Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 146



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Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 146 82496 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 dicembre 2012, n. 2977 Approvazione dei criteri attuativi dell articolo 33 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 inerente gli interventi per promuovere l accesso al credito per l acquisto dell abitazione principale. Il Relatore comunica: L articolo 33 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, modificato dall articolo 7 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, dispone in merito agli interventi per promuovere l accesso al credito per l acquisto dell abitazione principale. In particolare il comma 1 del sopra citato articolo 33 stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento può costituire un fondo presso un ente scelto tra i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi operanti in provincia di Trento. Il comma 2 rinvia ad un provvedimento della Giunta provinciale la determinazione dell entità del fondo, dei requisiti per l accesso al fondo, dei limiti di garanzia accordabili per le operazioni di finanziamento, delle tipologie di finanziamento ammissibili a garanzia, delle eventuali priorità di accesso e delle altre modalità di gestione del fondo. Si propone dunque l approvazione dell allegato alla presente deliberazione nel quale sono disciplinati i criteri attuativi dell articolo 33 sopra citato. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l articolo 33 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e successive modifiche; - visti i pareri delle strutture competenti all esame preventivo della presente deliberazione; - visto il parere della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale, competente per materia, espresso nella seduta di data 20 dicembre 2012; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge delibera 1) di approvare i criteri attuativi dell articolo 33 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, modificato dall articolo 7 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, inerente gli interventi per promuovere l accesso al credito per l acquisto dell abitazione principale come da allegato, parte integrante del presente provvedimento; 2) di demandare ad atto successivo l individuazione dei criteri di scelta del soggetto gestore del fondo e l approvazione dello schema di convezione per la regolazione dei rapporti tra il predetto soggetto e la Provincia. 3) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.000.000,00, mediante impegno sul capitolo 654050 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione anno 2012;

