Accordo Pagamenti 2014/2015. Roma, 10 Dicembre 2013



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Accordo Pagamenti 2014/2015 Roma, 10 Dicembre 2013

Accordo Pagamenti Ad oggi sono in atto le modalità di certificazione e pagamento disposte ai sensi dell Accordo Pagamenti per le seguenti tipologie di soggetti che intraprendono rapporti di fornitura con il Sistema Sanitario Regionale: Fornitori di beni e servizi (DGR 689/2008 conferma con DCA 351/2012) Strutture Erogatrici di prestazioni sanitarie* (DGR 813/2008, 58/2010, 358/2011 conferma con DCA 351/2012) Ospedali Classificati, IRCCS Privati e Policlinici Universitari Privati (DGR 51/2012) Tutti gli accordi sottoscritti con le suddette tipologie di fornitori hanno scadenza, così come previsto dalle suddette Delibere, il 31 dicembre 2013. (*) con tale tipologia si intendono strutture che erogano prestazioni sanitarie per acuti, riabilitazione postacuzie, lungodegenza, neuropsichiatriche, residenze sanitarie assistenziali, terapeutiche riabilitative, socioriabilitative, ex art. 26 L. 833/78, assistenza specialistica ambulatoriale, dialisi, risonanza magnetica, soggetti che esercitano l attività di Hospice, centri diurni e in genere quelle provvisoriamente e definitivamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate, comprese le case di cura ex pio istituto. 1

Premessa Di seguito si riportano le condizioni previste per il Nuovo Accordo Pagamenti che dovrebbe essere sottoscritto per le fatture emesse dal 1 gennaio 2014. Grazie all anticipazione di liquidità messa a disposizione dal DL 35/2013 è stata programmata una riduzione dei tempi di liquidazione e pagamento al fine di avvicinarsi ai 60 giorni previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo 192/2012). I termini e le condizioni di seguito descritte sono riferite agli accordi che dovrebbero essere sottoscritti dai fornitori di beni e servizi. 2

Nuovo Accordo Pagamenti 2014 Alcune definizioni 1/3 Contratti : tutti i contratti e/o rapporti di fornitura in essere (senza possibilità di esclusioni da parte dell Impresa e/o dell eventuale Cessionario) tra l Impresa e le Aziende Sanitarie alla data dell Accordo, nonché i contratti e/o rapporti di fornitura 1 (senza possibilità di esclusioni, ad eccezione di quelle espressamente nell Accordo) che saranno stipulati tra l Impresa e le Aziende Sanitarie successivamente alla data di sottoscrizione dell Accordo. Crediti : i crediti derivanti dai Contratti relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal giorno di sottoscrizione dell Accordo fino alla data di scadenza dello stesso, ad eccezione di quelle escluse dall Accordo stesso. (1) Si chiarisce che il termine fornitura si intende riferito sia alle forniture di beni che alle prestazioni di servizi. Si specifica altresì che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico contratto. 3

Nuovo Accordo Pagamenti 2014 Alcune definizioni 2/2 Liquidazione : è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all accertamento della conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della fattura, o parte di essa, in stato Liquidata sul Sistema Pagamenti, autorizzando l emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna Impresa in relazione a quanto disposto dall articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009 ( l Art. 48-bis ) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007 ( D.M. 24 ottobre 2007 ). Certificazione : attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle fatture o parte di esse poste in stato Liquidata con generazione dell Atto di Certificazione. 4

Nuovo Accordo Pagamenti 2014 Alcune definizioni 2/3 Atto di Certificazione : il report in formato PDF, visualizzato dall Impresa e/o eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l elenco delle fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo in linea capitale totale o parziale certificato per ciascuna fattura. Data Scadenza Certificazione : data entro la quale le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, con l eventuale generazione dell Atto di Certificazione. 5

Evoluzione stato Fatture 1/2 Le fatture/note di credito oggetto dell Accordo Pagamenti seguono il seguente processo di lavorazione con l acquisizione del relativo stato: 1. Fattura Immessa : è lo stato in cui si trova la ft/nc dopo la selezione di conferma di immissione, da parte dell Impresa, nella sezione a ciò dedicata del Sistema Pagamenti. 2. Fattura Inviata : è lo stato in cui si trova la ft/nc dopo la trasmissione all Azienda Sanitaria di competenza. 3. Fattura Registrata : è lo stato in cui si trova la ft/nc dopo la registrazione in contabilità da parte dell Azienda Sanitaria. 4. Fattura Liquidata : è lo stato in cui si trova la ft, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito. 5. Fattura in Pagamento : è lo stato in cui si trova la ft, o parte di essa, a seguito dell avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel Report in Pagamento. 6. Fattura Pagata : è lo stato in cui si trova la ft, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel Report Pagato. 7. Fattura Chiusa : è lo stato in cui si trova la ft, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito. 6

