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Stand/Etat 22.08.2014 NATIONALRAT / CONSEIL NATIONAL / CONSIGLIO NAZIONALE Herbstsession 2014 / Session d'automne 2014 / Sessione autunnale 2014 Ergänzung zu den Tagesordnungen Complément aux ordres du jour Complemento agli ordini del giorno Behandlung in Kat. IV / Traitement en cat. IV Anträge des Bundesrates / Propositions du Conseil fédéral / Dichiarazione del Consiglio federale + Annahme - Adoption - Adozione - Ablehnung - Rejet - Reiezione Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Dipartimento federale di giustizia e polizia 12.3773 n Mo. (Fässler Hildegard) Friedl. Transparenz der Zahlungsströme von Rohstoff-Unternehmen Mo. (Fässler Hildegard) Friedl. Transparence des paiements effectués par les entreprises de matières premières Mo. (Fässler Hildegard) Friedl. Trasparenza dei flussi di pagamento delle imprese attive nel settore delle materie prime 12.3785 n Mo. Freysinger. Asylzentren. Rechtliches Gehör für die Gemeinden Mo. Freysinger. Asile. Les communes ont le droit d'être entendues Mo. Freysinger. Asilo. I comuni hanno il diritto di essere sentiti 12.3834 n Mo. Freysinger. Schutz des Urheberrechts Mo. Freysinger. Protection du droit d'auteur Mo. Freysinger. Protezione del diritto d'autore 12.3855 n Mo. (Barthassat) Barazzone. Klärung der Anwendung von Artikel 418u des Obligationenrechts auf Vertriebsverträge Mo. (Barthassat) Barazzone. Clarifier l'application de l'article 418u du Code des obligations aux contrats de distribution Mo. (Barthassat) Barazzone. Chiarire l'applicazione dell'articolo 418u del Codice delle obbligazioni ai contratti di distribuzione 12.3929 n Mo. Lustenberger. Aufenthaltsgebiet für Asylbewerber auf den Zuweisungskanton begrenzen Mo. Lustenberger. Interdire aux demandeurs d'asile de quitter leur canton d'attribution Mo. Lustenberger. Limitare il soggiorno dei richiedenti l'asilo al cantone di attribuzione 12.3951 n Mo. Freysinger. Erschlichene Einbürgerung Mo. Freysinger. Naturalisation frauduleuse Mo. Freysinger. Naturalizzazione fraudolenta 12.4014 n Mo. (Ribaux) Favre Laurent. Für eine effiziente und einheitliche Bekämpfung von Hooliganismus Mo. (Ribaux) Favre Laurent. Pour une lutte efficace et cohérente contre le hooliganisme Mo. (Ribaux) Favre Laurent. Per una lotta efficace e coerente contro la tifoseria violenta 12.4034 n Mo. Fraktion CE. Flexible Anwendung der Lex Koller Mo. Groupe CE. Assouplir l'application de la lex Koller Mo. Gruppo CE. Applicazione flessibile della lex Koller Sprecherin/Porte-parole/Portavoce: Amherd - - - - - - - -

- 2-12.4068 n Mo. Regazzi. Melde- und Zeugnispflicht bei Kindsmissbrauch Mo. Regazzi. Abus commis sur des enfants. Obligation de dénoncer et de témoigner Mo. Regazzi. Obblighi di denuncia e di testimonianza in caso di abusi sui bambini 12.4076 n Po. Fraktion RL. Besonderes gerichtliches Verfahren zur Bekämpfung der Kleinkriminalität Po. Groupe RL. Introduction d'un processus judiciaire adapté à la lutte contre la petite délinquance Po. Gruppo RL. Introduzione di una procedura giudiziaria adeguata alla lotta contro la piccola criminalità Sprecherin/Porte-parole/Portavoce: Moret 12.4101 n Mo. Lehmann. Keine Wettbewerbsnachteile für Schweizer Casinos Mo. Lehmann. Remédier aux désavantages concurrentiels subis par les casinos suisses Mo. Lehmann. Nessuno svantaggio competitivo per i casinò svizzeri 12.4182 n Po. Lehmann. Gebietsreform in der Schweiz Po. Lehmann. Réforme territoriale en Suisse Po. Lehmann. Riforma territoriale della Svizzera 12.4195 n Po. Rossini. Notarielle Praktiken. Bürokratie abbauen, Kosten verringern Po. Rossini. Pratiques notariales. Réduire la bureaucratie et les coûts Po. Rossini. Pratiche notarili. Ridurre la burocrazia e i costi 12.4238 n Po. Fluri. Volkswirtschaftlicher Schaden durch illegale Angebote im Internet Po. Fluri. Utilisation d'offres illégales sur Internet. Impact sur l'économie Po. Fluri. Contenuti illegali su Internet. Danni per l'economia nazionale 12.4249 n Mo. Romano. Einziehung von Vermögenswerten ausländischer krimineller Organisationen in der Schweiz Mo. Romano. Confiscation des valeurs patrimoniales des organisations criminelles étrangères Mo. Romano. Confisca in Svizzera di beni delle organizzazioni criminali straniere - - - - - - -

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.3773 Mozione Trasparenza dei flussi di pagamento delle imprese attive nel settore delle materie prime Depositato da Fässler-Osterwalder Hildegard Ripreso da Data del deposito Depositato in Stato attuale Friedl Claudia 24.09.2012 Non ancora trattato Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di aumentare la trasparenza dei flussi di pagamento tra le imprese attive nel settore delle materie prime e i governi, conformemente alle disposizioni esecutive della sezione 1504 del Wall Street Reform and Consumer Protection Act varato negli USA. Occorre considerare segnatamente le aziende quotate e non quotate in borsa con sede o attività principale in Svizzera e le pratiche commerciali legate alle materie prime (incluso il commercio di transito). Motivazione Il 22 agosto 2012 la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha varato le disposizioni esecutive concernenti