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c/o FINTECA IMMOBILIARE Srl. Via Muratori, 3 16152 Genova; centralino 06.4211.6300 E-mail info@fiasid.it R E G O L A M E N T O Aggiornato a marzo 2014

ART.1 MODALITA' PER L ADESIONE 1.1 Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'iscrizione al Fondo avviene diet ro presentazione di idonea domanda. L'iscrizione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda. Per le domande il cui accoglimento è subordinato alla preventiva valutazione del Consiglio di Amministrazione, la decorrenza sarà determinata dallo stesso. 1.2 All atto dell'ammissione, come in ogni successivo momento, potrà essere richiesta all'iscritto documentazione sui titoli relativi alla associabilità, sullo status dei familiari e su qua nto altro ritenuto necessario. ART.2 MODALITA' PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI Incombe all'associato la denuncia delle eventuali variazioni del nucleo familiare assistibile e la presentazione della relativa documentazione anche mediante autocertificazione. ART.3 CONTRIBUTI ORDINARI DOVUTI DAGLI ISCRITTI 3.1 DIRIGENTI IN SERVIZIO Il contributo a carico dell'assistito è dovuto, per l'intero nucleo familiare, dalla data d'iscrizione nella misura dell'1% della retribuzione annua lorda. Il versamento avverrà medi ante trattenuta sulla retribuzione lorda mensile. 3.2 PENSIONATI E SUPERSTITI Il contributo, ai sensi dell' art. 6 dello Statuto, è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale contributo dovrà essere versato in unica soluzione come da le ttera che verrà inviata di volta in volta agli iscritti. 2

Per coloro che siano ammessi al FIASID nel corso dell'anno, quali i pensionati o i superstiti, il contributo, nella misura dovuto pro quota, dovrà essere corrisposto con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni decorrenti dalla data di iscrizione. ART.4 RICHIESTE DI RIMBORSO Ciascuna richiesta di rimborso per le spese sanitarie sostenute dovrà essere compilata secondo quanto evidenziato dal modulo predisposto. La presentazione del modulo dovrà avvenire, di regola, anche raggruppando più documenti di spesa indipendentemente dall'evento morboso, non oltre i due mesi successivi a quello nel quale è stato emesso il primo dei documenti allegati al modulo stesso. Per i pensionati ed i superstiti, la presentazione sarà fatta, di regola, entro due mesi dalla data di spedizione del rimborso da parte del FASI, utilizzando il modulo predisposto ed unendo in originale la distinta della liquidazione FASI, con i documenti di spesa rimborsati parzia lmente dal FASI medesimo, nonché i documenti relativi a prestazioni non rimborsabili dal FASI. Il rimborso avverrà solo per spese che siano documentate e accompagnate dalla relativa prescrizione medica il più analitica possibile. Le spese dovranno essere documentate da fattura o notula indicante il beneficiario della prestazione, i dati dell'emittente completi di codice fiscale, tipo e quantità delle prestazioni effettuate. Le note mediche dovranno chiaramente indicare la specialità del sanitario. Ai sensi del D.P.R. 29.1.1979 n.24, le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA, salvo quelle erogate da case di cura private o altri casi particolari; in questi casi l'iva, purché regolarmente documentata, è liquidata in percentuale sull'importo rimborsato, salvo la parte riguardante la retta di degenza per la quale l'iva è già inclusa nella tariffa prevista. 3

ART.5 ESCLUSIONI 5.1 L'assistenza fornita dal Fondo, essendo, a termini di Statuto, integrativa di quella fornita dal Servizio Sanitario Nazional e e, per pensionati e superstiti, dal FASI, non comprende, oltre a quanto previsto dallo Statuto (art.9) e salvo i casi particolari che saranno di volta in volta esaminati dal Consiglio di Amministrazione, alcune prestazioni ottenibili dal Servizio Sanita rio Nazionale e dal FASI. In particolare sono esclusi: a) le prestazioni di medicina generale e pediatrica (comprese quelle omeopatiche) anche se effettuate da medici specialisti, con eccezione di quanto previsto al successivo punto 6.1 a) per le pediatri che; b) i medicinali e relativi ticket, compresi gli omeopatici, tranne i vaccini antiallergici; c) la quota parte delle spese sanitarie sostenute da pensionati e superstiti rimborsabile dal FASI; d) le spese inerenti i cibi dietetici, le cure dimagranti, i prodott i di erboristeria, i prodotti galenici, le sedute di aerosol terapia e le terapie iniettive anche se praticate da personale paramedico; e) gli interventi terapeutici eseguiti da personale o istituti non abilitati all'esercizio dell'arte medica; f) le spese di viaggio, alberghiere e di accompagnamento; g) i trattamenti estetici di qualsiasi tipo (chirurgico, fisioterapico, o farmaceutico); h) l' acquisto ed il noleggio di apparecchiature sanitarie (aerosol, vibratori, cyclettes, sfigmomanometri, stampelle, glucometr i, termometri, siringhe, materiale di medicazione, ecc.); 4

