Piombo solfocromato giallo (C.I. Pigment Yellow 34) Piombo cromato molibdato solfato rosso (C.I. Pigment Red 104) Tris (2-cloroetil)fosfato (TCEP)



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Sintesi e traduzione di Raccomandazione dell ECHA del 17 dicembre 2010 per l inclusione di sostanze nell allegato XIV (lista della sostanza soggette ad autorizzazione) del Regol. (CE) 1907/2006 L Agenzia Europea per le sostanze chimiche, visto il Regolamento n 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell Unione Europea del 18 dicembre 2006 concernente concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, (il Regolamento REACH), in particolare l articolo 58, vista la Lista di Sostanze Estremamente Preoccupanti candidate all autorizzazione come previsto dal ED/68/2009, vista l opinione del Comitato degli Stati Membri dell ECHA del 3 dicembre 2010, considerando quanto segue: (1) Questa Raccomandazione si prefigge lo scopo di aiutare la Commissione nel prendere le decisioni di cui all art. 58 comma 1 del Regolamento REACH di includere sostanze, di cui all art. 57, dell allegato XIV del Regolamento REACH. (2) Come previsto dall art. 58 comma 3 del Regolamento REACH, l ECHA deve raccomandare, almeno ogni due anni, sostanze prioritarie da includere. (3) Come previsto all art. 58 comma 4 del Regolamento REACH, l ECHA ha pubblicato sul suo sito web il 1 luglio2010 la bozza di raccomandazione delle sostanze che debbono essere incluse nell allegato XIV ed ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni a riguardo entro il 30 settembre 2010. L ECHA ha analizzato e preparato risposte alle osservazioni che saranno disponibili al pubblico. (4) L ECHA ha prodotto un documento che presenta l approccio dell Agenzia per la prioritizzazione, di cui all art. 58 comma 3 del Regolamento REACH, di sostanze per l inclusione nell allegato XIV. Sulla base di questo approccio l ECHA ha prioritizzato le seguenti otto sostanze dalla lista di sostanze altamente preoccupanti candidate ad essere incluse nell allegato XIV: Diisobutil ftalato (DIBP) Ossido di arsenico (III) Ossido di arsenico (V) Cromato di piombo

Piombo solfocromato giallo (C.I. Pigment Yellow 34) Piombo cromato molibdato solfato rosso (C.I. Pigment Red 104) Tris (2-cloroetil)fosfato (TCEP) 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) (5) Come previsto dall art. 58 comma 1 del regolamento REACH, l ECHA deve, per ciascuna sostanza prioritarizzata per l allegato XIV, specificare la sua identità, le sue proprietà intrinseche, di cui all art. 57, la data a partire dalla quale dev essere presentata domanda qualora si desideri continuare ad utilizzare la sostanza o continuarne l immissione sul mercato ( data ultima di presentazione domande ) come previsto dall art. 58 comma 1, lett c) (ii) del regolamento REACH, la data di cui all art 58 comma 1, lett c) (i) del regolamento REACH, dalla quale l immissione sul mercato e l uso della sostanza sono vietati, salvo qualora sia rilasciata un autorizzazione ( data di scadenza ), gli eventuali periodi di revisione per taluni usi, e gli usi o le categorie d uso esentati dall obbligo d autorizzazione. (6) Sulla base di questo documento l ECHA ha determinato gli specifici dati in allegato XIV per ciascuna sostanza. (7) Al fine di identificare le sostanze di cui all art. 58 comma 1, lett. a) del Regolamento REACH, l ECHA fornisce il nome delle sostanze, il loro numero CE e il numero CAS. (8) Come previsto dall art. 58 comma 4 del Regolamento (EC) n 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell Unione Europea del 16 dicembre 2006 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, dal 1 dicembre 2010 l art 57 comma a), b) e c) del Regolamento REACH dovrà far riferimento ai criteri di classificazione espressi nella sezione 3.6, 3.6 e 3.7 dell allegato I del Regolamento 1272/2008. Pertanto, i riferimenti in questa Raccomandazione ai criteri di classificazione di cui all art. 57 del Regolamento 1907/2006 sono stati fatti in accordo con questo provvedimento. Tuttavia, per completezza di informazione è anche fornita la classificazione secondo i criteri della direttiva 67/548/EEC. (9) Per le disposizioni transitorie di cui all art 58 comma 1 lett c) del Regolamento REACH, è stato applicato per ciascuna sostanza un tempo standard di 18 mesi tra le date suggerite per la presentazione della domande e la data di scadenza perché né la conoscenza disponibile per le sostanze raccomandate né le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica hanno apportato dati per sostenere la raccomandazione di un periodo più lungo. (10) Nessuna informazione sui cicli di produzione è disponibile dai dossier dell allegato XV o dalla pubblica consultazione sulla sostanze raccomandate che potrebbe consentire di proporre differenti date per la presentazione delle domande. Le date raccomandate per l ultima presentazione delle domande sono basate sull assunzione che il regolamento della Commissione che modifica l allegato XIV del Regolamento REACH per la prima volta entrerà

