RELAZIONE TECNICA DI Valutazione Acustica Previsionale



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Area Ambiente Consulenza e Gestione Ambientale Via S. Gregorio VII, 46 84125 Salerno tel/fax 089/228683 e-mail: alfredoamato1960@libero.it Committente: EDIL CAVA S.R.L. RELAZIONE TECNICA DI Valutazione Acustica Previsionale REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LE ATTIVITA DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO IN R13 ED R5 E DI DEPOSITO PRELIMINARE IN D15 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, NEL COMUNE DI CAVA DE TIRRENI (SA), ALLA VIA ALFONSO D AMICO ZONA INDUSTRIALE SALERNO, 9 SETTEMBRE 2015 IL RELATORE DOTT. ALFREDO AMATO TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE (ART. 2 COMMA 6 E 7 DELLA LEGGE 447/95) CON D.P.G.R. N. 015740 DEL 3/11/99 Pagina 1 di 21

I N D I C E 1. PREMESSA 3 1.1 La Disciplina Transitoria Contenuta Nel dpcm 01/03/1991 e Il dpcm 14/11/1997 3 1.1.1 La Valutazione di impatto acustico 6 1.1.2 Valutazione del Clima acustico 7 2. DESCRIZIONE DEL SITO, DELLE STRUTTURE E DELLE SORGENTI SONORE 7 2.1 Descrizione Del Sito 7 2.2 Descrizione sommaria delle opere in progetto 9 2.3 Descrizione delle attrezzature dell impianto 10 2.4 Individuazione dei ricettori 10 3. VALUTAZIONE ACUSTICA PREVISIONALE 10 3.1. individuazione delle sorgenti sonore fisse 10 3.2 calcolo di stima delle immissioni sonore 11 3.2.1 Propagazione del suono all'esterno 11 3.2.2 Caratteristiche dei locali e potere fonoisolante 11 3.2.3 Livello sonoro dell emittente interna 13 3.3. valutazione previsionale dei livelli di immissione di rumore in ambiente esterno 13 3.3.1. Misure Fonometriche 15 3.3.2 Condizioni di misura generali 15 3.3.3 Risultati delle misure 15 3.3.4 Descrizione delle sorgenti Sonore significative a carattere stazionario 16 3.3.5 Verifica d impattto acustico 17 3.3.6 Validità della valutazione 18 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 18 Pagina 2 di 21

