Città di Lecce Regolamento Comunità Socio-Riabilitativa Dopo di Noi Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 16 dicembre 2011
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE di LECCE LECCE (capofila) ARNESANO CAVALLINO LEQUILE LIZZANELLO MONTERONI DI LECCE SAN CESARIO DI LECCE SAN DONATO DI LECCE SAN PIETRO IN LAMA SURBO Regolamento Comunità Socio-Riabilitativa Dopo di Noi Capitolo I - Finalità Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Comunità Socio-Riabilitativa - dopo di noi - di cui all art. 57 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n 4 e s.m.i.. La comunità è una struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario, destinata a persone in età compresa tra i 18 e i 64 anni, di entrambi i sessi, italiani e stranieri (con permesso di soggiorno), in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone in situazioni di compromissione funzionale con nulla o limitata autonomia; assicura l erogabilità di interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, escludendo le condizioni che necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo e interventi di alta qualificazione terapeutica (es. disabili psichici non stabilizzati) che la struttura non è abilitata a fornire. La comunità, funzionante 24 ore al giorno per 365 giorni all anno, si integra con la rete dei servizi territoriali anche per eventuali richieste di intervento sanitario medico-specialistico e psicoterapeutico; risponde al meglio alle esigenze individuali di vita e ai bisogni del disabile, consentendogli di condividere con altri esperienze di vita quotidiane. Si configura come struttura idonea a garantire il dopo di noi, per disabili gravi senza il necessario supporto familiare. Art. 2 Obiettivi La struttura residenziale si pone i seguenti obiettivi: dare accoglienza a persone disabili prive del necessario supporto familiare; offrire ai disabili un servizio di accoglienza quando la famiglia è temporaneamente impossibilitata a fornire assistenza adeguata o necessita di un periodo di sollievo; mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi; consentire una qualità di vita accettabile e condivisa; svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell autonomia, favorendo l esercizio delle residue abilità psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali, comportamentali; prevenire l isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare; consentire ai disabili di cominciare a sperimentare anche il distacco graduale dalla dipendenza familiare in vista di forme sostitutive della stessa.
La comunità consta di n. 12 posti letto, di cui n 2 disponibili per eventuali e documentate situazioni di emergenza sociale. Art. 3 Destinatari Sono destinatari del servizio i cittadini maggiorenni di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, in possesso di invalidità civile e riconosciuti in situazioni di disabilità di cui alla L.104/92 ovvero persone diversamente abili con un grado di invalidità superiore ai due terzi, che riversino nelle seguenti situazioni di bisogno: a. privi di sostegno e assistenza familiare; b. situazione di temporanea emergenza sociale segnalata dai servizi territoriali competenti; c. soggetti per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L accesso è riservato ai disabili residenti nel territorio dell Ambito Territoriale Sociale di Lecce. Capitolo II Servizi Erogati Art. 4 Servizi La comunità garantisce prestazioni di tipo alberghiero,assistenziale, socio- sanitario,culturale e ricreativo, nonché prestazioni volte sia al miglioramento che al mantenimento ed al recupero, compatibilmente con il Piano di Assistenza individualizzato, delle condizioni psico-fisiche degli ospiti. Per quanto attiene le prestazioni di natura assistenziale la comunità offre: 1) assistenza tutelare diurna e notturna; 2) cura ed igiene della persona; 3) attività educative indirizzate all autonomia; 4) attività riabilitative mirate all acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali; 5) attività di socializzazione; 6) prestazioni socio-sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare; 7) somministrazione pasti; 8) trasporto. In presenza di diversamente abili gravi, le prestazioni erogate nella Comunità trovano copertura con oneri a carico della ASL in misura non inferiore al 70% della retta totale, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001 (All. 1C). Art. 5 Vitto Il Vitto è distribuito sulla base di una tabella mensile dei pasti, approvata dal Servizio ASL, fornito con servizio catering, con menù articolato su 4 settimane, tenuto conto delle stagioni e dei relativi prodotti, nell intento di soddisfare le esigenze dei singoli ospiti. Agli ospiti sono somministrati i seguenti pasti: 1. colazione 2. pranzo a mezzogiorno 3. merenda 4. cena L ospite ha facoltà di chiedere variazioni del menu esposto e per esigenze certificate dal medico curante può usufruire di dieta differenziata.
