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Lo straordinario Questa materia e' regolata da leggi e dal contratto nazionale. Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria (contratti Federmeccanica e Confapi). Indice Cap. Titolo Pag. 1. Definizione dell'orario normale e dello straordinario 1 2. I limiti all'effettuazione del lavoro straordinario 2 3. L'obbligo di comunicazione previsto dalla legge 2 4. L'obbligo di informazione e di contrattazione 2 5. Poteri dell'azienda e obblighi del lavoratore 2 6. Banca ore 3 7. La retribuzione 3 8. Come si calcolano le maggiorazioni 5 9. L'incidenza sugli istituti contrattuali delle maggiorazioni 6 1. Definizione dell'orario normale e dello straordinario L'orario normale aziendale deve rispettare i vincoli previsti dal contratto nazionale che, a sua volta, deve rientrare nelle prescrizioni delle leggi in materia. La normativa attuale (art. 3 Dlg 66/2003) fissa in 40 ore, la durata normale dell'orario di lavoro settimanale. La stessa legge prevede che i contratti collettivi nazionali possano, oltre che disporre un'ulteriore riduzione del predetto limite, stabilire che il limite massimo delle 40 ore operi come media da rispettare in un periodo plurisettimanale, comunque non superiore all'anno. Il decreto legislativo 66/2003 prevede che la durata media dell orario di lavoro non possa in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, compresi le ore di lavoro straordinario La legge prevede che il ricorso al lavoro straordinario debba contenuto ma per le aziende molto spesso tale istituto è uno strumento per allungare la giornata lavorativa e per coprire carenze di organico strutturali. Compito del sindacato è quello di verificare la correttezza dei comportamenti aziendali pretendendo le informazioni in materia previste da leggi e CCNL. LE LEGGI SULL'ORARIO DI LAVORO Regio decreto legge (Rdl), 692 del 15.3.1923 Rdl 1955/1956 e 1957 del 10.9.1923 Legge 549 del 28.12.1995 Legge 196 del 24.6.1997 Rdl 2657 del 6.12.1923 Decreto legge 335 del 29.9.1998 (convertito con modifiche nella Legge 409 del 27.11.1998) Dopo il varo della legge 409/98, per chiarire l'applicazione della normativa in merito al lavoro straordinario nelle imprese industriali (e solo in queste), il ministero del Lavoro (febbraio 1999) ha diffuso la circolare n. 10. Decreto Legislativo 66 dell 8 aprile 2003 Disciplina applicabile ai lavoratori dell industria metalmeccanica Il contratto dei metalmeccanici definisce lavoro straordinario quello eseguito, dopo l'orario giornaliero, fissato in ogni singola azienda, per far fronte a esigenze di carattere eccezionale. 1

2. I limiti all'effettuazione del lavoro straordinario (previsti dai contratti nazionali dell'industria metalmeccanica) a) Il limite annuo per ciascun lavoratore Contratto Federmeccanica - 200 ore per le aziende superiori ai 200 dipendenti - 250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti - 260 ore per le attivita' di manutenzione, installazione e montaggio di impianti Contratto Api - 250 ore annue per gli addetti alla produzione - 280 ore annue per le attivita' di riparazione aeronautica, navale e impiantistica. b) Limite giornaliero e settimanale Lo straordinario deve essere contenuto nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Sanzioni: e' prevista una sanzione amministrativa che va da 100 a 300 mila lire per ogni lavoratore interessato qualora il datore di lavoro faccia superare i limiti previsti dalla legge e dai contratti per l'effettuazione del lavoro straordinario. 