in vigore nel gennaio 2011 e che le sostanze raccomandate in questa raccomandazione saranno incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012. Le date ultime per la presentazione delle domande sono state scelte in accordo con (i) la guida all inclusione delle sostanze nell allegato XIV per quanto concerne il tempo mediamente necessario per preparare una domanda di autorizzazione (18 mesi), (ii)la capacità dell Agenzia di evadere le domande nei termini previsti e (iii) le date di presentazione delle domande decise per le sostanze nella bozza del Regolamento della Commissione che modifica l allegato XIV del Regolamento REACH per la prima volta. Su questa base le date per la presentazione delle domande per le sostanze raccomandate sono spalmate in due gruppi su un periodo di tre mesi. (11) Le informazioni disponibili per le sostanze raccomandate incluse le osservazioni ricevute durante la pubblica consultazione (1 giugno-30 settembre 2010) non hanno apportato dati per sostenere la definizione di periodi di revisione di cui all art.58 comma 1 punto d) per alcun uso delle sostanze. (12) Gli art. 58 comma 1 lett e) e 58 comma 2 del Regolamento REACH indica la possibilità di esenzioni di usi o categorie di usi nei casi in cui esista una normativa comunitaria specifica che, imponendo prescrizioni minime connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente, assicuri un adeguato controllo dei rischi. (13) L ECHA ha ricevuto durante le consultazioni pubbliche dal 1 luglio al 30 settembre 2010 alcune richieste di esenzione per taluni usi. L ECHA non raccomanda alcuna esenzione dall obbligo di autorizzazione di cui all art. 58 comma 1 lett e) e 58 comma 2 del Regolamento REACH. (14) L art 56 comma 3 dispone che nell allegato XIV venga specificato se (l obbligo di autorizzazione) riguardi attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi. (15) Le informazioni disponibili per le sostanze raccomandate, incluse le osservazioni ricevute durante le pubbliche consultazioni, non forniscono motivi per raccomandare l esenzione dall obbligo di autorizzazione per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto all art. 56 comma 3 del Regolamento REACH.

Pertanto si raccomanda, ch,e sulla base delle ragioni espresse nell allegato alla presente Raccomandazione, le seguenti voci siano incluse nell all. XIV del Reg. REACH (lista di sostanze soggette ad autorizzazione): # sostanza Numero CE Numero CAS Rilevanti proprietà intrinseche di pericolosità 1 Diisobutil ftalato (DIBP) 201-553-2 84-69-5 Art 57 (c) Toss ripr 1B Toss ripr cat 2, R61 2 Ossido di arsenico (III) 215-481-4 1327-53-3 Art 57 (a) Canc 1A Canc cat 1, R45 3 Ossido di arsenico (V) 215-116-9 1303-28-2 Art 57 (a) Canc 1A Canc cat 1, R45 4 Cromato di piombo 231-846-0 7758-97-6 Art 57 (a) e (c) Canc 1B Toss Ripr 1A Canc cat 2, R45 Toss ripr cat 1, R61 5 Piombo solfocromato 215-693-7 1344-37-2 Art 57 (a) e (c) giallo (C.I. Pigment Canc 1B Toss Ripr 1A Yellow 34) Canc cat 2, R45 Toss ripr cat 1, 6 Piombo cromato molibdato solfato rosso (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85- 8 R61 Art 57 (a) e (c) Canc 1B Toss Ripr 1A Canc cat 2, R45 Toss ripr cat 1, R61 Disposizioni transitorie Data ultima presentazione domande art 58 (1) (c) (ii) Data di scadenza 01/07/2013 18 mesi dalla data presentaz. domanda 01/10/2013 18 mesi dalla data presentaz. domanda 01/10/2013 18 mesi dalla data presentaz. domanda 01/10/2013 18 mesi dalla data presentaz. domanda 01/10/2013 18 mesi dalla data presentaz. domanda 01/10/2013 18 mesi dalla data presentaz. domanda Periodi di revision e Usi (categori e d uso) esentati Esenzione per PPORD

7 Tris (2-cloroetil)fosfato (TCEP) 8 2,4-dinitrotoluene (2,4- DNT) 204-118-5 115-96-8 Art 57 (c) Canc 1B Canc cat 2, R60 204-450-0 121-14-2 Art 57 (a) Canc 1B Canc Cat 2, R45 02/01/2014 18 mesi dalla data presentaz. domanda 02/01/2014 18 mesi dalla data presentaz. domanda