Capitolo III Ammissioni e Dimissioni Art. 6 Richiesta di Ammissione L Ammissione alla Comunità è richiesta esclusivamente con domanda indirizzata all Ambito territoriale Sociale di Lecce, in riferimento a specifico Avviso Pubblico. Art. 7 Modalità di Accesso e Documentazione Per accedere alla struttura, il disabile, il familiare (tutore o amministratore di sostegno) deve presentare istanza di ammissione all Ambito Territoriale per il tramite del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza e/o del Servizio Sociale Professionale di Ambito. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione: - stato di famiglia del nucleo familiare, ovvero dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; - autocertificazione dei redditi ad ogni titolo percepiti della persona diversamente abile; - attestazione ISEE del nucleo familiare, rilasciato da soggetto abilitato, in corso di vigenza; - scheda S.V.A.M.A. Sanitaria e Cognitivo-funzionale a cura del medico di medicina generale; - scheda S.V.A.M.A. Sociale a cura dell Assistente Sociale del Comune di residenza; - fotocopia di un valido documento d'identità e del codice fiscale del beneficiario e del richiedente; - copia del Verbale di Invalidità Civile rilasciato dalla competente Commissione Medica e/o copia della domanda per l'accertamento dell'invalidità. - eventuale copia del Verbale di Invalidità Civile rilasciato dalla competente Commissione Medica e/o copia della domanda per l'accertamento dell'invalidità presentata alla Commissione Medica relativi ad altre persone disabili presenti nel nucleo familiare. - altra documentazione medica ritenuta utile ai fine della valutazione (L. 104/92, verbale di riconoscimento dell indennità di accompagnamento) - carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati non aderenti all Unione Europea. Art. 8 Valutazione per l ammissibilità L accesso alle prestazioni erogate dalla Comunità è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per l accesso che avviene attraverso l Unità di Valutazione Multidimensionale su invio da parte dell Area Disabili del Servizio Sociale Professionale di Ambito. Al fine della valutazione delle domande di ammissione verrà attribuito un punteggio ai seguenti parametri: a) composizione del nucleo familiare, b) valutazione SVAMA Sanitaria - Cognitivo-funzionale e Sociale, c) condizione economica complessiva del nucleo familiare (ISEE, rilasciato da soggetto abilitato, in corso di vigenza), d) situazione reddituale, riferita ai redditi ad ogni titolo percepiti, della persona diversamente abile, e) situazione alloggiativa e secondo i criteri di punteggio di seguito indicati: A) Composizione del nucleo familiare fino a punti 10 1. persona diversamente abile che vive da sola 10p. 2. per ciascun componente diversamente abile e/o in condizioni di grave malattia certificata +3 p.
3. persona diversamente abile inserita in un nucleo monogenitoriale +2 p. 4. per ciascun componente minore di anni 6 e/o maggiore di anni 64 +2 p. 5. per ciascun componente aggiuntivo +1p. B) Livello di assistenza richiesto per la cura della persona diversamente abile, in base al punteggio attribuito dall'u.v.m. come previsto nella S.V.A.M.A. di tipo: - Sociale ( a cura dell Assistente Sociale del comune di residenza) fino a punti 240 - Sanitaria e cognitivo funzionale (a cura del Medico di Base) fino a punti 215 C) ISEE del Nucleo familiare della persona diversamente abile fino a punti 20 1. da 0,00 a 7.500,00 20 p. 2. da 7.501,00 a 15.000,00 10 p. 3. da 15.001,00 a 22.500,00 7 p. 4. da 22.501,00 a 30.000,00 5 p. 5. Superiore a 30.001,00 0 p. D) Reddito ad ogni titolo percepito dalla persona diversamente abile fino a punti 30 1. da 0,00 a 7.500,00 30 p. 2. da 7.501,00 a 15.000,00 15 p. 3. da 15.001,00 a 22.500,00 10 p. 4. da 22.501,00 a 30.000,00 7 p. 5. Superiore a 30.001,00 0 p. E) Situazione alloggiativa - Punti 5 se il disabile è privo di alloggio alternativo o lo stesso non è momentaneamente adeguato alla sua condizione di handicap - Punti 5 se il disabile si trova in una situazione di convivenza problematica o se la famiglia richiede espressamente un periodo di sollievo. L accesso al Centro verrà stabilito, quindi, in sede di UVM sulla base dei punteggi sopra descritti; a parità di punteggio sarà preso in considerazione il punteggio più alto della SVAMA Sociale. Una commissione Socio-Sanitaria, nominata dal Responsabile dell Ufficio di Piano, composta da referenti individuati tra le Assistenti Sociali dell area disabili del Servizio Sociale Professionale di Ambito e referenti della ASL di Lecce, procederà alla formazione della graduatoria mediante l applicazione dei punteggi come sopra indicato. Nel caso in cui le domande fossero superiori ai posti disponibili e/o pervenute oltre il termine stabilito, in applicazione dell art. 12, punto 5, del Regolamento per l Accesso ai Servizi ed alle Prestazioni di Ambito, il Responsabile dell Ufficio di Piano, con Determina dirigenziale, formula la lista di attesa, sulla base delle seguenti priorità: a. maggior numero di disabili gravi nel nucleo familiare; b. presenza, nel nucleo, di familiari affetti da gravi problemi sanitari o da malattie mentali o sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria; c. valore indicatore ISEE più basso; d. persone sole ultrasettantenni; e. ordine temporale di presentazione della domanda.
