Relazione introduttiva. Quadro normativo.



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CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDI FISSE. Relazione introduttiva Quadro normativo. Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ha riformato ex novo tutto il settore del commercio al dettaglio individuando tre tipi di strutture di vendita su aree private in sede fissa nella rete distributiva in relazione alla loro superficie di vendita, e precisamente, gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture. Il legislatore con questa tripartizione ha voluto dare peso diverso agli insediamenti commerciali, favorendo la diffusione dei piccoli negozi (esercizi di vicinato) allontanandoli dal regime autorizzatorio a cui erano condizionati precedentemente e mantenendo, al contrario, questo sistema per le grandi e medie strutture che sono di maggiore impatto socioeconomico. Il decreto, inoltre, ha semplificato anche la tipologia merceologica degli esercizi eliminando tutte le tabelle che caratterizzavano il vecchio sistema riducendole a due: alimentare e non alimentare. I parametri dimensionali previsti dal legislatore nazionale sono: - per gli esercizi di vicinato da 0 a 250 mq.; - per le medie strutture di vendita da 251 a 2500 mq.; - per le grandi strutture oltre e 2500 mq.. Alle regioni è stato affidato il compito di definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. Inoltre assumono importanza i vincoli di natura urbanistica, in particolare quelli inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico da adibire a parcheggi. In particolar modo va evidenziata la correlazione tra la procedura per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, favorendone la contestualità delle menzionate operazioni amministrative. Ai comuni invece spetta la definizione dei seguenti punti: - fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali con riferimento alle medie strutture di vendita; - fissare la procedura amministrativa precisando il termine entro cui la stessa deve concludersi. La Regione Veneto, in ottemperanza al citato decreto, ha emanato la legge 09.08.1999, n. 37 "Norme per la programmazione per l'insediamento delle attività commerciali nel Veneto" entrata in vigore l'11 agosto 1999, stabilendo che la durata della programmazione regionale ha validità triennale, e prevedendo una fase transitoria di prima applicazione della durata di 2 anni. In questo periodo di prima applicazione la Regione ha ridotto per le aree sovracomunali, dove è incluso il Comune di S. Michele al Tagliamento, i limiti dimensionali suddetti delle strutture come segue: - per gli esercizi di vicinato da 0 a 150 mq; - per le medie strutture di vendita da 151 a 1500 mq; - per le grandi strutture di vendita oltre i 1500 mq. Ai sensi dell'art. 11 della predetta legge regionale, i Comuni, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi della L. 30/07/1998 n. 281 e le associazioni dei lavoratori del commercio, devono adottare un provvedimento che individui i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi: a) modernizzazione del sistema distributivo; b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;

Se è pur vero che è difficile fare un analisi oggettiva del rapporto superficie esercizi di vendita ed d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità; e) equilibrio delle diverse forme distributive; f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali; g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici. Tale provvedimento comunale ha la stessa durata della programmazione regionale. Alla scadenza lo stesso è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale. Inoltre, sempre lo stesso articolo stabilisce che i Comuni devono adottare anche le norme procedimentali concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita osservando i principi contenuti nel citato articolo. La situazione del settore commerciale Per una circostanziata valutazione delle scelte programmatorie oggetto del presente provvedimento si ritiene indispensabile richiamare alcuni dati sull'attuale situazione del settore commerciale per ciascuna zona del territorio comunale con riferimento al dimensionamento degli esercizi che interesserà la programmazione in esame ed alla suddivisione per settori merceologici. A) Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con apertura annuale la situazione attuale denota una buona diffusione di esercizi di vicinato e di medie strutture nelle zone centrali di S. Michele al Tagliamento e Bibione e da una minore ed in alcuni casi inesistente presenza di entrambi le tipologie di esercizi nelle zone periferiche. La scarsa presenza di esercizi del solo settore alimentare viene in gran parte equilibrata dalla presenza di n. 9 esercizi del settore misto. Buona comunque la presenza di esercizi del settore commerciale non alimentare (n. 20 negozi). Rispetto comunque alla fascia dimensionale prevista dalla L.R. 37/1999 che definisce le medie strutture di vendita, le superfici medie degli esercizi commerciali sono alquanto ridotte (mq. 340 per il settore misto e mq. 203 per il settore non alimentare). Nel complesso, fatte salve le considerazioni suesposte relative alle zone periferiche, si può osservare che il territorio comunale è sufficientemente dotato di servizi commerciali e che tutto sommato assistiamo ad un sostanziale equilibrio tra le diverse forme distributive. Ciò induce a ritenere necessaria un'azione programmatoria da una parte tesa a salvaguardare l equilibrio esistente non prevedendo nuove aperture di medie strutture (anche tenendo conto che il Comune di S. Michele al Tagliamento non è oggetto di significativi flussi migratori verso il territorio comunale), e dall altra, tale da assicurare attraverso ampliamenti contenuti entro una ragionevole percentuale rispetto alla superficie esistente, un'ulteriore possibilità di modernizzazione strutturale. B) Anche per quanto riguarda gli esercizi con apertura stagionale il territorio delle zone commerciali interessate e precisamente (Z 9, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14, Z 15, Z 16) risulta sufficientemente dotato di esercizi commerciali con un ottimo equilibrio tra le forme distributive concentrate nella zona centrale di Bibione (dove è anche concentrato il maggiore numero della popolazione). Si pensi, infatti, che attualmente sono esistenti n. 2 esercizi del settore alimentare n. 24 per il settore misto e n. 16 per il settore non alimentare.

