4 Marzo 2009, ore 16:54 Imposte dirette Trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione Con la Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009, l Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in ordine al corretto trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione, ai fini delle imposte dirette. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro l regime fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione è stato significativamente modificato dal D.L. n.112/2008 (art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies), che ha introdotto rilevanti novità sia in materia IVA sia in materia di imposte dirette. In considerazione della rilevanza delle modifiche in parola e del significativo impatto delle stesse sull operatività delle imprese e del professionisti, l Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009, ha indicato ulteriori precisazione in relazione a specifici quesiti, così integrando la Circolare n. 53/E del 25 settembre 2008. Profili connessi alla detrazione dell IVA relativa alle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione Il D.L.n. 112/2008 ha previsto che l IVA relativa a spese per servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile a condizione che si tratti di operazioni inerenti all attività d impresa, arti e professioni e che le stesse siano documentate da fattura. Fornendo risposta al primo quesito riportato nella Circolare in commento, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso
in cui il contribuente non abbia richiesto la fattura prima dell effettuazione delle prestazioni alberghiere e di ristorazione, non potendosi così detrarre l IVA relativa alle stesse, lo stesso non può dedurre dal reddito l IVA compresa nel costo sostenuto per le stesse. Secondo l Amministrazione finanziaria, la rinuncia alla detrazione dell IVA relativa a spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di bevande ed alimenti non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito, nella considerazione del fatto che in tale ipotesi l indetraibilità dell IVA non deriverebbe da cause oggettive, ma da una valutazione discrezionale del contribuente. Con riferimento, invece, all ipotesi in cui le prestazioni in commento siano fruite da un o più soggetti diversi (es: dipendenti) dal committente delle stesse, è stato chiarito che il riferimento alla contestazione della fattura indicato nella Circolare n. 53/E/2008, deve essere inteso nel senso che la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli di esercitare tale diritto (committente dei servizi), mentre i dati dei soggetti fruitori delle prestazioni devono essere indicati o nella fattura stessa o in un apposita nota ad essa allegata. Quindi, per le imprese le fatture possono essere intestate sia all impresa stessa sia i fruitori dei servizi in esame, sia solo all impresa, allegando però ad esse una nota nella quale indicare i beneficiari delle prestazioni alberghiere e di ristorazione. Applicazione dell art. 95, comma 3 del TUIR Il limite di deduzione del 75% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione dal reddito d impresa e da quello di lavoro autonomo è derogato nei casi indicati nell art. 95 co. 3 del TUIR, il quale definisce gli importi massimi che
possono essere portati in deduzione dal datore di lavoro per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 6/E/2009 tale diposizione trova applicazione anche per le trasferte effettuate dagli amministratori delle società, i quali sono considerati alla stregua dei collaboratori dell impresa, mentre non può applicarsi: per le spese per prestazioni alberghiere e ristorazione per le trasferte effettuate dai soci delle società di persone, le quali, invece, devono essere portate in deduzione dal reddito secondo il generale principio di inerenza e nel limite del 75% del loro ammontare; per le spese per prestazioni alberghiere e ristorazione per le trasferte dei dipendenti e collaboratori nel territorio comunale, che sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75% del loro ammontare. Servizio di mensa e ticket restaurant Secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E/2009, il nuovo limite di deduzione del 75% per le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non trova applicazione: con riferimento alle spese sostenute da un impresa per la gestione diretta e indiretta di un servizio di mensa aziendale; relativamente alla stipulazione di una convenzione con un esercizio pubblico per la fornitura di una mensa esterna;
ticket restaurant. Si ritiene, infatti, che le predette fattispecie non possano essere ricondotte a quella di somministrazione di bevande ed alimenti, in quanto nel primo caso, si tratta di spese sostenute dal datore di lavoro per l acquisto di beni e servizi ed eventualmente per la manodopera da utilizzare per la preparazione dei pasti da somministrare, e nel secondo di un costo sostenuto per l acquisizione di un servizio mensa, cioè di un servizio complesso, non riconducibile alla somministrazione di alimenti e bevande. Con riferimento alle spese sostenute dal datore di lavoro per l acquisto di dei ticket restaurant, atteso che la fornitura degli stessi rappresenta un servizio sostitutivo della mensa, si ritiene che esse rappresentano un costo per l acquisizione di un servizio complesso, non riconducibile quindi a quelle per la somministrazione di alimenti e bevande. Spese per prestazioni alberghiere e ristorazione come costi inerenti ai ricavi dell attività n rientrano nel campo di applicazione della limitazione del 75% della deduzione previsto per la somministrazione di alimenti e bevande: i costi sostenuti dall impresa distributrice dei buoni pasto per il rimborso ai pubblici esercizi convenzionati dell importo corrispondente ai ticket consegnati dai dipendenti come corrispettivo per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tale rimborso rappresenta un costo per l acquisizione diservizi che concorrono direttamente alla produzione dei ricavi della stessa; i costi sostenuti da un tour operator o delle agenzie di viaggi per l acquisto delle prestazioni in commento da destinare alla rivendita, ancorchè all interno di pacchetti turistici, poiché si tratta di costi sostenuti per prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto
dell attività propria dell impresa, la cui inerenza non può essere messa in dubbio. Casi Limite di deduzione del 75% (art. 109, comma 5 del TUIR) Trasferte fuori dal comune degli amministratori Trasferte fuori dal comune dei soci di società di persone Sì Trasferte nel comune Sì Gestione di mensa diretta Gestione di mensa indiretta Gestione di mensa esterna Ticket restaurant Impresa distributrice dei ticket restaurant Tour operator e agenzie viaggi Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 Sviluppato da OS3 srl