la sezione 1504 del "Dodd Frank Act", che obbliga le imprese del settore delle materie prime quotate in borsa negli Stati Uniti a pubblicare tutti i pagamenti a beneficio dei governi. Nei prossimi mesi, con la revisione delle direttive contabili e della direttiva sulla trasparenza l'unione europea dovrebbe adottare regole simili. In Canada, altra importante piazza borsistica e sede di imprese operanti nel commercio di materie prime, le aziende stanno elaborando insieme alle ONG un apposito programma quadro che sarà pronto entro la metà del 2013. Questo strumento mira a favorire l'uguaglianza giuridica tra le imprese attive nel settore delle materie prime. Recentemente, nella risposta all'interpellanza Müller Geri 12.3627 il Consiglio federale ha riconosciuto "l'importanza di una maggiore trasparenza nel settore delle materie prime", non da ultimo come mezzo per "incrementare la mobilizzazione interna di risorse nei Paesi in via di sviluppo". Nella risposta all'interpellanza Ingold 12.3449, inoltre, sottolinea che la Svizzera si impegna attivamente per l'ampliamento della trasparenza e degli obblighi in materia di rendiconti. Finora le iniziative spontanee come l'eiti hanno prodotto dei risultati ma non sono

state sufficienti per elaborare un programma quadro globalmente vincolante a favore della trasparenza. Uno strumento simile è ora in fase di sviluppo e la Svizzera, dato il suo peso nel commercio di materie prime, ha l'opportunità di fornire un contributo essenziale. In caso contrario, si teme che il nostro Paese possa attirare sempre più imprese intenzionate ad aggirare le leggi, esponendosi in misura ancora maggiore alle critiche internazionali. Inoltre, occorre garantire pari diritti a tutte le imprese elvetiche, facendo sì che in futuro siano tenute alla trasparenza tutte le aziende attive nel settore delle materie prime e non solo quelle quotate in borsa negli Stati Uniti o nell'ue, come sottolinea anche il Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Fehr Hans-Jürg 11.3859. Parere del Consiglio federale del 30.11.2012 Secondo la Commissione UE (COM/2011/684/definitivo), le imprese attive nei settori dell'industria mineraria o dello sfruttamento delle foreste primarie, che superano due delle tre soglie corrispondenti al totale di bilancio di 40 milioni di euro, al fatturato netto di 20 milioni di euro e all'effettivo di 250 impiegati, devono dichiarare in un rapporto annuale le somme versate ai governi. Le società quotate in borsa sottostanno al medesimo regime, ma non le imprese operanti unicamente nel commercio di materie prime. Attualmente la proposta della Commissione è in discussione presso il Consiglio e il Parlamento europei; il risultato definitivo è atteso per la primavera del 2013. Per attuare la legge Dodd-Frank (sezione 1504), citata nella mozione, la commissione americana "Securities and Exchange Commission (SEC)" ha adottato una serie di disposizioni, comparabili a quelle dell'ue, che applicherà alle imprese quotate in borsa. La legge Dodd-Frank riguarda in primo luogo le attività di estrazione delle materie prime, mentre il loro commercio è solo parzialmente contemplato. Il semplice commercio al di fuori del Paese di estrazione e il marketing sono esclusi, mentre l'esportazione sottostà alla normativa. Le disposizioni di attuazione della SEC sono attualmente molto controverse tanto che un'associazione di categoria le sta contestando in sede giudiziaria, ma la SEC prosegue comunque l'implementazione della Sezione 1504. Le imprese con sede in Svizzera, quotate in borsa negli Stati Uniti o nell'ue e attive nel settore dell'estrazione delle materie prime, dovrebbero pertanto dichiarare tutte le somme versate ai governi, come previsto dalle disposizioni proposte dalla Commissione UE e dalla legge Dodd-Frank. Il Consiglio federale intende seguire gli sforzi profusi dalle pertinenti autorità europee e statunitensi e approva l'obiettivo della mozione teso ad aumentare la trasparenza dei flussi di pagamento tra le imprese operanti nell'ambito dell'estrazione di materie prime e i governi. Sostiene inoltre l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (ITIE), promossa da Paesi, imprese e organizzazioni non governative, volta a rendere più trasparenti le somme versate a governi di Paesi in via di sviluppo da parte di tali imprese (cfr. interpellanza Müller Geri 12.3627). Il Consiglio federale ritiene che la portata definitiva delle disposizioni europee e americane sulla trasparenza sia ancora troppo poco chiara e che molto probabilmente il semplice commercio di materie prime al di fuori del Paese di estrazione ne sarà escluso. Per questo motivo respinge la mozione. La piattaforma interdipartimentale istituita dal Consiglio federale e diretta dal Dipartimento federale delle finanze, dal Dipartimento federale dell'economia e dal Dipartimento federale degli affari esteri sta attualmente stilando un rapporto di fondo. Se la mozione dovesse essere accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva la possibilità di proporre alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d'esame, che riguarderebbe unicamente le imprese rientranti nel campo d'applicazione delle future disposizioni europee o americane.