1. PREMESSA Su incarico della EDIL CAVA S.R.L., con sede operativa nel comune di Cava de Tirreni, alla via A. D Amico., il sottoscritto dott. Alfredo Amato, iscritto nell elenco del Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (art. 2 comma 6 e 7 della Legge 447/95) con D.P.G.R. n. 015740 del 3/11/99 (allegato 2), redige su base teorica un parere sull impatto acustico inerente la realizzazione di un capannone industriale per lo svolgimento di Attività di messa in riserva, trattamento e recupero R13 R5 e di deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi, in applicazione dell art. 8 comma 4 della Legge-Quadro n 447 del 25/10/95 pubblicata sulla Gazz. Uffic. del 30/10/1995. 1.1 LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NEL DPCM 01/03/1991 E IL DPCM 14/11/1997 Il dpcm 01/03/91, pubblicato in data 08/03/91 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 57 Serie Generale Parte Prima, introduce, in base all art. 4 della Legge 833/78 e all art. 2 della Legge 349/89, Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti Abitativi e nell Ambiente Esterno. Successivamente, secondo quanto previsto dalla legge quadro 447/95, è stato pubblicato sulla G.U. dell'01/12/97 il d.p.c.m. 14/11/97 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") che in parte abroga e in parte modifica i contenuti dei d.p.c.m. 01/03/91 e fissa i limiti massimi alle immissioni sonore. Tali limiti, distinti in diurno e notturno, sono differenziati in base alla destinazione d'uso dell'area, secondo classi esplicitate in entrambi i decreti. In attesa della suddivisione definitiva del territorio comunale, "si applicano alle sorgenti sonore fisse escludendo quindi ogni forma di traffico o sorgente mobile, i limiti di accettabilità riportati nella tabella III, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.p.c.m. 0 1/03/91, se rimane inalterato. Il Comune di Cava de Tirreni ha disposto tale provvedimento e si applicano i limiti di tab. IVB. A tale assetto normativo definitivo dovranno adeguarsi anche le sorgenti mobili. L art. 2 comma 3 del d.p.c.m. 14/11/97 definisce e puntualizza dove devono essere eseguiti i rilevamenti e le verifiche dei valori di emissione: in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità". I valori limite, stabiliti nello stesso decreto, sono riportati nelle tabelle IV A, IV B, IV C, IV D. Essi sono da rispettare una volta definita, da parte del comune, la suddivisione del territorio nelle 6 classi di destinazione d'uso riportate in tabella V, espresse nel d.p.c.m. 01/3/91 e ribadite ugualmente nel d.p.c.m. 14/11/97, cui vengono assegnati i limiti obiettivo descritti dalla tab. IV C. La progressione nella applicazione dei valori limite di cui al nuovo decreto è la seguente: 1) i comuni fissano limiti obiettivo di qualità" (qui tab. IV C) mediante la zonizzazione acustica; 2) nelle stesse zone, l'insieme delle sorgenti non deve superare i limiti di immissione (qui tab. IV B) mentre la singola sorgente non deve superare i limiti di emissione (qui tab. IV A); 3) i piani di risanamento acustico comunale scattano automaticamente se vengono superati i limiti di attenzione (qui tab. IV D); questi sono, nel lungo periodo, pari ai limiti di immissione; se invece di considerare una sola ora di disturbo, il limite di attenzione è pari al valore del limite di immissione aumentato di 10 db(a) in orario diurno e 5 db(a) in orario notturno. Il nuovo decreto modifica inoltre nei limiti e nei criteri applicativi dei criterio differenziale il d.p.c.m. 01/03/91. L'art. 4 del d.p.c.m. 14/11/97 prevede infatti che, per zone non esclusivamente industriali, non debbano essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, determinate differenze tra il livello limite di immissione del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo, cioè tra i livelli rispettivamente misurati in presenza ed in assenza della specifica sorgente: tali valori differenziali massimi sono pari a 5 db(a) per il periodo diurno e 3 db(a) per il periodo notturno, fatto salvo il caso in cui l'effetto del rumore si possa ritenere trascurabile, ovvero nei seguenti casi: Pagina 3 di 21

a) se il rumore misurato all'interno dell'abitazione a finestre aperte è inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno e 40 db(a) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato all'interno dell'abitazione a finestre chiuse è inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno. Tra le altre novità introdotte si ricordano: 1) la definizione dell'applicabilità dei limiti di immissione e della presentazione dei piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto (artt. 4 e 6.3); inoltre il decreto rimanda all'emanazione di un ulteriore specifico decreto i limiti di emissione nelle fasce di pertinenza (art. 3); 2) l'introduzione dei valori di attenzione riferiti ad un'ora e riferiti all'intero tempo di riferimento (art. 6.1 ); 3) la presentazione di un piano di risanamento (art. 7 della Legge n. 447/95) è necessaria quando si ha il superamento dei valori di attenzione; nel caso di aree esclusivamente industriali tale piano deve essere presentato se si superano i valori relativi all'intero periodo di riferimento (art. 6.2); 4) finché i comuni non adottano una suddivisione del territorio redigendo la zonizzazione acustica si applicano i limiti di cui all'art. 6 comma 1 dei d.p.c.m. 01/03/91; 5) il superamento dei limiti acustici comporta l'adozione di sanzioni (art. 8.2); 6) la definizione di valori di qualità indicati nella Legge Quadro n. 447/95 (art. 7). Il d.p.c.m. 14/11/97 è entrato in vigore 01/01/98 (art. 10) e con l'effetto dell'entrata in vigore sono stati aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1 del d.p.c.m. 01/03/91. Tabella III Zonizzazione Limite diurno Leq db(a) Limite notturno Leq db(a) Tutto il territorio nazionale 70 60 Zona A (decreto ministeriale n 1444/68) (*) 65 55 Zona B (decreto ministeriale n 1444/68) (*) 60 50 Zona esclusivamente industriale 70 70 (*) Zone di cui all art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n 1444: Zona A: Centro storico Zona B: Zona Mista Tabella IV A Valori limite di emissione - Leq in db(a) (art. 2 d.p.c.m. 14 Novembre 1997) tempi di riferimento classi di destinazione d uso del territorio limite diurno - (06.00 22.00) limite notturno - (22.00 06.00) aree particolarmente protette 45 35 aree prevalentemente residenziali 50 40 aree di tipo misto 55 45 aree di intensa attività umana 60 40 aree prevalentemente industriali 65 55 aree esclusivamente industriali 65 65 Pagina 4 di 21

