Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca



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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche Relatore: Ing. G. Velleca 1

L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra gli altri compiti istituzionali, è competente per il controllo sulla produzione e sul consumo dell energia elettrica e dei prodotti energetici ai fini dell applicazione a tali prodotti del regime delle accise Il controllo viene effettuato attraverso i propri uffici territoriali Uffici delle Dogane con competenza di norma su base provinciale 2

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità D.L.vo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della Direttiva 2003/96/CE Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CEE 3

D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., di approvazione del Testo unico delle accise (T.U.A.) D.L.vo 29 marzo 2010, n. 48, di attuazione della Direttiva 2008/118/CE che abroga la direttiva 92/12/CEE D.L. 2.2.2012, n. 16, conv. con mod. in legge 26.4.2012, n. 44, recante, tra l altro, modifiche al T.U.A. 4

Accisa: imposizione indiretta sulla produzione e sul consumo di vari prodotti (ad es.: energia elettrica, prodotti energetici carburanti e combustibili tradizionali e non) diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del T.U.A. (imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, imposta di fabbricazione sui fiammiferi) 5

L energia elettrica è sottoposta ad accisa* al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l energia elettrica prodotta per uso proprio * Le addizionali all accisa sull energia elettrica a favore degli enti locali, di cui all art. 6 del D.L. n. 511/1988, sono state definitivamente soppresse a decorrere dal 1 aprile 2012 per effetto dell art. 4, c. 10. del D.L. n. 16/2012 6

Accisa tipologia del consumo per qualsiasi applicazione nelle abitazioni Aliquota (euro per ogni chilowattora) 0,004700 7

Accisa per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni Aliquota (euro per ogni chilowattora) per consumi mensili fino a 200.000 kwh per consumi mensili tra 200.000 e 1.200.000 kwh per consumi mensili superiori a 1.200.000 kwh 0,0125 Art. 3 bis, c. 3, lett. b), D.L. 2.2.2012, n. 16, conv. con mod. in legge 26.4.2012, n. 44 (dal 1 giugno 2012) 0,0075 «-0,0125 per i primi 200.000 kwh -4.820,00 mensili per gli ulteriori consumi (in misura fissa) «8

Non è sottoposta ad accisa l energia elettrica: prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico. 9

E esente dall accisa l energia elettrica: utilizzata per l attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità (da qualunque fonte ottenuta) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. 10

Ai fini fiscali dell accisa sono considerati: Autoproduttori: i soggetti che producono l energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano essi stessi (totalmente o in parte, con cessione alla rete elettrica) Produttori: i soggetti che con un proprio impianto producono energia elettrica da commercializzare 11

I soggetti obbligati (soggetti passivi d imposta) sono: coloro che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali, cioè i venditori coloro che eserciscono le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio. Ad es.: gli esercenti officine di produzione da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kw utilizzata per uso proprio (in tutto o in parte, cessione parziale, scambio sul posto) (segue) 12

coloro che utilizzano l energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo con potenza disponibile superiore a 200 kw (per uso promiscuo s intende l utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia (acquisto diretto dalla borsa elettrica) 13

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kwh 14

I soggetti obbligati d imposta devono essere muniti di una licenza fiscale di esercizio (soggetti con officina elettrica) ovvero di un autorizzazione (soggetti senza officina elettrica) 15

A tal fine i soggetti obbligati d imposta provvedono a: denunciare la propria attività all Ufficio delle Dogane competente per territorio prestare una cauzione (salvo il caso di pagamento anticipato dell imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale) a garanzia del pagamento dell accisa dovuta determinata dal competente Ufficio delle Dogane in misura pari ad 1/12 dell imposta annua che si presume dovuta in base ai dati denunciati (con esonero per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici e facoltà di esonero per le ditte affidabili e di notoria solvibilità) pagare il diritto annuale di licenza previsto per le officine elettriche (euro 23,24 nel caso di uso proprio ed euro 77,47 nel caso di scopo commerciale). 16

Ottenuta la licenza/autorizzazione dall Ufficio delle Dogane competente ed avviata l attività, il soggetto obbligato provvede a: pagare il diritto di licenza annuale dal 1 al 16 dicembre di ogni anno per l anno successivo pagare, entro il giorno 16 di ogni mese (per il mese di agosto entro il giorno 20), l accisa dovuta in rate di acconto mensili calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell anno precedente (segue) 17

presentare la dichiarazione di consumo annuale (entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce), contenente tutti gli elementi necessari per l accertamento del debito d imposta, esclusivamente in forma telematica utilizzando il Servizio Telematico Doganale - E.D.I. (Electronic Data Interchange) (le istruzioni per l E.D.I. sono disponibili sul sito internet dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli http://www.agenziadogane.it) effettuare il versamento a conguaglio dell accisa dovuta entro il giorno 16 del mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. (segue) 18

dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati compilare, con cadenza giornaliera, il registro di produzione (letture dei contatori di produzione, acquisto e cessione) preventivamente vidimato dall Ufficio delle Dogane competente (nel caso di officina di produzione da fonti rinnovabili per uso esente la compilazione del registro può avere cadenza diversa da quella giornaliera, da concordare con il competente Ufficio delle Dogane) 19

I produttori di energia elettrica per uso proprio, esercenti officine non fornite di contatori elettrici dell energia adoperata pagano l accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dall Ufficio delle Dogane competente il pagamento viene eseguito all atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. 20

Per semplificare gli adempimenti fiscali, è possibile corrispondere l imposta dovuta sui consumi tassati (consumi di energia elettrica nell abitazione del produttore, cessione dell energia elettrica prodotta direttamente a terzi consumatori) mediante un canone annuo di abbonamento anche nelle ipotesi di officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 100 kw, prescindendo dai dati rilevati dai misuratori eventualmente installati 21

I soggetti non obbligati sono coloro che, pur esercendo un officina elettrica di produzione, ovvero una rete per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, non la forniscono ai consumatori finali, né la consumano per usi propri (es.: gli esercenti le centrali di produzione che cedono in blocco l energia, i soggetti che effettuano soltanto il vettoriamento di energia elettrica, cioè il trasporto e la distribuzione dell energia) Essi restano soggetti non obbligati se hanno consumi propri (connessi alla produzione, al trasporto, ecc., diversi dalle perdite per trasformazione o conversione comunque effettuata) realizzati con energia elettrica fornita da altri soggetti obbligati d imposta 22

Devono: comunicare l inizio della propria attività (contestualmente all avvio della stessa) al competente Ufficio delle Dogane -che rilascia apposito codice dittaindicando l attività che si intende svolgere e descrivendo gli impianti da utilizzare (no denuncia, no licenza) presentare all Ufficio delle Dogane competente una dichiarazione annuale esclusivamente in forma telematica utilizzando il Servizio Telematico Doganale - E.D.I. (Electronic Data Interchange), contenente, per i primi, i dati relativi all energia elettrica prodotta ed a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, e, per i secondi, i dati relativi all energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura. (segue) 23

dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati 24

Sul sito dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli http://www.agenziadogane.it è consultabile la nota n. 127213 del 4 novembre 2013 con la quale la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti fornisce precisazioni in ordine all aggiornamento sostanziale apportato ai modelli AD-1 (energia elettrica) e AD-2 (gas naturale), da utilizzare per le dichiarazioni anno d imposta 2013, nell ottica della semplificazione dell obbligo dichiarativo da parte vari operatori interessati. 25

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