Evoluzione stato Fatture 1/2 Il processo di lavorazione delle ft/nc oggetto dell Accordo Pagamenti prevede inoltre, in casi determinati, il blocco e il respingimento della stesse: 8. Fattura Bloccata : è lo stato in cui si trova la ft/nc, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007. 9. Fattura Respinta : è lo stato in cui si trova la ft/nc a seguito di rifiuto da parte dell Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali dei dati, quali errori su numero e data, contenuti nella stessa. In questo caso, mediante l accesso al Sistema Pagamenti, l Impresa avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, compilando una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che è necessario rettificare. 7

Fatture non oggetto dell Accordo Pagamenti Fatture pagate con Fondo Economale; Fatture relative ad interessi per tardata Certificazione e/o pagamento; Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle ASL/AO, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.); In questo caso la fattura dovrà essere comunque immessa sul Sistema Pagamenti per la sola trasmissione all Azienda Sanitaria competente, ma non sarà oggetto dei termini e delle condizioni disciplinate dall Accordo Pagamenti 2014-2015. 8

Le scadenze del Nuovo Accordo Pagamenti 1/2 Liquidazione e Certificazione (Data Scadenza Certificazione): I semestre 2014 entro 120 giorni dalla data di immissione della fattura nel Sistema II semestre 2014 entro 90 giorni dalla data immissione della fattura nel Sistema Anno 2015 e seguenti entro 60 giorni dalla data di immissione della fattura nel Sistema I termini di Liquidazione e Certificazione devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l espletamento delle procedure Equitalia e regolarità contributiva. 9

Le scadenze del Nuovo Accordo Pagamenti 2/2 Pagamento: il pagamento dei Crediti Certificati sarà effettuato entro l ultimo giorno del mese in cui cade il 30 giorno dalla Data Scadenza Certificazione della relativa fattura o parte di essa (Data Ultima di Pagamento). I termini di Pagamento devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l espletamento delle procedure Equitalia e/o INPS. Al fine di consentire all Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza, risultanti dalle verifiche effettuate al momento del pagamento, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali. 10

Interessi e responsabilità per ritardata certificazione INTERESSI Qualora le Aziende Sanitarie concludano il procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti con un ritardo superiore a 10 giorni rispetto al termine previsto dall Accordo Pagamenti, saranno tenute a corrispondere, su richiesta dell Impresa e dell eventualmente Cessionario, sull ammontare capitale dei Crediti successivamente certificati, un interesse pari al tasso legale di cui all art. 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, calcolato a decorrere dalla Data Scadenza Certificazione, fino all effettiva Certificazione. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA Il mancato o tardivo adempimento da parte delle Aziende Sanitarie alle disposizioni previste dall Accordo, nella fase di Liquidazione e Certificazione delle fatture, che ha determinato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. 11

Interessi per ritardato pagamento Qualora le Aziende Sanitarie procedano al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni rispetto al termine previsto dall Accordo Pagamenti, l Impresa e/o all eventuale Cessionario, avranno la facoltà di richiedere, previa espressa domanda scritta, i seguenti interessi, senza capitalizzazione, calcolati sull ammontare capitale dei Crediti Certificati: dal 1 giorno successivo alla data prevista per il pagamento fino al 120 giorno tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365. dal 121 giorno fino alla data di effettivo pagamento tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali, divisore 365. La data di pagamento comunque non potrà essere maggiore di 1 anno dalla data di Certificazione della fattura. 12

Compensazione somme non dovute Le Aziende Sanitarie potranno recuperare eventuali importi certificati erroneamente procedendo con la compensazione sulle prime fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. L Impresa e/o l eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare alle Aziende Sanitarie qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata per errore. In caso di mancata restituzione delle somme non dovute, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente dell Impresa e/o dell eventuale Cessionario, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di compensare l importo con i successivi pagamenti dovuti, purché le fatture siano nella titolarità dello stesso beneficiario. In caso di ritardo nell adempimento dell obbligo di rimborso delle somme non dovute, l Impresa e/o l eventuale Cessionario saranno tenuti a corrispondere, a prima domanda, alle Aziende Sanitarie, gli interessi al tasso legale di cui all art. 1284 cod. civ., calcolati sull importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata corresponsione, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di compensare l importo con i successivi pagamenti dovuti, anche in relazione agli importi dovuti per l interesse maturato a seguito del suddetto inadempimento. 13

