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1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.1. Premessa 1 GLOSSARIO 6 NORMATIVA 8

1.1 PREMESSA Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di trasparenza per l attività di mediazione creditizia e le fonti normative, gli obblighi di trasparenza relativi a informativa precontrattuale, pubblicità e contratti e le tipologie di intervento effettuate dall autorità di vigilanza nell ambito dei poteri di controllo a essa attribuiti. 1.1.1 Obiettivi della disciplina e fonti normative La trasparenza è intesa come insieme di regole finalizzate a porre il cliente in condizione di assumere decisioni consapevoli e informate in merito a un determinato rapporto. La disciplina in materia di trasparenza, quindi, persegue l obiettivo, nel rispetto dell autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto, in particolare attraverso: l indicazione di forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale, la prescrizione di requisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti, la definizione di forme di comportamento da tenere nell attività svolta fuori sede o attraverso tecniche di comunicazione a distanza. L adeguata applicazione delle regole in materia di trasparenza e il raggiungimento degli obiettivi che esse sottendono, presuppongono che i destinatari della norma ispirino il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza. I mediatori creditizi, infatti, devono fornire alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avendo riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari. 1

I mediatori creditizi in qualità di soggetti che procedono all'offerta fuori sede per gli intermediari committenti, osservano gli obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi. L applicazione delle regole di trasparenza che stiamo considerando, non esclude quella di altre disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste in altri comparti dell ordinamento (mobiliare, assicurativo, etc.). Tali regole e comportamenti scaturiscono da un complesso regolamentare integrato, dalle iniziative di autoregolamentazione del settore creditizio (i c.d. codici di condotta), dalle norme del codice civile e dalla iniziative legislative. Le principali fonti normative della trasparenza sono: art. 16, comma 4 della legge 108/1996, che stabilisce che ai mediatori creditizi si applicano le disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel Titolo VI del Testo Unico Bancario, in quanto compatibili ; art. 128-decies Testo Unico Bancario, il quale conferma che agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di trasparenza contenute nel titolo VI del Testo Unico Bancario, precisando che la Banca d Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela; Delibera CICR del 4 marzo 2003, emanata in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VI del Testo Unico bancario, che prevede che "le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d Italia si applicano, in quanto compatibili", tra gli altri, ai mediatori creditizi" e Decreto n. 117/11 del Ministro dell Economia e delle Finanze; Provvedimento della Banca d Italia del 29 luglio 2009,il cui Titolo VIII è in attesa di essere aggiornato alle nuove norme in materia di mediazione creditizia (nell attesa continua ad applicarsi ai mediatori creditizi il Provvedimento UIC 29/4/2005). Il Provvedimento UIC 29 aprile 2005 Istruzioni per i mediatori creditizi prevede che le disposizioni in materia di trasparenza contenute nel Titolo VI del Testo unico bancario, nella delibera del CICR del 4 marzo 2003 e nel provvedimento di Banca d Italia del 25 luglio 2003 si applicano ai mediatori creditizi in base alle indicazioni di compatibilità previste dallo stesso provvedimento. 2

1.1.2 Obblighi di trasparenza Ora, analizziamo brevemente la struttura generale del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 per capire quali sono gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e gli obblighi derivanti dall applicazione di tale disciplina. Tale provvedimento prende in considerazione due aspetti del rapporto mediatore creditizio/cliente. Pubblicità e informazione precontrattuale Nella fase che precede la conclusione di un contratto, il mediatore creditizio mette a disposizione della clientela i seguenti strumenti di pubblicità: l avviso; il foglio informativo; la copia completa dello schema contrattuale di mediazione creditizia, che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto. Contratti La redazione di contratti di mediazione creditizia deve seguire alcune regole di base rispetto a forma e contenuto che di seguito analizzeremo. Un discorso a parte meritano gli annunci pubblicitari cioè i messaggi, in qualsiasi modo diffusi, aventi lo scopo di promuovere l attività del mediatore creditizio. Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 si limita a specificare che, se i mediatori creditizi utilizzano annunci pubblicitari, questi devono contenere alcuni elementi che li rendono chiaramente riconoscibili come tali. 3

Annunci pubblicitari In particolare, negli annunci: è specificata la natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale; è indicato che per le condizioni contrattuali occorre fare riferimento ai "fogli informativi", indicando le modalità in cui questi sono messi a disposizione dei clienti. Gli annunci pubblicitari dell'attività di mediazione creditizia sono subordinati all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell iscrizione all'albo. Non possono essere utilizzate nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, parole o locuzioni, anche in lingua straniera, come "banca", "banco", "credito", "risparmio" etc., ricomprese nel divieto di cui all'art. 133 del T.U.B., idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria (il nuovo comma 1-quater dell art. 133 del TUB prevede, infatti, che l uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell attività finanziaria loro riservata, è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all articolo 106). Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell'iscritto all'albo nonché del relativo numero d'iscrizione. Negli annunci pubblicitari, i mediatori creditizi indicano chiaramente che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche e intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti e che tale servizio non garantisce l effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Gli annunci indicano, altresì, il periodo di validità delle condizioni pubblicizzate. Annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre che si riferiscono al costo del finanziamento, specificano anche la banca o l intermediario erogante e ove previsti il TAEG o l Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli oneri di mediazione laddove inclusi nella base di calcolo. 4

Comunicazioni alla clientela Le disposizioni in materia di comunicazioni alla clientela, contenute negli articoli 11 e 12 della Delibera CICR e nella Sezione IV delle Disposizioni del 29 luglio 2009 della Banca d Italia, non si applicano ai mediatori creditizi in quanto riferite a contratti di durata e dunque incompatibili con l attività da questi svolta. In ogni caso, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I mediatori indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese. 1.1.3 Controlli e sanzioni Ai sensi dell art. 128-decies del T.U.B., la Banca d Italia anche avvalendosi di altre autorità, svolge controlli nei confronti dei mediatori creditizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e delle altre disposizioni a essi applicabili. Al riguardo, la Banca d Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso i mediatori creditizi. Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell art. 144 del TUB. In base all art. 39, comma 3 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sul Risparmio) le suddette sanzioni sono quintuplicate. 5

GLOSSARIO Annuncio pubblicitario Messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore creditizio. CICR (argomento trattato a pagina 2 della dispensa) Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo Unico bancario o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Ministro dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'italia. Cliente Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce cliente qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio. Nella nozione di cliente non rientrano i seguenti soggetti: le banche, gli intermediari finanziari, gli IMEL, le imprese di assicurazione, le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV), le SGR, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, le Poste italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Locale aperto al pubblico (o dipendenza) Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce il locale aperto al pubblico come il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l esercizio di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Mediatore creditizio (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata (o quelle connesse o strumentali) e non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 6

I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Nullità Una delle forme che può assumere l invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio giuridico determina l inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri. Le cause che determinano la nullità di un negozio sono: la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità; l illiceità della causa; l illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile; l impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell oggetto; la contrarietà a norme imperative; altri casi stabiliti dalla legge. La nullità si dice relativa quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto. Offerta fuori sede (argomento trattato a pagina 2 della dispensa) Secondo la definizione del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 l attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore. Servizi accessori Secondo la definizione prevista nel Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria. Supporto durevole Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. 7

NORMATIVA Delibera CICR 4 marzo 2003 Banca d'italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 29 luglio 2009 (come integrato e modificato con il Provvedimento in data 9/2/2011) Provvedimento dell'ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044 - Gazzetta Ufficiale 20/05/2005, n. 116 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico Banca D'Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 10 febbraio 2011 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Decreto Ministro dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n. 117 8