Per tale motivo va pure garantita la possibilità di nuove aperture di esercizi del settore non alimentare su superfici contenute nelle zone caratterizzate da presenza di maggior flusso di utenza, tenendo conto che eventuali esigenze di maggior dimensionamento sono facilitate dalla legislazione regionale con la possibilità di concentrazione o di accorpamento di esercizi già autorizzati con la legge 426/71 relativi a generi di largo consumo. giornaliero, (che comprende anche il fenomeno dei pendolari, ecc ) dall esame totale dalle presenze stagionali, fornite dall' azienda di promozione turistica, dell anno 2000 rispetto l anno 1999 si evince come nell anno in corso si sia verificato un incremento della popolazione turistica soprattutto per quanto riguarda campeggi e villaggi turistici (più del 12%). Questo fa ritenere necessaria un'azione programmatoria che, pur nell equilibrio delle forme distributive, offra spazi di maggiore concorrenzialità all offerta (anche in relazione allo sviluppo futuro del turismo del comune di S. Michele) consentendo da una parte, un ampliamento contenuto dell esistente e dall altra, la possibilità di limitate nuove aperture per il settore non alimentare la cui superficie sia in media con quelle rilasciate (e comunque ben al di sotto della superficie prevista dalla legge regionale n. 37/1999). Criteri di programmazione Con il presente provvedimento il Comune deve determinare i "criteri di rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita" con superficie da mq 151 a mq. 1500 in questo primo biennio di programmazione regionale. I Principi generali indicati ai Comuni dalla Regione all' articolo 11 della citata L.R. 37/99 sono, ripetiamolo, i seguenti: a) modernizzazione del sistema distributivo; b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo; c) salvaguardia dell' ambiente e della viabilità dei centriurbani; d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità; e) equilibrio delle diverse forme distributive; f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali; g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, il trasporto pubblico. All' insieme di tali principi si intende dare la seguente attuazione nella realtà commerciale locale, tenendo conto che, pur nelle scelte liberalizzatrici della nuova normativa statale soprattutto per gli esercizi di vicinato, viene confermato per le medie strutture il potere comunale di programmazione, che si esplica anche attraverso giustificate limitazioni a nuove aperture o alle dimensioni degli ampliamenti. Una totale liberalizzazione delle medie strutture non rispetterebbe, infatti, l' insieme dei criteri dati dalla Regione. Modernizzazione del sistema distributivo Occorre garantire alle medie strutture ulteriori possibilità di ottimizzazione strutturale oltre che attraverso operazioni di accorpamento o concentrazione, così come previsto dalla programmazione regionale, anche attraverso ampliamenti contenuti entro una ragionevole percentuale rispetto alla superficie esistente o entro dei limiti massimi, per evitare incrementi di superficie di vendita eccessivi in termini assoluti negli esercizi già di ampie dimensioni, con effetti distorsivi per le attività di vicinato.

