Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1093



Documenti analoghi
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1240

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1998

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 529

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1634

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1521

Indice. 1. DDL S XVII Leg Dati generali Testi Testo DDL

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 952

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1739

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 527

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 509

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1740

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2139

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1995

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 740

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1742

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 758

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1346

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1617

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1754

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 617

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 442

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1727

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 780

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 (G. U. 10 novembre 2010, n. 263, S.O.)

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1664

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1245

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1618

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO /04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 21 maggio 2015, n. 65. (GU n.166 del ) Capo I

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1819

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Provvidenze in favore dei grandi invalidi. d iniziativa del senatore GIOVANARDI XVII LEGISLATURA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1043

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Ministero dello Sviluppo Economico

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.83 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 644

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 535

SENATO DELLA REPUBBLICA

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

NATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

Sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

PER L ASSEGNO SOCIALE, CRESCE DAL 2013 IL REQUISITO DELL ETA

SPECIALE PENSIONI: HANDICAP, DONAZIONE SANGUE

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

News per i Clienti dello studio

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

COMUNE DI BARDONECCHIA

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L , n 201

LEGGE REGIONALE N. 78 DEL REGIONE TOSCANA. Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2010 e pluriennale

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1027

* * * * * * * * * * * *

Transcript:

Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1093 Provvidenze in favore dei grandi invalidi 06/06/2016-13:43

Indice 1. DDL S. 1093 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1093 4

1. DDL S. 1093 - XVII Leg. 1. DDL S. 1093 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1093 Provvidenze in favore dei grandi invalidi Iter 5 marzo 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1093 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Carlo Giovanardi ( PdL ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 8 ottobre 2013; annunciato nella seduta pom. n. 125 del 15 ottobre 2013. Classificazione TESEO GRANDI INVALIDI, ASSEGNI DI INVALIDITA' Articoli PENSIONE DI GUERRA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1) Assegnazione Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 5 marzo 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 202 del 5 marzo 2014. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro) Senato della Repubblica Pag. 2

1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

1.2.1. Testo DDL 1093 1.2.1. Testo DDL 1093 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1093 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore GIOVANARDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013 Provvidenze in favore dei grandi invalidi Onorevoli Senatori. -- La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della trasformazione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare ed alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste. In effetti, ben presto il servizio civile si è trovato nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso iter procedurale previsto dai decreti interministeriali ai quali la legge stessa affida annualmente il compito di disciplinare le modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione, pertanto, del defaticante ed ormai inutile preventivo accertamento presso l'ufficio nazionale per il servizio civile della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno. Anche la modulata gradualità di accesso al beneficio, prevista, in via primaria, per coloro che all'entrata in vigore della legge risultavano beneficiari dell'assistenza di un accompagnatore militare, seguita poi da coloro che nel triennio precedente ne avevano fatto richiesta con esito negativo, è stata, di fatto, superata, seppure con molte difficoltà, con ripetuti interventi di integrazione delle insufficienti risorse finanziarie, in considerazione delle particolari patologie (ciechi, tetramputati, paraplegici, malati mentali gravi, amputati agli arti superiori o inferiori, etc.) che contraddistinguono la categoria. Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo, infatti, si è dovuto far ricorso ad interventi legislativi che, con periodica scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva ed ammontante ad euro 7.746.853, con la legge 7 febbraio 2006, n. 44, avente effetto per gli anni 2006 e 2007, con la legge 3 dicembre 2009, n. 184, avente effetto sulle corresponsioni per gli anni 2008 e 2009, e, da ultimo, con la legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014. A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare. L'intervento normativo che si illustra, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie. Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 1093 Tuttavia, dal punto di vista finanziario, tale trasformazione necessita, ad integrazione del fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, di ulteriori stanziamenti. Dal punto di vista dei costi indiretti non possono, però, trascurarsi i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provvedimento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse e defaticanti fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai princìpi della semplificazione e presenta un evidente impatto positivo. Il beneficio è subordinato alla presentazione di una esplicita domanda, ad eccezione di coloro che nell'anno precedente l'emanazione della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo, per i quali si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata. L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno alle stesse condizioni, anche agli invalidi per causa di servizio, con le stesse lettere di superinvalidità, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e ne verifica la sussistenza delle condizioni. Viene eliminato il complesso impianto delle «priorità» legate alla possibilità di far ricorso agli accompagnatori ed, in particolare, a quelli assegnati a titolo di volontari del Servizio civile nazionale che se aveva un significato al momento dell'introduzione della nuova disciplina non è attualmente applicabile alla luce del fatto che, i grandi invalidi di guerra e per servizio non trovano effettive possibilità di avvalersene per l'impostazione che la legge istitutiva dello stesso richiede, non prevedendo la certezza dell'assegnazione di un volontario. Si soggiunge che la modifica normativa proposta rappresenta una misura di semplificazione ulteriore in quanto attraverso la trasformazione in spesa fissa non si rende più necessario esperire il complesso iter per l'annuale formulazione di un decreto interministeriale ricognitivo del numero degli aventi diritto, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002. Onorevoli colleghi, la presente proposta, conta sulla sensibilità di noi tutti, affinché, sia pure nella considerazione delle difficoltà di tipo economico finanziario che il Paese attraversa, si giunga all'approvazione di un provvedimento che, da oltre un decennio, i grandi invalidi di guerra e per servizio, insistentemente richiedono. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Assegno sostitutivodell'accompagnatore militare) 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B, numero 1), C, D ed E, numero 1), della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno mensile di 900 euro, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità. 2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. 3. L'assegno è annualmente adeguato secondo le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342, a decorrere dal 1 gennaio 2014. 4. È abrogata la legge 27 dicembre 2002, n. 288. Art. 2. (Pagamento dell'assegno e decorrenza) 1. L'Ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -- Ragioneria territoriale dello Stato -- ovvero l'ente di previdenza che ha in carico la partita di pensione, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno previsto dall'articolo 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti. 2. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio che, in sede di applicazione del comma 4 dell'articolo 1 Senato della Repubblica Pag. 5

1.2.1. Testo DDL 1093 della legge n. 288 del 2002, non hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore negli anni 2010, 2011 e 2012, per insufficiente copertura finanziaria, viene corrisposta, in un unica soluzione, la somma degli assegni non percepiti. 3. Per gli invalidi che, nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, già previsto dalla legge n. 288 del 2002, il pagamento del beneficio avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge, valutati in euro 17.011.262 per l'anno 2013, in euro 11.246.853 per l'anno 2014 e in euro 9.746.853 a decorrere dall'anno 2015, si provvede: a) quanto a euro 7.746.853 mediante riduzione delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288; b) quanto a euro 3.400.000, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile» del programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali» della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) quanto a euro 5.864.409 per l'anno 2013 e a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Senato della Repubblica Pag. 6

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.