Tabella IV B Valori limite assoluti di immissione - Leq in db(a) (art. 3 d.p.c.m. 14 Novembre 1997) tempi di riferimento classi di destinazione d uso del territorio limite diurno - (06.00 22.00) limite notturno - (22.00 06.00) aree particolarmente protette 50 40 aree prevalentemente residenziali 55 45 aree di tipo misto 60 50 aree di intensa attività umana 65 55 aree prevalentemente industriali 70 60 aree esclusivamente industriali 70 70 Tabella IV C Valori di qualità - Leq in db(a) (art. 7 d.p.c.m. 14 Novembre 1997) tempi di riferimento classi di destinazione d uso del territorio limite diurno - (06.00 22.00) limite notturno - (22.00 06.00) aree particolarmente protette 47 37 aree prevalentemente residenziali 52 42 aree di tipo misto 57 47 aree di intensa attività umana 62 52 aree prevalentemente industriali 67 57 aree esclusivamente industriali 70 70 Tabella IV D Valori di attenzione - Leq in db(a) (art. 6 d.p.c.m. 14 Novembre 1997) Riferiti a 1 ora Riferiti al tempo di riferimento classi di destinazione d uso del territorio diurno notturno diurno Notturno (06.00 (22.00 (06.00 (22.00 06.00) 22.00) 06.00) 22.00) aree particolarmente protette 60 45 50 40 aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45 aree di tipo misto 70 55 60 50 aree di intensa attività umana 75 60 65 55 aree prevalentemente industriali 80 65 70 60 aree esclusivamente industriali 80 75 70 70 Pagina 5 di 21

Tabella V Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq db(a)) relativi alle classi di destinazioni del territorio Classi di destinazioni d uso e relativa descrizione Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Aree particolarmente protette, cioè quelle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione come ad esempio aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc..- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, cioè quelle aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.- Aree di tipo misto, cioè quelle aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrice.- Aree di intensa attività umana, cioè quelle aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con lata densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.- Aree prevalentemente industriali, cioè quelle aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.- Aree esclusivamente industriali, cioè quelle aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.- 1.1.1 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO Per impatto acustico si intende l insieme delle conseguenze e degli effetti che derivano all ambiente dalle emissioni sonore prodotte da una data attività. Per effetto della disposizione contenuta nell art. 8 della legge quadro i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell art. 6 della legge 08/07/86, n 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai d.p.c.m. 10/08/88, n 377, e successive modificazioni, e 27/12/88, pubblicato nella G.U. n 4 del 05/01/89, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Secondo le prime indicazioni che pervengono dai progetti delle Regioni, la documentazione deve contenere elementi che per lo specifico impianto o attività consentano: a) di individuare i limiti massimi di emissione ed immissione a cui e soggetto; b) desumere il rispetto di tali limiti; c) valutare il peggioramento del clima acustico locale, al fine del mantenimento o conseguimento dei limiti di qualità. Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti. Per la redazione delle valutazioni e l esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell ambiente dalla norma UNI 9884. Il relativo documento dovrà essere sottoscritto da un tecnico competente ai sensi dell art. 2 comma 6 della legge 447/1995. Nell ambito delle procedure previste dalla legge 349/86, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono la documentazione di impianto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), seconda la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni; Pagina 6 di 21

discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.- Per effetto del comma 4 dell art. 8 le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. In base al comma 5 dell art. 8 la documentazione di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo e resa sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione con le modalità di cui all art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n 15. Le domande di licenza o autorizzazione all esercizio delle attività di cui al citato comma 4 (attività produttive, sportive, ricreative...), che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97, deve contenere l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all ufficio competente per l ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta. 1.1.2 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO Il comma 3 dell art. 8 della legge prevede per particolari tipologie di insediamenti, meritevoli di una più rigorosa tutela, una valutazione previsionale del clima acustico, che consenta di assicurare agli occupanti il pieno rispetto sia dei limiti massimi di immissione che di quelli di qualità, individuando le eventuali modifiche da apportare ai progetti in questione (es. modifiche dei flussi di traffico, prestazioni di isolamento acustico ecc.). Gli insediamenti, per i quali devono essere redatte le valutazioni del clima acustico sono: a) scuole e asili nido: b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a opere per le quali e prevista la valutazione previsionale di impatto di cui sopra. 2. DESCRIZIONE DEL SITO, DELLE STRUTTURE E DELLE SORGENTI SONORE 2.1 DESCRIZIONE DEL SITO Il lotto individuato per la realizzazione dell unità produttiva ha una superficie di 8.876 mq ed è sito nel comune di Cava de Tirreni, alla via A. D amico. L area è classificata zona omogenea D nel piano territoriale del consorzio A.S.I. di Salerno. I terreni di cui è formato il lotto sono identificati al foglio catastale del comune di Cava de Tirreni n. 6, mappali 27, 32, 87, 25, 380, 1902, 1900, 1897, 28, 225, 1950 e 1895. Dall analisi delle caratteristiche del territorio comunale, della effettiva fruizione dello stesso, e tenendo in considerazione le varie destinazioni urbanistiche previste dal vigente P.R.G. Comunale, della situazione topografica esistente, nonché dalla Zonizzazione Acustica del comune di Cava De Tirreni, si è potuto appurare che l area è in classe V aree prevalentemente industriali. Pagina 7 di 21

Classe V Aree prevalentemente industriali, i cui limiti sono di 70 db(a) diurno e 60 db(a) notturni Non sono presenti né previsti ricettori sensibili quali scuole, ospedali ecc. confinanti con le opere in progetto. Area di interesse (classe V) Pagina 8 di 21

2.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE IN PROGETTO La Edil Cava S.r.l intende eseguire diverse attività inerenti la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, che possono essere nel complesso definite come: R13 MESSA IN RISERVA D15 DEPOSITO PRELIMINARE SENZA TRATTAMENTO R5 TRATTAMENTO E RECUPERO Per maggiore chiarezza si indicano nel seguito le specifiche fasi indicando per ciascuna di esse le modalità, gli impianti impiegati, gli scarti che ne derivano, a quanto altro connesso alla fase. I rifiuti in generale che si intendono ritirare presso il nuovo stabilimento e le relative operazioni, sono elencati nella seguente tabella A. TABELLA A CER DESCRIZIONE OPERAZIONE R13 R5 D15 170101 Cemento X X 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, X X diverse da quelle di cui alla voce 170106 170203 Plastica X 170302* miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 X X X 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 X X 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505 X X X 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla X X voce 170801 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da X X quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01030701 X X 0407 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di X X cui alla voce 010407 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione X X (sottoposti a trattamento termico) 101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce X X 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, X X diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 1706 03 X *CON IL CER 170302 SI CLASSIFICANO SIA IL FRESATO D ASFALTO DERIVANTE DALLA SCARIFICA DEL MANTO STRADALE, SIA LA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE DERIVANTE DALLE COPERTURE SOLAI. NEL PRIMO CASO È POSSIBILE AVVIARE IL CONGLOMERATO BITUMINOSO RIMOSSO A TRATTAMENTO PER IL RECUPERO IN EDILIZIA (R5), NEL SECONDO LA GUAINA BITUMINOSA È DESTINATA A SMALTIMENTO (D15 NELLA FATTISPECIE) Pagina 9 di 21

2.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DELL IMPIANTO Sul sito insisteranno i seguenti macchinari: N 1 pala gommata; N 1 frantoio dotato di deferrizzatore, con annesso gruppo di selezione e vagliatura; N 1 vaglio rotante; N 1 pesa La pala gommata servirà per caricare i rifiuti negli impianti di trattamento (di seguito descritti), per spostare i cumuli di materiale in uscita dagli stessi verso le aree destinate allo stoccaggio temporaneo, prima di essere venduto (R5). Inoltre la pala gommata potrà essere utilizzata per caricare la materia prima ottenuta dal recupero sui veicoli dei clienti. La stessa pala sarà impiegata per movimentare i rifiuti in deposito preliminare (D15) e quelli per i quali è prevista la sola messa in riserva (R13), in uscita dallo stabilimento, e destinati ad altri impianti autorizzati allo smaltimento e/o al recupero. 2.4 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI L area dove è prevista la realizzazione delle opere è scarsamente urbanizzata. Non sono visibili nelle immediate vicinanze dell area in oggetto abitazioni private. 3. VALUTAZIONE ACUSTICA PREVISIONALE 3.1. INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE FISSE Le sorgenti di rumore riconducibili al sito in esame sono rappresentate da: N 1 pala gommata; N 1 frantoio dotato di deferrizzatore, con annesso gruppo di selezione e vagliatura; N 1 vaglio rotante; N 1 pesa L impianto di trattamento dei rifiuti è previsto all interno di un capannone. Per quanto concerne i flussi di autoveicoli si rimanda alla consultazione dell apposito paragrafo. Non essendo tecnicamente possibile eseguire una stima dei livelli di rumore immessi in esterno da ogni singolo elemento costituente l impianto di trattamento nel suo insieme, si considera l insieme degli impianti interni come una sorgente puntiforme non direzionale, poiché irraggia onde sonore in modo uniforme in tutte le direzioni. Per tali sorgenti è preventivamente stimabile un livello sonoro dell'emittente pari a 85 dba, beninteso all interno del capannone. Pagina 10 di 21

