Änderungen der Mindest-Standards für die öffentliche Ausbildung in der berufsspezialisierenden Lehre



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Anlage 1: Änderungen der Mindest-Standards für die öffentliche Ausbildung in der berufsspezialisierenden Lehre gemäß Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, Ordnung der Lehrlingsausbildung, Artikel 19, Absatz 3 und in Umsetzung des Staat-Regionen-Abkommens Deliberazione concernente le Linee guida per l apprendistato professionalizzante, ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 vom 20. Februar 2014 Artikel 1 (Die Mindest-Standards für die öffentliche Ausbildung) Es werden folgende Mindest-Standards gemäß Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, Ordnung der Lehrlingsausbildung, Artikel 19, Absatz 3 festgelegt: 1. Der Umfang der verpflichtenden, öffentlichen Ausbildung Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin ist verpflichtet, den Auszubildenden/die Auszubildende für 40 Stunden pro Jahr für die öffentliche Ausbildung freizustellen, und zwar beginnend mit dem 1. Lehrjahr und für maximal 3 Lehrjahre. Im Fall von Auszubildenden mit einem Universitätsabschluss oder einem anderen postsekundären Studientitel wird der Stundenumfang auf 20 Stunden pro Lehrjahr reduziert. Die für das 3. Lehrjahr vorgesehenen Stunden können bereits im 1. oder 2. Lehrjahr absolviert werden. Das Ziel dieser 40 Stunden Ausbildung ist, dass die Auszubildenden allgemein bildende oder fachübergreifende Kompetenzen erwerben. 2. Die allgemein bildenden und fachübergreifenden Kompetenzen Bei der allgemein bildenden und fachübergreifenden Ausbildung kann aus folgenden und ähnlichen Bereichen gewählt werden: > Landessprachen und Fremdsprachen > Arbeitsrecht mit besonderer Berücksichtigung des Lehrvertrages > Arbeitssicherheit > Informations- und Kommunikationstechnik > Kommunikation > Zeit- und Selbstmanagement, Kompetenzmanagement (z.b. Assessment, Kompetenzenbilanz) > Arbeits- und Betriebsorganisation, Projektmanagement > Betriebswirtschaft, Management und Rechtskunde > Mathematik, Naturwissenschaften und Technik > Geschichte und Bürgerkunde 3. Die Durchführung der Ausbildung Die Ausbildung besteht aus einem Pflichtkurs und aus Kursen, die frei aus den unter Artikel 1, Absatz 2, genannten Bereichen ausgewählt werden können (Wahlpflicht-Bereich). 50 Prozent der allgemein bildenden oder fachübergreifenden Ausbildung können betriebsintern durchgeführt werden. 4. Der Pflichtkurs > Jeder Auszubildende/jede Auszubildende muss im 1. Lehrjahr einen Pflichtkurs von 8 Stunden absolvieren. > Der Pflichtkurs wird von den Landesberufsschulen organisiert und ist kostenlos; es besteht Anwesenheitspflicht.

