SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE Premesso che: con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 del 27.01.2016 sono state assunte determinazioni in merito alla locazione dei seguenti immobili di proprietà della Comunità Montana di Valle Trompia, tra di essi correlati e comunicanti: Lotto 1 - Unità edilizia in Comune di Pezzaze, località Lavone, via don Piotti n. 10 e 12, NCT foglio 24, particella 46 subalterno 15 categoria A/10 di mq. lordi 146,49 posta al piano terreno; Lotto 2 - Unità edilizia in Comune di Pezzaze, località Lavone, via don Piotti, NCT foglio 24, particella 46, subalterno 46, categoria F3, di mq. lordi 116.20 posta al piano rialzato. Lotto 3 - Unità edilizia in Comune di Pezzaze, località Lavone, via don Piotti, NCT foglio 24, particella 46, subalterno 508, categoria C/2, di mq. lordi 140.65 posta al piano interrato. con determinazione n. del è stata aggiudicata l asta pubblica della locazione dell immobile in oggetto LOTTO 3 alla ditta ed approvato lo schema del presente contratto; TRA l arch. Fabrizio Veronesi, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di funzionario Dirigente dell Area Tecnica della Comunità Montana di Valle Trompia, C.F. 83001710173 domiciliato per la carica presso la sede dell Ente, via Matteotti 327, 25063 Gardone Val Trompia, autorizzato e munito degli occorrenti poteri, e da ultimo delegato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19 del 04.04.2012, di seguito più brevemente denominato LOCATORE E la ditta con sede legale in Via, n. - Codice fiscale n. - Partita. I.V.A. n. in persona del legale rappresentante Sig. nato a il domiciliato per la carica in C.F. più brevemente denominato CONDUTTORE congiuntamente denominate anche le PARTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Allegati al contratto Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti dell ente Locatore gli elaborati di seguito indicati: - 1 planimetria/e dei locali - 2 certificato di agibilità - 3 certificazione energetica dei locali
Art. 2 - Oggetto della locazione Lotto 3 - posto nel piano seminterrato, (sub.508) autorimessa magazzino - locale di deposito di mq. lordi 140.65, dotato di doppia bocca di lupo, locale accessibile tramite porta basculante posta nei locali garage del condominio Art. 3 - Stato dell immobile concesso in locazione La porzione immobiliare viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. IL conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Il conduttore si impegna a realizzare a propria cura e spese, se necessario, lavori di ripristino degli impianti elettrici ed idrotermosanitari (ove presenti) necessari alla conduzione dei locali. Il Locatore potrà, previo preavviso, scritto o verbale, in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati. Art. 4 - Durata della locazione e disdetta del contratto da parte del Locatore La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) dal x mese 2016 al x mese 201xx e rinnovabile per altri sei anni in assenza di esplicita disdetta tra le parti da notificarsi entro sei mesi dalla scadenza. Il Conduttore avrà facoltà di recedere dal contratto trascorsi i primi tre anni di locazione, previo preavviso da corrispondere al Locatore con almeno 12 mesi di anticipo. Art. 5 - Corrispettivo della locazione - Decorrenza economica Le parti espressamente convengono il canone annuo di locazione nella somma di...= (diconsi Euro./00.=) come determinatosi a seguito del Bando di Gara. La decorrenza economica del contratto ha inizio xx.xx.2016 Art. 6 - Aggiornamento ISTAT del canone di locazione Il canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione, in ragione del 100% dell aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. Art. 7 - Modalità di pagamento Il canone mensile pari ad = (diconsi Euro x /00.), verrà pagato in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 5 del mese entrante mediante Bonifico bancario presso la tesoreria dell Ente. Fermo restando, per quanto qui non disciplinato, quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardo di pagamento del canone, il conduttore, previa apposita nota di preavviso del Locatore, dovrà riconoscere al locatore stesso un interesse di mora pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale, maggiorato di due punti percentuali. L eventuale ritardo del pagamento protratto per un periodo superiore a tre mesi oltre alla maturazione degli interessi di mora citati darà titolo al Locatore per richiedere la rescissione immediata del contratto ed il conseguente sgombero dei locali. Art. 8 - Destinazione del bene La locazione è ad uso esclusivo della ditta Conduttrice che lo utilizzerà ad uso (commerciale / produttivo / residenziale).
Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore dichiara che tale attività comporta contatti diretti con il pubblico. Ogni eventuale variazione di utilizzo dei locali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Locatore. Art. 9 - Oneri accessori Oltre al canone sono interamente a carico del conduttore le spese elencate dall'art. 9 della legge n. 392/1978 nonché le spese condominiali di pertinenza dei millesimi locati usualmente a carico dei Conduttori. Il conduttore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, per le attività dal medesimo avviate all interno degli immobili locati, di adeguato massimale. Il Conduttore s impegna inoltre a pagare tutte le spese e gli oneri derivanti dall uso degli immobili e sue pertinenze, quali allacci, utenze, ecc. e quant altro necessario al perfetto utilizzo cui l immobile sarà destinato. Art. 10 Modifiche, addizioni, innovazioni e migliorie del bene locato Nel corso della locazione, il Conduttore potrà apportare alla porzione immobiliare locata e agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni previo il preventivo consenso scritto del Locatore. Resta inteso che al termine della locazione sarà facoltà del Locatore scegliere tra il mantenimento delle variazioni e migliorie o richiedere la rimissione in pristino dei locali, tenuto comunque conto che nessun compenso od indennizzo spetterà alla parte Conduttrice per migliorie, addizioni ed adeguamenti, ancorchè autorizzati. Art. 11 Manutenzione ordinaria e riconduzione in pristino stato A norma degli articoli 1576 e 1609 del codice civile, sono a carico del Conduttore, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione. Impianti, attrezzature, migliorie ed innovazioni non asportate dal Conduttore, d intesa con il Locatore, al momento del rilascio dell immobile, si intenderanno ritenuti dal Locatore, senza obbligo da parte di questi di corrispondere compenso alcuno. Art. 12 Obblighi/responsabilità del Conduttore ed esoneri del Locatore Il Conduttore è costituito custode dell unità immobiliare ed è responsabile. Il Conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità: - per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti, per l esercizio della propria attività, anche sotto l aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale; - per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell accedere all immobile o porzione dell immobile locato e/o nel permanere all interno dello stesso. Art. 13 - Indennizzi di avviamento commerciale e buona uscita In considerazione del fatto che il Locatore risulta essere Ente Locale è esclusa qualsiasi ipotesi di indennizzo di avviamento commerciale o buona uscita in favore del Conduttore, sia in caso di rilascio anticipato dell immobile sia al termine della locazione di contratto.
Art. - 14 Pubblicità Il Locatore autorizza sin d ora il Conduttore a fare e a farsi pubblicità, mediante apposizione all esterno della porzione immobiliare per fini di promozione di cartelli, scritte, insegne luminose nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ecc.. Art. 15 - Sublocazione e cessione di contratto E vietata la sublocazione, anche parziale, e la cessione del presente contratto. Art. 16 Osservanza di leggi e regolamenti Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l esercizio delle attività per le quali è stata locata la porzione immobiliare; in particolare esonera il Locatore da ogni responsabilità per danni che dovessero verificarsi dal fatto od omissione di terzi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Dlgs n. 81/2008 e smi e/o dalle cose locate. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme speciali vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall abitativo Art. 17 Spese legali ed oneri fiscali Il presente contratto è soggetto a registrazione e sconta l imposta proporzionale di registro nella misura protempore vigente. Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto (compresi imposta di bollo sulle quietanze del canone, del contratto e la tassa di registrazione) sono a carico del Conduttore. Art. 18 - Elezione di domicilio A tutti gli effetti del presente contratto, il Locatore elegge il proprio domicilio in via Matteotti 327, 25063 Gardone V.T., il Conduttore presso la di sede Via, (BS ) Art. 19 - Cauzione Il Conduttore, all atto della stipula del presente contratto, produce Assegno circolare non trasferibile per la somma di euro 3.000 ( tremila/00) a titolo di cauzione, che sarà restituita alla scadenza del contratto e trattenuta in caso di danni all immobile, o mancate corresponsioni del canone. Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo. Art. 20- Foro competente Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Brescia. Art. 21 Riconsegna dell immobile Alla scadenza del contratto, ove non rinnovato, l immobile dovrà essere restituito al proprietario in buono stato di conservazione, manutenzione e conservazione generale, salvo la normale usura, libero da persone o cose e completamente ripristinato e tinteggiato. Art. 22 Validità delle clausole ed interpretazione del contratto
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi delle norme vigenti. L interpretazione del presente contratto dovrà avvenire anche tenendo conto di quanto previsto nel Bando di Asta pubblica del procedimento di affidamento dello stesso. Letto, approvato e sottoscritto Gardone V.T., IL LOCATORE IL CONDUTTORE A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione:art. 3) Stato dell immobile concesso in locazione; Art. 4) Durata della locazione e disdetta del contratto da parte del locatore; Art. 5) Corrispettivo della locazione - Decorrenza economica; Art. 6) Aggiornamento ISTAT del canone di locazione; Art. 8) Destinazione del bene e garanzia di libero uso; Art. 9)Oneri accessori; Art. 10) Modifiche, addizioni, innovazioni e migliorie del bene locato; Art.11) Manutenzione ordinaria, straordinaria e riconduzione in pristino stato; Art.12) Alienazione del bene locato e diritto di prelazione; Art. 13) Obblighi/responsabilità del Conduttore; Art. 14) Indennizzi di avviamento commerciale e buona uscita ; Art.16) Sublocazione e cessione di contratto; 20) cauzione; Art.21) Foro competente IL LOCATORE IL CONDUTTORE