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 147 4) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 148 Allegato parte integrante CRITERI ATTUATIVI CRITERI ATTUATIVI DELL ARTICOLO 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 MODIFICATO DALL ARTICOLO 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 MAGGIO 2012, N. 10 Art. 1 Istituzione del Fondo 1. Ai sensi dell articolo 33 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 è istituito presso un ente di garanzia collettiva dei fidi (di seguito: Ente di garanzia ), scelto con le modalità previste dal precitato articolo, un Fondo destinato a favorire l accesso al credito per l acquisto e la ristrutturazione dell immobile, e relative pertinenze, da destinare ad abitazione principale. 2. Per l attuazione delle attività di cui al punto 1) la Provincia sottoscrive con l Ente di garanzia apposita convenzione, con la quale sono stabiliti: a) i criteri di utilizzo del Fondo; b) gli obblighi di informazione e di rendicontazione; c) gli obblighi relativi al recupero delle somme pagate con surrogazione in relazione alle garanzie prestate; d) gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del Fondo. Con la medesima convenzione sono altresì stabilite le modalità per l eventuale gestione del Fondo attraverso un Ente gestore. Art. 2 Destinazione del Fondo 1. Il Fondo interviene in favore di soggetti che intendono contrarre un operazione di finanziamento per l acquisto, la ristrutturazione e l acquisto/ristrutturazione dell immobile, e relative pertinenze, da destinare a propria abitazione principale così come definita dall art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 e successive modifiche. L immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 2. Le operazioni di finanziamento ammesse sono rappresentate da mutui ipotecari accordati da banche convenzionate con l Ente di garanzia nel limite di importo di 300.000 euro e per una durata non superiore a venticinque anni. 3. Coloro che intendono accedere agli interventi del Fondo devono: possedere i requisiti per i soci delle cooperative edilizie previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1722 di data 8 agosto 2012 applicando per il calcolo dell Icef anche il punto 3 lettera a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 di data 30 ottobre 2012 relativo agli interventi per eventi straordinari; dimostrare la sostenibilità delle obbligazioni che assumono con il mutuo rispetto alla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza. A tal fine la richiesta di accesso al Fondo deve essere supportata da una deliberazione della banca che attesti la valutazione positiva effettuata dalla stessa in ordine alla capacità del richiedente di assolvere le obbligazioni assunte con il mutuo considerando la situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente. La medesima deliberazione deve contenere la disponibilità della banca a concedere il mutuo, previa acquisizione della garanzia rilasciata dall Ente di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 149 Art. 3 Natura e misura della garanzia 1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta ed è concessa nel limite massimo del 30% (trenta per cento) della quota capitale del mutuo accordato. 2. La garanzia del Fondo è concessa nel limite massimo della differenza tra la garanzia totale richiesta dalla banca e le garanzie che può offrire il richiedente. Art. 4 Rapporti tra Ente di garanzia e Banche 1. L Ente di garanzia provvede a stipulare convenzioni con le banche per disciplinare le condizioni degli interventi ammessi ai benefici del Fondo. Le condizioni devono risultare uniformi per tutti i soggetti beneficiari. 2. Le convenzioni disciplinano in particolare: a) le condizioni economiche di erogazione dei mutui garantite dal Fondo; b) le procedure per la presentazione delle domande, l istruttoria e la concessione dei finanziamenti; c) l eventuale riduzione della garanzia in relazione al rimborso del mutuo e della relativa copertura del debito residuo assistita dall ipoteca. 3. La banca finanziatrice si impegna a non richiedere garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile e quella assistita dal Fondo. Qualora la banca intenda comunque richiedere una garanzia aggiuntiva la stessa deve essere concordata con l Ente di garanzia. Art. 5 Ammissione alla garanzia 1. L ammissione alla garanzia del Fondo avviene con le seguenti modalità: a) la banca raccoglie, per conto dell Ente di garanzia, le domande per l accesso al Fondo e la relativa documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all articolo 2; b) la banca verifica la sostenibilità economica dell operazione finanziaria in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente. Qualora la verifica sia positiva accorda il mutuo, previa acquisizione della garanzia dell Ente di garanzia; c) la banca comunica all Ente di garanzia la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo; d) l Ente di garanzia verifica in ordine cronologico di presentazione della richiesta da parte della banca, il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, la disponibilità del Fondo e comunica alla banca entro 15 giorni lavorativi l esito dell istruttoria in ordine all ammissibilità alla garanzia del Fondo. Nel caso di esito negativo dell istruttoria o qualora le disponibilità del Fondo risultino esaurite, l Ente di garanzia nega l ammissione alla garanzia, dandone comunicazione alla banca e al richiedente; e) la banca, una volta acquisita conferma dell avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica all Ente di garanzia, entro 30 giorni lavorativi, l avvenuto perfezionamento dell operazione di mutuo ovvero l eventuale mancata erogazione di tale mutuo. 2. L efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo. 3. La banca è tenuta a comunicare, entro 7 giorni lavorativi, l eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 150 Art. 6 Surrogazione legale 1. A seguito dell intervento dell Ente di garanzia la Provincia è surrogata nei diritti della banca, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, e provvede al recupero della somma pagata, degli interessi quantificati al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero, tramite l Ente di garanzia o direttamente, tramite il ricorso alla procedura di riscossione coattiva di cui all articolo 51 della legge provinciale di contabilità. Tali somme sono versate al Fondo. 2. La banca, in caso di avvio delle procedure di recupero del credito, è tenuta a rimborsare al Fondo la quota di pertinenza dello stesso. Art. 7 Divieto di cartolarizzazione 1. I mutui garantiti dal Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Art. 8 Inefficacia della garanzia 1. Nel caso in cui risulti che l attivazione della garanzia è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, l Ente di garanzia, previa contestazione dell addebito nelle forme di legge, provvede a far cessare immediatamente l operatività della garanzia medesima e trasmette i relativi atti all Autorità giudiziaria. 2. La cessazione della garanzia comporta per il beneficiario l obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati in convenzione, la somma eventualmente corrisposta dal Fondo alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di o- perai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi quantificati al tasso legale. 3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, l Ente di garanzia procede al recupero della somma dovuta, direttamente o per il tramite della Provincia con procedura di riscossione coattiva di cui all articolo 51 della legge provinciale di contabilità. Art. 9 Gestione del Fondo 1. L Ente di garanzia gestisce il Fondo nel rispetto della normativa vigente, in osservanza dei criteri attuativi di cui al presente provvedimento e secondo le modalità individuate dettagliatamente nella convenzione disciplinata all art. 1 comma 2. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l Ente di garanzia invia alla struttura provinciale competente apposita rendicontazione contabile della gestione del Fondo riportante, relativamente a ciascuna operazione in essere, distinta per anno di ammissione al Fondo, l entità del mutuo, la percentuale di rischio coperto, le eventuali perdite sopportate. 3. L Ente di garanzia acquisisce e conserva per almeno cinque anni dalla data di cessazione della garanzia la seguente documentazione: la richiesta di accesso al Fondo; il contratto di mutuo con la banca e il relativo piano di ammortamento.

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 151 Art. 10 Risorse finanziarie del Fondo 1. Le risorse finanziarie del Fondo sono assegnate all Ente di garanzia ed erogate in una o più soluzioni in base ai fabbisogni di cassa e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura competente. 2. I versamenti sono depositati su un apposito sottoconto di Tesoreria. L Ente di garanzia amministra il fondo nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei presenti criteri e secondo le modalità indicate nella convenzione. 3. L Ente di garanzia tiene una contabilità separata relativa all amministrazione del Fondo.