REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. Art.1 Finalità. Art. 2 Competenze. 2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.



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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Art.1 Finalità 1. Allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, è istituito nella Città di Badia Polesine il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione. Art. 2 Competenze 1. Il CCR delibera, in via consultiva, in materia di politica ambientale, sport, lavoro e tempo libero, giochi, rapporti con l associazionismo, rapporti con l Unicef e con le associazioni che si occupano di diritti dell infanzia, urbanistica, lavori pubblici, educazione stradale, pari opportunità, economia. 2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. 3. Esso esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell Amministrazione Comunale, e a tale scopo, può chiedere alla stessa ogni possibile informazione ritenuta utile all espletamento delle proprie funzioni. Resta sempre valida la possibilità di portare avanti progetti in autonomia definiti in collaborazione con l Amministrazione Comunale. 4. Il CCR può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di Badia Polesine di porre all ordine del giorno del Consiglio Comunale (adulti) argomenti attinenti alle materie di sua competenza. 5. Il CCR può essere chiamato a collaborare nella gestione di propri progetti preventivamente approvati e finanziati dall Amministrazione Comunale. Art. 3 Budget

1. L Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nel proprio bilancio annuale un budget a favore del CCR. 2. Il budget a disposizione è gestito autonomamente dal CCR, ed è autorizzato dal funzionario comunale competente, o suo delegato, per realizzare le finalità previste al comma 1 dell articolo 1. Art. 4 Composizione 1. Il CCR è costituito dal Sindaco dei ragazzi e da 20 Consiglieri, quattordici di maggioranza e sei di minoranza. 2. Il CCR resta in carica due anni. 3. La decadenza del Sindaco implica la decadenza dell intero CCR. 4. I componenti del CCR restano in carica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, anche se di classe diversa da quelle aventi diritto di voto e di elezione. Art. 5 Elezione 1. Hanno diritto al voto e possono essere eletti Consiglieri i ragazzi residenti nel Comune di Badia Polesine frequentanti le classi della scuola media di secondo grado. Il candidato Sindaco, che vorrà partecipare alla competizione elettorale e che potrà essere eletto, dovrà frequentare la classe seconda o classe terza della scuola media di secondo grado al momento delle votazioni. 2. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra l Amministrazione Comunale e la Direzione degli Istituti scolastici interessati in forza nel Comune di Badia Polesine e, comunque, facendo salve le loro esigenze didattiche. 3. Entro la terza settimana di ottobre di ogni 2 anni vengono presentate, presso la Direzione Didattica di Badia Polesine, le candidature a Sindaco e a Consigliere per il CCR. A tale

candidatura dovrà essere allegata l autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà parentale. 4. La lista dei candidati al Consiglio deve essere composta da non meno di quattordici nominativi, con indicazione della classe di appartenenza. I candidati Consiglieri, che potranno essere successivamente eletti, potranno far parte di ciascuna classe (1^/2^/3^) della scuola. 5. All inizio del mese di novembre si apre la campagna elettorale che dura dieci giorni. 6. Le scuole medie inferiori di Badia Polesine disciplinano al proprio interno le modalità per incentivare il confronto tra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candiato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori. 7. Durante il periodo della campagna elettorale la scuola costituisce, a cura del Dirigente scolastico e dei Docenti incaricati, una commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali composta esclusivamente da alunni studenti. 8. Le votazioni si svolgono alla fine della campagna elettorale, entro la settimana successiva alla conclusione della stessa, in data stabilita dal Dirigente Scolastico della scuola di Badia Polesine. Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno nei seggi costituiti presso la scuola media di secondo grado di Badia Polesine. 9. Gli elettori ricevono una scheda dove saranno presenti i nomi dei candidati sindaci ed i simboli delle liste. 10. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l elezione del Sindaco ponendo una croce sulla lista scelta e/o esprimendo la preferenza di un candidato consigliere appartenente alla medesima scrivendo il suo nome e cognome nell apposito spazio. 11. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono il giorno successivo alle votazioni.

12. Risulta eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato che ottiene il maggior numero di consensi, in caso di parità risulta eletto il candidato Sindaco anagraficamente più anziano. 13. Sono eletti Consiglieri Comunali i primi 9 (nove) candidati della lista il cui candidato Sindaco abbia ricevuto il maggior numero di voti, e i primi 5 (cinque) candidati delle altre liste in maniera proporzionale al numero di voti ricevuti dai candidati Sindaci. 14. I risultati dello scrutinio sono esposti presso la scuola media di secondo grado di Badia Polesine, nonché presso la Sede Municipale. 15. Entro il 30 novembre il Sindaco del Comune di Badia Polesine proclama ufficialmente i risultati ed insedia il Sindaco dei Ragazzi ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 16. Nel caso in cui i limiti di tempo previsti non vengano rispettati e il CCR venga insediato più tardi, la decadenza del CCR sarà nel primo mese di Ottobre del secondo anno successivo all insediamento anche se i due anni di mandato non sono ancora trascorsi. Art. 6 Sedute 1. Il CCR, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, che stabilisce l ordine del giorno, si riunisce nella Sala Consiliare del Municipio o in altri idonei locali messi a disposizione dall Amministrazione Comunale almeno una volta ogni tre mesi. 2. Le sedute del CCR sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di Badia Polesine. 3. Esse sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale. 4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco assegna la parola ai vari Consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina in genere i lavori del Consiglio.

5. Le deliberazioni sotto forma di pareri, proposte o istanze assunte dal CCR sono verbalizzate da un funzionario del Comune che assiste alla seduta; il sistema di votazione è di regola palese per alzata di mano; può farsi luogo a votazione segreta su proposta del Sindaco approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 6. Le deliberazioni sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all Amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni, in relazione alle questioni poste, entro 60 giorni. Art. 7 Sindaco dei Ragazzi 1. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con l Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta dei Ragazzi, garantisce e tutela l esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri Comunali e degli Assessori. 2. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Sindaco di Badia Polesine per questioni ritenute rilevanti. Art. 8 Giunta dei Ragazzi 1. La Giunta dei Ragazzi è nominata dal Sindaco dei Ragazzi ed è presentata al CCR nella prima seduta successiva alle elezioni. Il presidente ed il vice presidente del consiglio vengono nominati dal sindaco nella seduta di insediamento ed almeno una delle due cariche è da individuare nel gruppo di minoranza. 2. La Giunta è formata da un numero massimo di 5 (cinque) assessori, fra i quali sarà nominato il Vice Sindaco, e dal Sindaco che la convoca e la presiede. 3. Il Sindaco può scegliere i cinque Assessori anche al di fuori del Consiglio. 4. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma. 5. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di prosposta nei confronti del Consiglio stesso.

6. Spetta ad essi l adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal CCR. 7. La Giunta dei Ragazzi si riunisce almeno una volta al mese in idonea sede messa a disposizione dall Amministrazione Comunale; verrà nominato tra gli Assessori, dal Sindaco, un segretario verbalizzante. Art. 9 Sostituzione dei Consiglieri 1. In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con l alunno o studente della stessa lista che risulti il primo dei non eletti. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del CCR ed entra in vigore con l esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.