Art. 9 Ammissioni Il provvedimento di ammissione è assunto in sede di UVM. Prima dell inserimento nella comunità una equipe integrata (Servizio Sociale Professionale/ASL), in raccordo con gli operatori della ditta aggiudicataria del servizio e con i familiari dei beneficiari, elaborano i piani di assistenza personalizzati (P.A.I.). Con cadenza trimestrale saranno effettuati incontri di verifica sui P.A.I., tra gli operatori della ditta aggiudicataria, il Servizio Sociale Professionale e l ASL. Coloro che sono ammessi in via temporanea potranno usufruire di norma per periodi non superiori a 3 mesi all anno. Per situazioni di emergenza sociale, si provvede all accoglienza immediata e poi alla regolarizzazione della posizione. Art. 10 Dimissioni L ospite può essere dimesso in qualsiasi momento. Il provvedimento di dimissione è assunto in sede di UVM ed è di norma determinato: 1. da richiesta dello stesso disabile o dai suoi familiari 2. per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza 3. per inosservanza delle norme che regolano la vita comunitaria 4. dall aggravamento delle condizioni sanitarie tali da non consentire la permanenza nella struttura 5. in caso di morosità nel pagamento della retta mensile, reiterata e senza giusto motivo. Capitolo IV Rette Art. 11 Costo del Servizio CRITERI di COMPARTECIPAZIONE al COSTO del SERVIZIO - retta mensile (ai sensi dell'art.14 del Regolamento per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni di Ambito) Retta mensile - reddito/isee da 0,00 a 5.000,00 accesso da definire* - reddito/isee da 5.001,00 a 10.000,00 450.00 - reddito/isee da 10.001,00 a 15.000,00 750.00 - reddito/isee da 15.001,00 a 20.000,00 1.050.00 - reddito/isee da 20.001.00 a 25.000,00 1.350.00 -reddito/isee da 25.001,00 a 30.000,00 1.650.00 - reddito/isee superiore a 30.001,00 1.900,00 (* in proporzione alle capacità economiche individuali e garantendo una somma necessaria alle piccole spese personali) Ai fini della compartecipazione al costo del servizio si applicano gli artt. 14, 15, 16 e 26 del Regolamento per l Accesso ai Servizi ed alle Prestazioni d Ambito. Art. 12 Pagamento delle Rette Il costo del servizio, definito retta, è a carico dei fruitori ed è determinato sulla base dell effettivo costo del servizio ed in relazione a quanto disposto dalla DGR n. 3032 del 28 dicembre 2010 ed è quantificato in 64.00 giornaliere. Gli ospiti devono provvedere al pagamento della retta ai sensi di quanto previsto nel Regolamento per l Accesso ai Servizi ed alle prestazioni di Ambito.
