Circolare numero 17 del 28/09/2011 Oggetto: Manovra bis di ferragosto (D.L 138/2011). Conversione in legge del decreto. Il 17 settembre u.s. è entrata in vigore la legge di conversione del D.L. 138/2011 (c.d. Manovra bis di ferragosto) contenente norme aggiuntive rispetto alla manovra economica di luglio (D.L. 98/2011). Di seguito si segnalano le principali norme di rilevanza fiscale, così come modificate a seguito del maxiemendamento approvato in sede di conversione in legge del provvedimento. Addizionale Irpef (art. 1 co. 10-11) A partire dal 2012 Comuni e Regioni potranno liberamente decidere di aumentare le addizionali Irpef. In particolare, i Comuni potranno deliberare aumenti dell addizionale fino al raggiungimento di un aliquota complessiva pari allo 0,8%. Le Regioni potranno invece deliberare aumenti dell addizionale fino all 1,4% nel 2012 e 2013 e salire fino al 2% nel 2014 e al 3% nel 2015. Contributo di solidarietà (art. 2 co. 1-2) E introdotto, per tutti i contribuenti, un prelievo fiscale extra, che dovrà essere versato per tre anni (dal 2011 al 2013), pari al 3% del reddito complessivo eccedente il limite di 300.000 euro. Restano confermati i contributi introdotti precedentemente a carico di statali e pensionati pari al 5% della quota eccedente i 90.000 di reddito e al 10% della quota eccedente i 150.000 euro. Il contributo costituisce onere deducibile. Le modalità con cui sarà trattenuto e versato il contributo saranno chiarite da un decreto del Ministro delle Finanze entro il 30 ottobre. Aumento dell aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art. 2 co. 2 bis/quater) Come già anticipato nella nostra circolare n. 15, aumenta dal 20 al 21% l aliquota Iva ordinaria applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate a decorrere dal 17 settembre. Restano invece ferme le aliquote ridotte del 4 e 10%.
A riguardo è necessario fare riferimento al momento impositivo di cui all art. 6 del Decreto Iva, che definisce esattamente il momento in cui l operazione si può considerare effettuata, ovvero - per la cessione di beni : a) beni immobili: la data di stipulazione del contratto; b) beni mobili: la data di consegna; - per la prestazione di servizi : rileva il momento del pagamento del corrispettivo. Qualora, prima dell entrata in vigore della legge, vi sia stato il pagamento di acconti oppure l emissione di fattura prima della consegna del bene o della prestazione del servizio, resta applicabile l aliquota del 20%. Con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato ed altri enti per i quali è applicabile la c.d. Iva ad esigibilità differita, l aliquota del 21% non si applica se, alla data del 16 settembre, è già stata emessa e registrata la relativa fattura. Ulteriore novità in ambito Iva riguarda lo scorporo dell imposta ai fini delle liquidazioni da parte dei commercianti al dettaglio. In tal caso potrà essere utilizzato soltanto il metodo matematico e non più anche il metodo delle percentuali. Divieto di utilizzo del contante oltre 2.500 euro (Art. 2, co. 4) Come anticipato nella nostra circolare n. 12, a decorrere dal 13 agosto è vietato trasferire somme in contanti di importi pari o superiore a 2.500 euro. Il divieto opera in tutti i casi in cui una delle due parti non sia un intermediario finanziario. Parimenti vietata è l emissione di assegni bancari, postali e circolari, per importi pari o superiori a 2.500 euro, senza la clausola di non trasferibilità e senza l indicazione del nome del beneficiario. Infine è stabilito che, entro il 30 settembre p.v., chi possiede libretti di deposito bancari e postali al portatore con un saldo pari o superiore a 2.500 euro, è obbligato ad estinguere il libretto oppure a ridurre il saldo dello stesso al di sotto di tale importo. Fatture dei professionisti (art. 2 co. 5) Qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in albi o ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell obbligo di emettere fattura, è irrogata la sanzione accessoria della sospensione dell iscrizione all albo o all ordine da 3 gg. ad un mese. In caso di recidiva la sospensione può essere applicata da un minimo di 15 gg. ad un massimo di 6 mesi.
