ArpaInforma iniziative di informazione alla popolazione e di supporto tecnico agli Enti locali Comune di Scandiano Normativa e compiti di ARPA nella valutazione delle SRB Maurizio Poli, Paolo Zanichelli 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 20 6 3 1 0 Scandiano, 18 novembre 2013
SORGENTI DI CEM RF-MO
SORGENTI DI CEM RF-MO
SORGENTI DI CEM RF-MO GSM-DCS: Global System for Mobile Communications Sistema di tipo digitale con tecnica di accesso multiplo a Divisione di Frequenza (FDMA) e di Tempo (TDMA) UMTS: Universal Mobile Telecommunications System Sistema di tipo digitale con tecnica di accesso multiplo a Divisione di Codice (CDMA) LTE: Long Term Evolution (4G) Sistema di tipo digitale con tecnica di accesso multiplo a Divisione di Frequenza (FDMA) e di Tempo (TDMA) con modulazione OFDMA TECNOLOGIE IMPIEGATE NELLA TELEFONIA MOBILE
SORGENTI DI CEM RF-MO SRB CENTRO DI CONTROLLO RETE TELEFONICA FISSA TELEFONIA MOBILE
PRINCIPALE NORMATIVA INTERNAZIONALE SUI C.E.M. Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) Guidelines for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz) Health Physics 74: 494-522 (1998)
PRINCIPALE NORMATIVA INTERNAZIONALE SUI C.E.M. UNIONE EUROPEA POPOLAZIONE LAVORATORI Raccomandazione CE n 519 del 12/07/1999 GU CE N L199 del 30/07/1999 da 0 Hz a 300 GHz Direttiva CE n 35 del 26/06/2013 GU CE N L179/1 del 29/06/2013 da 0 Hz a 300 GHz ENTRAMBE RECEPISCONO IN TOTO LE LINEE GUIDA ICNIRP
Normativa nazionale Legge 22 febbraio 2001 n. 36 LEGGE 22 FEBBRAIO 2001 N 36 (GU N 55 DEL 7.3.01) LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI Art. 1. (Finalità della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. 2.. Art. 3. (Definizioni) b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; d) obiettivi di qualità sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
Normativa nazionale DPCM 8 luglio 2003 RF-MO (in applicazione della Legge 36/2001) CAMPO E SOGLIE DI APPLICAZIONE Esposizione prodotta dai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi nell intervallo 100 khz - 300 GHz Esposizione a campi generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi nell intervallo 100 khz - 300 GHz Si applicano le restrizioni stabilite nella Raccomandazione CE N 519 del 12/07/1999 In corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore/giorno In corrispondenza di aree all aperto edificate o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE LIMITI SUL CAMPO ELETTRICO CONFRONTO FRA NORMATIVE 100 Livelli di riferimento Unione Europea (Racc. 12.07.1999) 90 Limite di Esposizione Italia (DPCM 08/07/2003) Valore di Attenzione e Obiettivo di Qualità Italia (DPCM 08/07/2003) CAMPO ELETTRICO ((V/m) 80 70 60 50 40 30 3 MHz 950 MHz 42 V/m 1850 MHz 59 V/m 3 GHz 20 6 V/m 10 0 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+07 1.E+08 1.E+09 FREQUENZA (KHz)
Confronto fra limiti sulla densità di potenza W/m 2 Frequenza (MHz) ENTE 900 1800 ICNIRP (Svizzera, Austria, Francia) 4,5 9 CENELEC 4,5 9 DIN VDE (Germania) 4,5 9 ANSI (USA) 6 12 NRPB (Gran Bretagna) 33 100 ITALIA Limite generale 1 1 Luoghi con permanenza sup 4 ore 0,1 0,1
Istituto Superiore di Sanità Limiti di esposizione in diversi paesi (Fonte Elettra 2000) Roma, 16 marzo 2007 Convegno Salute e campi elettromagnetici presso l Istituto Superiore di Sanità