Tale previsione è evidentemente prudenziale, potendo ragionevolmente ritenere che gli impianti in precedenza elencati sono dotati di marcatura CE (direttiva macchine) e, pertanto, caratterizzati da livelli di potenza sonora conformi alle norme vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori (D. Lgs. 81/08). 3.2 CALCOLO DI STIMA DELLE IMMISSIONI SONORE Il valore dell'attenuazione sonora dovuta alla divergenza da una sorgente puntiforme non direzionale si ottiene dalla seguente relazione, in cui si prendono a riferimento i valori sonori ponderati A: LA = LA,rif 20 log (r/rrif) dba dove r distanza dalla sorgente del punto in cui si ricerca il livello; rrif distanza dalla sorgente del punto in cui si conosce il livello; LA livello ricercato nella posizione posta a distanza r dalla sorgente; LA,rif livello conosciuto a distanza r dalla sorgente. In tale modellazione si è tenuto conto che le singole sorgenti sonore danno luogo ad un'onda sferica. Nella trattazione presente, comunque, vale la pena ricordare che i macchinari impiegati per la produzione saranno caratterizzati da livelli di potenza sonora dichiarati dal produttore e conformati alla normativa vigente (marcatura CE ai sensi della direttiva macchine). 3.2.1 PROPAGAZIONE DEL SUONO ALL'ESTERNO All'esterno è la parete di tamponamento che si comporta da sorgente, trasferendo verso l'ambiente circostante la frazione sonora non assorbita. Pertanto, la legge di propagazione può essere definita ipotizzando una sorgente che dà origine ad onde di tipo cilindrico, per cui la relazione è: LA = LA,rif 10 log (r/rrif) dba con il detto significato dei simboli. 3.2.2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E POTERE FONOISOLANTE L'opificio sarà realizzato con una struttura portante in calcestruzzo armato. I tamponamenti esterni sono costituiti da pareti di cemento caratterizzati da un elevato potere fonoisolante. Infatti i blocchi di tamponamento offrono un'elevata massa e, quindi, consentono un abbattimento acustico per un ampio spettro sonoro. Pagina 11 di 21

Per la componente strutturale prevista per la realizzazione dei tamponamenti, il potere fonoisolante RW è individuabile con i seguenti relativi valori come classe di trasmissione sonora (STC1) posto pari all'indice d'isolamento sonoro trasmesso per via aerea (Ia): TIPOLOGIA CARATTERISTICHE R W parete con blocco cavo in cemento blocco cavo di 20 cm in calcestruzzo leggero; finitura con due lati di intonaco di sabbia e gesso di 15 mm. ( 2 ) 50 db In altri termini, applicando la legge di massa valida per incidenza casuale del suono in un campo acustico diffuso di un ambiente chiuso 3, RW = 18 log (f M) 44 [db] Dove: f frequenza della banda d'ottava; M massa per unità di superficie del pannello isolante; che, per un muro che segue la legge di massa nel campo di frequenza fissato, può essere scritta: RW = 20 log (M) 10 [db] Pertanto, si può determinare: TIPOLOGIA parete con blocco cavo in cemento MASSA [kg/m 2 CARATTERISTICHE ] 150 blocco cavo di 20 cm in calcestruzzo leggero; finitura con due lati di intonaco di sabbia e gesso di 15 mm. Peso di circa 150 kg/m 2. R W 53 db Prudenzialmente, a vantaggio di sicurezza nella previsione dell'abbattimento sonoro, vengono assunti i valori riscontrati in letteratura, risultando più bassi. Pertanto si assume il valore di 48 db di fonoisolamento. Per tenere conto della presenza di finestrature e portoni di ingresso, che ammontano a non oltre il 40% della superficie di facciata, può essere stimato un potere fonoisolante ponderato sulle superfici, ridotto prudenzialmente al 60%, per cui nelle calcolazioni si assume il valore di RW = 48 0.6 28 db 1 acronimo di Sound Transmission Class. 2 cfr Mario Cosa Rumore e vibrazioni Maggioli Editore; 3 cfr Mario Cosa Rumore e vibrazioni Maggioli Editore. Pagina 12 di 21