Contenzioso Per il periodo di un anno, l Impresa e/o l eventuale Cessionario si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei crediti oggetto di Certificazione. In caso di violazione del suddetto obbligo da parte dell Impresa e/o dell eventuale Cessionario, i medesimi soggetti non potranno richiedere all Azienda Sanitaria interessata, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei contratti o ai sensi dell Accordo Pagamenti in relazione ai Crediti azionati; saranno tenuti inoltre a risarcire, a prima domanda, all Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure azionate e sarà applicata dalla Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti azionati. Decorsi 180 giorni dalla Data di Immissione della fattura, i singoli crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dall Accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Pagamenti, riacquistando così lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione dello stesso. L Impresa e/o l eventuale Cessionario e l Azienda Sanitaria interessata avranno, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziali nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le pattuizioni contenute nei contratti da cui originano, previa diffida scritta, inviata alle Aziende Sanitarie e in copia la Regione Lazio, che contenga l assegnazione del termine pari a 30 giorni, a provvedere, ai fini della costituzione in mora. 14

Penali L Impresa che non rispetti l obbligo di invio telematico delle fatture e trasmetta, invece, in copia cartacea alle Aziende Sanitarie una o più fatture relative ai contratti, ad esclusione delle fatture non oggetto dell Accordo Pagamenti, si obbliga, su richiesta delle Aziende Sanitarie, al pagamento di una penale pari al 5% dell importo della stessa fattura. Nel caso di duplice invio di una o più fatture relative ai contratti, oltre che in via telematica anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le copie cartacee, e sarà facoltà delle Aziende Sanitarie richiedere all Impresa responsabile del duplice invio il pagamento di una penale pari al 5% dell importo della stessa fattura. Nel caso l Impresa e/o l eventuale Cessionario cedano a terzi fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall ammontare capitale dei predetti Crediti, perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell importo della sorte capitale del Credito, di cui hanno ceduto i relativi accessori a soggetti terzi. 15

Cessioni e retrocessioni 1/2 Nel caso l'impresa o il Cessionario cedano a terzi i Crediti oggetto dell Accordo, avranno l obbligo di immettere nel Sistema Pagamenti la copia in formato digitale del relativo atto di cessione, entro 5 giorni dalla notifica della stessa e dell indicazione per ciascuna fattura ceduta del nominativo del Cessionario. La mancata indicazione nel Sistema Pagamenti, su una o più fatture, dell avvenuta cessione, così come della retrocessione, non renderà opponibile all Azienda Sanitaria la stessa cessione o retrocessione, ancorché notificate all Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente. Impossibilità di cessione e/o retrocessione in relazione alle fatture con stato In Pagamento, per le quali è stato avviato il procedimento amministrativo che darà luogo al pagamento e, pertanto, la cessione non sarà opponibile all Azienda Sanitaria. 16

Cessioni e retrocessioni 2/2 La Certificazione effettuata dalle Aziende Sanitarie varrà quale accettazione della cessione e l'importo Certificato sarà, eventualmente, al netto delle somme indicate come inadempienza da parte di Equitalia. Il rifiuto, in tutto o in parte, di una cessione, dovrà essere comunicato dall Azienda Sanitaria al cedente e al cessionario, entro quarantacinque giorni dal caricamento effettuato dall Impresa della copia in formato digitale del relativo atto di cessione sul Sistema Pagamenti, detto rifiuto sarà visualizzato dall Impresa stessa sul Sistema Pagamenti. 17

Durata del Nuovo Accordo Ha validità per fatture emesse fino al 31 dicembre 2015, l Accordo si intenderà automaticamente prorogato di altri due anni, salvo comunicazione scritta di disdetta che sarà inviata a mezzo raccomandata a.r. dalle rispettive Aziende Sanitarie all Impresa, all eventuale Cessionario ed in copia alla Regione. 18

Risoluzione e recesso L Accordo potrà essere risolto ex art. 1456 c.c. dall Impresa e/o dall eventuale Cessionario, qualora anche una sola fattura Certificata non venga pagata dalle Aziende Sanitarie entro un anno dalla data di Certificazione. L Impresa avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dall Accordo, dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie e in copia alla Regione Lazio. Il recesso avrà validità trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. Le Aziende Sanitarie avranno diritto di recedere dall Accordo, dandone comunicazione all Impresa e/o all eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all art. 38, 1 comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte dell Impresa e/o dell eventuale Cessionario. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. 19

Obblighi dell Impresa L Impresa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, art. 3, e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto dell Accordo. L Impresa dichiara e garantisce il proprio impegno a recepire gli ordini elettronici inviati dalle singole Aziende Sanitarie a seguito dell attivazione delle procedure per la gestione dei suddetti ordini volte a recepire ciascun ordine elettronico da parte dell Impresa attraverso la visualizzazione nell area Ordini del Sistema Pagamenti, con contestuale notifica tramite posta elettronica, ovvero, qualora ritenuto vantaggioso da parte dell Impresa, attraverso trasmissione via Web Service. L Impresa e il Cessionario si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell Allegato 2 dell Accordo e nel Manuale Utente pubblicato nell area Accordo Pagamenti e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, di volta in volta pubblicate nell area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio. 20