Le politiche e gli incentivi per la filiera legno energia ai diversi livelli istituzionali Maurizio Dissegna Regione del Veneto Concetti a livello europeo Direttiva 2009/28/CE. La direttiva sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili fissa un obiettivo vincolante per l UE, che entro il 2020 deve raggiungere una percentuale di energia rinnovabile pari al 20%; tale percentuale dovrebbe essere costituita in massima parte dalla biomassa derivante dalle attività agricole e silvicole e dai rifiuti per la produzione di energia elettrica e carburanti. Da: libro verde sulle foreste 1
COMMISSIONE EUROPEA Bru xelles, 1.3.2010 LIBRO VERDE:La protezione e l informazione sulle foreste nell UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici SEC(2010)163 final In questo contesto è importante che le foreste possano fornire materiali rinnovabili ed energia da utilizzare in sostituzione di prodotti e fonti energetiche a maggiore intensità di carbonio. Tanto maggiore sarà il quantitativo di carbonio conservato nel legno dei popolamenti e nei prodotti del legno e minore il ricorso ai combustibili fossili, tanto più diminuirà la concentrazione di gas serra in atmosfera. Nel lungo termine l applicazione di una strategia di gestione sostenibile delle foreste che punti a mantenere o far aumentare le riserve di carbonio presenti nelle foreste e a generare contemporaneamente una resa annua sostenuta di legname, fibre o energia dovrebbe apportare il maggior beneficio in termini di mitigazione prolungata. LIBRO VERDE: la protezione e l informazione sulle foreste nell UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici Esiste inoltre un evidente correlazione tra una gestione attiva delle foreste e la riduzione dei rischi d incendio; il buon funzionamento del mercato delle bioenergie, spesso ostacolato dalla mancanza di una gestione vera e propria dovuta alla frammentazione della proprietà delle foreste, potrebbe essere un elemento importante nella prevenzione degli incendi perché potrebbe fornire un incentivo economico ad eliminare la biomassa che attualmente alimenta gli incendi selvaggi nelle foreste abbandonate. 2
Approccio normativo ai settori nel caso del legno proveniente da foreste Foresta UE: ambiente-industria-agricoltura-commercio.. ITALIA: agricoltura ambiente paesaggio Legno UE: no prodotto agricolo (piante tagliate) ITALIA: ex art. 2135 c.c. la selvicoltura e i suoi prodotti rientrano nelle attività dell imp. agricolo Energia da biomasse UE: no prodotto agricolo = prodotto con problemi di tutela ambientale ITALIA: produzione agricola connessa Raccomandazioni formulate all Italia dall A.I.E. sulle energie rinnovabili Aumento della quota di fonti rinn. nella prod. naz. Facilitare l accesso al mercato dei capitali per i progetti su fonti rinn. di energia Semplificare le procedure autorizzative per i progetti su fonti rinn. di energia Assicurare il contributo di tutte le autorità regionali in particolare per l informazione al pubblico e per l accesso agli incentivi 3
Azioni della Regione del Veneto nel settore foreste-legno-energia Natura dell azione: Programmatoria (PER) Finanziaria (PS R, FF, POR, leggi nazionali) Normativa (autorizzazioni) Mista (leggi di spesa) Promozionale-Informativa (distribuzione di dati, cartografie ) Tipo di apporto: Diretto (finanziamento delle tecnologie e della logistica) Indiretto (fattori che influiscono sull impiego delle tecnologie: viabilità, semplificazione normativa, associazionismo degli operatori e dei proprietari ) A li vello italiano 4
Stato del riscaldamento domestico (APAT 2009) Stato di attuazione del Piano energetico regionale II P.E. definisce le politiche energetiche regionali, è concepito come strumento in progress per seguire l evoluzione del mercato dell energia 2004, incontri con realtà sociali, produttive e istituzionali; presentazione di primo documento Dal 2005 in consiglio regionale Articolazione in quattro fasi: Reperimento e valutazione dei dati Stesura del Bilancio Energetico Regionale Valutazione delle prospettive di evoluzione Individuazione delle opportunità e criticità 5
I finanziamenti Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 (FESR) Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007 2013 (FEASR) Interventi regionali 11 bando POR per centrali termiche (anche a biomasse) Regione Veneto - Bando Comunitario - Scade il: 14/08/2010 POR CRO FESR (2007 2013) - Asse Prioritario 2 Energia Azione 2.1.1 Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Concessione di contributi in c/capitale per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Beneficiari: enti pubblici (comuni) Percentuale di aiuto: 70% Importo minimo: 100.000 (no max) 6