3. L'obbligo di comunicazione previsto dalla legge In caso di superamento delle 48 ore settimanali, per lavoro straordinario, il datore di lavoro e' tenuto a informare, la Direzione provinciale del Lavoro. La comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del Lavoro circa il superamento delle 48 ore di lavoro, attraverso lo straordinario, deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento. Quando la prestazione straordinaria sia determinata da esigenze tecnico-produttive o per casi di forza maggiore, analoga comunicazione dovra' essere inoltrata alla Rsu o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative aderenti alle confederazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 4. L'obbligo di informazione e di contrattazione (previsto dal contratto nazionale) L'azienda, salvo casi eccezionali e imprevedibili, dara' informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rsu. Per le aziende di installazione, manutenzione e montaggio e' prevista la semplice comunicazione alle Rsu. Nel caso di lavoro straordinario nella giornata di sabato e' necessario un vero e proprio accordo sindacale. 5. Poteri dell'azienda e obblighi del lavoratore Fermi restando i limiti annuali, giornalieri e settimanali, l'azienda puo' disporre, dandone preavviso ai lavoratori interessati, almeno 24 ore prima, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti da informazione e contrattazione con la Rsu, nelle seguenti misure: a) Federmeccanica: - 32 ore annue per i lavoratori turnisti - 32 ore annue per i lavoratori non turnisti dipendenti da aziende con oltre 200 addetti 2

- 40 ore annue per i lavoratori non turnisti dipendenti da aziende che occupano fino a 200 addetti. b) Api: - 32 ore annue per tutti i lavoratori in produzione, turnisti e non - 36 ore annue per tutti i lavoratori non in produzione. Nessun lavoratore puo' rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario. Nota bene: lo sciopero dello straordinario indetto dalle Rsu e' giustificato motivo per non compiere lavoro straordinario. 6. Banca ore A partire dal 1 gennaio 2000 e' stata istituita, nei contratti nazionali, la banca ore. Ciascun lavoratore ha la facolta' di far confluire, in alternativa alla corresponsione della relativa retribuzione, le ore di starordinario prestate oltre le 89 annue, per le imprese fino a 200 dipendenti, e, oltre le 32 annue, per tutte le altre, per usufruire, in periodi successivi, di giornate di permesso retribuito. Per le aziende Confapi, le ore di lavoro che si potranno accantonare sono quelle eccedenti le 60 annuali. Ai lavoratori che, nel corso del mese in cui e' stata effettuata la prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volerne il pagamento, le relative erogazioni con le maggiorazioni previste avverra' con il periodo di paga corrente. A coloro che prestano lavoro straordinario, qualora non dichiarino, entro il mese successivo, di volere il riposo compensativo, sara' devoluto il pagamento dello straordinario con le relative maggiorazioni, nel periodo di paga successivo al bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione. Ai lavoratori che, entro un mese dall'effettuazione dello straordinario, dichiarino formalmente di voler fruire del riposo compensativo verra' corrisposta, per le ore che confluiscono nella Banca ore, una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario (per esempio: per il lavoro prestato di sabato verro' corrisposta una maggiorazione pari al 25%). 7. La retribuzione Le ore straordinarie vengono retribuite applicando delle maggiorazioni che variano a seconda della prestazione effettuata. E' scorretto il comportamento delle aziende che, in caso di assenze per permessi non retribuiti (per esempio per sciopero), compensano tali assenze con le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nella stessa giornata o nella stessa settimana, evitando di corrispondere la maggiorazione. Le percentuali di maggiorazione dei contratti Federmeccanica sono diverse da quelle del contratto Api. Le tabelle 1 e 2 comprendono anche le maggiorazioni per il lavoro notturno. Solo per il contratto Federmeccanica, lo straordinario del sabato, se compiuto nella misura superiore alle 2 ore, e' retribuito con una maggiorazione del 50%. 3

