La polizza di sicurtà anconitana del 1567 nel De assecurationibus di Benvenuto Stracca



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La polizza di sicurtà anconitana del 1567 nel De assecurationibus di Benvenuto Stracca Estratto da ASSICURAZIONI, rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private, Anno LXXVI, n. 3 (lug.-sett. 2009) «Quattrocent anni fa nasceva in Ancona Benvenuto Stracca, chiamato a segnare nella scienza del diritto commerciale una pietra miliare, e [purtroppo] un progetto di pubbliche onoranze all illustre concittadino, iniziato nel 1908 in Ancona, non fu potuto condurre a buon fine» 1. Questa è la considerazione che Alessandro Lattes faceva con rammarico nel 1909. È passato un secolo si compie il quinto centenario della nascita di Benvenuto Stracca 2 e dobbiamo augurarci 1 A. LATTES, Lo Stracca giureconsulto in Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo, Milano, 1909, v. 7, p. 624. 2 Su Benvenuto Stracca oltre all esauriente lavoro del commercialista L. FRAN- CHI, Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo 16.: note biobibliografiche, Glashütten im Taunus, 1975, rist. anast. dell ed. di Roma (1888), e a quello di A. LATTES (v. nota 1) sono stati pubblicati gli studi di: L. GOLDSCHMIDT, B. Straccha anconitanus et Pedro Santerna lusitanus, in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht, a. 38, Stuttgard, 1891, pp. 1-9; L. FRAN- CHI, Goldschmidt: B. Straccha anconitanus et Pedro Santerna lusitanus in Rivista italiana per le scienze giuridiche, Roma, 1891, v. 11, pp. 104-107; R. ASCO- LI, Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano in Rendiconti dell'istituto marchigiano delle scienze, lettere ed arti, [Ancona], v. 18, a. 1950-1954, pp. 53-60; A. MORDENTI, I giuristi e la nascita del mondo moderno : Benvenuto Stracca anconitano in Quaderni storici delle Marche, a. 1, n. 2, Senigallia, 1966, pp. 236-259; M. CHIAUDANO, voce «Stracca» in Novissimo Digesto Italiano, 20 voll., Torino, 1957-1980, v. 18, 1971, pp. 468-469; T. SOFONEA, Benvenuto Stracca e il suo celebre Trattato sulle assicurazioni, Estratto da: Bollettino Generali, n. 19, ser. 6, Trieste (1975); A. MALINTOPPI, L attualità del diritto commerciale internazionale in Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte: Convegno di studio, Ancona, 29 marzo 1980, Ancona, 1981, pp. 41-50; A. MOR- DENTI, Un anconitano del 500 in Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte: Convegno di studio, Ancona, 29 marzo 1980, Ancona,1981, pp. 13-27; P. VERRUCOLI, L opera di Benvenuto Stracca in Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte: Convegno di studio, Ancona, 29 marzo 1980, Ancona, 1981, pp. 29-40; V. PIERGIOVANNI, Courts and commercial law at the beginning of modern age, in The courts and the development of commercial law, Berlin, c1987, pp. 13-16; C. DONAHUE jr., Benvenuto Stracca s De mercatura: was there a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy? in From lex mercatoria to commercial law, Berlin, c2005, pp. 69-120; J. FAJARDO, Benvenuto Stracca (Benve- 1