(PSR) Quadro d insieme delle misure (filiera foresta legno energia) Misure sul capitale umano: 111,114; Misure di coltivazione: 121 (short r.),122 (2), 216, 221; Misure di logistica e tecnologia: 122 (1,3), 123f, 124, 125, 311, 312; Misure di tecnologia termotecnica: 123f, 311, 312, 321. Ambiti di integrazione: PIFF, PIA, PSL Misure di coltivazione 121: una sottoazione riguarda i cedui a corta rotazione su terreni agrari 122: l azione 2 riguarda i miglioramenti boschivi delle particelle di produzione 214a: manutenzione di siepi boschetti e fasce tampone nelle aziende agricole 216: impianto di siepi, boschetti e fasce tampone 221: imboschimento di terreni agricoli 222, 223, nuove sfide. 7
Misure di logistica e tecnologia 122: azione 1- viabilità aziendale 122: azione 3 macchinari per taglio allestimento ed esbosco 123F : investimenti per la trasformazione e comm. della materia prima legno 124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie 125: viabilità silvopastorale infrastrutturale 311/312: macchinari e impianti finalizzati alla produzione e alla vendita Tecnologie termotecniche 123F: per imprese del settore legno e per autoconsumo (solo in PIFF) 311: agricoltori per vendita 312: microimprese per la vendita 321: enti pubblici per servizi essenziali 121: solo all interno di investimenti aziendali inseriti in PIFA e finalizzati all abbattimento dei costi (autoconsumo) 8
Novità introdotte con riforma Health check + 10% di contributo in relazione alle nuove sfide: (a) climate change, (b) renewable energies, (c) water management, (d) biodiversity, (e) measures accompanying restructuring of the dairy sector, (f) innovation linked to the priorities mentioned in points (a) to (d), (g) broadband internet infrastructure in rural areas. Demarcazione:limite di intervento dei diversi fondi strutturali, quello che è finanziabile con il FEASR non deve poter essere finanziabile con il FERS (POR- INTERREG) Sostegno degli investimenti a monte della generazione di energia agricola e forestale Sostegno agli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali per esigenze aziendali o per la diversificazione produttiva Nel caso di Enti pubblici gli impianti sono finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici essenziali locali e sono basati su contratti o accordi con produttori di biomasse Limite massimo di potenza 1MW per impianti che trattano prevalentemente materia prima locale agricola e forestale; 9
Azione 3 Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili Beneficiari: imprenditori agricoli Asse - 3 Misura 311 Diversificazione in attività non agricole Interventi Ammissibili - produzione e vendita di energia elettrica e/o termica dalle seguenti fonti rinnovabili: biomasse, compresa la loro pirolisi e gassificazione, biogas e solare; - lavorazione e trasformazione della biomassa per la produzione di energia Livello di aiuto regime de minimis vigente, con le seguenti aliquote massime: - 60% per gli impianti e attrezzature privi di altri incentivi - 40% per gli impianti alimentati da biomasse agroforestali e biogas, comprese attrezzature, con incentivi - 20% per gli altri impianti e attrezzature con incentivi Azione 3 Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili Limiti di accesso Asse - 3 Misura 311 Diversificazione in attività non agricole - connessione con l attività agricola; - potenza elettrica immessa nella rete ovvero potenza termica nominale < a 1MW - essere in possesso di titolo abilitativo alla costruzione e esercizio - utilizzare totalmente l energia termica eventualmente prodotta - installare un sistema di contabilizzazione dell energia - Valore Attuale Netto (VAN) positivo nel periodo compreso tra il 4 ed il 15 anno - indice di sostenibilità energetica (EROEI) > = 1 (investimenti fissi per gli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse e biogas) 10
Asse - 3 Limiti di accesso Per interventi di lavorazione della biomassa: esistenza di contratti di filiera Misura 311 Diversificazione in attività non agricole Per gli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia sono esclusi: gli impianti fotovoltaici con servizio di scambio sul posto le spese relative a scambiatori di calore impianti alimentati da biomassa classificabile come rifiuto Azione 3 Realizzazione di impianti per la produzione di energia dalle biomasse Beneficiari Enti locali territoriali, altri Enti pubblici e loro consorzi Interventi Ammissibili Asse - 3 Misura 321 Servizi essenziali per l economia e la popolazione rurale produzione e vendita di energia elettrica e/o termica dalle seguenti fonti rinnovabili: biomasse, compresa la loro pirolisi e gassificazione, biogas Livello di Aiuto Fatto salvo il rispetto dei massimali di spesa ammissibili (2 mio per Enti locali e 1,2 mio per Enti pubblici), l aiuto viene concesso nel rispetto di queste aliquote massime applicabili alla spesa d investimento ammissibile ( sovraccosti ) - 60% (aree C-D) e - 50 % (aree B1) per gli impianti privi di altri incentivi - 40% (aree C-D) e - 30 % (aree B1) per gli impianti con incentivi 11