La retta deve essere pagata anticipatamente, tramite versamento sul c/c postale n.25000704 intestato a Comune di Lecce Servizi Sociali A.T. causale Accoglienza Dopo Di Noi mese di entro il 10 giorno di ogni mese. La retta nei casi di assenza temporanea degli ospiti sarà così conteggiata: per assenze temporanee sino a 15 giorni consecutivi gli ospiti non hanno diritto ad alcuna riduzione della retta mensile; per assenze di tempo superiori hanno diritto ad una riduzione, a partire dal 16 giorno di assenza, pari al 30% della retta mensile. L ospite che non assolva al pagamento della retta mensile stabilita perde il diritto di permanenza nella struttura. In caso di dimissioni volontarie senza che sia stato dato il previsto preavviso, l ospite e/o gli obbligati sono tenuti al pagamento di una quota pari a 15 giorni di retta. E garantita a ciascun ospite della Comunità, una quota mensile per far fronte alle minute spese personali. Per le ospitalità di tipo temporaneo la retta è calcolata sull effettiva presenza giornaliera. Capitolo V Vita quotidiana Art.13 Vita Comunitaria Agli ospiti viene assicurata una normale vita di relazione in base alle varie propensioni e desideri, organizzando anche le attività della Comunità in maniera tale da permettere nei limiti strutturali esistenti, la strutturazione delle migliori condizioni relazionali possibili, rendendo l ospite protagonista della propria giornata, pur nel reciproco rispetto delle persone e nella valorizzazione di ogni singolo ospite. Ogni ospite deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitaria, può infatti: 1. svolgere nella propria camera attività domestiche usuali che non arrechino disturbo agli altri ospiti; 2. portare con sé oggetti personali compatibili con lo spazio; 3. ricevere visite tutti i giorni; 4. partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità; 5. assentarsi dalla Comunità previo avviso ai responsabili e fornendo recapito provvisorio. All ospite che ne faccia richiesta è garantita ogni forma di assistenza spirituale, sociale e di ogni altra natura. I parenti e gli amici degli ospiti, per festeggiare particolari ricorrenze, possono compatibilmente con gli spazi e la capacità ricettiva della struttura, organizzare il pranzo con i propri congiunti. Sono previste attività motorie, ricreative e culturali aventi lo scopo di stimolare la partecipazione dell ospite alla vita sociale; dette attività possono essere svolte sia negli spazi della struttura sia all esterno anche con l ausilio di organizzazioni di volontariato. Nello stabilire gli abbinamenti tra ospiti nelle camere l Ente gestore e/o Coordinatore della Struttura deve basarsi, per quanto possibile, sugli elementi risultanti dalle indicazioni del servizio sociale, dal progetto individualizzato e dalle particolari caratteristiche psico-sociali di ogni ospite. L assegnazione di una determinata camera e/o abbinamento non costituiscono per l ospite un diritto e possono essere modificati a giudizio insindacabile dei responsabili dei vari servizi ogni qualvolta si renda necessario. Gli ospiti sono tenuti a rispettare le regole di vita comunitaria e a fare in modo che il loro comportamento individuale non arrechi disturbo agli altri e non provochi danni alle persone ed agli oggetti appartenenti alla comunità.
Art. 14 organizzazione interna Gli orari che regolano la vita degli ospiti vengono fissati dall Ente gestore in raccordo con il Servizio Sociale Professionale di Ambito. Art.15 obblighi degli ospiti L ospite si impegna a: 1. osservare le regole di igiene dell ambiente e della persona, secondo le prescrizioni ed il calendario predisposto dall Ente gestore della Struttura; 2. mantenere in buono stato le strutture e gli arredi personali e comunitari, gli spazi in comune ed ad adeguarsi alle richieste dell Ente nel garantire la corretta utilizzazione degli impianti e delle apparecchiature che vi si trovano installate; 3. consentire al personale della struttura ed a qualsiasi altra persona incaricata dall Ente di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, controlli o eventuali riparazioni; 4. risarcire all Amministrazione gli eventuali danni arrecati per propria incuria e trascuratezza. Art. 16 divieti Nelle camere non è consentito agli ospiti l uso di apparecchi elettrici per il riscaldamento, comprese termocoperte, fornelli e ferri da stiro. gli ospiti possono portare e trattenere presso la struttura oggetti personali, a condizione che gli stessi non siano di disturbo per la eventuale persona convivente e nel rispetto delle condizioni ottimali di igiene. L Ente gestore invita gli ospiti a non introdurre nella comunità valori di qualsiasi genere e comunque declina ogni responsabilità per valori conservati personalmente nelle stanze degli ospiti. Art. 17 Volontariato Si auspica e favorisce la collaborazione del Volontariato e dei familiari ospiti. La collaborazione del volontariato sarà disciplinata dalla sottoscrizione di apposite Convenzioni stipulate con L ente Gestore affidatario del servizio previ accordi con L Ambito Territoriale Ente Titolare. L attività svolta dai volontari deve essere coerente con le finalità del servizio, deve tendere al conseguimento degli obiettivi prefissati e deve operare in base ad un piano programmatico concordato. Capitolo VI Disposizioni finali Art. 18 Norma di riferimento Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Accesso alle prestazioni e ai servizi di Ambito, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali. Art. 19 Entrata in Vigore Il presente regolamento, così come deliberato dal Coordinamento Istituzionale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui all art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, conseguente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio del Comune di Lecce, di cui all art. 7 della Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000). Art. 20 Modifiche ed integrazioni Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento sono approvate dai componenti del Coordinamento Istituzionale, ed adottate con delibera di Consiglio Comunale dal Comune Capofila.