Si precisa che le norme di programmazione commerciale oggetto del presente provvedimento vanno coordinate con le disposizioni in materia urbanistica. Entro tale ambito, infatti, possono essere fatte le valutazioni sull'impatto sulla viabilità e sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti commerciali. Si ribadisce che i criteri per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita, oggetto del presente provvedimento, e che scaturiscono da un'analisi socio economica della realtà del Comune di S. Michele al Tagliamento, costituiscono solo un aspetto della programmazione comunale, quello teso alla crescita economica della Città. Le scelte di pianificazione urbanistica, completeranno ed integreranno tale programmazione ponendo limiti dimensionali diversificati secondo le zone territoriali omogenee, e saranno finalizzate a dare una risposta concreta all'esigenza di rendere tale crescita economica compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e della viabilità. Nuove aperture Viene prevista la possibilità di rilasciare n. 1 autorizzazione per prodotti non alimentari per ogni singola zona commerciale di Bibione con superficie massima di 350 mq.. Ampliamenti E' prevista la possibilità di ampliamento della superficie di vendita con le limitazioni precisate nella parte normativa del presente provvedimento. Trasferimenti Sono sempre consentiti nell'ambito della stessa zona commerciale nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie. I trasferimenti al di fuori delle zone commerciali sono soggette alle limitazioni e valutazioni previste per le nuove aperture La concretizzazione così data al criterio della "modernizzazione" si armonizza in modo ragionevole anche con i seguenti altri principi della L.R. 37/99: a) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo; b) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, soprattutto per il settore alimentare, che rappresentano un servizio da garantire in modo diffuso per le categorie svantaggiate (anziani); c) equilibrio delle diverse forme distributive, tenuto conto che il commercio in aree pubbliche svolge già un ruolo significativo nel territorio; d) tutela delle piccole e medie imprese commerciali salvaguardata soprattutto attraverso possibilità di ampliamento e apertura non totalmente liberalizzante. Per i principi: a) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani b) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici si ritiene debbano trovare riscontro normativo a livello di programmazione urbanistica. E' comunque previsto, anche nell'ambito delle singole istruttorie di rilascio delle autorizzazioni, che venga prodotta idonea documentazione atta a dimostrare l'accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione alle aree interessate dagli interventi ed all'organizzazione della relativa accessibilità veicolare.

Le procedure di rilascio delle autorizzazioni Si è scelto di adottare un criterio di massima semplificazione, tenendo conto: a) che per le domande vanno utilizzati i modelli predisposti dalla Regione sulla base di quelli elaborati dalla Conferenza Stato - Città; b) che esiste già un regolamento governativo, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, che disciplina in dettaglio contenuti, tempi e procedure delle domande soggette a silenzio assenso, quali appunto quelle per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 114/98; c) che va richiesta solo la documentazione strettamente essenziale per l'istruttoria del procedimento, come prescrive la legge 241/90. Norme di carattere generale Appare necessario includere nel provvedimento in approvazione anche alcune norme di carattere generale di disciplina soprattutto di aspetti burocratici prima previsti dalla legge 426/71 e dal D.M. 375/88 e non più ripresi dal D.lgs. 114/98, con difficoltà gestionali di alcune competenze tuttora a carico dei comuni soprattutto per il corretto svolgimento dell'attività commerciale o dei rapporti connessi al regime autorizzatorio. Del resto la legittimazione ad emanare tali norme risiede nella potestà comunale di esplicare la propria autonomia regolamentare nel rispetto della norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Oggetto di tale normazione generale sono tra l'altro: la disciplina del trasferimento delle autorizzazioni per il subingresso, sulla base del ben collaudato articolo 49 dell'abrogato D.M. 375/88; la migliore precisazione della definizione di "superficie di vendita", per qualche aspetto carente nella norma dell'articolo 4, comma 1 punto c); la previsione di autorizzazione urbanistica per le superfici espositive esterne a cielo aperto; particolarità merceologiche dei settori; nozione di "confezione unica" per la vendita di prodotti non appartenenti al settore autorizzato; obbligo di comunicazione per l'effettivo inizio dell'attività, per il riscontro degli adempimenti di legge connessi con particolari aspetti dell'esercizio dell'attività commerciale; l'obbligo della comunicazione di sospensione dell'attività anche al fine di disporre di date certe per i provvedimenti di revoca o decadenza. Del resto lo stesso all'art. 8, comma 4 dello stesso D.lgs. 114/98 prevede che: "il Comune adotta le norme sul procedimento nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza della azione amministrativa e la partecipazione al procedimento".