Proposta del Consiglio federale del 30.11.2012 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Cronologia / verbali Data Consiglio 07.03.2013 CN L'intervento viene ripreso dalla Signora Friedl. Camera prioritaria Cofirmatari (29) Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Amherd Viola Bertschy Kathrin Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Gysi Barbara Hadorn Philipp Haller Vannini Ursula Heim Bea Ingold Maja Jans Beat John-Calame Francine Leutenegger Oberholzer Susanne Markwalder Christa Marra Ada Meier-Schatz Lucrezia Moser Tiana Angelina Müller Geri Naef Martin Riklin Kathy Schenker Silvia Sommaruga Carlo Tornare Manuel Tschümperlin Andy Weibel Thomas Wyss Ursula Soggetti (in tedesco): Aiuto Rohstoffmarkt transnationales Unternehmen Zahlungsverkehr Transparenz Regierung Wirtschaftsethik Bergbau Korruption fairer Handel Rechnungsabschluss Ergänzende Erschliessung: 15 Competenza Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.3785 Mozione Asilo. I comuni hanno il diritto di essere sentiti Depositato da Freysinger Oskar Data del deposito Depositato in Stato attuale 25.09.2012 Non ancora trattato Testo depositato Chiediamo che il principio del diritto di essere sentiti, comunemente accettato e sancito dall'articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale, sia concretizzato anche nella legge sull'asilo con l'introduzione di una disposizione che garantisca ai comuni un diritto formale di essere associati e consultati, sin dall'inizio, a qualsiasi processo che preveda la creazione sul loro territorio o in prossimità di esso di un alloggio collettivo per persone sottoposte al diritto in materia di asilo. Motivazione In tutto il Paese l'alloggio dei richiedenti l'asilo è fonte di problemi e i cantoni, costretti ad ospitare i richiedenti attribuiti dalla Confederazione, mettono troppo spesso le autorità comunali dinanzi al fatto compiuto, informandole solo tardivamente delle disposizioni prese. Questa politica antidemocratica, che tratta le autorità elette alla stregua di avversari piuttosto che partner, disdegna in maniera inaccettabile gli oneri che l'istituzione di centri per richiedenti l'asilo impone quasi inevitabilmente ai comuni interessati, e persino a quelli limitrofi, a causa degli effetti collaterali nell'ambito della sicurezza pubblica (traffici di ogni genere, atti di inciviltà, ecc.). Parere del Consiglio federale del 21.11.2012 Il Consiglio federale non reputa opportuno introdurre nella legge sull'asilo una disposizione supplementare come quella chiesta nella mozione. La Costituzione e le leggi vigenti garantiscono in misura sufficiente ai comuni il diritto di essere sentiti. Il diritto costituzionale di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) include in particolare il diritto degli interessati a esprimersi prima della pronuncia della decisione, a produrre prove rilevanti, a consultare gli atti, a essere sentiti con istanze probatorie importanti e a collaborare all'acquisizione delle prove o perlomeno a esprimersi sulle risultanze probatorie. I comuni

possono far valere il diritto di essere sentiti se sono parte alla procedura e se il contestato atto di sovranità tange i loro diritti tutelati dalla Costituzione. La legge sulla procedura amministrativa (PA) e gli atti normativi cantonali sulla giurisdizione amministrativa illustrano più in dettaglio i diritti di essere sentiti. Questi principi si applicano anche nel diritto in materia di pianificazione del territorio. Gli articoli 33 e 34 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) concretizzano la tutela giurisdizionale e quindi anche la garanzia del diritto di essere sentiti. In particolare, la legislazione federale conferisce ai comuni diritti di ricorso concreti secondo l'articolo 34 capoverso 2 LPT. L'articolo 4 LPT tiene inoltre conto del principio di democrazia, in quanto sancisce i diritti di informazione e di partecipazione. In particolare, le autorità (cantonali) incaricate di compiti pianificatori devono provvedere a un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (art. 4 cpv. 2 LPT), il che include anche le pianificazioni in relazione agli alloggi per richiedenti l'asilo. L'Assemblea federale ha deciso modifiche urgenti della legge sull'asilo, entrate in vigore il 29 settembre 2012 (RU 2012 5359). In particolare, in virtù dell'articolo 26a LAsi, le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio. Tale disposizione è stata introdotta per attribuire il giusto peso al problema degli alloggi per i richiedenti. Si intende inoltre soddisfare la giusta richiesta dei cantoni di accelerare sensibilmente le procedure evadendone il maggior numero possibile nei centri federali. La validità dell'articolo 26a LAsi è limitata a tre anni; la destinazione può essere cambiata senza autorizzazione soltanto se sono adempiute le condizioni legali menzionate. Dopo averli consultati, la Confederazione è tenuta ad annunciare il cambiamento di destinazione al cantone e al comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio (art. 26a cpv. 3 LAsi). I comuni hanno pertanto la possibilità di esprimersi anche secondo l'articolo 26a LAsi. La Confederazione intende realizzare soluzioni consensuali nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Proposta del Consiglio federale del 21.11.2012 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Cofirmatari (23) Aeschi Thomas Amaudruz Céline Bortoluzzi Toni Brand Heinz Brunner Toni Bugnon André Flückiger-Bäni Sylvia Geissbühler Andrea Martina Grin Jean-Pierre Heer Alfred Joder Rudolf Kaufmann Hans Müller Thomas Müri Felix Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Reimann Maximilian Rime Jean-François Rösti Albert Rusconi Pierre Wandfluh Hansruedi Soggetti (in tedesco): Aiuto Flüchtlingsbetreuung Gemeinde Anhörung Kompetenzregelung Akzeptanz Asylbewerber/in Ergänzende Erschliessung: 2811