Tab. 1 - Maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno (dipendenti da aziende che applicano il Ccnl Federmeccanica) Lavoro straordinario non a turno a turni - prime 2 ore 25 25 - ore successive 30 30 Lavoro notturno**: non a turno a turni - fino alle ore 22 20 15 - oltre le ore 22 30 15 - straordinario prime 2 ore 50 40 - straordinario ore successive 50 45 Lavoro Festivo 50 50 - con riposo compensativo* 10 10 - straordinario oltre le 8 ore 55 55 - straordinario con riposo compensativo (oltre le 8 ore)* 35 35 Lavoro notturno e festivo 60 55 - con riposo compensativo* 35 30 - straordinario oltre le 8 ore 75 65 - straordinario con riposo compensativo (oltre le 8 ore)* 55 50 (*) Il lavoro festivo in giorni di domenica, con riposo compensativo, e' consentito solo nei casi previsti dalla legge. (**) Il lavoro notturno decorre: - per gli operai dalle 12 ore successive al primo turno del mattino. - per gli equiparati e gli impiegati quello compreso tra le 21 e le 6 del mattino 4

Tab. 2 - Maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno (dipendenti da aziende che applicano il Ccnl Api) Lavoro straordinario non a turno a turni - diurno 20 20 Lavoro notturno**: non a turno a turni - fino alle ore 22 25 25 - oltre le ore 22 35 35 - straordinario prime 2 ore 50 40 - straordinario ore successive 50 45 Lavoro festivo 55 55 - con riposo compensativo* 10 10 - straordinario oltre le 8 ore 55 55 - straordinario con riposo compensativo (oltre le 8 ore)* 35 35 Lavoro notturno e festivo 60 55 - con riposo compensativo* 35 30 - straordinario oltre le 8 ore 75 65 - straordinario con riposo compensativo (oltre le 8 ore)* 55 50 (*) Il lavoro festivo in giorni di domenica, con riposo compensativo, e' consentito solo nei casi previsti dalla legge. (**) Il lavoro notturno decorre: - per gli operai dalle 12 ore successive al primo turno del mattino. - per gli equiparati e gli impiegati quello compreso tra le 21 e le 6 del mattino 8. Come si calcolano le maggiorazioni a) Operai Le percentuali di maggiorazione sono computate sulla paga base di fatto e, per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo. Non vengono quindi computati, salvo accordi o prassi aziendali, gli scatti di anzianita' e l'edr (Elemento distinto dalla retribuzione). Esempio di calcolo dello straordinario Lavoratore di 3 livello, ha effettuato 10 ore di lavoro straordinario in un mese: - 4 al 25% - 2 al 30% - 4 al 50% 5

Istituto contrattuale Retribuzione del lavoratore Paga base 1.097,794 1.097,724 Edr 10,329 - Scatti 50,096 - Retribuzione utile ai fini del calcolo delle maggiorazioni Cottimo medio 19,109 Cottimo (minimo): 14,355 Superminimo di categoria o Terzo elemento Totale retribuzione mensile da prendere a base per il calcolo delle maggiorazioni 15,494 15,494 1.192,822 1.127,643 Euro 1.192,822 : 173 = Euro 6,895 (Retribuzione oraria) Euro 1.127,643 : 173 = Euro 6,518 (Retribuzione oraria utile ai fini del calcolo della percentuale di maggiorazione) 4 ore al 25% = [6,895 + 1,629 (= 25% di 6,518)] = 8,524 x 4 = Euro 34,100 2 ore al 30% = [6,895 + 1,955 (= 30% di 6,518)] = 8,850 x 2 = Euro 17,700 4 ore al 50% = [6,895 + 3,259 (= 50% di 6,518)] = 10,154 x 4 = Euro 40,616 Totale straordinario mese = Euro 92,416 b) Impiegati ed equiparati Le percentuali di maggiorazione sono computate sul minimo contrattuale di categoria piu' aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', indennita' di contingenza. La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile precedentemente definito per 173. Il sistema di calcolo, tenendo presente la diversita' delle voci da prendere a base, e' uguale a quello per gli operai. Accordi o prassi aziendali possono comprendere altre voci nella paga da prendere a base di calcolo delle percentuali di maggiorazione per gli impiegati. 