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI E NORME PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le seguenti disposizioni dettano i criteri per l insediamento e l esercizio delle attività commerciali nel Comune di S. Michele al Tagliamento in applicazione dell art. 8, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 37. TITOLO I - STRUTTURE DEL MEDIO DETTAGLIO Art. 2 - Zone commerciali 1. Ai fini della programmazione commerciale attuata con le presenti norme, il territorio è diviso nelle seguenti zone commerciali: zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 zona 7 zona 8 zona 9 zona 10 zona 11 zona 12 zona 13 zona 14 zona 15 zona 16 S. Michele capoluogo Villanova Malafesta S. Giorgio Pozzi S. Filippo Cesarolo III Bacino Marinella Bevazzana Bibione est Bibione centro Bibione residenti stabili Bibione riva Bresciani polo A Bibione riva Bresciani polo B Bibione Ferri e Sordi (nuova lottizzazione compresa tra V. del Toro V. Orsa Maggiore e la prosecuzione ideale di V. della Serenissima con esclusione del Villaggio Turistico). Lido del Sole Bibione Pineda 2. Sono ammesse nuove aperture di medie strutture di vendita che rientrino nell ambito di un progetto globale di recupero di aree dismesse, definito da un accordo di programma, previa consultazione delle organizzazioni di cui all art. 8, comma terzo, decreto legislativo n. 114/1998. Le autorizzazioni rilasciate in questo caso non possono essere oggetto di trasferimento, nè di ampliamento.

Art. 3 Rilascio delle autorizzazioni Medie strutture di vendita sia a carattere annuale sia a carattere stagionale: 1 Il rilascio di autorizzazioni per l apertura, il trasferimento e l ampliamento delle medie strutture e per l aggiunta di settore merceologico è soggetto ai seguenti criteri: A) Nuove aperture o aggiunta di settore: A 1) Settore alimentare e misto: non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni sia a carattere annuale che a carattere stagionale. A 2) Settore non alimentare: è consentito il rilascio di n. 1 autorizzazione a carattere stagionale per ogni singola zona commerciale di Bibione e precisamente nelle zone commerciali Z 9, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14, Z 15, Z 16, con superficie massima consentita di mq. 350. Per i prodotti di completamento merceologico orto-florovivaistico di cui alla Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 19 è sempre dovuto il rilascio dell autorizzazione nei limiti e con le modalità previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 luglio 1999, n. 2681. B) Ampliamenti B1) esercizi del settore alimentare, non alimentare e misto: 1 - Per gli esercizi commerciali, esistenti ed operanti alla data di approvazione delle presenti norme, con superficie inferiore a 250 mq è consentito l' ampliamento fino a tale limite. 2 - Per gli esercizi esistenti ed operanti, che alla data di approvazione delle presenti norme, hanno superficie di vendita da 250 a 349 mq., è consentito un ampliamento massimo fino a 500 mq. 3 - Per gli esercizi esistenti ed operanti, che alla data di approvazione delle presenti norme hanno superficie di vendita oltre 349 mq., è consentito un ampliamento massimo fino a 800 mq. C) Accorpamenti e concentrazioni Sono sempre consentiti nei casi e con le modalità previsti ai commi 5 e 7 dell art. 11 della legge regionale n. 37/1999. In caso di accorpamento, l esercizio accorpante non è tenuto al possesso dei requisiti previsti dal comma 7 del predetto art. 11. D) Trasferimenti Sono sempre consentiti all' interno delle zone commerciali nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie. I trasferimenti al di fuori delle zone commerciali sono soggette alle limitazioni e valutazioni per le nuove aperture.