i) l'acquisto di presidi sanitari di costo limitato; l) le vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative (compreso il medicamento); m) tutte le prestazioni sanitarie non collegate direttamente ad eventi morb osi (check-up) preventivi, visite per patenti varie, porto d armi, sport, ecc.). 5.2 Il Consiglio si riserva, per casi particolari, di subordinare il rimborso a controllo medico preventivo e/o successivo. ART.6 PRESTAZIONI E RIMBORSI Gli interventi del Fondo possono avvenire in forma diretta o indiretta per i dirigenti in servizio e soltanto in forma indiretta per i pensionati ed i superstiti, salvo casi particolari preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda i pensionati ed i superstiti i rimborsi di cui al presente articolo saranno effettuati con deduzione di quanto rimborsabile dal FASI. Il Fondo porterà a conoscenza degli interessati le convenzioni e gli accordi intervenuti con Istituti, Laboratori, Professionisti, ecc. I dirigenti in servizio potranno usufruire delle prestazioni degli enti convenzionati mediante impegnative rilasciate dal Fondo. 6.1 Per le seguenti prestazioni i rimborsi indiretti vengono effettuati, di norma, nella misura dell'85 % della spesa sostenuta e riconosciuta: a) interventi ambulatoriali e visite specialistiche, intendendosi per tali quelle effettuate da un sanitario fornito di specializzazione che renda la sua prestazione nel settore specifico. Per le sole visite specialist iche viene riconosciuto un tetto massimo di spesa di 250,00 (massimo rimborsabile 212,50). Le visite 5

specialistiche pediatriche sono riconosciute nella misura del 90% e per un massimo di 7 (sette) all'anno agli assistiti di età inferiore a i 12 anni; b) degenze in cliniche o in casa di salute ospedaliera, co mprese le cure, gli accertamenti, i medicinali, gli interventi, ecc., al netto del contributo ASL, con un massimo di giorni 120 di degenza per singolo intervento. Superato tale limite, il Consiglio di Amministrazione si riserva di decidere in merito; il rimborso giornaliero per la retta di degenza per camera ad un letto non potrà comunque essere superiore al doppio di quanto previsto per la stessa voce dal tariffario FASI in vigore al momento della prestazione. Nel caso in cui, il rimborso calcolato al l 85% della spesa sostenuta, superi la cifra di Euro 10.000,00, sarà applicata una franchigia ad aumento progressivo come da tabella che segue: Rimborso fino ad Euro 10.000,00 nessuna franchigia Rimborso oltre Euro 10.000,00 e fino a Euro 20.000,00 franchigia del 15% Rimborso oltre Euro 20.000,00 e fino a Euro 30.000,00 franchigia del 30% Rimborso oltre Euro 30.000,00 e fino a Euro 40.000,00 franchigia del 50% Rimborso oltre Euro 40.000,00 e fino a Euro 50.000,00 franchigia del 75% Rimborso oltre Euro 50.000,00 non riconosciuto franchigia del 100% Nel caso di prestazioni rimborsabili in via diretta dal Servizio Sanitario Nazionale (ricovero in casa di cura), il rimborso del FIASID viene a sommarsi al rimborso previsto dal S.S.N. stesso, ovviamente ent ro i limiti della spesa effettivamente sostenuta. c) accertamenti strumentali e gli esami di laboratorio; d) le terapie iniettive praticate dal medico, le terapie radianti e con radionuclidi; e) le cure termali (con esclusione delle spese di soggiorno) con il limit e di rimborso a cinque interventi (un intervento all anno); 6