Allegato 1-Ragioni per la raccomandazione di includere le sostanze prioritarizzate nell allegato XIV Il proposito di questo allegato è di descrivere le ragini che hanno portato alla raccomandazione delle seguenti otto sostanze per l inclusione all allegato XIV: Introduzione A. Diisobutil ftalato (DIBP) B. Ossido di arsenico (III) C. Ossido di arsenico (V) D. Cromato di piombo E. Piombo solfocromato giallo (C.I. Pigment Yellow 34) F. Piombo cromato molibdato solfato rosso (C.I. Pigment Red 104) G. Tris (2-cloroetil)fosfato (TCEP) H. 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) Per la preparazione di questa Raccomandazione, ECHA si è avvalsa della seguente documentazione: Approccio generale per la prioritizzazione di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) per l inclusione nella lista di sostanze soggette ad autorizzazione. Documento prodotto nel contesto della II Raccomandazione dell ECHA (28/05/2010) http://echa.europa.eu/doc/consultations/recommendations/axiv_priority_setting_gen_app roach_20100701.pdf Risultati della prioritizzazione delle SVHC nella Candidate List con l obiettivo di raccomandare le sostanze prioritarie per la loro inclusione nell allegato XIV (01/07/2010 http://echa.europa.eu/doc/consultations/recommendations/prioritisation_results_2nd_rec _20100701.pdf Preparazione di voci della bozza dell allegato XIV relative alla II Raccomandanzione di sostanze da includere nell'annesso XIV Approccio generale (01/07/2010). http://echa.europa.eu/doc/consultations/recommendations/draft_axiv_entries_gen_appro ach_20100701.pdf Documentazione specifica sulle singole sostanze (17 dicembre 2010) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_subst_sp ec_docs_en.asp Rapporti tecnici sulle sostanze interessate riguardo manifattura, importazione, esportazione, usi, distribuzione e possibili alternative (disponibili per l ossido di arsenico (III), ossido di arsenico (V), cromato di piombo e 2,4-dinitrotoluene) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_subst_sp ec_docs_en.asp Risposte alle osservazioni per le singole sostanze (17/12/2010) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_subst_sp ec_docs_en.asp Opinione del Comitato degli Stati Membri (03/12/2010) http://echa.europa.eu/doc/about/organisation/msc/opinion_draft_recommendation_annex _xiv_second.pdf

Disposizioni transitorie Nello fissare le date ultime di presentazione delle domande e le date di scadenza per ciascuna sostanza, l ECHA ha lavorato sull assunzione che un primo gruppo di sostanze sarà incluso nell allegato XIV dal Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente Raccomandazione saranno incluse nell allegato nel gennaio 2012. Comunque l ECHA raccomanda alla Commissione di tener conto dei seguenti aspetti nel determinare le date ultime di presentazione delle domande e le date di scadenza presentate in questa Raccomandazione: Una possibile sovrapposizione con le date ultime di presentazione delle domande precedentemente fissate nella 1 modifica all allegato XIV, dovrebbe essere considerata al fine di tener conto della capacità dell ECHA di evadere le domande nei tempi previsti. Per evitare ulteriormente problemi di sovraccarico all ECHA, le sostanze incluse in questa seconda Raccomandazione (tranne l isobutil ftalato come riportato nell allegato I.A. del presente documento) possono essere raggruppati in due gruppi con scadenze che differiscano tra loro di tre mesi. n essendoci specifiche informazioni che potrebbero far concludere che siano sufficienti periodi più corti di tempo per preparare le domande di autorizzazione, nello stabilire le date ultime di presentazione delle domande, dovrebbe essere seguito l intervallo standard raccomandato nella guida alle inclusione della sostanze nell allegato XIV. Pertanto, l intervallo di tempo tra l inclusione effettiva delle sostanze nell allegato XIV e l ultima data di presentazione della domanda dovrebbe di norma non essere inferiore ai 18 mesi. Allegato I.A.- Diisobutil ftalato Per determinare se DIBP debba essere prioritarizzato in conformità all art. 58, comma 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che il DIBP viene usato in grandi quantitativi e in una ampia gamma di settori produttivi. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato il diisobutil ftalato per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: diisobutil ftalato numero EC: 201-553-2 numero CAS: 84-69-5 nome IUPAC: bis(2-metilpropil)benzene-1,2-dicarbossilato 2) proprietà intrinseche