che quest anno venga finalmente manifestato un pubblico riconoscimento a questo eminente giureconsulto marchigiano. Ricordarne la figura e le opere è pertanto un dovere il cui adempimento non può essere differito, soprattutto per coloro che sono interessati alla storia del fenomeno assicurativo e hanno di conseguenza un debito ben preciso nei confronti del giurista italiano che per primo, con il suo Tractatus de assecurationibus del 1569, ha dato un contributo sostanziale allo studio del contratto di assicurazione. Sul contratto di assicurazione, a dire il vero, prima di Stracca aveva già scritto (nel 1488, stando a un manoscritto rinvenuto alla Biblioteca Apostolica Vaticana 3 ) il portoghese Pedro de Santarém (il cui nome italianizzato è Pietro Santerna) del quale era stato pubblicato a Venezia nel 1552 il trattato De assecurationibus & sponsionibus mercatorum. La differente impostazione dei due lavori sistematica e universale quello di Santerna, esegetica e circoscritta localmente quello di Stracca ha determinato una loro diversa fortuna editoriale. Infatti il De assecurationibus di Santerna ebbe un numero di ristampe più che triplo, anche se sul piano scientifico è considerato inferiore a quello di Stracca 4. Stracca è nato nel 1509. Esattamente cinquecento anni fa 5. Di lui non conosciamo l aspetto esteriore: non si conserva alcun suo ritratto e una statua che lo raffigurava e che era stata posta nutus Straccha) (1509-1578), in Juristas universales, (a cura di Rafael Domingo), 4 voll., Madrid, Barcelona, 2004, v. 2, Juristas modernos siglo XVI al XVIII de Zaiso a Savigny, pp. 191-193; nonché la recensione del 1889 di G. TAMASSIA, Luigi Franchi, Benvenuto Stracca, giureconsulto anconitano del secolo 16., in Archivio giuridico Filippo Serafini, a. XLII, Modena, 1939, pp. 365-370. Per la bibliografia di Stracca cfr. L. FRANCHI, op. cit., pp. 125-165. 3 Cfr. D. MAFFEI, Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488) in Boletim de Faculdade de Coimbra, Coimbra, 1983, pp. 703-728. 4 Cfr. G. S. PENE VIDARI, Il contratto d assicurazione nell età moderna in L assicurazione in Italia fino all Unità, Milano, 1975, p. 193, n. 1. Dell opinione che le due opere siano ugualmente pregevoli sono A. LATTES, op. cit., p. 647 e M. CHIAUDANO, op. cit., p. 469 n. 2. 5 Quasi due secoli prima (1314) nasceva nell Anconitano il sommo giurista Bartolo da Sassoferrato e Stracca, che usa per lui l attributo di lumen veritatis, ha consolidato la grande tradizione giuridica marchigiana. 2

all ingresso dal mare della Loggia dei Mercanti 6 è sparita. Altrettanto è accaduto per il suo sepolcro 7, nella chiesa di S. Francesco delle Scale, che è scomparso alla fine dell 800, e per la sua casa in via del Guasco, che è stata distrutta nel corso dell ultima guerra mondiale 8. Non si può proprio pensare che anche il De mercatura, il capolavoro che gli ha conferito il titolo di padre della commercialistica italiana, e le altre sue opere siano destinate a subire, con l oblio, la stessa sorte del loro autore. Nel 500 Ancona, che in Oriente rivaleggiava con Venezia, era un porto adriatico di grande importanza nel quale facevano scalo le navi provenienti dall Oriente che ad Ancona scaricavano spezie e profumi. La città era al culmine della sua potenza, con bellissimi palazzi, molte navi, una fiera franca, una numerosa popolazione (composta in buona parte da greci, turchi, armeni ed ebrei) e uffici consolari fino ad Alessandria e a Costantinopoli. Ma una serie di eventi, comuni ad altri porti dell Adriatico, alla fine ne determinarono l irrimediabile decadenza. La stessa traumatica occupazione da parte delle milizie pontificie con il colpo di mano del 1532 provocò più danni che benefici 9. In realtà Ancona, come le altre città marchigiane, era sempre stata sottoposta alla signoria del Papato a cui era tenuta a corrispondere un tributo annuo, ma questa invasione brutale, messa in atto con l inganno 10, la pose, umiliandola, sotto 6 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni, 11 voll., Venezia, 1840-1861, v. 9, p. 75 e F. BORIONI, Le feste anconitane nel settembre dell anno 1841 per la faustissima venuta a dimora in Ancona del nostro Signore Gregorio 16., Ancona, 1841, p. XXX. 7 Sulla tomba, a chiusa dell epigrafe dettata dallo stesso Stracca, erano scolpiti i titoli delle sue cinque opere: DE MERCATURA, DE PROXENETIS, DE ASSEC. ET DE ADIEC., ANNOTAT. AD CONS. CRAV. (il loro titolo completo con la data e il luogo della prima edizione è: De mercatura seu mercatore, Venezia, 1553; De proxenetis atque proxeneticis, Venezia, [1558]; De assecurationibus, Venezia, 1569; De adiecto, Venezia, 1569; Aymonis Cravettae responsa Annotationes, Venezia, 1580). 8 Cfr. C. ORLANDI, Delle città d Italia e sue isole adiacenti, 5 voll., Perugia, 1770-1778, v. 2, p. 59; A. MORDENTI, Un anconitano, cit., p. 24; R. ASCOLI, op cit., p. 54, n. 1. 9 Cfr. A. CARACCIOLO, Le port franc d Ancône : croissance et impasse d un milieu marchand au 18. siècle, Parigi, 1965, p. 14. 10 Cfr. A. PERUZZI, Storia d Ancona dalla sua fondazione all anno 1532, 2 voll., Pesaro, 1835, v. 2, pp. 437-449. 3