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.3834 Mozione Protezione del diritto d'autore Depositato da Freysinger Oskar Data del deposito Depositato in Stato attuale 27.09.2012 Non ancora trattato Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento, entro sei mesi, un progetto che consenta di proteggere i diritti d'autore ininterrottamente dall'autore fino al consumatore. Motivazione Negli ultimi anni la diffusione globale di Internet ha comportato l'aumento degli abusi in materia di diritto d'autore e dei furti di proprietà intellettuale. La Svizzera è l'unico Paese in Europa in cui non è vietato scaricare contenuti da fonti illegali. Sebbene siano protette dal diritto d'autore, le opere dei musicisti/degli autori sono offerte e consumate gratuitamente senza il loro consenso. Per gli artisti ciò significa, da un lato, che non possono più decidere in che modo la loro proprietà intellettuale è diffusa e utilizzata e, dall'altro, anche una considerevole perdita economica. Tale circostanza mette a repentaglio non soltanto la sopravvivenza economica degli artisti, bensì anche l'esistenza dell'intera economia creativa. Per ovviare alla situazione occorre pertanto provvedere affinché gli autori di contenuti creativi possano nuovamente decidere a quali condizioni e a quale prezzo rendere accessibile ai consumatori il loro lavoro. Deve continuare a essere possibile finanziare il proprio sostentamento con il lavoro creativo. Parere del Consiglio federale del 21.11.2012 Per il Consiglio federale, il diritto d'autore continua a rappresentare un pilastro importante della politica culturale anche nell'era digitale. Già nel rapporto sull'utilizzo non autorizzato di opere scaricate da Internet in adempimento del postulato Savary 10.3263 ha assicurato che avrebbe rivisto la questione del diritto d'autore e sarebbe intervenuto ove opportuno. Nel frattempo il capo del DFGP ha istituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti degli artisti, dei produttori, degli utenti e dei consumatori (AGUR 12), incaricato di illustrare, entro la fine del 2013, le possibilità di adeguare il diritto d'autore al progresso tecnico.

Per trovare soluzioni praticabili, occorre un ampio consenso. Il gruppo di lavoro include pertanto tutto lo spettro di interessi e deve disporre del tempo necessario per individuare soluzioni che permettano di raccogliere un ampio consenso. Il suo rapporto fungerà da base per la necessaria discussione politica. Proposta del Consiglio federale del 21.11.2012 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Cofirmatari (32) Amaudruz Céline Barthassat Luc Binder Max Bourgeois Jacques Brand Heinz Bugnon André Chevalley Isabelle Darbellay Christophe de Buman Dominique Français Olivier Geissbühler Andrea Martina Gilli Yvonne Grin Jean-Pierre Haller Vannini Ursula Heer Alfred Hiltpold Hugues Joder Rudolf Lüscher Christian Moret Isabelle Müller Thomas Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan Reimann Maximilian Rime Jean-François Rusconi Pierre Schwander Pirmin Stamm Luzi Steiert Jean-François Wandfluh Hansruedi Wasserfallen Christian Wobmann Walter Soggetti (in tedesco): Aiuto Urheberrecht geistiges Eigentum literarisches und künstlerisches Eigentum künstlerisches Schaffen Ergänzende Erschliessung: 12;2831 Competenza Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.3855 Mozione Chiarire l'applicazione dell'articolo 418u del Codice delle obbligazioni ai contratti di distribuzione Depositato da Barthassat Luc Ripreso da Data del deposito Depositato in Stato attuale Barazzone Guillaume 27.09.2012 Non ancora trattato Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica del Codice delle obbligazioni (CO) che chiarisca l'applicazione per analogia dell'articolo 418u CO ai contratti di distribuzione in senso lato (rappresentanza esclusiva, franchising e altri contratti di distribuzione). La revisione dovrà conservare il carattere eccezionale di una tale applicazione, tenuto conto dell'enorme importanza della norma nel sistema legale svizzero. L'indennità entrerà dunque in linea di conto soltanto se il distributore si trova di fatto in una situazione di dipendenza economica comparabile a quella di un agente. Infine, occorrerà garantire alle parti interessate la facoltà di escludere mediante convenzione qualsiasi pretesa di pagamento di un'indennità per la clientela. Motivazione Nella DTF 88 II 169, il Tribunale federale (TF) ha sancito il principio secondo cui non è possibile applicare per analogia l'articolo 418u CO per accordare al rappresentante esclusivo un'indennità per la clientela, tranne in casi molto particolari (all'epoca non precisati). Nella DTF 134 III 497, il TF ha precisato i casi in cui una tale analogia era giustificata. Ora, i numerosi criteri rilevati rischiano di fare dell'eccezione la regola, in quanto la maggior parte dei contratti di distribuzione ben redatti contiene numerosi, se non addirittura tutti, i criteri considerati dal Tribunale federale (M.-N. Zen-Ruffinen, Indemnité pour la clientèle: bonne affaire pour les distributeurs?, in: Mélanges Anne Petitpierre-Sauvain, Ginevra, 2009, pag. 424). Insieme a questo autore, va constatato che tali criteri non creano una situazione di dipendenza economica che giustifichi l'applicazione dell'articolo 418u CO; riflettono l'economia usuale del contratto di rappresentanza esclusiva, che impone al concedente di dotarsi di mezzi che gli permettano di assicurarsi che i suoi prodotti saranno distribuiti correttamente.