3.2.3 LIVELLO SONORO DELL EMITTENTE INTERNA Il modello di valutazione si basa sul seguente schema geometrico ipotizzando che l insieme degli impianti costituiscano una sorgente sonora puntiforme non direzionale che dia a circa 2 m un Leq di 85 db(a) e che la stessa disti dalla parete di tamponamento circa 3 m: livello sonoro a m 2 (rrif) dalla sorgente LA,impianto = 85 dba; distanza dalla parete di tamponamento r1 = 3 m; potere fonoisolante ridotto della parete finestrata RW = 28 db; distanza del confine dalla parete r2 = 10 m; Pertanto, il livello di pressione sonora stimato sul confine è pari a: L A,confine = LA,impianto 20 log (r1/rrif) RW 10 log (r2/rrif) che, in termini numerici è dato da: L A,confine = 95 20 log (3/2) 28 10 log (10/6) = 85 3.5 28 2,2 = 51.3 dba 3.3. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI LIVELLI DI IMMISSIONE DI RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO La valutazione previsionale dei livelli di immissione di rumore in ambiente esterno parte da una indagine del clima acustico esistente (stato di fatto), attraverso rilievi fonometrici eseguiti nell area dove è prevista la realizzazione del complesso descritto in precedenza. Si consulti in proposito la planimetria appresso riportata dove sono riportati i punti di misura. Pagina 13 di 21

4 1 3 2 Si ribadisce in questa sede che il comune di Cava de Tirreni ha classificato l area di interesse in zona V (aree prevalentemente industriali), per la quale i limiti di rumore sono: Valori limite di emissione - Leq in db(a) (art. 2 d.p.c.m. 14 Novembre 1997) tempi di riferimento classi di destinazione d uso del territorio limite diurno -(06.00 22.00) limite notturno -(22.00 06.00) aree prevalentemente industriali 65 55 Valori limite assoluti di immissione - Leq in db(a) (art. 3 d.p.c.m. 14 Novembre 1997) tempi di riferimento classi di destinazione d uso del territorio limite diurno -(06.00 22.00) limite notturno -(22.00 06.00) aree prevalentemente industriali 70 60 L'art. 4 del d.p.c.m. 14/11/97 inoltre prevede che, per zone non esclusivamente industriali, non debbano essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, determinate differenze tra il livello limite di immissione del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo, cioè tra i livelli rispettivamente misurati in presenza ed in assenza della specifica sorgente: tali valori differenziali massimi sono pari a 5 db(a) per il periodo diurno e 3 db(a) per il periodo notturno, fatto salvo il caso in cui l'effetto del rumore si possa ritenere trascurabile, ovvero nei seguenti casi: se il rumore misurato all'interno dell'abitazione a finestre aperte è inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno e 40 db(a) durante il periodo notturno; se il livello del rumore ambientale misurato all'interno dell'abitazione a finestre chiuse è inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno. Pagina 14 di 21