> Das Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung informiert den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin über die Kursorte und termine. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin muss den Auszubildenden/die Auszubildende innerhalb der vorgegebenen Frist zum Pflichtkurs anmelden. Die Sprache des Kurses (Deutsch oder Italienisch) und der Kursort können ausgewählt werden. Themen Grundlagen des Arbeitsrechts Ziele Der Auszubildende/die Auszubildende > hat einen ersten Überblick über folgende Themen: > Kollektivvertrag, > Beginn des Arbeitsverhältnisses (Meldung, Arbeitsvertrag, Probezeit, ), > Regelung der Arbeitszeit, > Disziplinarrecht, > Abwesenheiten und Suspendierung des Arbeitsverhältnisses (Ferien, Freistellungen, Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall, Lohnausgleichskasse, ), > Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Mein Lehrvertrag > kennt den Vertragstyp berufsspezialisierende Lehre sowie seinen eigenen Lehrvertrag, > ist sich seiner/ihrer Rechte und Pflichten als Auszubildender/ Auszubildende bewusst. Mein Lohnstreifen Rente und Zusatzrente > kann seinen eigenen Lohnstreifen lesen und interpretieren, > erkennt, welche Pensionsbeiträge, Steuern und Versicherungen der Lohnstreifen beinhaltet. > hat einen Überblick über die für ihn/sie derzeit gültigen italienischen Rentenbestimmungen, > kennt seine/ihre Möglichkeiten, sich in eine Zusatzrentenform einzuschreiben und weiß, wie das System der Zusatzrente in Italien sowie in der Region Trentino Südtirol funktioniert. 5. Die Ausbildung im Wahlpflicht-Bereich Zusätzlich zum Pflichtkurs ist der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin verpflichtet, die restlichen laut Artikel 1, Absatz 1 vorgesehenen öffentlichen Ausbildungsstunden im Rahmen des folgenden Angebotes zu gewährleisten: 1. Weiterbildungsangebot der Landesberufsschulen (gebührenbefreit), 2. Angebote der Bilateralen Körperschaften, 3. Angebote von anderen Organisationen, zu deren Zielen laut Statut Aus- und Weiterbildung gehört, 4. betriebsinterne Ausbildung im Rahmen der unter Artikel 1, Absatz 3 genannten Beschränkung. 6. Die zulässigen Ausbildungsformen Es sind folgende Ausbildungsformen zulässig: > Kurse und Seminare > E-Learning 7. Dokumentation der allgemein bildenden und fachübergreifenden Ausbildung Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin ist verpflichtet, die allgemein bildende und fachübergreifende Ausbildung zu dokumentieren, und diese Dokumentation selbst zu unterschreiben sowie vom Auszubildenden/von der Auszubildenden unterschreiben zu lassen und aufzubewahren. Die Teilnahmebestätigungen für Kurse und Seminare müssen der Dokumentation beigelegt werden.

Artikel 2 (Individueller Ausbildungsplan) Der individuelle Ausbildungsplan ist in Umsetzung des Artikels 2 des Abkommens der Staat- Regionen-Konferenz Deliberazione concernente le Linee guida per l apprendistato professionalizzante, ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 vom 20. Februar 2014 nur für die berufsspezifische Ausbildung verpflichtend und somit nicht für die allgemein bildende und fachübergreifende Ausbildung gemäß Artikel 1 des vorliegenden Beschlusses. Artikel 3 (Anwendung der Schutzklausel laut Artikel 6 des Abkommens der Staat-Regionen- Konferenz vom 20. Februar 2014) Artikel 1 und 3 des Abkommens der Staat-Regionen-Konferenz vom 20. Februar 2014 Deliberazione concernente le Linee guida per l apprendistato professionalizzante, ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 finden in Anwendung der Schutzklausel gemäß Artikel 6 des genannten Abkommens keine Anwendung. Artikel 4 (Übergangsbestimmung) Auszubildende mit Verträgen der berufsspezialisierenden Lehre, die vor In-Kraft-Treten des vorliegenden Beschlusses abgeschlossen wurden und die den Pflichtkurs im Rahmen der verpflichtenden, öffentlichen Ausbildung noch nicht absolviert haben, besuchen den Pflichtkurs von 8 Stunden laut Artikel 1, Absatz 4.

Allegato 1 Modifiche agli standard minimi per l offerta formativa pubblica nell apprendistato professionalizzante ai sensi della Legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12, Ordinamento dell apprendistato, articolo 19, comma 3 e in attuazione dell Accordo Stato-Regioni Deliberazione concernente le Linee guida per l apprendistato professionalizzante, ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 del 20 febbraio 2014 Articolo 1 (Gli standard minimi per l offerta formativa pubblica) Vengono stabiliti i seguenti standard minimi ai sensi della Legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12, Ordinamento dell apprendistato, articolo 19, comma 3: 1. La dimensione della formazione pubblica obbligatoria Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/obbligata ad esonerare gli apprendisti/le apprendiste dal lavoro per 40 ore annue ai fini dell offerta formativa pubblica, a partire dal primo anno d apprendistato e per un massimo di 3 anni d apprendistato. Per gli apprendisti con diploma universitario o in possesso di un altro titolo di studio post-secondario, l obbligo è ridotto a 20 ore per anno d apprendistato. Le ore previste per il 3º anno d apprendistato possono essere assolte anche durante il 1º o 2º anno d apprendistato. Lo scopo di queste 40 ore di formazione è l acquisizione da parte dell apprendista di competenze di base e trasversali. 2. Le competenze di base e trasversali Per la formazione di base e trasversale si può scegliere tra i seguenti o simili settori: > lingue locali e lingue straniere > diritto del lavoro con particolare riguardo al contratto d apprendistato > sicurezza sul lavoro > tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT) > comunicazione > time management, selfmanagement, gestione delle competenze (p.e.assessment, bilancio delle competenze) > organizzazione del lavoro ed aziendale, project management > economia aziendale, gestione aziendale e diritto > matematica, scienze naturali e tecnica > storia ed educazione civica 3. L attuazione della formazione La formazione si articola nella frequenza di un specifico corso obbligatorio e nella frequenza di corsi che possono essere scelti liberamente nell ambito dei settori di cui all articolo 1, comma 2 (ambito di scelta obbligata). Il 50 percento della formazione di base e trasversale può essere eseguita all interno dell azienda. 4. Il corso obbligatorio > Durante il primo anno d apprendistato ogni apprendista è tenuto/tenuta ad assolvere un corso obbligatorio della durata di 8 ore. > Il corso obbligatorio viene organizzato dalle scuole professionali provinciali ed è gratuito. La frequenza è obbligatoria. > L Ufficio apprendistato e maestro artigiano informa il datore/la datrice di lavoro sul luogo e la data dei corsi. Il datore/la datrice di lavoro deve iscrivere l apprendista al corso

