GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CONDOMINIO



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GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CONDOMINIO L EVOLUZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO NELL AMBITO CONDOMINIALE Racconigi, lì 01/06/2010 ABC Servizi S.n.c. Sede legale ed operativa: Piazza IV Novembre n 28-12035 RACCONIGI (CN) Tel. 0172.811424 Fax 0172.820726 E-mail info@abcservizi.org - Partita IVA 03021180041 R.E.A. 256095

Infortuni denunciati per settore di attività economica Tipo di conseguenza Settori di attività economica Inabilità temporanea Inabilità permanente Morte TOTALE Industria manifatturiera 187.986 4.041 197 192.224 Costruzioni 68.407 2.800 195 71.402 Commercio 49.708 1.130 83 50.921 Trasporti 39.103 1.089 126 40.318 Attività immobiliari 24.505 497 33 25.035 Servizi pubblici 18.874 423 15 19.312 Alberghi e ristoranti 18.880 315 15 19.210 Sanità 15.493 291 11 15.795 Pubblica amministrazione 14.362 361 12 14.735 Attività non determinate 8.445 242 26 8.713 Intermediazioni finanziarie 3.763 89 6 3.858 Agrindustria 3.392 124 8 3.524 Elettricità, gas, acqua 3.393 75 2 3.470 Estrazioni minerali 1.944 82 5 2.031 Istruzione 1.440 27 2 1.469 Pesca 429 16 3 448 TOTALE 460.124 11.602 739 472.465

Infortuni in condominio Carenza dei dati epidemiologici; Infortuni in ambiente domestico Ogni anno in Italia oltre 3 milioni, con 1.728.000 accessi al Pronto Soccorso, 130.000 ricoveri ed oltre 7.000 decessi; Indagine 2009 delle assicurazioni ZARA Dti dei sinistri: 85% causato dall acqua condotta, 6% responsabilità civile, 5% atti vandalici e 4% incendi L evoluzione della Normativa sulla Sicurezza Dal 1930 al 1950 Codice Penale (artt. 437-451-589-590) Codice civile (art 2087) Costituzione della Repubblica (arrt. 32-35-41) IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO DEBITORE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI Dal 1930 al 1950 DPR 547/55 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) DPR 164/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ) DPR 303/56 ( Norme generali per l igiene del lavoro ) Con queste Norme lo Stato: Detta gli obblighi da rispettare; Identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori) Prevede specifiche sanzioni; Garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici)

1970 Legge n 300: Statuto dei Lavoratori Diritto dei lavoratori di controllare l applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute. 1978 Legge n 833/78: Riforma sanitaria Trasferisce la maggior parte dei compiti di Vigilanza e di controllo alle A.S.L. ed all ispettorato del lavoro (Servizi territoriali di prevenzione). La prevenzione si innova e interviene sui rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili; Le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza. D.Lgs. 626/94 e s.m.i. Sistema organizzato di prevenzione (sostituito dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.): 1994 GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO 1996 DPR 459/96 Direttiva macchine (Sostituita dal D.Lgs. 17/2010) Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta (dopo il 21/09/2006) devono avere: Marcature CE; Certificato di dichiarazione di conformità; Libretto di istruzioni all uso e manutenzione.

Direttiva cantieri D.Lgs. 494/96 (Sostituita dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 2008 Nel T.U. rientrano una serie di direttive non rientranti nel 626. Abrogate una serie di disposizioni:; DPR 547/55, 164/56, 303/56 (escluso l art. 64); D.Lgs. 277/91, 493/96, 494/96, 187/2005; Artt. 2-3-5-7 legge 123/2007, art. 36 bis commi 1 e 2 della L. 248/2006; Altre disposizioni incompatibili con lo stesso T.U. Rimangono in vigore: Rischi da incidenti rilevanti D.Lgs. 334/99, DM 16/03/98; Rischio incendio DM 10/03/98; Rischi in ambito portuale D.Lgs. 271/99, 272/99 ed altri decreti; Rischio sulle macchine (DPR 459/96); Accordi Stato-Regioni sulla formazione degli R.S.P.P..