3.3.1. MISURE FONOMETRICHE Così come previsto dall art. 2 del D.M. 16 Marzo 1998 recante Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico, è stato utilizzato il seguente fonometro: LARSON & DAVIS mod. LD831, di classe 1, matricola n. 0002018. Lo strumento è stato calibrato all'inizio ed al termine dei rilievi con un apposito calibratore QUEST mod. QC10, matricola n QE8040206. Gli strumenti utilizzati, compresi i microfoni, sono stati regolarmente tarati, come richiesto dal D. M. 16/3/98. I relativi certificati di taratura sono allegati alla presente relazione di valutazione (allegato 1). Le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura non hanno evidenziato differenze superiori a 0.1 db. Per la misura dei livelli sonori equivalenti il fonometro integratore ha eseguito il seguente calcolo: Tm 2 1 pa( t) Laeq, Tm = 10Log dt db( A) Tm (1) po 0 dove: LAeq,Tm = livello sonoro equivalente di misura [ db(a) ]; Tm = periodo di misura (s); pa(t) = pressione acustica istantanea ponderata A [Pa], determinata con costante di tempo " fast "; po = 20 µ Pa. 3.3.2 CONDIZIONI DI MISURA GENERALI Con le misure eseguite si è determinato il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, in conformità a quanto prescritto nell allegato B capoversi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 16/03/98. Nelle tabelle successive sono indicate, per ogni postazione di misura, la descrizione, i campionamenti eseguiti e il relativo il periodo di riferimento: Le condizioni meteoclimatiche durante la campagna di misure, quali temperatura dell aria e umidità relativa, sono da considerarsi nella media stagionale, non si sono comunque verificate condizioni estreme, quali ad esempio velocità del vento elevate (superiori a 3 m/sec.). 3.3.3 RISULTATI DELLE MISURE Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alle misurazioni effettuate nel periodo diurno, nelle diverse postazioni di misura. Tutti i valori sono arrotondati a 0.5 dba. Non sono state eseguite misure in orario notturno in quanto non è prevista alcuna attività in tale periodo. Pagina 15 di 21

N. MISURA VALORI MISURATI NEL PERIODO DIURNO ORA DI TEMPO DI VALORE DATA MISURA MISURA MISURATO FONTI DI RUMORE PREVALENTI [G/M/A] [HH/MM/SS] [SEC] LAEQ,TM [db(a)] 1 10.05 310 57.0 TRAFFICO VEICOLARE - SORGENTI DI RUMORE PARTICOLARI 2 10.13 275 57.5 TRAFFICO VEICOLARE - 07/09/2015 3 10.44 300 61.5 TRAFFICO VEICOLARE - 4 10.52 300 53.5 TRAFFICO VEICOLARE - Per lo scopo della presente valutazione appare più corretto, a parere di chi scrive, prendere in considerazione i cosiddetti livelli statistici di rumore, in particolare l L95 4 che è, per definizione, il livello sonoro ponderato A e misurato in fast, uguagliato o superato da un livello sonoro fluttuante per il 95% del tempo di osservazione del fenomeno; si tratta, quindi, di un valore rielaborato a posteriori, mediante un software. Tale valore è considerato in letteratura specifica il parametro che meglio caratterizza l area esaminata fornendo un valore quanto più vicino possibile al cosiddetto rumore di fondo. N. MISURA VALORI MISURATI NEL PERIODO DIURNO DATA [G/M/A] ORA DI MISURA [HH/MM/SS] TEMPO DI MISURA [SEC] 1 10.05.24 310 48.0 2 10.13.59 275 49.5 07/09/2015 3 10.44.12 300 47.5 4 10.52.56 300 46.5 VALORE MISURATO L95[dB(A)] Per individuare un livello sonoro sufficientemente rappresentativo del clima acustico che caratterizza l area oggetto di valutazione (senza l intervento in progetto), si è utilizzato il valore di medio di L95 calcolato con la seguente espressione: LAeq, Tp = 10 log [ N 1 N i= 1 10 0.1LAeq, Tpi ] db(a) Rumorosità dell area in assenza dell intervento in progetto (L95) Periodo 48.0 dba Diurno 3.3.4 DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE SIGNIFICATIVE A CARATTERE STAZIONARIO Come già accennato al paragrafo 3.1, le fonti di rumore a carattere stazionario gravanti sull area in progetto sono rappresentate dall intero impianto di trattamento dei rifiuti, per i quali si stimano livelli di pressione sonora al confine non superiori a 51.3 dba, fonti di rumore gravanti sull area Orario di funzionamento Livello sonoro max atteso Impianto di trattamento Diurno 08:00 17:00 51.3 dba (al confine) 4 Cyril M. Harris Manuale di controllo del rumore Ed. Tecniche Nuove 1992. Pagina 16 di 21