Il DIBP è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57, comma c, essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del Reg. CE 1272/2008 come tossico per la riproduzione categoria 2, R61 ( Può danneggiare i bambini non ancora nati ) ed è pertanto stato incluso nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 13 gennaio 2010, in seguito alla decisione ECHA ED/68/2009. 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma. 1, lett c), (ii), specifica che le richieste per continuare ad utilizzare la sostanza soggetta ad autorizzazione, debbano pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per il DIBP non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento. n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date di presentazione delle richieste differenziate a seconda degli usi. ECHA ha fissato la data di presentazione domande come descritta al punto (10) delle raccomandazioni. Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: al fine di evitare che il DIBP possa venire usato in sostituzione di altri ftalati soggetti ad autorizzazione, si raccomanda di fissare una data di scadenza per questa sostanza che sia il più vicina possibile alla data di scadenza prevista per gli ftalati inclusi nel Regolamento della Commissione che ha modificato l all XIV del REACH per la prima volta. Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 luglio 2013 Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi: la data dev essere il più vicino possibile alla data ultima di presentazione delle domande per gli ftalati inclusi dal Regolamento della Commissione che modifica l allegato XIV per la prima volta. Data di scadenza: 18 mesi dopo la data di presentazione delle richieste. 4) Periodi di revisione per taluni usi Le informazioni disponibili per il DIBP, inclusi le osservazioni ricevute durante consultazioni pubbliche (dal 1 giugno al 30 settembre 2010), non forniscono dati che possano consentire di fissare un periodo di revisione come previsto dall art. 58, comma 1, lett d), per alcun uso della sostanza. L ECHA pertanto non raccomanda di includere nell allegato XIV alcun periodo di revisione per l uso del diisobutil ftalato.

5) Usi(e categorie di usi) esenti dall autorizzazione L ECHA non ha ricevuto richieste per l esenzione all autorizzazione come previsto dall art. 58, comma 1, lett. e) e art. 58 comma. 2 del Reg. REACH e non ha motivo di raccomandare esenzioni per alcun uso del DIBP sulla base dei citati articoli. 6) Applicazione dell autorizzazione ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) Le informazioni disponibili sul DIBP non forniscono dati che possano giustificare l introduzione nell allegato XIV, di esenzioni all autorizzazione per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto dall art. 56 comma 3 del REACH. L esenzione del DIBP per PPORD non è stata richiesta durante le consultazioni pubbliche. Pertanto l ECHA non raccomanda per alcun uso del DIBP esenzioni dall'obbligo di autorizzazione per PPORD. Allegato I.B. - Ossido di arsenico (III) Per determinare se l ossido di arsenico (III) debba essere prioritizzato in conformità all articolo 58 comma. 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che l ossido di arsenico (III) viene usato in quantitativi relativamente elevati (1000-10000 t/a). Riguardo all esposizione occupazionale sembrano sussistano difficoltà nel controllo dell esposizione in alcuni settori dell industria vetraia, in particolare sulle manifatture artigianali di piccola scala. I dati disponibili suggeriscono che i lavoratori possono risultare esposti e che l uso di As 2 O 3 nell industria artigianale del vetro sia ampiamente diffuso. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato l ossido di arsenico (III) per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: ossido di arsenico(iii) numero EC: 215-481-4 numero CAS: 1327-53-3 nome IUPAC: triossido di diarsenico 2) proprietà intrinseche L ossido di arsenico (III) è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57 (c) essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del

Reg. CE 1272/2008 come cancerogeno, categoria 1, R45 ( Può causare cancro ) ed è pertanto stata inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 28 ottobre 2008, in seguito alla decisione ECHA ED/67/2008 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma 1, lett c) (ii) specifica che le richieste per continuare ad utilizzare la sostanza per determinati usi debbono pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per l ossido di arsenico (III) non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento. n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date di presentazione delle domande differenziate a seconda degli usi. L ECHA ha fissato la data di presentazione domande come descritta al punto (10) delle raccomandazioni. Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 ottobre 2013. Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi, la Commissione è invitata a tener conto dei principi definiti al precedente allegato I sulle disposizioni transitorie per fissare correttamente la data ultima di presentazione delle domande. Data di scadenza: 18 mesi dopo la data di presentazione delle domande. 4) Periodi di revisione per taluni usi Le informazioni disponibili per l ossido di arsenico (III), inclusi le osservazioni ricevute durante consultazioni pubbliche (dal 1 giugno al 30 settembre 2010), non forniscono dati che possano consentire di fissare un periodo di revisione, come previsto dall art. 58, comma 1, lett d), per alcun uso della sostanza. ECHA pertanto non raccomanda di includere nell allegato XIV alcun periodo di revisione per l uso di ossido di arsenico (III). 5) Usi(e categorie di usi) esenti dall autorizzazione Durante la consultazione pubblica della bozza della Raccomandazione, l ECHA ha ricevuto alcune richieste per l esenzione all autorizzazione di specifici usi di ossido di arsenico (III). Queste richieste