Lr 40/2003 art 58 ter Lr 8/ 2006 Lr 52/78 art 30 Lr 2/ 2007 Lr 25/2000 Livello regionale Fondo forestale regionale Lr 52/78 art. 30 Aiuti alle imprese del settore foresta legno per investimenti di ammodernamento e innovazione, comprese le falegnamerie in zona montana, con il meccanismo della riduzione degli interressi nella contrazione di prestiti Sempre vigente dal 1978 e tuttora utilizzato attraverso Veneto Sviluppo Da molti anni sono finanziati gli impianti di riscaldamento alimentati a scarti di lavorazione anche per l essicazione del legname Doppio meccanismo di funzionamento dal 2010: conto capitale e conto interessi 12
Fondo di rotazione per azioni di tutela e risanamento dell atmosfera (L.R. n.2/2007) Beneficiari: comuni < 20.000 abitanti Investimenti di sostituzione di impianti termici obsoleti con altri a GPL, metano o biomassa legnosa ad alta efficienza 100% a tasso agevolato da 5 a 7 anni importi da 30.000 a 200.000 Dotazione:16.000.000 sportello aperto Gestore: Veneto Sviluppo L.R. 27 DICEMBRE 2000, N. 25 Norme per la pianificazione energetica regionale, l incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia BUR n. 114/2000 Art. 1 Finalità Art.2 Piano energetico regionale Art.3 Finanziamento degli interventi regionali in materia di energia Art.4 Norma transitoria Art.5 Norma finanziaria: - redazione del piano energetico - finanziamento di progetti pilota 13
Progetto pilota (fondi 2003 L.R. 25) del Comune di Asiago 2 generatori di calore di potenza termica complessiva di 8.5MW a cippato di legna 1 caldaia a metano da 8 MW (integrazione e soccorso) Condutture di teleriscaldamento (ospedale, scuole, fraz. Pennar, privati e alberghi) Costi: 4,050 Meuro per imp. Termico e cogeneraz. 4,557 Meuro per la rete di telerisc. 13,247 per l opera intera (+IVA) Contributo regionale :1,4 Meuro Tempi: entro febbraio 2007 Progetto pilota ( fondi 2003 L.R. 25) di S.Stefano di Cadore (BIM Belluno Infr. SpA) 2 generatori di calore di potenza termica complessiva di 1.2 MW a cippato di legna Condutture di teleriscaldamento per uno sviluppo di m 1703 Costi: 0,658 Meuro per impiantistica 1,054 Meuro per opere edili. 1,713 per l opera intera (+IVA) Contributo regionale :0,550 Meuro Tempi: entro febbraio 2007 14
Conclusioni e prospettive L aumento della domanda di biomassa legnosa deve tradursi anche in valorizzazione delle risorse rinnovabili locali, agricole, forestali, non solo in maggiori importazioni di legna da ardere e di altri combustibili legnosi (che differenza c è fra il trasporto di petrolio, gas e legna?). Prendere atto a livello regionale della riforma dello sviluppo rurale per consentire al settore agroforestale un approccio specifico di tipo territoriale e non solo aziendale. Integrazione delle politiche dell energia, dell ambiente, dell agricoltura e delle foreste http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_05_lauda14.flv 15
Emissioni totali in Italia di CO2 eq. 580 560 Mton 540 520 500 480 PK 460 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 Fonte: Ispra e FSS, 2010 Grazie dell attenzione www.regione.veneto.it Testi di: PSR e BANDI 16
De minimis: Aiuti di stato Settore agricolo Tutto il resto (200.000 per tre esercizi) Esenzione: Settore agricolo Norme specifiche per settore (reg. 800/2008) Notifica secondo procedure 500.000 Calcolo del sovraccosto 1/2 Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) gli aiuti agli investimenti nel settore dell energia rinnovabile sono equiparati agli investimenti per la tutela dell ambiente i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. 34 17
APPENDICE Calcolo del sovraccosto 2/2 SV = C INVrinn C INVfoss 1) al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità 2) computando gli eventuali risparmi di spesa ovvero le spese aggiuntive ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto; 3) al netto delle eventuali produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale. 35 Autorizzazioni In materia di urbanistica: L.R. 11/2004. In materia di tutela dell aria: D.Legs.152/2006, parte quinta. In materia di energia: D.Legs. 387/2003. In materia di prevenzione incendi. 18