il dominio assoluto del pontefice e le fece perdere la sua sovranità 11. Benvenuto apparteneva a una nobile famiglia, originaria di Foligno, dedita al notariato e al commercio e attiva nella vita pubblica 12. Era stato indirizzato dal padre notaio all apprendimento delle lettere avendo come maestro il letterato e latinista spagnolo Ambrogio Nicandro dal quale ricevette una profonda educazione classica 13. A seguito dell occupazione militare di Ancona, all età di ventitré anni (era appena riuscito a portare a termine gli studi) fu esiliato e costretto, insieme ad altri sessantaquattro concittadini, ad abbandonare la sua città perché considerato probabile elemento fomentatore di disordini. Così, insieme al padre, si rifugiò a Bologna dove, iscrittosi all università, fu discepolo di Ugo Boncompagni, poi divenuto papa col nome di Gregorio XIII 14. Presa la laurea in legge nel 1538 e ritornato in patria quasi trentenne, dedicò tutta la sua attività alla professione forense, in cui fu molto apprezzato, e partecipò anche alla vita politica e amministrativa della città occupandone diversi uffici fino alla morte avvenuta nel 1578. Cultore dell insegnamento, aspirava alla creazione di una sede universitaria in Ancona come già ne esistevano a Macerata e in altre città marchigiane. Così si adoprò per ottenere dal pontefice Pio IV la fondazione di un Collegio dei dottori, che venne costituito nel 1562, ma che, per mancanza di fondi, funzionò in malo modo per alcuni anni e finì dimenticato nel 700 15. 11 Cfr. A. MORDENTI, I giuristi, cit., pp. 239-241. 12 Queste occupazioni così diverse non devono meravigliare perché all epoca la mercatura era sovente esercitata dai personaggi più in vista nella comunità cittadina e in pratica l aristocrazia anconitana alla quale erano riservate le cariche pubbliche era tutta dedita al commercio. Tuttavia non bastava appartenere alla nobiltà per poter essere eletto: occorreva anche essere capo famiglia. Stracca non aveva questo requisito, ma «vi si passò sopra legalizzando retroattivamente il fatto». Cfr. A. MORDENTI, I giuristi, cit., p. 242. 13 Fra maestro e allievo sorse una profonda amicizia tanto che nel De mercatura alcuni versi introduttivi rivolti al lettore sono appunto di Ambrogio Nicandro che per Benvenuto Stracca usa l attributo di honor Anconae. 14 Stracca ha dedicato a questo papa il De assecurationibus e le Annotationes. 15 Cfr. G. TAMASSIA, op. cit., p.369-370. 4

Nel 1553, a Venezia, presso il grande stampatore Paolo Manuzio Stracca pubblicò la sua prima opera, il De mercatura, dando vita a un diritto dei mercanti autonomo rispetto al diritto civile. Questa tavola di fondazione del diritto commerciale esercitò grande influenza nel mondo degli studi e nel mondo degli affari e dette subito la gloria al suo autore 16. Nel De mercatura Stracca non fa alcun cenno alle assicurazioni riservandosi di trattare in seguito questo argomento. Nel 1569 mantenne l impegno rimediando a questa lacuna con la pubblicazione, sempre a Venezia, del De assecurationibus, fondamentale monografia di diritto assicurativo. È questo un originale lavoro impostato come glossario delle singole parti e delle parole della polizza di assicurazione anconitana che costituisce la base di tutta la trattazione. In quaranta glosse in latino precedute da un ampia introduzione, Stracca prende in esame punto per punto questa polizza e, con continui richiami al Corpus giustinianeo e agli scritti dei dottori medievali, dà soluzione agli interrogativi che nella pratica potevano sorgere in materia. Di questa polizza che inizia con la consueta invocazione a Dio e con le altre formule augurali di rito («al nome d Iddio, di buon viaggio, salvamento et guadagno») vengono qui individuati alcuni aspetti salienti. 1. LA POLIZZA. La formula assecurationis alla quale si riferisce Stracca è la polizza-tipo che Ancona aveva adottato recependo le leggi fiorentine in materia 17. Si tratta di un modello contrattuale che l autore riporta nella lingua originale, il volgare 18, con cui erano comunemente redatte quelle scritture che non richiedevano una forma solenne. La normativa con cui è redatta è tipica, nel senso che contiene clausole uniformi, caratteristiche della piazza in cui era adottata, e ciò in analogia a quanto avveniva nelle altre città 16 Il Senato di Ancona, a cui Stracca aveva presentato questo suo lavoro, nell adunanza straordinaria del 26 maggio 1553 decise che il De mercatura doveva essere custodito nella cassa degli argenti del Comune, insieme agli altri tesori, cfr. L. FRANCHI, Benvenuto Stracca, cit., p. 64. 17 E cioè sostanzialmente lo Statuto del 1523 e le provisioni minori del 1526 e del 1528. La polizza anconitana fa espresso riferimento alla normativa fiorentina («tutte le cose non chiarite in questo scritto s intendano ad uso e stilo della piazza di Fiorenza»). Cfr. G. BONOLIS, Svolgimento storico dell assicurazione in Italia, Firenze, 1901, p. 22 e A. LATTES, op. cit., p. 646. 18 Ascoli evidenzia il curioso contrasto fra la polizza in volgare e l intera trattazione in latino, cfr. R. ASCOLI, op. cit., p. 58 5