f) i vaccini antiallergici specifici; g) l'assistenza infermieristica domiciliare diurna, notturna, giornaliera, purché comprovata da apposita dichiarazione del medico curante che ne attesti la necessità clinica, fino ad un massimo di giorni 60 per singolo evento morboso. Superato tale limite, il Consiglio di Amministrazione si riserva di decidere in merito; h) i presidi e le protesi previste dal Tariffario FASI. Le protesi acustiche con un massimale di 1.600,00 una volta ogni tre anni per ciascun apparecchio. 6.2 Sono invece rimborsate nella misura indicata le seguenti prestazioni: a) i presidi e le protesi non previste dal Tariffario FASI: il rimborso è determinato nella misura del 50%. b) sedute di psicoterapia, psicanalisi e similari (terapie di appoggio,di sostegno, di coppia, ecc.): il rimborso è determinato nella misura del 50%, per un massimo di tre anni di cure. Il ciclo potrà riprendere, con le stesse modalità, decorsi due anni dall'ultima seduta; c) terapie fisiche sia a corpo libero che manuali e strumentali (compreso chiroterapia, agopuntura e sedute di logopedia) vengono rimborsate nella misura del 80% con massimale globale annuo di spesa di 800,00; d) lenti: il rimborso per l'acquisto di lenti correttive o lenti a contatto viene limitato ad un solo intervento ogni 24 mesi per persona e, comunque, nel limite dell'85% della spesa sostenuta che deve intendersi, nell arco dei 24 mesi, limitata ad una sola specie di acquisto. Per gli assistiti di età inferiore ai 16 anni l'intervallo tra un rimborso e l'altro è ridotto a 6 mesi. L' ammontare massimo del rimborso non può essere superiore a 350,00.= 7

Il rimborso spese per montatura vie ne fissato nella misura massima di 50; e) i ticket previsti dal S.S.N. per gli esami di laboratorio e per le visite specialistiche sono rimborsati nella misura del 100%; f) le prestazioni odontoiatriche (comprese le protesi dentarie) e stomatologiche vengono rimborsate come da tariffario F.A.S.I. in vigore aumentato del 60%: il limite massimo sarà, comunque, non superiore all 80% della spesa sostenuta o, nel caso dei pensionati, a quella riconosciuta dal FASI. Per quanto riguarda invece le prestazioni orto dontiche, il rimborso massimo viene riconosciuto nella misura di 712,50 annui per arcata e per un massimo di quattro anni di trattamento, anche non consecutivi. Per ottenere il rimborso è indispensabile la presentazione, unitamente alla ricevuta/fattura, dell'apposito modulo compilato dal sanitario curante. g) le spese per ricoveri in hospital day e per sedute di dialisi renale effettuati in struttura pubblica sono riconosciute nella misura di 20,00 per ogni giorno o per ogni seduta fino ad un massimo di 100 giorni ogni 12 mesi. Il Consiglio si riserva di valutare eventuali casi particolari. 6.3 Il rimborso della spesa per il trasporto degli infermi barellati verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. 6.4 Per interventi e ricoveri da effettuarsi all'estero, deve essere data preventiva informazione al Consiglio di Amministrazione. 6.5 Per i ricoveri a completo carico del S.S.N. verrà corrisposto un contributo forfettario per ogni giorno di ricovero di 70,00 a titolo di rimborso spese non documentabili fino ad un massimo di 30 giorni per singolo evento morboso e fino ad un massimo di 100 giorni ogni 12 mesi. 8

6.6 Nel caso di ricovero di minori di anni 14 per i quali necessiti la prese nza di un accompagnatore, il Consiglio di Amministrazione determinerà, di volta in volta, l'ammissibilità al rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo e la loro entità. Gli importi dei rimborsi sopra previsti potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno due mesi. In casi di particolare urgenza, tale modifica potrà avvenire senza alcun preavviso, con tutela, peraltro, degli impegni già assunti dagli assistiti. Casi particolari e non previsti potranno essere presi in esame dal Consiglio di Amministrazione. ART.7 TERZI RESPONSABILI Quando la richiesta di rimborso si riferisca ai casi previsti dall'art.9 dello Statuto, lettere b) e c), l'iscritto ne dovrà fare esplicita menzione. ART.8 RESIDUI DI ESERCIZIO A chiusura di ogni esercizio, qualora residui una disponibilità finanziaria, il Consiglio, a suo insindacabile giudizio, può decidere: di portarla al nuovo esercizio, in tutto o in parte; di disporre eventuali rimborsi supplementari, tenuto conto dell'entità delle spese rimaste a carico degli assistiti. 9