Art. 4 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di medio dettaglio 1. Le domande per l apertura, l ampliamento, l accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di medie strutture di vendita devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Conferenza unificata Stato Regioni Città e Autonomie locali con le modifiche apportate dalla Regione del Veneto e presentate al competente Ufficio comunale in duplice copia. Alla domanda dovranno essere allegati: a) una relazione tecnico descrittiva che dimostri la compatibilità dell' insediamento con lo strumento urbanistico o le procedure in atto per il raggiungimento di tale compatibilità, con una sommaria analisi della rete stradale e di penetrazione all' area e all' organizzazione dell' accessibilità veicolare e degli spazi a parcheggio; b) planimetria dell' area in scala adeguata con indicata la viabilità esistente, in programma, l' accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio veicolare al punto vendita; c) planimetria della struttura in scala 1:100; d) nel caso di domande di apertura o ampliamento di strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq. o di centri commerciali del medio dettaglio: documentazione relativa alla viabilità come previsto dall' allegato A del D.G.R. 28. 12.1999, n. 4664 e la documentazione necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia o autocertificazione contenente gli estremi della concessione edilizia già rilasciata in precedenza e riferita all' iniziativa commerciale oggetto della richiesta. 2. L' esame della domanda e il rilascio dell' autorizzazione non sono subordinati: a) alla condizione che l' interessato disponga, già all' atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione; b) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di prevenzione incendi. 3. Fra le domande di autorizzazione di cui all' art. 3 lettera A: 1), hanno priorità quelle intese alla concentrazione di preesistenti esercizi nel rispetto dei caratteri dimensionali di cui all' art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 37/1999. Tra tali domande hanno ulteriore priorità quelle che dimostrino: a) di essere piccole o medie imprese commerciali, come definite dall' art. 8, comma 1, lettera d) L.R. 37/1999; b) l' impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi, secondo le modalità dell' art. 8, comma 2, lettera a) L.R. 37/1999; c) un' adeguata formazione professiona le per il settore non alimentare, realizzata con la partecipazione ad un corso per il commercio, o con il possesso di adeguata qualificazione, secondo le modalità dell' art. 8, comma 2, lettera b) L.R. 37/1999; d) la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originari. 4. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà riconosciuta dalle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione, e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali e dell' area destinata alla loro costruzione. A parità di condizioni, sarà seguito l' ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. La priorità è riconosciuta limitatamente alle domande concorrenti pervenute e regolarmente documentate, entro 30 giorni dal giorno di presentazione della prima domanda. 6. Per l'istruttoria delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 che disciplina i procedimenti delle istanze soggette al silenzio-assenso. 7. Il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/1998 per l'inizio dell'attività decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. 8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa, e sempre che la stessa sia completa dell'autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti e i presupposti di legge per l'esercizio dell'attività. 9. L'autorizzazione è rilasciata su modelli predisposti dal comune, d'intesa con l Ufficio registro Imprese della Camera di Commercio. Art. 5 - Centri commerciali di medio dettaglio 1. Chi intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l apertura di più esercizi può presentare al sindaco un unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti al precedente articolo 3, in conformità alle presenti norme. 2. Qualora il soggetto di cui al comma 1 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda, che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei prescritti requisiti per l esercizio dell attività. 3. Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle presenti norme. 4. Prima del rilascio dell autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari con altri. 5. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono casi di subingresso. TITOLO II - NORME GENERALI Art. 6 - Requisiti morali e professionali: interpretazioni applicative 1. Le disposizioni contenute nell art. 5 del D.lgs. n. 114/1998 vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all eventuale fallimento, essendo sufficiente, per le altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall estinzione della pena. 2. La sentenza di condanna su richiesta delle parti ( patteggiamento ), ex art. 444 e 445 del codice di procedura penale, va equiparata ad un ordinaria sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall art. 445 citato.