obbligatorio entro il termine previsto. La lingua (tedesco o italiano) e il luogo del corso sono a scelta libera. Argomenti Basi di diritto del lavoro Il mio contratto d apprendistato La mia busta paga Pensione e pensione integrativa Obiettivi L apprendista > possiede nozioni fondamentali in relazione ai seguenti argomenti: > contratto collettivo, > inizio del rapporto di lavoro (denuncia, contratto di lavoro, periodo di prova, ), > disciplina dell orario di lavoro, > norme disciplinari, > assenze e sospensione del rapporto di lavoro (ferie, esoneri, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, cassa integrazione, ), > risoluzione del rapporto di lavoro. > conosce il tipo di contratto apprendistato professionalizzante e il proprio contratto d apprendistato, > è consapevole dei suoi diritti e doveri da apprendista. > è in grado di leggere e interpretare la sua busta paga, > identifica le voci relative ai contributi previdenziali e sociali, alle imposte e assicurazioni, riportate sulla busta paga. > possiede nozioni fondamentali riguardo le disposizioni italiane in materia di pensioni attualmente in vigore e per lui valide, > conosce le opportunità d adesione ad una forma di pensione integrativa e il funzionamento del sistema di pensione integrativa in Italia e nella Regione Trentino Alto Adige. 5. La formazione in ambito di scelta obbligata Oltre al corso obbligatorio il datore/la datrice di lavoro è tenuto/tenuta a garantire le restanti ore di formazione pubblica, ai sensi dell articolo 1, comma 1, nel quadro della seguente offerta: 1. offerta di formazione continua delle scuole professionali provinciali (esente da tassa d iscrizione), 2. offerte degli enti bilaterali, 3. offerte di altre organizzazioni, le cui finalità statutarie comprendono formazione e aggiornamento, 4. formazione espletata all interno dell azienda nei limiti di cui all articolo 1, comma 3. 6. Le forme ammissibili di formazione Sono ammissibili le seguenti forme di formazione: > corsi e seminari > e-learning. 7. Documentazione della formazione di base e trasversale Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/a a documentare la formazione di base e trasversale, a firmare la relativa documentazione e a farla firmare all apprendista ed a conservarla. Gli attestati di frequenza a corsi e seminari devono essere allegati alla documentazione.

Articolo 2 (Piano formativo individuale) In attuazione dell articolo 2 dell Accordo Stato Regioni, Deliberazione concernente le Linee guida per l apprendistato professionalizzante, ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, del 20 febbraio 2014 il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e pertanto non è obbligatorio per la formazione di base e trasversale ai sensi dell articolo 1 della presente delibera. Articolo 3 (Applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell articolo 6 dell Accordo Stato- Regioni del 20 febbraio 2014) Gli articoli 1 e 3 dell Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, Deliberazione concernente le Linee guida per l apprendistato professionalizzante, ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non trovano attuazione in applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell articolo 6 dell accordo citato. Articolo 4 (Disposizione transitoria) Apprendisti con contratto professionalizzante che è stato stipulato prima dell entrata in vigore della presente deliberazione e che non hanno ancora frequentato il corso obbligatorio della formazione pubblica obbligatoria, frequentano il corso obbligatorio di 8 ore ai sensi dell articolo 1, comma 4.