sembrano comunque riferirsi all utilizzo della sostanza come agente analitico o standard in condizioni coperte dall esenzione prevista a scopi di ricerca e sviluppo scientifici come previsto dall art. 56, comma 3. L ECHA non ha ricevuto richiesta per esenzioni sulla base dell art. 58, par.1, e) e art. 58 comma 2 del Reg. REACH e non vede motivo di raccomandare esenzioni per alcun uso di ossido di arsenico (III). 6) Applicazione dell autorizzazione ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) Le informazioni disponibili sull ossido di arsenico (III) non forniscono dati che possano supportare l aggiunta di esenzioni all autorizzazione sull allegato 14 per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto dall art. 56 comma 3 del REACH. L esenzione dell ossido di arsenico (III) per PPORD non è stata richiesta durante le consultazioni pubbliche. Pertanto l ECHA non raccomanda esenzioni dall'obbligo di autorizzazione per PPORD per qualsivoglia uso dell ossido di arsenico (III). Allegato I.C. - Ossido di arsenico (V) Per determinare se l ossido di arsenico (V) debba essere prioritizzato in conformità all articolo 58 comma. 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che l ossido di arsenico (V) può essere potenzialmente fornito, per gli usi soggetti ad autorizzazione, in quantità inferiore alle 10 t/a e che può essere utilizzato nell industria vetraia, dove può sostituire il triossido di diarsenio. Tuttavia, in accordo con le informazioni ricevute dalle aziende durante la consultazione pubblica sulla Raccomandazione, non ci sembrano essere attualmente manifatture o importazioni di questa sostanza in UE. Questa ipotesi è supportata dal fatto che l ECHA non ha ricevuto dossier di registrazione per la sostanza. Ciononostante, il pentaossido ha le stesse proprietà di pericolosità del triossido di diarsenio e può essere usato per sostituire quest ultimo in alcuni suoi utilizzi. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato l ossido di arsenico (V) (in una classe insieme al triossido) per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: ossido di arsenico(v) numero EC: 215-116-9 numero CAS: 1303-28-2 nome IUPAC: pentaossido di diarsenico

2) proprietà intrinseche L ossido di arsenico (V) è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57 (c) essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del Reg. CE 1272/2008 come cancerogeno, categoria 1, R45 ( Può causare cancro ) ed è pertanto stata inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 28 ottobre 2008, in seguito alla decisione ECHA ED/67/2008 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma 1, lett c) (ii) specifica che le domande per continuare ad utilizzare la sostanza per determinati usi debbono pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per l ossido di arsenico (V) non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento. n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date ultime per la presentazione delle domande differenziate a seconda degli usi. L ECHA ha fissato la data di presentazione delle domande come riportata al punto (10) delle Raccomandazioni. Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 ottobre 2013 Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi, la Commissione è invitata a tener conto dei principi definiti al precedente allegato I sulle disposizioni transitorie per fissare correttamente la data ultima di presentazione delle domande. Data di scadenza: 18 mesi dopo la data di presentazione delle richieste. 4) Periodi di revisione per taluni usi Le informazioni disponibili per l ossido di arsenico (V), incluse le osservazioni ricevute durante consultazioni pubbliche (dal 1 giugno al 30 settembre 2010), non forniscono dati che possano consentire di fissare un periodo di revisione, come previsto dall art. 58, comma 1, lett d), per alcun uso della sostanza. L ECHA pertanto non raccomanda di includere nell allegato XIV alcun periodo di revisione per l uso di ossido di arsenico (V).

5) Usi(e categorie di usi) esenti dall autorizzazione L ECHA non ha ricevuto richieste per esenzioni sulla base dell art. 58, par.1, lett e) e art. 58 comma 2 del Reg. REACH e non ha motivo di raccomandare esenzioni per alcun uso dell ossido di arsenico (V). 6) Applicazione dell autorizzazione ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) Le informazioni disponibili sull ossido di arsenico (V) non forniscono dati che possano supportare l aggiunta di esenzioni all autorizzazione sull allegato XIV per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto dall art. 56 comma 3 del REACH. L esenzione dell ossido di arsenico (V) per PPORD non è stata richiesta durante le consultazioni pubbliche. Pertanto l ECHA non raccomanda esenzioni all obbligo di autorizzazione per PPORD per qualsivoglia uso dell ossido di arsenico (V). Allegato I.D. Cromato di piombo Per determinare se il pentaossido di diarsenico debba essere prioritizzato in conformità all articolo 58 comma. 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che il cromato di piombo è fornito per gli usi soggetti ad autorizzazione, in quantità relativamente alte (100-1000 t/a). L esposizione professionale può riguardare settori come la verniciatura, la ristrutturazione e la pirotecnica. Inoltre, i rilasci nell ambiente della sostanza possono avvenire principalmente alla fine del ciclo di vita degli articoli (articoli verniciati, plastiche). L uso di questa sostanza è fortemente dispersivo. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato il cromato di piombo per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: cromato di piombo (II) numero EC: 231-846-0 numero CAS: 7758-97-6 nome IUPAC: piombo tetraossocromato 2) proprietà intrinseche Il cromato di piombo è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57 (a) e (c) essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del Reg. CE 1272/2008 come cancerogeno, categoria 2, R45 ( Può causare cancro ) e come tossico