3. Nell ambito dei requisiti professionali di cui alla lettera b) dell art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 per interpretazione analogica deve essere ricompreso l aver prestato opera, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività del settore alimentare anche in qualità di amministratore o agente. Art. 7 - Superficie di vendita 1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse e vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a deposito, area esterna alle casse, magazzini, spazi di lavorazione, uffici e servizi. 2. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale. 3. Per gli esercizi misti, nell autorizzazione è indicata la superficie di vendita complessiva dell esercizio, restando nella piena disponibilità del negoziante la distribuzione merceologica all interno della struttura di vendita. 4. La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi misti con settore alimentare e non alimentare, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore. 5. Le ditte la cui attività commerciale comporta occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, sono tenute a chiedere, per le aree a tale uso adibite, l autorizzazione gratuita prevista dall art. 76 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61. 7. L esercizio dell attività di vendita all ingrosso e al dettaglio in una stessa struttura commerciale, può essere svolto in locali che, anche se dotati di comunicazioni interne non accessibili al pubblico, abbiano ciascuno un proprio ingresso dall esterno. Art. 8 - Particolarità merceologiche dei settori 1. La vendita al Pubblico, in un unica confezione ed un unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi, è consentita nell esercizio che abbia nel proprio settore merceologico il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile al almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti. 2. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura potrà essere effettuata anche nell esercizio, fatta salva l osservanza delle norme igienico-sanitarie. 3. Per la vendita di prodotti di erboristeria l esercizio deve essere autorizzato o abilitato sia per il settore alimentare che per quello non alimentare. 4. I titolari di autorizzazioni comprendenti le ex categorie della tabella XIV prodotti dietetici o alimentari surgelati hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti del settore alimentare.

4. Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e con attrezzature per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, è soggetta alle stesse norme previste dalla legge n. 287/1991. 5. L attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non può essere ceduta separatamente da tale attività. 6. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali, o di scelta dei prodotti in vendita. 7. I titolari di autorizzazioni comprendenti le ex tabelle I - Ia - VI, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti del settore alimentare e di quello non alimentare. Art. 9 - Attività di vendita stagionali e temporanee 1. Per autorizzazione stagionale si intende l' autorizzazione rilasciata per un periodo massimo d' esercizio compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre con l' obbligo di esercizio di vendita dalla IV domenica di aprile alla IV domenica di settembre. Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire un diverso periodo di obbligatorietà, anche con riferimento a singole zone. Nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 marzo, il titolare dell' autorizzazione amministrativa stagionale di Bibione ha facoltà, previa comunicazione al competente ufficio comunale, di tenere aperto l' esercizio nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali. Inoltre i titolari di autorizzazioni amministrative annuali di Bibione possono derogare all' obbligo della chiusura domenicale, festiva infrasettimanale e per turno di riposo. 2. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, l attività di vendita può essere svolta in via temporanea, previa presentazione al comune, trenta giorni prima della data prevista per l' inizio delle manifestazioni, dell apposita comunicazione di esercizio di vicinato, a condizione che sia dimostrata la sussistenza dei requisiti professionali e morali di cui all art. 5 del D.lgs. n. 114/1998 e del rispetto della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica. Art. 10 - Distributori automatici 1. La vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici, svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è considerata come apertura di un esercizio al minuto ed è soggetta alla comunicazione di cui all art. 17 del D.lgs. 114/1998 ed al possesso dei relativi requisiti. 2. L installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nello stesso settore merceologico, è subordinata soltanto all osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell esercizio o altre persone con il suo consenso, purchè in possesso dei requisiti prescritti. 3. L installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze, di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è subordinata soltanto all osservanza delle disposizioni igienico sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell esercizio o altre persone con il suo consenso, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