Rendite finanziarie e capital gain (art. 2 co-6-34) Dal 1 gennaio 2012 si applicherà un aliquota ordinaria del 20% alle rendite finanziarie e capital gain conseguiti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ovvero: - agli interessi, ai premi, ai dividendi ed altri proventi costituenti reddito di capitale; - alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni ed alle operazioni assimilate. Restano esclusi dall applicazione dell aliquota ordinaria del 20% i titoli di Stato ed equiparati, i buoni postali fruttiferi, i titoli emessi da altri Stati (cui continuerà ad applicarsi l aliquota del 12,5%), nonchè i rendimenti derivanti dagli investimenti in forme di previdenza complementare (tassati con l aliquota dell11%). In particolare, l applicazione della nuova aliquota del 20% comporterà in alcuni casi delle riduzioni di tassazione, in altri degli incrementi. Riduzioni: la tassazione è ridotta dal 27% al 20% per gli interessi su depositi bancari, conti correnti, libretti postali e certificati di deposito. Vengono altresì ridotte la sostitutiva sugli interessi obbligazionari e titoli similari, le ritenute sui proventi erogati su titoli e certificati atipici, sui redditi di fonte estera. Incrementi: passa dal 12,5% al 20% la ritenuta sugli interessi e titoli similari tassati attualmente al 12,5%, la ritenuta sui redditi di capitale di fonte estera, la ritenuta su titoli cambiari e simili, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche, la ritenuta sui fondi d investimento, la sostitutiva sul risparmio gestito e la tassazione sulle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e la sostitutiva sui contratti assicurativi di capitalizzazione. Ulteriore novità riguarda le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi riferibili ad operazioni realizzate entro il prossimo 31 dicembre, al di fuori del reddito d impresa e appartenenti alla categoria dei redditi diversi (di cui alle lettere da c-bis a c-quater dell art. 67, co. 1 del DPR 917/1986) per le quali è fissato al 62,5% il limite compensabile con i futuri proventi. E infine previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere da c-bis a c-quiquies dell art. 67, co. 1 del DPR 917/1986, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, strumenti finanziari etc., alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che l opzione sia esercitata anche per le quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo italiano e straniero e che sia versata l imposta sostitutiva del 12,5% eventualmente dovuta. Si anticipa che, vista la complessità delle novità introdotte, le nuove norme sulle rendite finanziarie ed i capital gain saranno oggetto di ulteriore approfondimento in un autonoma circolare.
Detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione (art. 2 co. 12 bis e ter) In caso di cessione di immobile per il quale si sta beneficiando della detrazione del 36% per le ristrutturazioni, è previsto che la detrazione ancora spettante per i periodi d imposta successivi possa essere utilizzata dal venditore in alternativa al trasferimento all acquirente. Studi di settore (art. 2 co. 35) L Amministrazione finanziaria non potrà effettuare accertamenti analitico induttivi, basati su presunzioni semplici, nei confronti di soggetti congrui che abbiano indicato correttamente i dati nel modello degli studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati o, comunque, superiore a 50 mila euro, a condizione tuttavia che vi sia stata congruità per due anni consecutivi. Cooperative (art. 2 co. 36 bis/quater) A decorrere dal 2012 è previsto un aumento della tassazione ai fini Ires degli utili conseguiti dalle cooperative a mutualità prevalente. In particolare: - per le cooperative di consumo gli utili netti annui concorreranno alla formazione del reddito imponibile nella misura del 65% ; - per le altre cooperative (fatta eccezione per le cooperative agricole e di pesca) gli utili netti concorreranno alla formazione del reddito imponibile nella misura del 40%; E altresì disposta una modifica, applicabile a tutte le cooperative, per gli utili netti destinati alla riserva minima obbligatoria (pari al 30%) che dovranno ora concorrere alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%. Inoltre, per la determinazione dell acconto 2012 si dovrà procedere al ricalcolo dell imposta 2011 applicando le nuove percentuali. Società di comodo (art. 2 co. 36 quinquies e ss.) A decorrere dal 2012, le società di comodo costituite in forma di società di capitali devono assoggettare il reddito all aliquota Ires del 38%. Per la determinazione dell acconto 2012 si dovrà procedere al ricalcolo dell imposta 2011 applicando le nuove percentuali. Società in perdita (art. 2 co. 36 decies e ss.) Le società in perdita per 3 anni consecutivi sono considerate non operative a decorrere dal quarto periodo d imposta. Detta presunzione opera anche nel caso in cui la società sia in perdita per due anni consecutivi e nel terzo anno dichiari un reddito inferiore al reddito minimo di cui all art. 30, co. 3, Legge 724/1994.
La modifica si applicherà dal 2012 e avrà come base di riferimento il periodo 2009/2010/2011. Nel calcolo degli acconti 2012 la società dovrà perciò verificare se nel triennio precedente aveva maturato i requisiti per essere di comodo. Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari (art. 2 co. 36 terdecies e ss.) Per i soci o familiari dell imprenditore costituirà reddito -annoverabile tra quelli diversi di cui all art. 67 del Tuir- la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni aziendali. Se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono indeducibili dal reddito d impresa. E inoltre introdotto l obbligo di comunicare all Amministrazione finanziaria i beni delle società che vengono utilizzati dai soci, pena l applicazione di una sanzione pari al 30% della differenza tra il prezzo del bene ed il valore di mercato. La norma si applica a decorrere dal periodo d imposta 2012 ma se ne deve tenere conto nella determinazione degli acconti. Sanzioni penali per violazioni in materia di imposte dirette ed Iva (art. 2 co. 36 vicies) E stata ridotta la soglia di punibilità oltre la quale è configurabile il reato penale. In particolare: - il reato di dichiarazione fraudolenta sarà ravvisabile in caso di imposta evasa pari a 30.000 euro e 1.000.000 euro di elementi attivi non dichiarati; - il reato di dichiarazione infedele sarà ravvisabile in caso di 50.000 euro di imposta evasa e 2.000.000 euro di elementi attivi non dichiarati; - il reato di omessa dichiarazione sarà ravvisabile in caso di 30.000 euro di imposta evasa. E inoltre previsto un allungamento dei termini di prescrizione da 6 a 8 anni e l impossibilità di ricorrere alla sospensione condizionale della pena qualora l imposta evasa sia superiore al 30% del volume d affari e superiore a 3.000.000 euro.