marinare. In altre parole, l uniformità delle clausole corrisponde a una reale condizione del mercato assicurativo locale. È una formula contrattuale interamente manoscritta che anticipa il modulo standard introdotto alla fine del secolo, predisposto a stampa da parte dello Stato, in cui i privati potevano riempire unicamente gli spazi lasciati in bianco. La polizza che Stracca analizza e commenta è una polizza marittima per il trasporto di merci datata 20 ottobre 1567. 2. L ASSICURATO. Dopo i nomi di noti personaggi di Ancona che Stracca riporta a titolo esemplificativo vi è la formula di rito «o altri a chi attenesse». Questa clausola era utilizzata per ovviare a incertezze sull identità del proprietario delle merci assicurate e serviva a controbattere pretestuose eccezioni da parte degli assicuratori ai quali, in definitiva, era sufficiente sapere in caso di sinistro che chi pretendeva il pagamento del danno aveva un effettivo interesse al relativo risarcimento. Allora, come oggi, è proprio l interesse assecurari uno dei requisiti essenziali del contratto. 3. LE COSE ASSICURATE. Delle merci assicurate è indicato il genere, con aggiunta la precisazione «ogn altra sorte de mercantie» usata anche dalle altre formule di sicurtà italiane. L indeterminatezza dell oggetto della garanzia dimostra che era necessaria una certa liberalità da parte degli assicuratori. Infatti, molto spesso si veniva a conoscere solo a sinistro accaduto che cosa era stato effettivamente caricato e che cosa si era inteso assicurare 19. Per l assicurato era essenziale poter provare che alla somma assicurata corrispondevano delle cose che erano state caricate sulla nave («come per lettera di caricamento appare»), poco importando di quali cose si trattasse. In caso di sinistro gli assicuratori rispondevano della somma che ciascuno di loro aveva indicato nella sottoscrizione riportata in calce alla polizza 20. 19 Daveggia rileva giustamente che, a causa delle difficoltà di comunicazione, lo stesso assicurato poteva non aver ricevuto dal porto di partenza informazioni sulla specie e sulla quantità delle merci effettivamente imbarcate, cfr. C.L. DAVEG- GIA, Formule contrattuali dell assicurazione marittima medievale in questa Rivista, anno LI, 1984, I, pp. 364-365 20 Secondo Daveggia, chi conosce l assicurazione moderna può considerare inspiegabile il fatto che non venisse indicato il valore stimato del carico, ma in definitiva ciascun assicuratore s impegnava a rispondere della somma da lui sottoscritta, poco importando che il valore delle cose assicurate non fosse preventivamente dichiarato, cfr. C.L. DAVEGGIA, ivi. 6

