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LA C.T.U. MEDICO LEGALE NEL GIUDIZIO CIVILE INDICE 1. La natura della Consulenza Tecnica d Ufficio 2. La nomina del C.T.U. 3. La redazione della Consulenza Tecnica 4. La responsabilità del consulente 2

1. LA NATURA DELLA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Quando si parla di consulenza tecnica d ufficio è opportuno evidenziare che si è già in un ambito strettamente processuale, poiché nel momento in cui si qualifica un perito come d ufficio si vuole indicare che l attività di consulenza non è più rimessa alla discrezionalità della parte, ma si è già dinanzi ad un giudice ed il procedimento civile è nella fase di acquisizione delle prove. Pertanto, la disciplina normativa di riferimento va individuata nelle disposizioni contenute negli articoli del Codice di Procedura Civile che si occupano della consulenza e della figura del consulente. PERCHÉ È NECESSARIA LA CONSULENZA TECNICA? La Consulenza Tecnica è utilizzabile nel processo quando il giudice si trova a dover esaminare questioni la cui risoluzione comporti la conoscenza di specifiche cognizioni di natura tecnica. La sua acquisizione non è rimessa alla libera disponibilità delle parti, ma al potere discrezionale del giudice, in quanto non è compresa fra i mezzi di prova, la cui ammissione è subordinata al fatto che vi sia l espressa richiesta delle parti. Non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall onere di fornire la prova della domanda formulata nel giudizio né può essere utilizzata allo scopo di compiere un indagine esplorativa su fatti o circostanze che non siano già stati provati dalle parti. 3

Può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche e in accertamenti di situazioni di fatto tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a determinate cognizioni scientifiche, senza che il consulente possa essere chiamato ad accertare circostanze che possono essere oggetto di prova testimoniale. QUAL È IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO? Il C.T.U., nell ambito del processo civile, svolge il ruolo di ausiliario del giudice, il quale può farsi assistere dallo stesso per il compimento di singoli atti o per tutto il processo 1. Il consulente compie le indagini che gli vengono richieste dal giudice e fornisce risposta ai chiarimenti, eventualmente necessari, che siano formulati dal giudice o delle parti. Il giudice può anche disattendere le conclusioni a cui giunge il consulente tecnico d'ufficio, purché fornisca adeguata motivazione del proprio dissenso, essendo sufficiente il rilievo della evidente discordanza, sul piano strettamente logico, fra gli accertamenti eseguiti, e riportati nella relazione scritta, e le conseguenze che il consulente trae nella parte conclusiva del proprio elaborato. Il difetto di motivazione di una sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo nel caso di evidente devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo tali nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. 2 1 Cfr. Articolo 61 Codice di Procedura Civile 2 Cfr. Cassazione Civile Sez. Lavoro, Sentenza n. 4370 del 23 02 2010, consultabile su www.dirittosanitario.net, pubblicata il 17/03/2010. 4

Nel caso di procedimenti per responsabilità medica, poiché si tratta di valutazioni di natura prettamente tecnico-scientifica, il giudice può fondare le sue osservazioni facendo riferimento alle consulenze di parte, valutate in maniera comparativa con quella d ufficio, per rilevare possibili incongruenze o illogicità in quest ultima. 2. LA NOMINA DEL C.T.U. Il giudice, quando rileva la necessità della nomina di un consulente, individua il nominativo del perito scegliendolo, preferibilmente, tra le persone iscritte negli apposti albi tenuti presso il Tribunale 3. QUANDO AVVIENE LA NOMINA DEL CONSULENTE? La nomina avviene con apposita ordinanza formulata in udienza, successivamente notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice per il giuramento. All udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e riceve il giuramento di rito: Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità 4 IL CONSULENTE D UFFICIO PUÒ RINUNCIARE ALL INCARICO? Il consulente iscritto nell albo dei CTU del Tribunale ha l obbligo di prestare il suo ufficio, mentre quello che non è inserito nell albo ha la facoltà di rinunciare anche senza motivare la sua rinuncia. 3 Cfr. Articolo 61, comma 2, Codice di Procedura Civile 4 Cfr. Articolo 193 Codice di Procedura Civile 5