Inoltre, tale nuova giurisprudenza non ha comportato la certezza giuridica auspicata, vitale nel settore degli affari. Nella DTF 134, il TF si è limitato ad affermare che la concessione di un'indennità per la clientela al rappresentante esclusivo dipenderà sempre dall'esame delle circostanze del caso concreto. Nella decisione 4A_86/2010 (consid. 1.3), il TF sembra essere ritornato alla sua giurisprudenza iniziale (DTF 88 II 169), il che non fa altro che aumentare la confusione. A causa di tali imprecisioni, il diritto svizzero, cui in precedenza erano sottoposti numerosi contratti di distribuzione internazionali, è ora evitato dai commercianti internazionali di tutti i settori. La piazza arbitrale svizzera, che deve già fronteggiare una forte concorrenza, ne soffre considerevolmente e inutilmente. Parere del Consiglio federale del 14.11.2012 Se con la sua attività, l'agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del partner contrattuale e se questi ne trae notevole profitto anche dopo lo scioglimento del contratto, l'agente ha diritto, per quanto ciò non sia contrario all'equità, a un'adeguata indennità (art. 418u cpv. 1 CO). Il Tribunale federale ha deciso di applicare per analogia tale disposizione al contratto di distribuzione esclusiva - non disciplinato esplicitamente nella legge - se la situazione economica del rappresentante esclusivo nel caso concreto è comparabile a quella dell'agente, in particolare se il contratto di distribuzione esclusiva presenta la stessa ripartizione economica degli interessi e se la parte interessata sostiene un rischio equiparabile a quello dell'agente (DTF 134 III 497 segg.). Va sempre deciso in base alle circostanze del singolo caso, se la situazione economica del rappresentante esclusivo è comparabile a quella dell'agente e se quindi è possibile un'applicazione per analogia dell'articolo 418u CO (DTF 134 III 497, consid. 4.3). Il Tribunale federale ha definito una serie di criteri su cui ci si può basare per effettuare una distinzione. È stata così creata la certezza giuridica necessaria per la prassi; attualmente non vi è pertanto alcun bisogno di disciplinare la materia nella legge. Tanto più che una normativa legale si opporrebbe a uno sviluppo della giurisprudenza a seconda dei casi concreti e non renderebbe giustizia alla varietà dei rapporti contrattuali esistenti nella prassi. Va inoltre fatto notare che le parti contrattuali sono libere di strutturare un contratto di distribuzione esclusiva in modo da escludere un'applicazione per analogia dell'articolo 418u CO. La giurisprudenza illustrata è inoltre in sintonia con il quadro normativo in vari altri Paesi, quali ad esempio Germania o Austria. Anche in questi Stati il rappresentante esclusivo la cui situazione è comparabile a quella dell'agente ha diritto a un'indennità per la clientela, che non può essere esclusa per contratto. Proposta del Consiglio federale del 14.11.2012 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Cronologia / verbali Data Consiglio 03.01.2014 CN L'intervento viene ripreso dal Signor Barazzone. Camera prioritaria

Cofirmatari (10) Amaudruz Céline Buttet Yannick Freysinger Oskar Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Hiltpold Hugues Lüscher Christian Maire Jacques-André Perrin Yvan Regazzi Fabio Soggetti (in tedesco): Aiuto Alleinvertrieb Vertrieb Kommissionshandel Vertragshandel Vertrag des Privatrechts Obligationenrecht Ergänzende Erschliessung: 15 Competenza Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.3929 Mozione Limitare il soggiorno dei richiedenti l'asilo al cantone di attribuzione Depositato da Lustenberger Ruedi Data del deposito Depositato in Stato attuale 28.09.2012 Non ancora trattato Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) che consenta alle persone non titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio (richiedenti l'asilo) di soggiornare soltanto nel cantone di attribuzione. Motivazione La piazza della stazione di Lucerna è diventata un punto d'incontro sovraregionale per richiedenti l'asilo. Come siamo arrivati a questo punto? In Svizzera i richiedenti l'asilo godono di una libertà di movimento pressoché illimitata. Molto spesso ne abusano e l'aumento dei reati commessi nei centri urbani è ormai indiscusso. È vero che l'articolo 74 LStr consente di limitare, mediante l'assegnazione a un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio, la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo che perturbano o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Questa misura non consente tuttavia di emanare un divieto generale, bensì soltanto individuale, e pertanto non è sufficiente per risolvere i problemi cui devono attualmente far fronte i centri urbani. Limitando il soggiorno dei richiedenti l'asilo al cantone di attribuzione è possibile raggiungerli più facilmente e impedire che compiano spostamenti non necessari. La prassi proposta limita in misura accettabile la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo. Non si vieta loro di viaggiare in generale. Uno spostamento oltre i confini del cantone di attribuzione è tuttavia permesso soltanto se autorizzato dalla competente autorità. Parere del Consiglio federale del 30.11.2012 Il 1 febbraio 1995 sono entrate in vigore le misure coercitive del diritto in materia di stranieri, in seguito integrate a più riprese. Tali misure, che includono la carcerazione preliminare, cautelativa e in vista del rinvio coatto, l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di