4. LA DURATA DELL ASSICURAZIONE. La garanzia inizia dal momento in cui la nave ha preso il largo e non comprende quindi i danni avvenuti nel porto di partenza. Nelle polizze di Venezia, Napoli e Palermo l assicurazione delle merci ha invece effetto con l inizio delle operazioni di carico e risultano pertanto coperte le merci ancora a terra nell imminenza dell imbarco. La polizza fiorentina adotta una soluzione intermedia dato che, in questa, la garanzia prende effetto quando sono terminate le operazioni di carico e la nave è ancora in porto. L impegno degli assicuratori fiorentini, palermitani e napoletani, continuava fino a quando le merci erano state scaricate a terra, mentre per la sicurtà anconitana, come per quella veneziana, la garanzia cessa 24 ore dopo l arrivo in porto. 5. I RISCHI COPERTI. La formulazione adottata a questo riguardo è la più completa possibile: «ogni caso di mare, di fuoco, di getto in mare, di represaglie, o rubarie d amici o inimici», e non esclude neppure quello che ancora non è mai accaduto ma che potrebbe verificarsi (compreso «ogni caso portentevole»). Tuttavia restava esplicitamente esclusa la baratteria del capitano, e cioè la sua azione fraudolenta al fine di procurare dolosamente la perdita della nave o del carico, che invece era compresa nelle sicurtà fatte a Venezia. 6. IL VIAGGIO ASSICURATO. Sono indicati il nome della nave 21, il porto di partenza e quello di arrivo che costituiscono elementi essenziali del contratto, ma al capitano viene lasciata ampia discrezionalità sulla rotta da seguire per cui il viaggio può svolgersi in qualsiasi direzione. Questa libertà di movimento era dettata dalla necessità di evitare, anche nell interesse degli assicuratori, i numerosi imprevisti (tempeste, corsari, ecc.) che caratterizzavano ogni tipo di spostamenti e in particolar modo quelli via mare. 7. IL SINISTRO. Secondo una regolamentazione uniforme per tutte le polizze dell epoca, la mancanza di notizie della nave o del carico faceva presumere che il sinistro si fosse verificato, cosicché 21 Riguardo al nome della nave va detto che talvolta veniva lasciato in bianco per le medesime ragioni per cui potevano non essere indicate la specie e la quantità delle merci assicurate (v. nota 19). 7

il decorso del tempo, durante il quale non si sapeva più nulla della nave assicurata, diventava la prova della sua avvenuta perdita 22. 8. IL PAGAMENTO DEL DANNO. La polizza anconitana è munita di provvisoria esecutorietà in applicazione del principio solve et repete che già era previsto dalle Ordinanze sulle sicurtà marittime di Barcellona (1432-1484) 23. In base a questa clausola, presente in tutte le formule medievali, «debbano in prima li assicuratori pagare e poi litigare le cause», ma gli assicuratori, dopo aver pagato, entro 12 mesi possono eventualmente dimostrare che il risarcimento del danno non era dovuto. In questa eventualità, l assicurato è tenuto a restituire l indennizzo percepito maggiorato del 20%. Per quanto riguarda il termine entro il quale gli assicuratori sono tenuti a risarcire il danno, questo è fissato in 2 mesi dalla notizia del sinistro (3 mesi in base alla polizza-tipo di Genova, 6 in base a quella di Venezia). Per la sicurtà anconitana, in caso di mancanza di notizie della nave, il pagamento del danno va effettuato trascorsi 12 mesi. Nell ipotesi di cessazione del rischio prima del suo inizio, la polizza anconitana prevede la semplice restituzione del premio, mentre per quella fiorentina il premio da restituire va decurtato dell 1,5% che viene trattenuto dagli assicuratori a titolo compensativo. 9. IL MEZZANO DI SICURTÀ. Alla senseria e al sensale Stracca ha dedicato per intero il breve trattato De proxenetis atque proxeneticis in cui tuttavia non si è occupato della figura del mediatore assicurativo. Non vi è dubbio che questa figura di intermediario che si interpone fra assicurato e assicuratore (con una funzione del tutto simile all attuale broker) ha sempre occupato, fin dalle origini, una posizione basilare nella conclusione del contratto di assicurazione. Anche se in vesti diverse: a Firenze, quale vero e proprio funzionario pubblico alle dipendenze del comune; a Venezia, non solo come mediatore, ma anche come responsabile del pagamento del premio agli assicuratori 24. In Ancona il mezzano di sicurtà non ha la veste 22 Su questo argomento si veda il mio articolo: La più antica disciplina del contratto di assicurazione: le Ordinanze sulle sicurtà marittime in questa Rivista, anno LXXIV, [2008], I, p. 683. 23 Ibidem, p. 684. 24 Cfr. G.S. PENE VIDARI, op. cit., p. 223 e segg. Sulla intermediazione assicurativa alle origini del fenomeno assicurativo cfr. C.L. DAVEGGIA, L intermediazione assicurativa nel Medio Evo in questa Rivista, anno LII, 1985, I, pp. 326-372. 8

di pubblico funzionario, ma redige la polizza e, sotto giuramento, ne garantisce l autenticità. La polizza resta una scrittura privata che non richiede l intervento di un notaio, ma ha il medesimo valore di uno strumento notarile. FRANCESCO MANSUTTI 9