per la riproduzione categoria 1, R61 ( Può danneggiare i bambini non ancora nati ). ed è pertanto stata inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 13 ottobre 2010, in seguito alla decisione ECHA ED/68/2009. 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma 1, lett c) (ii) specifica che le richieste per continuare ad utilizzare la sostanza per determinati usi debbono pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per il cromato di piombo non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento. n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date di presentazione delle richieste differenziate a seconda degli usi. ECHA ha determinato la data di presentazione domande come descritta al punto (10) delle Raccomandazioni. Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 ottobre 2013 Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi, la Commissione è invitata a tener conto dei principi definiti al precedente allegato I sulle disposizioni transitorie per fissare correttamente la data ultima di presentazione delle domande. Data di scadenza: 18 mesi dopo la data di presentazione delle richieste. 4) Periodi di revisione per taluni usi Le informazioni disponibili per il cromato di piombo, inclusi le osservazioni ricevute durante consultazioni pubbliche (dal 1 giugno al 30 settembre 2010), non forniscono dati che possano consentire di fissare un periodo di revisione, come previsto dall art. 58, comma 1, lett d), per alcun uso della sostanza. L ECHA pertanto non raccomanda di includere nell allegato XIV alcun periodo di revisione per l uso di cromato di piombo. 5) Usi(e categorie di usi) esenti dall autorizzazione

L ECHA non ha ricevuto richiesta per esenzioni sulla base dell art. 58, par.1, lett e) e art. 58 comma 2 del Reg. REACH e non vede motivo di raccomandare esenzioni per alcun uso del cromato di piombo. 6) Applicazione dell autorizzazione ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) Le informazioni disponibili sul cromato di piombo non forniscono dati che possano supportare l aggiunta di esenzioni all autorizzazione sull allegato XIV per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto dall art. 56 comma 3 del REACH. L esenzione del cromato di piombo per PPORD non è stata richiesta durante le consultazioni pubbliche. Pertanto l ECHA non raccomanda esenzioni dall obbligo di autorizzazione per PPORD per qualsivoglia uso del cromato di piombo. Allegato I.E. Piombo solfocromato giallo Per determinare se il piombo solfocromato giallo debba essere prioritizzato in conformità all articolo 58 comma. 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che il piombo solfocromato giallo è fornito, per gli usi soggetti ad autorizzazione, in quantità relativamente alte (100-1000 t/a). La sostanza può essere rilasciata in molti ambienti differenti (presumibilmente in quantità relativamente basse), durante il ciclo di utilizzo degli articoli oppure (in quantità presumibilmente maggiori ma ignote e difficilmente controllabili) al termine del ciclo di utilizzo, quando gli articoli si presentano sottoforma di rifiuto o durante il loro riciclaggio. E possibile il verificarsi si esposizione professionale ad esempio durante la riparazione/rimessa a nuovo delle superfici di rivestimento. Si può concludere che l uso di questa sostanza è in generale molto diffuso e, per quanto riguarda alcune applicazioni, fortemente dispersivo. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato il piombo solfocromato giallo per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: piombo solfocromato giallo (C.I. Pigmento giallo 34) numero EC: 215-693-7 numero CAS: 1344-37-2 2) proprietà intrinseche

Il piombo solfocromato giallo o è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57 (a) e (c) essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del Reg. CE 1272/2008 come cancerogeno, categoria 2, R45 ( Può causare cancro ) e come tossico per la riproduzione categoria 1, R61 ( Può danneggiare i bambini non ancora nati ). ed è pertanto stata inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 13 ottobre 2010, in seguito alla decisione ECHA ED/68/2009. 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma 1, lett c) (ii) specifica che le richieste per continuare ad utilizzare la sostanza per determinati usi debbono pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per il piombo solfocromato giallo non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento. n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date di presentazione delle richieste differenziate a seconda degli usi. ECHA ha fissato la data di presentazione domande come descritta al punto (10) delle Raccomandazioni. Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 ottobre 2013 Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi, la Commissione è invitata a tener conto dei principi definiti al precedente allegato I sulle disposizioni transitorie per fissare correttamente la data ultima di presentazione delle domande. Data di scadenza: 18 mesi dopo la data di presentazione delle richieste. 4) Periodi di revisione per taluni usi Durante la consultazione pubblica sulla Bozza della Raccomandazione, l ECHA ha ricevuto una richiesta per un periodo di revisione come previsto dall art.58, comma 1, lett d) per taluni usi del piombo solfocromato giallo. Le informazioni disponibili, incluse le informazioni fornite nella stessa richiesta, sono considerate insufficienti al fine di consentire di fissare un periodo di revisione, come previsto dall art. 58, comma 1, lett d), per alcun uso della sostanza. ECHA pertanto non raccomanda di includere nell allegato XIV alcun periodo di revisione per l uso di piombo solfocromato giallo.