Decreto Ministeriale 381/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana ALLEGATO B - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano ½ dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato. Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ( )
LEGGE REGIONALE n. 30/2000 e DGR 21 luglio 2008 n. 1138 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico Impianti per la diffusione Sonora e Televisiva (Capo II) Piano provinciale per la localizzazione di Radio e TV Divieti di localizzazione, pianificazione comunale e autorizzazione Risanamenti al sensi della vigente normativa Impianti per la Telefonia Mobile (Capo III) SRB: programma annuale (superato con DGR 1138/08) e autorizzazioni Pubblicazione (solo per nuovi impianti) Divieti di localizzazione (scuole, ospedali. ecc.) Risanamenti e catasto degli impianti
TECNICHE DI VALUTAZIONE MODELLI DI CALCOLO RILIEVI STRUMENTALI
UTILITA DEI MODELLI DI CALCOLO Progettazione nuove infrastrutture Varianti ad infrastrutture esistenti Pianificazione campagne di misura Progettazione di risanamenti
IPOTESI E SCELTE CONSERVATIVE Viene utilizzata la massima potenza al connettore d antenna Non vengono applicati i fattori di riduzione della norma CEI 211-10 (2002-04) Non viene considerata l attenuazione dei materiali I volumi di riferimento per i vari parametri, sono approssimati, in una prima fase, con parallelepipedi di inviluppo Parametri radiolettrici che possono variare, vengono estremizzati (es. tiltaggio)
Individuazione del volume di riferimento
I COMPITI DI ARPA: Valutazioni di maggior dettaglio CONDIVISIONE DELLA MEDESIMA STRUTTURA PORTANTENNE DA PARTE DI 2 GESTORI SEZIONE VERTICALE DEL CAMPO ELETTRICO A 30 NORD IN DIREZIONE DELL'EDIFICIO PROSSIMALE POSTO ALLA DISTANZA DI 35 m - H EDIFICIO 8.5 m 50 45 ALTEZZA DAL SUOLO (m) 40 35 30 25 20 15 10 5 20.0 6.0 3.0 1.0 0.6 CAMPO ELETTRICO (V/m) 0-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0.0 DISTANZA (m)
VALUTAZIONI PREVENTIVE PARERE SULLA COMPATIBILITA' DELL'INSTALLAZIONE Negativo al superamento dei 6 V/m Il superamento dei 3 V/m viene considerato tra i parametri a cui fare riferimento per la scelta di punti prioritari per il monitoraggio Approfondimenti nel caso di edifici sensibili sui quali risulti incrementato il preesistente valore di campo (secondo specifico criterio) Indicazioni per futuri sviluppi edilizi
RILIEVI STRUMENTALI Attività di vigilanza e controllo Monitoraggi necessari in presenza di una rilevante variabilità temporale Situazioni complesse difficilmente modellizzabili Rilevamento dei livelli di fondo e supporto alle attività pianificatorie Valutazioni dei cem all interno di ambienti confinati, dove le previsioni danno dati più incerti Difficoltà nel reperimento dei dati Campo vicino
METODICHE DI MISURA MISURE A LARGA BANDA Strumentazione realmente portatile Tempi di acquisizione e di elaborazione contenuti Il valore visualizzato è immediatamente confrontabile con i limiti di esposizione MISURE SELETTIVE Consentono di conoscere la composizione spettrale dei segnali che contribuiscono al livello di c.e. misurato Migliore caratterizzazione dei livelli di c.e. per le sorgenti che non emettono in modo continuo (es. SRB) In caso di superamento dei limiti o dei valori di cautela/qualità consentono di stabilire quali sono le emittenti che contribuiscono al superamento
RILIEVI A LARGA BANDA
RILIEVI IN BANDA STRETTA
RETE MONITORAGGIO CAMPO ELETTRICO controllore centrale centralina remota hardware software modem GSM dual-band modem GSM dual-band
Stazioni di monitoraggio