Nella prassi processuale, però, anche il consulente iscritto all albo può chiedere di essere esonerato dall incarico, facendo istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e adducendo giustificati motivi alla sua richiesta. IN QUALI CASI IL C.T.U. PUÒ ESSERE RICUSATO DALLE PARTI? Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi espressamente indicati nell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, cioè in tutte quelle circostanze in cui è previsto l obbligo di astenersi per il giudice: se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico di una delle parti; se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa; in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. 6

Se il consulente si trova in una delle situazioni previste dalla norma è obbligato ad astenersi dall assumere l incarico affidatogli dal giudice, poiché consapevole di essere in una posizione che può far sorgere dubbi sulla sua imparzialità e sulla sua capacità di valutare liberamente le posizioni di entrambe le parti in causa. QUANDO VIENE FORMULATO IL QUESITO PER IL C.T.U.? Con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 sono state introdotte modifiche al Codice di Procedura Civile relative anche all articolo 191, che disciplina la nomina del consulente tecnico; le disposizioni modificative di legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, per cui è necessario prestare attenzione al rito che regolamenta la causa civile nella quale si viene nominati: se il procedimento è iniziato in un periodo antecedente al giugno 2009 vige ancora la precedente disposizione normativa dell articolo 191 C.P.C., che prevedeva la formulazione dei quesiti all udienza fissata per il giuramento davanti al giudice; per tutte le causa iscritte a ruolo dopo l entrata in vigore della riforma, l attuale formulazione dell articolo 191 C.P.C. stabilisce che il giudice, nella medesima ordinanza con cui dispone la nomina, debba anche formulare i quesiti da sottoporre al perito. L attuale regolamentazione della fase di formulazione dei quesiti consente alle parti la conoscenza preventiva degli stessi, con la possibilità di sottoporli a verifica e di chiederne al giudice la modifica o l integrazione. 7

Articolo 191 C.P.C. - Nomina di consulente tecnico. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. QUANDO DEVONO ESSERE RESI I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLE PARTI O DAL GIUDICE? Anche l articolo 195 C.P.C. è stato parzialmente modificato dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009, al fine di eliminare la precedente necessità di fissare un apposita udienza per consentire al CTU di rendere i chiarimenti richiesti, dalle parti o dal giudice, a seguito dell esame della perizia. Prima della novella, la relazione tecnica veniva depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice e, alla successiva udienza, le parti formulavano le loro osservazioni, con la facoltà di chiedere al giudice la convocazione del C.T.U. per rendere i chiarimenti in ordine alle contestazioni sollevate. Con l attuale disposizione normativa, nella stessa ordinanza disposta a seguito del giuramento, il giudice: fissa un temine al consulente per trasmettere la relazione tecnica alle parti; individua un ulteriore termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione; indica un altro termine per il consulente, anteriore alla successiva udienza, entro il quale deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. 8

Articolo 195 C.P.C. - Processo verbale e relazione. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all udienza di cui all articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. *** *** *** Ultimo comma così sostituito dal comma 5 dell art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.». 9

3. LA REDAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE PUÒ SVOLGERE IL CONSULENTE? Il perito incaricato effettua una o più sessioni di consulenza, che devono sempre essere oggetto di verbalizzazione e vanno allegate alla relazione finale. Se all udienza di conferimento dell incarico non è stata indicata a verbale la data di inizio delle operazioni peritali, la prima sessione deve essere comunicata agli avvocati delle parti ed ai consulenti tecnici di parte nominati. Atteggiamento consigliato La comunicazione alle parti deve contenere sempre l indicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni e va fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di avere prova certa e documentata dell avvenuta comunicazione. Il tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore. Compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini richieste dal giudice, da solo o insieme col giudice. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e a terzi per l accertamento dei fatti collegati con l oggetto dell incarico. In questa fase, quando il CTU verbalizza le informazioni ricevute, essendo un ausiliario del giudice, assume la qualità di pubblico ufficiale, per cui il documento da lui redatto costituisce un atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso in ordine alla circostanza che quelle informazioni gli sono state effettivamente rese. 5 Può acquisire presso strutture pubbliche i documenti utili ad una più completa conoscenza dei fatti da valutare. 5 Cfr. Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 15411 del 10 08 2004. 10