5. L installazione, negli spacci interni o in altri spazi non aperti al pubblico, di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti o la somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta unicamente a comunicazione semplice al comune, ai fini del controllo dell osservanza delle disposizioni igienicosanitarie. Art. 11 - Comunicazioni 1. Sia nei casi di presentazione di comunicazione di apertura o modifica degli esercizi di vicinato che a seguito del rilascio delle autorizzazioni per le medie o per le grandi strutture di vendita, il comune provvede ad informare preventivamente, anche mediante la comunicazione di avvio del procedimento, che l effettiva attivazione dell esercizio è soggetta: - al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi; - rispetto della normativa sulla disciplina dell igiene degli alimenti; - al possesso dell agibilità dei locali corrispondente alla situazione del negozio attivato; - all ottenimento delle abilitazioni, autorizzazioni o licenze previste dalle leggi o dai regolamenti per la vendita di particolari prodotti (preziosi, ottica, cose antiche o usate, funghi freschi, armi ed esplosivi, fitofarmaci). 2. L inizio dell attività dovrà essere dovrà essere comunicato entro cinque giorni. 3. La sospensione dell attività di qualsiasi durata, dovrà essere preventivamente comunicata, salvo cause imprevedibili e di forza maggiore per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l' evento. In caso di sospensione dell' attività per un periodo superiore a 30 giorni, nei limiti previsti dalla legge, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno 30 giorni prima dell' inizio della sospensione stessa. La sospensione, necessaria per l' esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, sarà consentita nei limiti di dodici mesi allegando idonea documentazione, prorogabili di altri sei per comprovate gravi circostanze. 4. E altresì soggetta a comunicazione al comune la modifica della denominazione o della ragione sociale della società esercenti l attività commerciale. 5. Per gli esercizi di vicinato: qualora entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione al comune, l esercizio non sia stato attivato, la comunicazione diventa inefficace. Art. 12 - Chiusure 1. La chiusura facoltativa dell' eserc izio a carattere annuale per ferie e/o lavori di ordinaria manutenzione non potrà superare i 75 giorni distribuiti in uno o più periodi dell' anno solare. 2. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico il periodo di chiusura concordato mediante l' esposizione, con anticipo di almeno 5 giorni, di un apposito cartello ben visibile dall' esterno del locale.

7. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l attività entro il termine di cui all art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/1998, decade dal diritto di esercitare tale attività. 3. Gli esercenti che abbiano sospeso l'attività per un periodo pari o superiore a 75 giorni non potranno nel medesimo anno solare usufruire di un'ulteriore chiusura per ferie e/o lavori di ordinaria manutenzione. Art. 13 - Subingresso di esercenti attività sottoposte ad autorizzazione. 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell attività, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio ed il subentrate abbia i requisiti professionali e morali per l esercizio dell attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio. 2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell atto di trasferimento dell esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l attività, solo dopo aver presentato apposita comunicazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l attività entro il termine previsto dall art. 22, comma quarto, lettera a) del D.lgs. n. 114/1998, decade dal diritto di esercitare l attività del dante causa. 3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso al comune. Qualora non inizi l attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l attività del dante causa. 4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al comune. 5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell atto di trasferimento dell esercizio, può iniziare l attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l attività entro il termine previsto dall art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/1998. 6. Ai fini dell applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell attività o il soggetto cui l azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento avvenga entro i termini di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

8. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un azienda commerciale, può continuare per 6 mesi l attività del dante causa, dandone immediata comunicazione al comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro un anno dalla data del conferimento, decade dal diritto di esercitare l attività conferita. 9. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell incapace deve darne immediata comunicazione al comune, incaricando per la conduzione dell esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l interessato deve darne comunicazione al comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l esercizio dell attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l esercizio dell attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. 10. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991, fino all entrata in vigore del relativo regolamento. Per tale attività rimane l obbligo dell iscrizione al REC ed i termini di un anno indicati ai commi precedenti vanno intesi in 180 giorni, a norma dell art. 4 comma 1 lettera a) della legge 287/1991. 11. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio, su motivata istanza della ditta. Art. 14 - Sanzioni 1. Per le violazioni delle presenti norme, fatte salve le sanzioni previste dall art. 22 del D.lgs. n. 114/1998, si applicheranno le sanzioni pecuniarie che verranno stabilite da apposito regolamento. Art. 15 - Norma finale 1. Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa, si rinvia ai criteri contenuti nella L.R. n. 37/1999, che hanno valore di norma per la programmazione commerciale in questo comune. 2. Per gli aspetti di programmazione urbanistica, si fa riferimento alla disciplina contenuta nel PRG e nelle relative norme di attuazione. 3. Le presenti norme hanno la validità fino alla eventuale emanazione di nuove norme di programmazione comunale, comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni di legislazione nazionale e regionale.