9. L'incidenza sugli istituti contrattuali delle maggiorazioni Il contratto non afferma esplicitamente che occorre tener presente il maggior orario prestato (lavoro straordinario) ai fini del calcolo degli istituti contrattuali. Tuttavia afferma che la retribuzione di tali istituti dovra' essere calcolata tenendo presente la paga globale di fatto che percepisce il lavoratore. Pertanto se un lavoratore svolge costantemente e continuativamente lavoro straordinario, non vi e' dubbio che la paga di fatto di quel lavoratore e' composta anche dalla maggiorazione e dalla retribuzione per il maggior orario prestato. In tal senso si e' espresso il giudizio prevalente della magistratura. Occorre dunque chiedere, dove ancora non lo si fosse fatto, l'incidenza delle maggiorazioni, in caso di lavoro straordinario continuativo e costante, su tredicesima, ferie e festivita'. Esempio di calcolo dell'incidenza del lavoro straordinario costante e continuativo su tredicesima, ferie e festivita': - 1 ora di lavoro straordinario ogni giorno, pari a 5 ore settimanali. - tutte le ore di straordinario sono poi maggiorate del 25%. La percentuale di ore lavorate in piu' durante la settimana e': [5 ore : 40 x 100 = 12,5]. 6

La percentuale di maggiorazione da applicare su tutte le ore e': 12,5 x 25% = 3,125 Possiamo ora calcolare l'incidenza del lavoro straordinario: Paga oraria: Euro 6,088 Paga oraria utile ai fini del calcolo delle maggiorazioni: 5,740 a) Incidenza totale dello straordinario su una festivita': ore 8 x 12,5% = 1 ora x Euro 6,088 = Euro 6,088 + ore 8 x 0,179 (= 3,125% di Euro 5,740) = Euro 1,432 = Totale incidenza lavoro straordinario su una festivita' = Euro 7,520 b) Incidenza nelle ferie di un anno: ore 160 x 12,5% = 20 ore che x Euro 6,088 = Euro 121,760 + ore 160 x 0,179 (= 3,125% di Euro 5,740 ) = Euro 28,640 = Totale incidenza straordinario su ferie di un anno = Euro 150,400 c) Incidenza nella tredicesima: ore 173 x 12,5% = 21,625 ore che x 6,088 = Euro 131,653 + ore 173 x 0,179 (=3,125% di Euro 5,740) = Euro 30,970 = Totale incidenza lavoro straordinario su 13.ma mensilita' = Euro 162,623 Esempio di incidenza del lavoro straordinario sull'anzianita' spettante fino al 31/5/82 Si sommano tutti i valori del lavoro straordinario degli ultimi 3 anni, compresa l'indennita' di contingenza (dall'1/6/79 al 31/5/82) e si divide l'importo complessivo per 36 ore (sono i mesi di 3 anni). Si trova in tal modo un valore medio mensile che va aggiunto alla paga utile ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita'. Straordinario dall'1/6/79 al 31/12/79 = Euro 226,011 Straordinario dall'1/1/80 al 31/12/80 = Euro 376,204 Straordinario dall'1/1/81 al 31/12/81 = Euro 649,352 Straordinario dall'1/1/82 al 31/5/82 = Euro 375,327 Totale Euro 1.626,894 Euro 1.626,894: 36 = Euro 451,915 (media mensile che, diviso 173, e' = 2,612 - cifra oraria da aggiungere ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita'). a) Incidenza lavoro straordinario sul calcolo del Tfr a partire dall'1/6/82 Si aggiungono mensilmente i valori corrisposti alle ore di lavoro straordinario e di maggiorazione secondo le modalita' stabilite dalla legge 297/82 e il contratto di lavoro; Il lavoro straordinario incide solo nella quota accantonata fino al 5.7.94 (vedi espressa disposizione testo contratto vigente). b) I contributi a carico delle aziende Le modifiche introdotte con la legge 549 del 28.12.1995 interessano essenzialmente gli aspetti contributivi connessi con il lavoro straordinario e sono finalizzate, prevedendo maggiori oneri a carico delle aziende, a disincentivare il ricorso al lavoro straordinario: Ricordiamo che la misura del contributo per le ore di lavoro da considerare straordinarie introdotte da tale legge sono pari al: - 5% della retribuzione relativa alle ore di lavoro eccedenti le 40 settimanali, per le imprese che occupano piu' di 15 dipendenti; - 10% per le ore eccedenti le 44, per le sole imprese industriali occupanti piu' di 15 dipendenti; - 15% per le ore eccedenti le 48, a prescindere dal requisito occupazionale 7