QUALI SONO I COMPORTAMENTI DA NON TENERE? Il consulente dovrà sempre mantenere un comportamento imparziale, finalizzato ad escludere che possano ingenerarsi dubbi sul corretto svolgimento delle operazioni peritali. Deve evitare incontri privati con una sola delle parti senza che vi sia stata la preventiva comunicazione anche all altra. Non può esaminare documenti o atti prodotti da una sola delle parti e non comunicati alla controparte, ma deve ricevere solo gli atti difensivi, le note dei consulenti tecnici di parte e le osservazioni alla sua relazione. Non può acquisire documenti che sono nella disponibilità delle parti, ma che non sono stati tempestivamente allegati negli atti di causa, in quanto si avrebbe una violazione del principio del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità della produzione documentale. COME DEVE ESSERE REDATTA LA RELAZIONE DI CONSULENZA? La consulenza, normalmente, si dovrebbe comporre di diverse parti, allo scopo di strutturare in maniera organica e logica il lavoro e renderne più chiara e semplice la lettura al giudice. E possibile individuare almeno quattro grandi paragrafi nei quali suddividerla: 1) La premessa Nella prima parte è opportuno indicare i dati relativi alla sede giudiziaria, alle parti in causa, al magistrato che ha conferito l'incarico e riportare l'elenco dei quesiti. 2) La Parte analitica E necessario trascrivere, preferibilmente in paragrafi separati: i dati delle circostanze del fatto; 11

i dati della documentazione medica e medico-legale acquisita in atti, ad esempio precedenti perizie; i dati degli accertamenti peritali direttamente effettuati dal consulente o da lui disposti, quali visite medico-legali con eventuali esami strumentali, specialistici e di laboratorio, l'eventuale esame necroscopico con i successivi esami complementari istopatologici, tossicologici, microbiologici, chimico-clinici, immunologici; 3) Le Considerazioni medico-legali Queste possono essere suddivise in due parti: una prima parte medica, con ricostruzione della storia clinica della malattia che ha richiesto la prestazione medica ed identificazione delle eventuali complicanze e descrizione dell'esito finale dell'intero processo morboso; una seconda parte medico-legale, nella quale viene accertato con criteri medicolegali il rapporto di causalità materiale tra le singole prestazioni medico chirurgiche e gli eventi medici sfavorevoli iniziali, intermedi e finali, esaminando la condotta professionale dei sanitari secondo i criteri dettati dalle regole professionali e tenendo conto della natura delle singole prestazioni, dei ruoli e del livello di competenza professionale degli operatori sanitari, nonché della difficoltà tecnica delle prestazioni richieste. 4) Le Conclusioni In questa parte viene sintetizzata la risposta ai quesiti, dopo averli esaminati ed illustrati in quella più ampia fornita nel corso delle Considerazioni medico-legali. Nella relazione vanno anche inserite le osservazioni presentate dai consulenti tecnici di parte e fornite le necessarie risposte alle note eventualmente presentate dalle parti. 12

Bisogna indicare la metodologia seguita, cioè illustrare l iter logico-scientifico che ha condotto alle conclusioni. Atteggiamento consigliato L elaborato peritale non deve essere un astratta esposizione di dati teorici offerti al giudice sull argomento, ma una valutazione concreta dell operato del medico che tenga conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui il sanitario ha espletato la propria opera, in ciò considerando anche la struttura in cui egli ha operato e i mezzi tecnici a sua disposizione. L ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA PUÒ ESSERE DEMANDATO AL C.T.U.? La questione sulla opportunità di delegare esclusivamente all indagine peritale l accertamento della sussistenza del nesso di causalità fra condotta medica ed evento dannoso è piuttosto controversa, in quanto si tratta di un problema di natura essenzialmente giuridica, come tale escluso dal campo di pertinenza del consulente tecnico. Vi è, poi, da evidenziare la sostanziale differenza fra la causalità in ambito civile e quella in ambito penale, in quanto, ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che cambia tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, atteso che nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori 13