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 44 Norme per il governo del territorio Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive. Le opere per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da talune fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli stessi impianti, rientrano a tutti gli effetti tra gli interventi funzionali all attività agricola, ai sensi dell art. 44, comma 1, della legge regionale n. 11/2004. D.G.R.V. n. 2204/2008 Prime disposizioni organizzative per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) Stabilisce la prevalenza della norma nazionale su quella regionale, quindi in zona classificata agricola Impianti connessi all attività agricola (imprese agricole, singole o associate) Impianti realizzati da altri soggetti 19
La gestione del procedimento amministrativ o Recente modifica alla L.R. n. 11/2004 - art. 44 Norme per il governo del territorio Impianti connessi all attività agricola e realizzati da imprese agricole individuali Ai sensi del comma 1 della L.R. n. 11/2004, validazione di un Piano Aziendale: iscrizione all'anagrafe regionale occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno (INPS), salvo le aziende agricole ubicate nelle zone montane redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale Impianti connessi all attività agricola e realizzati da imprese agricole associate (società, cooperative, consorzi, ) Ai sensi del comma 7 bis le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate in deroga ai requisiti del Piano Aziendale... La gestione del procedimento amministrativ o Il punto di partenza è l attuazione della Direttiva 2001/ 77/ CE promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità Con il pacchetto clima approvata nuova Direttiva Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 art. 12 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative comma 7 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. 20
La gestione del procedimento amministrativ o Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- art. 12 Quadro autorizzatorio statale Comma 1 - Le opere sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti Comma 2 - Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell Interno.. Comma 3 - La costruzione e l'esercizio degli impianti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico Comma 4 - L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 Comma 5 - All'installazione degli impianti per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione non si applicano le procedure dei commi 3 e 4 D.G.R.V. n. 2204/2008 n. 1192 del 05/05/2009 Quadro autorizzatorio regionale Tutti gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla legge finanziaria (biomasse < 200 kw biogas < 250 kw fotovoltaico 20 kw eolico 60 kw idroelettrico 100 kw), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività Potestà comunale D. lgs. n. 115/2008 comunicazione al Sindaco per impianti solari integrati o semintegrati agli edif ici Sopra tali soglie e comunque con la necessità di acquisire le altre autorizzazioni Potestà regionale Procedimento unico 21
La gestione del procedimento amministrativ o D.G.R.V. n. 2204/2008 n. 1192 del 05/05/2009 Quadro autorizzatorio regionale Prime disposizioni organizzative per l autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili T ipo Fonte Fotov oltaico Eolico Idroelettrico Biomasse e biogas con emissioni Biomasse e biogas senza emissioni Geotermia Ufficio regionale competente Direzione Urbanistica Direzione Urbanistica Direzione Difesa del Suolo Unità C omplessa Tutela A tmosfera Direzione A groambiente e Serv izi per l A gricoltura Direzione Geologia e A ttiv ità Estrattiv e Potenza termica nominale inferiore a 3 MW per la combustione del biogas Potenza termica nominale inferiore a 1 MW per la combustione delle biomasse La gestione del procedimento amministrativ o D.G.R. n. 1391 del 19/05/2009 Quadro autorizzator io regionale per il Settore Primar io L ufficio regionale competente rilascia l autorizzazione secondo procedure previste dalla legge n. 241/90 Indizione e convocazione Conferenza di servizi Il responsabile del procedimento: indice la conferenza di servizi individuando TUTTE le Amministrazioni pubbliche interessate e gli eventuali Enti, Società aventi potestà autorizzatoria inerente l impianto e le opere e infrastrutture connesse al medesimo (elettrodotto, teleriscaldamento, trattamento acque, ecc) assicura che i lavori della conferenza di servizi non si protraggano oltre i 90 gg. assicura la conclusione del procedimento amministrativo entro i 180 gg. vigila che il rilascio dell autorizzazione unica non sia subordinata né preveda misure di compensazione a favore delle regioni e delle province 22