accedere a un dato territorio e il fermo di breve durata, si propongono anzitutto di garantire l'esecuzione dell'allontanamento. In tal modo s'intende combattere la delinquenza ad opera degli stranieri in situazione illegale e dei richiedenti l'asilo. Secondo le basi legali vigenti, l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio può essere disposto in tre casi: per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici, per garantire la partenza o se il rinvio coatto è stato differito (art. 74 cpv. 1 lett. a-c LStr). È pertanto possibile imporre a un richiedente l'asilo che turba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio. Secondo la legge, tale misura intende in particolare combattere il traffico di stupefacenti. Il 23 gennaio 2004 la Commissione della gestione del (CdG-N) ha incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione di condurre un'inchiesta sull'applicazione e l'effetto delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. La CdG-N ha successivamente stilato un rapporto, comprendente 12 raccomandazioni (FF 2006 2415), pubblicato il 24 agosto 2005. Nella raccomandazione 10 la CdG-N ha proposto di invitare le Commissioni delle istituzioni politiche del e del Consiglio degli Stati a valutare, nel quadro della corrente revisione del diritto in materia di stranieri e di asilo, la possibilità di assegnare un luogo di dimora e di escludere l'accesso a un dato territorio ai richiedenti l'asilo durante i primi tre a sei mesi della procedura d'asilo. Il 23 gennaio 2009 la CdG-N ha sollecitato il Consiglio federale a presentare alla sua competente sottocommissione DFGP/CaF un rapporto sull'attuazione di tali raccomandazioni. Nel parere del 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha affermato di non ritenere opportuno disporre sistematicamente l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio nei confronti dei richiedenti l'asilo (cfr. in proposito il rapporto annuale 2009 della CdG e della DelCG; FF 2010 2341, 2391 segg.). Pur nutrendo comprensione per la richiesta avanzata nella mozione, il Consiglio federale continua a ritenere che le disposizioni legali sul'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio siano sufficienti. Consentono di limitare in modo mirato la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo che devono lasciare la Svizzera oppure turbano o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Disponendo in modo coerente tali provvedimenti, i cantoni possono contrastare tempestivamente ed efficacemente le situazioni menzionate nella mozione. Inoltre la normativa generale proposta riguarderebbe per altro tutti i richiedenti l'asilo, anche quelli che non contribuiscono a creare le situazioni problematiche illustrate dall'autore della mozione. Infine, la delimitazione del luogo di soggiorno varierebbe molto in quanto dipenderebbe dalle dimensioni del cantone di soggiorno. A parere del Consiglio federale sarebbe sproporzionato applicare sistematicamente tale misura a tutti i richiedenti l'asilo. Proposta del Consiglio federale del 30.11.2012 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Cofirmatari (6) Estermann Yvette Glanzmann-Hunkeler Ida Müller Leo Müri Felix Schilliger Peter Vitali Albert Soggetti (in tedesco): Aiuto Asylbewerber/in Freiheitsbeschränkung Aufenthalt von Ausländern/-innen Ausländerrecht

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.3951 Mozione Naturalizzazione fraudolenta Depositato da Freysinger Oskar Data del deposito Depositato in Stato attuale 28.09.2012 Non ancora trattato Testo depositato Nel caso di una persona che ha ottenuto la cittadinanza svizzera in maniera fraudolenta, il calcolo degli anni necessari alla naturalizzazione deve ripartire da zero dalla data di revoca, altrimenti l'articolo 41 della legge sulla cittadinanza (LCit) non ha alcuna utilità in senso stretto. Motivazione In virtù dell'articolo 41 LCit, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali. Ciò avviene quando uno straniero ha contratto matrimonio per ottenere un permesso di dimora, si fa naturalizzare, divorzia poco tempo dopo e si risposa con una cittadina del suo Paese d'origine. In un caso di questo tipo la naturalizzazione è di principio revocata. Tuttavia, il problema risiede nel fatto che poco tempo dopo la revoca della naturalizzazione l'interessato può presentare una nuova domanda di naturalizzazione ordinaria se adempie le condizioni (in particolare 12 anni di residenza in Svizzera). Un esempio concreto: uno straniero contrae matrimonio nel 2000 e ottiene subito un permesso di dimora. Nel 2006 è naturalizzato. Nel 2009 l'inganno è scoperto e lui viene denunciato. Nel 2010 gli è revocata la naturalizzazione. Dopo vari ricorsi, la decisione passa in giudicato nel 2012. Questa persona può tuttavia presentare una nuova domanda di naturalizzazione ordinaria non appena gli è stata revocata la cittadinanza svizzera. Parere del Consiglio federale del 14.11.2012 Secondo la vigente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0), gli stranieri la cui naturalizzazione agevolata è stata annullata possono presentare immediatamente una richiesta di naturalizzazione ordinaria se adempiono le condizioni degli articoli 12 segg LCit (12 anni complessivi di residenza in