in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti. 6 Atteggiamento consigliato Il compito del consulente deve essere soprattutto quello di individuare le nozioni e le valutazioni tecniche che il giudice deve porre a fondamento della spiegazione causale dell evento sottoposto al suo giudizio; quindi, deve ricercare le cosiddette leggi scientifiche di copertura, necessarie al giudicante per individuare da un punto di vista anche scientifico l esistenza della causalità necessaria fra il comportamento del medico e l evento lesivo causato al paziente. QUALI SONO LE CAUSE DI NULLITÀ DELLA C.T.U.? Si ha nullità della consulenza quando si verificano, nel corso delle operazioni peritali, omissioni tali da pregiudicare il principio del legittimo contraddittorio fra le parti o il diritto di difesa. Una fra le cause più frequenti di nullità è quella della mancata comunicazione alle parti della data e del luogo di inizio delle operazioni; in tal caso, però, si è in presenza di una nullità sanabile, qualora risulti che le parti siano state comunque poste in grado di assistere all indagine e di svolgere l attività difensiva. La presenza della parte personalmente, senza il suo avvocato, non è sufficiente a sanare tale nullità, giacché in tutte le fasi del processo è sempre necessario che sia garantita la difesa tecnica. 6 Cfr. Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza n. 582 del 11 01 2008 e Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza n. 577 del 11 01 2008, consultabile su www.dirittosanitario.net, pubblicata il 21/01/2008. 14

La C.T.U. dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio non ha alcun valore probatorio e non può essere utilizzata nel giudizio nel quale è stata esperita, così come è vietato farne uso anche in un giudizio diverso. 4. LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE Il medico che svolge le funzioni di consulente tecnico in maniera non corretta può incorrere in forme di responsabilità di natura penale, civile e disciplinare, a seconda della norma violata con il suo comportamento; inoltre, in corso di causa, il giudice può comminare sanzioni per il ritardo ingiustificato nel deposito della consulenza. QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER IL RITARDO NEL DEPOSITO DELLA C.T.U.? Il ritardo nel deposito, che determina la possibilità per il giudice di sanzionare il consulente, deve essere ingiustificato, cioè non preceduto da una istanza di dilazione dei termini, formulata al giudice prima della scadenza degli stessi, o non dovuto a situazioni che escludono la colpevolezza del perito. Infatti, si possono verificare le seguenti fattispecie di ritardo, che non sono riconducibili ad un suo comportamento negligente: l incarico si è rivelato particolarmente complesso e necessita di tempi di esecuzione più lunghi; è necessario attendere il compimento di determinati atti di indagine; servono accertamenti particolari che non possono essere svolti in tempi brevi; le stesse parti in causa si sono rivelate restie a collaborare con il consulente, impedendogli di svolgere il proprio lavoro. 15

Se il giudice rileva l esistenza di un ritardo non motivato potrebbe sanzionare il C.T.U. con la riduzione del compenso o disporne la sua sostituzione. Atteggiamento consigliato E sempre consigliabile, nel caso in cui ci si renda conto della esistenza di situazioni che possono impedire di consegnare l elaborato peritale per la data fissata nell ordinanza, formulare apposita istanza al giudice con la richiesta, motivata, di proroga dei termini per il deposito. QUANDO SI HA RESPONSABILITÀ PENALE DEL C.T.U.? Il medico che accetta l incarico di consulente tecnico, senza essere iscritto nell albo professionale dei medici chirurghi, commette il reato di esercizio abusivo della professione, punito dall art. 348 C.P. Il consulente tecnico che, all atto del conferimento dell incarico, rifiuta di assumere o adempiere le funzioni richieste commette il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, punito dall art. 366, commi 2 e 4, C.P., salvo che il rifiuto sia legittimo, perché dovuto a motivi di astensione o di incompatibilità; questo reato sussiste solo nel caso in cui la nomina per l incarico provenga dall autorità giudiziaria e non quando sia conferito dalla parte privata. Nel caso in cui il consulente, dopo aver accettato l incarico ed essersi impegnato ad adempierlo, rifiuta in tutto o in parte di svolgerlo, incorre nel reato di rifiuto di atti d ufficio, punito dall art. 328, comma 1, C.P.; si verifica tale ipotesi quando, ad esempio, il CTU nominato dal giudice omette reiteratamente di depositare la relazione o, dopo aver assunto l incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la 16

relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si rifiuti di restituire i fascicoli in suo possesso; anche questo reato si configura solo se la nomina per l incarico proviene dall autorità giudiziaria e non dalla parte privata. Il consulente che rende un parere o fornisce interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero commette il reato di falsa perizia punito dall art. 373 C.P.; nel caso di avvenuta condanna per questa tipologia di reato è prevista anche l interdizione dalla professione medica e dai pubblici uffici. In queste ipotesi di responsabilità penale il medico è punito solo a titolo di dolo e non di colpa, per cui, affinché vi sia la integrazione di queste fattispecie di reato egli deve aver tenuto la condotta prevista dalle norme con coscienza e volontà. Il Codice di Procedura Civile, però, prevede un ipotesi di reato colposo a carico del C.T.U., disponendo che sia punito penalmente quando incorra in colpa grave nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti. 7 Non è necessario il dolo per l integrazione del reato, ma è sufficiente la colpa, che però deve essere grave; pertanto, non sarà fonte di responsabilità penale qualsiasi errore del consulente, ma solo quelli che siano talmente gravi da contrastare con le più elementari cognizioni dell arte medica. Inoltre, la norma prevede che, in ogni caso, sia dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. 7 Cfr. Articolo 64 Codice di Procedura Civile 17

IN QUALE TIPO DI RESPONSABILITÀ CIVILE INCORRE IL CONSULENTE? Se il CTU commette un reato nell esercizio della sua funzione, sul piano civilistico è tenuto a risarcire i danni che siano da ciò derivati alle parti del giudizio; dovrà ugualmente risarcirle quando sia accertata una sua condotta dolosa o colposa, indipendentemente dalla sussistenza di una fattispecie di reato. Il principio generale di riferimento è rinvenibile nelle norme civilistiche in tema di responsabilità del prestatore d opera intellettuale o in tema di fatto illecito; ciò comporta che, in caso di errore nell espletamento della consulenza, egli sarà responsabile per imprudenza, negligenza e imperizia (colpa generica ) o per aver omesso di considerare regole cautelari derivanti da fonti giuridiche (leggi, regolamenti, ordini e discipline ( colpa specifica ). Nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, quanto alla imperizia, è prevista una limitazione di responsabilità ex art 2236 c. 2, alle ipotesi di dolo o colpa grave. QUALI SONO LE CONSEGUENZE DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE? Il medico che svolge la funzione di consulente tecnico può incorrere in responsabilità disciplinare di due tipi. Se è iscritto all albo dei consulenti tecnici del Tribunale il potere disciplinare appartiene al Presidente del Tribunale, che può esercitarlo nel caso in cui il consulente tenga una condotta morale censurabile o quando si dimostri inottemperante agli obblighi connessi all incarico ricevuto. Può essere destinatario di sanzioni che possono consistere nell avvertimento, nella sospensione temporanea o nella cancellazione dall albo. 18

In ogni caso, il medico è sottoposto al potere disciplinare dell Ordine professionale di appartenenza in merito a tutti quei comportamenti che abbiano un rilievo sul piano deontologico. Il Codice di Deontologia Medica si occupa espressamente, all articolo 62, di quella che viene definita l attività medico legale, indicando quali linee guida di tale attività la correttezza morale, la consapevolezza delle responsabilità eticogiuridiche e deontologiche, la necessità di autonomia e di indipendenza nel giudizio; pertanto, il mancato rispetto dei principi indicati determina una chiara violazione della normativa deontologica. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 - Attività medico-legale L esercizio dell attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. 19

Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale. 20