo a, che tiene conto dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati anche in assenza del progetto per effetto dell evoluzione tecnologica e del mercato; 2. il fattore di persistenza dei risparmi energetici nel tempo, che è determinato da AEEG per progetti standard e analitici, da concordare con AEEG per i progetti a consuntivo; 3. eventuali fattori che possono influenzare il consumo energetico prima e dopo l intervento (produttività, clima, ecc.). La documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni è ben illustrata ed elencata all art. 13 dell all. A alla Del. AEEG 200/04. I soggetti titolari sono obbligati alla conservazione della documentazione, rendendola disponibile per i controlli a campione disposti dall AEEG per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di verifica e certificazione. La documentazione rimane altresì ad attestazione della permanenza della validità ed efficacia del progetto nel tempo. Gli accertamenti ispettivi disposti dall AEEG possono dare seguito a procedure di infrazione qualora vengano riscontrate difformità tra la documentazione presentata e la realtà del progetto esaminato: l AEEG ha facoltà di sanzionare il titolare del progetto ed eventualmente annullare i TEE precedentemente accreditati. CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENER- GETICA Per tenere conto del fatto che i soggetti obbligati hanno due distinti obiettivi (obiettivo di riduzione dei consumi finali e obiettivo di risparmio di energia primaria, dove il primo è pari ad almeno il 50% del secondo), l Autorità ha definito che vengano emessi tre tipi di titoli caratterizzati da diversi gradi di fungibilità (tab. III). La durata di un progetto e quindi dei TEE accreditati, ovvero il periodo di vita di un progetto ammesso, è stato fissato dall AEEG in cinque anni, calcolati a partire dalla data di prima verifica e certificazione, ad eccezione dei progetti di tipo edile (isolamenti, rivestimenti, ecc.) per i quali gli anni salgono a 8. Tab. III - Tipologie e caratteristiche dei TEE. Titoli di tipo 1, attestanti il conseguimento di risparmi (certificati) di energia primaria attraverso riduzione dei consumi di energia elettrica, tramite progetti elencati nella tabella A allegata al decreto ministeriale energia elettrica Titoli di tipo 2, attestanti il conseguimento di risparmi (certificati) di energia primaria attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale, tramite progetti elencati nella tabella A allegata al decreto ministeriale gas Titoli di tipo 3, attestanti il conseguimento di risparmi (certificati) di energia primaria attraverso riduzione dei consumi di altri combustibili fossili tramite progetti elencati nelle tabelle B ma non presenti in nessuna delle due tabelle A allegate ai decreti Validi per verificare il raggiungimento sia dell obiettivo di riduzione dei consumi finali di energia elettrica, sia dell obiettivo di risparmio di energia primaria Validi unicamente per verificare il raggiungimento dell obiettivo di risparmio di energia primaria 175
Tab. IV - Dati riassuntivi relativi al mercato tra il 30/05/06 ed il 29/05/07 (elaborazione AEEG su dati GME). Mercato TEE Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Scambiati 46.444 30.422 0 Controvalore totale 2.225.168,65 2.557.802,70 0 Prezzo minimo 32,89 60,00 0 Prezzo massimo 65,00 91,28 0 Prezzo medio 47,71 84,08 0 I TEE riconosciuti al titolare del progetto sono accreditati dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sul conto di proprietà intestato al titolare a partire dalla propria omologazione come operatore. Dal momento che si hanno a disposizione i TEE accreditati, si può accedere al mercato in due differenti forme: con contratti bilaterali o attraverso il mercato telematico gestito e regolato dal GME. Il GME è dotato di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto delle regole e delle disposizioni tecniche di funzionamento. Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME: a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l apposito modello allegato alle regole e corredata della documentazione indicata all articolo 16 delle stesse regole ; b) copia sottoscritta del contratto di adesione al mercato, redatto secondo l apposito modello allegato alle regole. COSTI E BENEFICI PER I DIVERSI SOGGETTI INTE- RESSATI Data la complessità del meccanismo, è opportuno indicare i criteri per la valutazione del bilancio costi benefici per ciascuno dei soggetti interessati dal sistema TEE (obblighi, mercato dei titoli di efficienza energetica, riconoscimento parziale dei costi in tariffa) previsti dai decreti e dalle linee guida dell Autorità. I distributori devono sopportare i costi per la realizzazione dei progetti o per l acquisto di titoli ed, eventualmente, l onere delle sanzioni nel caso non rispettino gli obblighi loro assegnati. I distributori possono avvantaggiarsi di benefici nel caso riescano a realizzare i progetti in modo efficiente, cioè con costi inferiori a quelli standard riconosciuti in tariffa. A ciò si aggiungono gli eventuali ricavi dalla vendita di titoli di efficienza energetica (tab. IV). I clienti finali che partecipano ai progetti possono contribuire economicamente al costo totale dei progetti. L eventuale contributo al finanziamento del progetto viene definito nell accordo tra il cliente finale e il soggetto che propone il progetto stesso. A fronte di questi costi, i clienti partecipanti si avvantaggiano dei flussi economici positivi legati al risparmio energetico e degli eventuali miglioramenti del servizio energetico reso. I benefici e gli interventi per i clienti partecipanti si manifestano per tutto l arco di vita della tecnologia installata, in genere un periodo più lungo dei cinque anni per i quali sono riconosciuti risparmi di energia certificabili. Il margine delle ESCo, che formulano e realizzano progetti di efficienza energetica, è pari al saldo tra i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti e i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di efficienza energetica corrispondenti ai risultati certificati, e in generale da quota parte del beneficio ottenuto dal cliente finale tramite accordo bilaterale. Per tutti i clienti finali dei servizi di distribuzione dell energia elettrica e del gas, chiamati a sostenere un modesto contributo tariffario, l attuazione dei decreti può generare benefici collettivi di varia natura, tra cui in particolare: riduzione dell inquinamento ambientale associato all energia primaria risparmiata; miglioramento della sicurezza della fornitura, per effetto della minor crescita della domanda finale di energia. CONCLUSIONI Si è cercato di fornire una panoramica generale del sistema, dei soggetti coinvolti, delle procedure amministrative, dei principali connotati del meccanismo predisposto dall AEEG e, dove possibile, si è dato qualche segnale di attenzione nell approccio al sistema stesso. In estrema sintesi, il meccanismo è funzionale (grazie agli interventi correttivi introdotti recentemente da AEEG e MSE) e le aziende possono cogliere significativi risultati economici, ambientali e sociali da un applicazione corretta del sistema. Occorre, tuttavia, prestare estrema attenzione e cautela nell affrontare alcuni passaggi chiave, quali l esatto inquadramento del progetto/intervento, la selezione del partner ESCo, la definizione delle modalità di rapporto tecnico economico con la ESCo, la gestione del progetto dopo la prima verifica e certificazione e le modalità di collocamento dei TEE accreditati. 176