Svizzera; integrati secondo l'art. 14 LCit). Attualmente la legge sulla cittadinanza non prevede alcuna disposizione che impedisca di presentare una nuova domanda dopo l'annullamento definitivo della naturalizzazione. Secondo la prassi consolidata, le autorità competenti in materia di naturalizzazione rigettano tuttavia domande presentate poco dopo un annullamento passato in giudicato. In tali casi prendono in considerazione una nuova domanda soltanto dopo un periodo di almeno due anni. Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di un intervento legislativo. Nel messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (FF 2011 2567) prevede un termine di attesa di due anni per la presentazione di una nuova domanda di naturalizzazione se il richiedente ha precedentemente commesso un abuso. Tale termine di attesa decorre solo a partire dall'entrata in vigore della decisione di annullamento, vale a dire dopo la decisione in merito a un eventuale ricorso. In tal modo si intende riprendere nella legge sulla cittadinanza la prassi finora applicata dalle autorità competenti in materia di naturalizzazione. Nell'ambito della revisione totale della legge sulla cittadinanza il Consiglio federale propone inoltre un adeguamento delle disposizioni del diritto in materia di stranieri relative alla revoca di permessi (art. 62 e 63 della legge federale sugli stranieri; RS 142.20): in futuro il (tentato) conseguimento fraudolento della cittadinanza potrà comportare la revoca del permesso per stranieri. Secondo le modifiche proposte dal Consiglio federale, in futuro in caso di annullamento e quindi perdita della cittadinanza non sarà possibile, per un certo tempo, presentare un'altra domanda di naturalizzazione e, a seconda delle circostanze, sarà persino disposto l'allontanamento dalla Svizzera. Queste modifiche mirano a combattere in maniera efficace gli abusi. Il Consiglio federale non ritiene necessari provvedimenti più incisivi. Nell'ambito dell'attuale revisione della legge sulla cittadinanza il Parlamento avrà peraltro l'opportunità di esprimersi anche in merito a questa problematica. Proposta del Consiglio federale del 14.11.2012 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Cofirmatari (17) Amaudruz Céline Egloff Hans Fehr Hans Grin Jean-Pierre Hausammann Markus Killer Hans Knecht Hansjörg Pantani Roberta Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reimann Lukas Reimann Maximilian Rime Jean-François von Siebenthal Erich Wobmann Walter Soggetti (in tedesco): Aiuto Einbürgerung Betrug Verfahrensrecht Rechtsmissbrauch Ergänzende Erschliessung: 2811 Competenza Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.4014 Mozione Per una lotta efficace e coerente contro la tifoseria violenta Depositato da Ribaux Alain Ripreso da Data del deposito Depositato in Stato attuale Favre Laurent 28.11.2012 Non ancora trattato Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive o una modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nonché, se necessario, una modifica della Costituzione federale che conferisca alla Confederazione la competenza di decidere in materia, affinché: 1. le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive siano uniformi; 2. le disposizioni attualmente previste dal concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive siano riprese; 3. gli acquirenti di biglietti d'entrata debbano identificarsi, in modo da agevolare il perseguimento in caso di disordini; 4. gli autori di disordini debbano rispondere penalmente, ma anche civilmente, dei loro atti, in particolare nei confronti dei club e delle associazioni sportive lese. Motivazione Attualmente alcune misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive sono previste dalla LMSI, ma soprattutto da un concordato del 15 novembre 2007, modificato il 2 febbraio 2012. La recente modifica ha, per esempio, introdotto la possibilità di perquisizioni preventive. Tale misura era opportuna, ma vi è il rischio che concretamente alcuni cantoni non vi aderiscano. Inoltre, alcuni cantoni colgono l'occasione per adottare disposizioni che istituiscono provvedimenti integrativi, che non saranno applicati su scala nazionale. Nella maggior parte dei casi le manifestazioni sportive a rischio oppongono squadre provenienti da cantoni diversi. È illogico e persino pericoloso che per il medesimo tipo di incontri con gli stessi rischi e le stesse implicazioni in materia di sicurezza siano applicabili

misure di sicurezza diverse a seconda del luogo dell'incontro. Tale circostanza rischia di comportare disordini causati appunto dall'ignoranza da parte dei tifosi delle regole vigenti negli altri cantoni. Per garantire una lotta coerente ed efficace contro la tifoseria violenta, occorre porre fine alle disparità cantonali e adottare una legislazione federale, che dovrà riprendere le norme del concordato modificato e introdurre altre misure utili. Parere del Consiglio federale del 13.02.2013 In vista di Euro 2008 e del campionato mondiale di hockey su ghiaccio del 2009, il legislatore aveva creato le basi giuridiche federali necessarie per combattere la violenza in occasione di manifestazioni sportive e aveva introdotto il sistema d'informazione Hoogan nonché misure di polizia quali l'interdizione di accedere a un'area, il divieto limitato di lasciare la Svizzera, l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia (FF 2005 5009). Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) era stata contestata la costituzionalità delle ultime tre misure, la cui applicazione era stata di conseguenza limitata fino alla fine del 2009. In seguito, il 29 agosto 2007 il Consiglio federale aveva adottato il messaggio concernente un disposto costituzionale sulla lotta contro gli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta) nonché una modifica della LMSI (FF 2007 5875). Tuttavia, a seguito dell'approvazione il 15 novembre 2007 del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e della successiva ratifica da parte di tutti i cantoni, la soluzione costituzionale è stata abbandonata a favore di un disciplinamento intercantonale. Le misure di lotta contro la tifoseria violenta riguardano in gran parte l'ambito della sicurezza interna. Tuttavia, poiché la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza è un campo d'applicazione essenziale della sovranità cantonale in materia di polizia, la Confederazione dispone in tale ambito soltanto di competenze legislative limitate. A livello federale, non vi sono dunque basi costituzionali sufficienti per adottare misure di lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Affinché la Confederazione possa legiferare in tale ambito, occorrerebbe conferirle le relative competenze. I cantoni continuano tuttavia a ritenere che una soluzione a livello federale costituirebbe un'ingerenza nella loro sovranità in materia di polizia e pertanto vi si oppongono in maniera decisa. Per tale motivo il Consiglio federale ha più volte rinunciato a intervenire in tale questione (cfr. mozione Glanzmann 11.3333, "Violenza in occasione di manifestazioni sportive", e mozione della Commissione della politica di sicurezza del 12.3018, "Lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive"). Si rimanda inoltre al rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045, "Sicurezza interna: chiarire le competenze", del 3 marzo 2010 (FF 2012 3973 segg.). Il rapporto stabilisce che i cantoni dovrebbero analizzare il modo in cui attuano la legislazione vigente e procedere, se del caso, ai miglioramenti necessari. Ed è proprio questa la strada intrapresa dai cantoni con la revisione del Concordato del 15 novembre 2007. Anche se non tutti i cantoni dovessero aderire al concordato rivisto, il concordato del 15 novembre 2007 continuerebbe a essere applicabile in tutti i cantoni. Inoltre, per quanto concerne la responsabilità penale e civile, nel diritto penale e nel diritto in materia di responsabilità civile esistono basi giuridiche federali, e pertanto uniformi, per perseguire gli autori di disordini. Il Consiglio federale non ritiene dunque necessario intervenire in materia. Infine, occorre menzionare che il Consiglio federale esaminerà in un rapporto separato le questioni sollevate nel postulato Glanzmann 11.3875, "Manifestazioni sportive e violenza". Il rapporto conterrà in particolare le valutazioni delle esperienze nel frattempo raccolte nel quadro dell'applicazione del concordato rivisto e le pertinenti conclusioni. Proposta del Consiglio federale del 13.02.2013 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali Data Consiglio 21.06.2013 CN L'intervento viene ripreso dal Signor Favre Laurent. Camera prioritaria Cofirmatari (7) Amaudruz Céline Favre Laurent Feller Olivier Perrin Yvan Pezzatti Bruno Schneeberger Daniela Vitali Albert Soggetti (in tedesco): Aiuto Gewalt Sportanlass strafbare Handlung Koordination Beziehung Bund-Kanton Ergänzende Erschliessung: 12;28 Competenza Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 12.4034 Mozione Applicazione flessibile della lex Koller Depositato da Portavoce Data del deposito Depositato in Stato attuale Gruppo PPD-PEV Amherd Viola 03.12.2012 Non ancora trattato Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un disegno sull'applicazione flessibile della lex Koller che consenta, su richiesta motivata di un cantone, di aumentare i contingenti di autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza e unità di abitazioni, in particolare per apparthotel. Motivazione La lex Koller è stata emanata negli anni Ottanta per evitare l'eccessivo dominio straniero sul suolo indigeno. Attualmente alcuni la considerano uno strumento contro l'edificazione selvaggia, la speculazione immobiliare, l'aumento dei prezzi, il riciclaggio di denaro. La lex Koller non è tuttavia il mezzo adeguato per raggiungere questi obiettivi. Tali derive vanno ovviamente combattute. È tuttavia sbagliato ridurre questa lotta a determinate nazionalità e alla questione del domicilio, come avviene con la lex Koller. Quello di cui necessitano oggi comuni e cantoni è una nuova valutazione oggettiva della situazione dopo la votazione sulle abitazioni secondarie e alla luce della legge sulla pianificazione del territorio. Tutti questi progetti sono correlati reciprocamente. I cantoni e i comuni sono già costretti a ripensare sostanzialmente la loro pianificazione futura. A tal fine necessitano tuttavia di una certa libertà d'azione, affinché possano continuare a reagire in modo mirato alle sfide locali e regionali. Dato che nel nostro Paese le esigenze regionali variano considerevolmente, le regole per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero devono soddisfare condizioni adeguate sul piano cantonale, regionale e comunale. Proprio nelle zone rurali il turismo riveste una particolare importanza economica, che impone che si tenga conto della situazione locale. È pertanto necessario adeguare le disposizioni legali alla situazione attuale risultante, tra le altre cose, dall'approvazione dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie. Gli investimenti stranieri diretti nella costruzione di abitazioni possono creare o mantenere posti di lavoro e aumentare l'offerta di abitazioni in affitto, limitata in varie località turistiche. Le esperienze mostrano inoltre