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO PROCEDURE Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati ed autonomi, compresi i soggetti ad essi equiparati, fermo restando l esclusione e/o gli obblighi a disposizioni particolari per talune categorie. Si applica dunque al CONDOMINIO e considera a tutti gli effetti l Amministratore di condominio come Datore di lavoro ai fini della sicurezza. Ad esempio l art. 3, c. 9, impone che ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del CCNL per i dipendenti debba essere fornita idonea informazione e formazione. In merito alla mansione lavorativa assegnata agli stessi lavoratori devono essere forniti i necessari DPI ed idonee attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III. L AMMINISTARTORE con dipendenti, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad un impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, deve ottemperare ai seguenti adempimenti: Verifica l idoneità tecnico professionale degli stessi; Fornisce loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza; Promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il DUVRI;

Il personale in regime di appalto o subappalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. L AMMINISTRATORE senza dipendenti è esentato dall obbligo dei vari adempimenti tra i quali la redazione scritta del Documento di Valutazione dei Rischi, ma deve comunque ottemperare ai seguenti adempimenti: Valutare i rischi per tutelare l incolumità degli inquilini e di eventuali lavoratori di imprese appaltatrici o subappaltatrici o lavoratori autonomi che si occupano della manutenzione ordinarie e/o straordinaria dello stabile, delle aree circostanti e degli impianti tecnologici. Amministratore senza vincoli giuridici E opportuno che provvedano a porre in essere un modello di organizzazione e gestione per la tutela della salute e sicurezza degli occupanti il condominio, in conformità ad un SGSL come individuato dalle linee guida UNI-INAIL del 2001 o dal British Standars OHSAS 18001 del 2007. E opportuno che adottino un Regolamento o Manuale della sicurezza, contenenti: Il rispetto degli standard tecnico-strutturali di Legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro; Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; Attività di emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni; Attività di formazione ed informazione; Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di Legge; Verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. E opportuno che adottino un Regolamento o Manuale della sicurezza, contenenti:

Prevedere, inoltre, un Registro di manutenzione integrato al Fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera. Nell ipotesi della presenza, nel condominio, di lavoratori che non rientrano nel CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (es. i custodi di condomini ed aziende): Faranno capo all Amministratore tutti gli adempimenti previsti per il Datore di Lavoro, di cui all art. 18 del D.Lgs. 81/2008, tra i quali la nomina del R.S.P.P., la nomina del Medico Competente laddove necessario, l individuazione degli addetti antincendio, di primo soccorso e di gestione dell emergenza, l elaborazione del Piano di Emergenza e di evacuazione fare nominare l R.L.S., ecc. Altro discorso riguarda la possibilità da parte del condominio di appaltare lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, in questo caso l Amministratore risulta essere responsabile, degli obblighi derivanti dall art.90 del medesimo decreto, come Committente. I progettisti, dei luoghi e dei posti di lavoro (quali possono essere le parti comuni degli edifici adibiti a condomini) e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di SSL al momento delle scelte progettuali e tecniche, scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Per garantire la sicurezza degli inquilini e dei terzi che li frequentano, l amministratore deve verificare il rispetto della normativa di legge e di buona tecnica relativa agli impianti tecnologici presenti nelle parti comuni (elettrici, termici, ascensori, ecc.) e della normativa antincendio, con particolare riferimento alla presenza di un attività soggetta a rilascio del CPI e controllo periodico dei Vigili del Fuoco.

Per garantire la sicurezza della popolazione circostante il condominio l Amministratore deve garantire che il vicinato non abbia nocumento, così come anche l ambiente esterno, verificando il rispetto della normativa sulla tutela ambientale e sull inquinamento acustico (D.Lgs. 152/2006, L.447/95, ecc.), nonché dell art. 18, c.1, lett. q) del D.Lgs. 81/2008. La gestione della sicurezza di un condominio va ricondotta ad almeno tre livelli di valutazione: 1. Tutela della salute e sicurezza dei posti di lavoro; 2. Tutela della sicurezza degli abitanti dello stabile e dei terzi che lo frequentano; 3. Tutela della sicurezza della popolazione circostante e dell ambiente esterno. A fronte dell esenzione da una serie di obblighi previsti dall art. 18 del D.Lgs. 81/2008, compreso la redazione del DVR, l Amministratore non potrà rispondere sul piano contravvenzionale, ma potrà rispondere, in caso di condotta colposa per infortunio sul lavoro o malattia professionale, agli art. 589 o 590 del codice penale. A carico dell Amministratore vi sono gli obblighi generali del neminem laeder, facenti capo al profilo di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. Del codice civile. Sotto il profilo penale l Amministratore, è soggetto responsabile per gli adempimenti previsti dalle norme di legge, in quanto, ex art. 1130 del codice civile, deve disciplinare l uso dei beni condominiali e la prestazione dei servizi nell interesse comune, in modo che sia assicurato a tutti i condomini il loro maggior godimento. Ing. Dellavalle Dario