I valori specificati in precedenza sono stati impiegati per simulare i livelli di immissione indotti in ambiente esterno. 3.3.5 VERIFICA D IMPATTTO ACUSTICO Si è proceduto ad un calcolo per simulare il livello di immissione indotto da più sorgenti sonore attive contemporaneamente (impianto in progetto + rumore di fondo già presente nell area prima della realizzazione dell opera). Il calcolo si basa sul principio per il quale due o più sorgenti sonore che solitamente producono in un punto P un dato livello X, attive contemporaneamente producono un livello X dato dalla seguente espressione:+ L tot = 10 log (10 Lp1/10 + 10 Lp2/10 +.10 Lpn ) db (2) Pertanto, sommando ai livelli di rumore rilevati nell area in assenza delle opere in progetto, i valori di immissione sonora stimati delle sorgenti stazionarie e variabili individuate, con la formula (2), si ha: PERIODO DIURNO LIVELLO DI RUMORE DELL AREA IN LIVELLO DI RUMORE STIMATO DELLA SORGENTE FISSA LIVELLO DI RUMORE DELL AREA CON IL CONTRIBUTO ASSENZA DELLE OPERE IN PROGETTO (IMPIANTI TECNOLOGICI) DELLE SORGENTI FISSE E VARIABILI L95[dB(A)] [db(a)] [db(a)] 48.0 51.3 53.0 A questo punto resta da confrontare tali livelli con i limiti di legge vigenti nell area oggetto della presente valutazione (area V aree prevalentemente industriali). Per quanto riguarda il periodo diurno si rileva la seguente situazione: Leq in db(a) livello diurno stimato di immissione Leq in db(a) limite diurno d immissione Leq in db(a) limite diurno di emissione 53.0 70 65.0 Dai risultati ottenuti, sulla scorta dei livelli di rumore attesi, si afferma quanto segue: 1. I limiti assoluti di immissione sonora vigenti nell area in esame sono rispettati in periodo diurno; 2. Il criterio differenziale diurno non è applicabile al caso in esame in quanto si presuppone che valori di rumore stimati decadano, all interno delle eventuali abitazioni esistenti (ad 1.5 m dagli infissi), a valori non superiori a 50 dba (in periodo diurno). In questo caso il rumore è da considerarsi trascurabile, ai sensi dell art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 che considera non applicabile il criterio differenziale se il rumore misurato all'interno dell'abitazione a finestre aperte è inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno ; 3. Dati i livelli sonori di immissione attesi nelle abitazioni esistenti (non superiori a 50 dba in orario diurno), ed in considerazione del fatto che l isolamento acustico di un serramento medio è stimabile in circa 15 db(a), come Pagina 17 di 21

suggerito dalla ISO/R 1996 del 1971, è ragionevole ritenere che all interno dei ricettori limitrofi possa stimarsi, alle condizioni di attività oggetto della presente valutazione, un livello di rumore non superiore a 35 dba di giorno (50 dba 15 dba = 35 dba). Al tal proposito si ribadisce che l art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 considera non applicabile il criterio differenziale se il rumore misurato all'interno dell'abitazione a finestre chiuse è inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno.. 3.3.6 VALIDITÀ DELLA VALUTAZIONE Le considerazioni precedentemente riportate, poiché ottenute su base esclusivamente teorica, mantengono validità qualora si adottino impianti fissi aventi le caratteristiche indicate in relazione, si riscontrino le stesse caratteristiche degli insediamenti circostanti nonché le stesse caratteristiche acustiche delle componenti del rumore di fondo. 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE In riferimento alle opere in progetto così si conclude: I limiti assoluti di immissione ed emissione sonora vigenti nell area in esame sono rispettati in periodo diurno; Il criterio differenziale diurno non è applicabile al caso in esame in quanto i valori attesi di immissione di rumore sono da considerarsi trascurabili, ai sensi dell art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto riferito, la realizzazione dell opera in progetto, tenendo conto in particolare delle fonti di rumore a carattere stazionario, comporterà un limitato impatto acustico che non modificherà in maniera significativa le caratteristiche acustiche dell area esaminata. Salerno, 9 ottobre 2015 Il relatore Dott. Alfredo Amato TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE (ART. 2 COMMA 6 E 7 DELLA LEGGE 447/95) CON D.P.G.R. N. 015740 DEL 3/11/99 Pagina 18 di 21

Allegato 1 Certificati di taratura Pagina 19 di 21

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Allegato 2 Decreto di iscrizione Albo tecnici competenti Pagina 21 di 21