5) Usi(e categorie di usi) esenti dall autorizzazione L ECHA ha ricevuto da un azienda, richieste per l esenzione di specifici usi sulla base dell art. 58, comma 1, lett. e) e comma 2 del Reg. REACH. L ECHA ha valutato che i rischi originati dalle relative fasi del ciclo di vita degli usi in questione sono al massimo parzialmente coperti da relativi elementi della Legislazione Europea, e come risultato la Legislazione Europea esistente non può giustificare l esenzione di alcun tipo di uso del piombo solfocromato giallo in accordo con l art. 58 comma 2 Sulla base del medesimo articolo, l ECHA ha ricevuto una richiesta per esenzione della totalità delle forme silicio-incapsulate del piombo solfocromato giallo. L informazione fornita è stata valutata come né sufficiente per concludere che il rischio sia davvero modificato (diminuito) dall incapsulazione del pigmento nella silice né quale esenzione dovrebbe riguardare. Di conseguenza, l informazione disponibile è stata considerata una motivazione non sufficiente per esentare le forme silicoincapsulate del piombo solfocromato giallo dall autorizzazione. Concludendo, l ECHA non vede motivo per raccomandare l esenzione di usi del piombo solfo cromato giallo sulla base dell art. 58, comma 1 lett e) in accordo con art. 58 comma 2 del Regolamento REACH. 6) Applicazione dell autorizzazione ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) L ECHA ha ricevuto una richiesta di esenzione dall autorizzazione per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto dall art. 56 comma 3 del REACH. Le informazioni fornite nella richiesta hanno suggerito che poteva non essere appropriato raccomandare l esenzione per PPORD per questo uso in quanto non è sufficientemente certo se detto uso rientri pienamente nei criteri previsti per il PPORD. D altra parte, sotto certe condizioni, l uso descritto potrebbe rientrare nella definizione di attività scientifiche di ricerca e sviluppo data all art. 3 lett 23), nel qual caso l uso dovrebbe essere esente dall autorizzazione come previsto dall art. 56 comma 3. Pertanto l ECHA non raccomanda usi del piombo solfo cromato giallo che possano essere esentati dall'obbligo di autorizzazione per PPORD. Allegato I.F. Piombo cromato molibdato solfato rosso Per determinare se il piombo cromato molibdato solfato rosso debba essere prioritizzato in conformità all articolo 58 comma. 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che il piombo cromato molibdato solfato rosso è fornito, per gli usi soggetti ad autorizzazione, in quantità elevate (1000-10000 t/a). La sostanza può essere rilasciata in molti ambienti differenti (presumibilmente in quantità relativamente basse), durante il ciclo di utilizzo degli articoli oppure (in quantità

presumibilmente maggiori ma ignote e difficilmente controllabili) al termine del ciclo di utilizzo, quando gli articoli si presentano sottoforma di rifiuto o durante il loro riciclaggio. E possibile il verificarsi si esposizione professionale ad esempio durante la riparazione/rimessa a nuovo delle superfici di rivestimento. Si può concludere che l uso di questa sostanza è in generale molto diffuso e, per quanto riguarda alcune applicazioni, fortemente dispersivo. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato il piombo cromato molibdato solfato rosso per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: piombo cromato molibdato solfato rosso (C.I. Pigmento giallo 104) numero EC: 235-759-9 numero CAS: 12656-85-8 2) proprietà intrinseche Il piombo cromato molibdato solfato rosso è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57 (a) e (c) essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del Reg. CE 1272/2008 come cancerogeno, categoria 2, R45 ( Può causare cancro ) e come tossico per la riproduzione categoria 2, R45 ( Può causare il cancro ).e R61 ( Può danneggiare i bambini non ancora nati ) ed è pertanto stata inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 13 gennaio 2010, in seguito alla decisione ECHA ED/68/2009. 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma 1, lett c) (ii) specifica che le richieste per continuare ad utilizzare la sostanza per determinati usi debbono pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per il piombo cromato molibdato solfato rosso ( Può danneggiare i bambini non ancora nati ) non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento. n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date di presentazione delle richieste differenziate a seconda degli usi. ECHA ha fissato la data di presentazione domande come descritta al punto (10) delle Raccomandazioni: Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 ottobre 2013 Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella

presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi, la Commissione è invitata a tener conto dei principi definiti al precedente allegato I sulle disposizioni transitorie per fissare correttamente la data ultima di presentazione delle domande. Data di scadenza: 18 mesi dopo la data di presentazione delle richieste. 4) Periodi di revisione per taluni usi Durante la consultazione pubblica sulla Bozza della Raccomandazione, l ECHA ha ricevuto una richiesta per un periodo di revisione come previsto dall art.58, comma 1, lett d) per taluni usi del piombo cromato molibdato solfato rosso. Le informazioni disponibili, incluse le informazioni fornite nella stessa richiesta, sono considerate insufficienti al fine di consentire di fissare un periodo di revisione, come previsto dall art. 58, comma 1, lett d), per alcun uso della sostanza. ECHA pertanto non raccomanda di includere nell allegato XIV alcun periodo di revisione per l uso di piombo cromato molibdato solfato rosso 5) Usi(e categorie di usi) esenti dall autorizzazione L ECHA ha ricevuto da un azienda, richieste per l esenzione di specifici usi sulla base dell art. 58, comma 1, lett. e) e comma 2 del Reg. REACH. L ECHA ha valutato che i rischi originati dalle relative fasi del ciclo di vita degli usi in questione sono al massimo parzialmente coperti da relativi elementi della Legislazione Europea, e come risultato la Legislazione Europea esistente non può giustificare alcun uso o categorie di usi del piombo cromato molibdato solfato rosso esente dall autorizzazione in accordo con l art. 58 comma 2 Sulla base del medesimo articolo, l ECHA ha ricevuto una richiesta per esenzione della totalità delle forme silicio-incapsulate del piombo cromato molibdato solfato rosso. L informazione fornita è stata valutata come né sufficiente per concludere che il rischio sia davvero modificato (diminuito) dall incapsulazione del pigmento nella silice né quale esenzione dovrebbe riguardare. Di conseguenza, l informazione disponibile è stata considerata una motivazione non sufficiente per esentare le forme silico-incapsulate del piombo cromato molibdato solfato rosso dall autorizzazione. Concludendo, l ECHA non vede motivo per raccomandare l esenzione di usi del piombo cromato molibdato solfato rosso cromato molibdato solfato rosso sulla base dell art. 58, comma 1 lett e) in accordo con art. 58 comma 2 del Regolamento REACH. 6) Applicazione dell autorizzazione ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) L ECHA ha ricevuto una richiesta di esenzione dall autorizzazione per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto dall art. 56 comma 3 del REACH. Le informazioni fornite nella richiesta hanno suggerito che poteva non essere appropriato raccomandare l esenzione

per PPORD per questo uso in quanto non è sufficientemente certo se detto uso rientri pienamente nei criteri previsti per il PPORD. D altra parte, sotto certe condizioni, l uso descritto potrebbe rientrare nella definizione di attività scientifiche di ricerca e sviluppo data all art. 3 lett 23), nel qual caso l uso dovrebbe essere esente dall autorizzazione come previsto dall art. 56 comma 3. Pertanto l ECHA non raccomanda usi del piombo cromato molibdato solfato rosso che possano essere esentati dall'obbligo di autorizzazione per PPORD. Allegato I.G. Tris (2-cloroetil)fosfato (TCEP) Per determinare se TCEP debba essere prioritizzato in conformità all articolo 58 comma. 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che il TCEP è utilizzato in grandi volumi (1000-10000 t/a) e che ci sono rilasci di sostanza verso i lavoratori, consumatori e l ambiente derivanti da un uso molto diffuso degli articoli. Un uso fortemente dispersivo è confermato dei risultati del monitoraggio di campioni di acqua e rifiuti. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato il TCEP per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: Tris (2-cloroetil)fosfato numero EC: 204-118-5 numero CAS: 115-96-8 nome IUPAC: Tris (2-cloroetil)fosfato 2) proprietà intrinseche Il Tris (2-cloroetil)fosfato è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57 (c) essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del Reg. CE 1272/2008 come tossico per la riproduzione di categoria 2, R60 ( Può ridurre la fertilità ) ed è pertanto stato inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 13 gennaio 2010, in seguito alla decisione ECHA ED/68/2009. 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma 1, lett c) (ii) specifica che le richieste per continuare ad utilizzare la sostanza per determinati usi debbono pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per il TCEP non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento.

n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date di presentazione delle richieste differenziate a seconda degli usi. ECHA ha fissato la data di presentazione domande come descritta al punto (10) delle Raccomandazioni. Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 ottobre 2013 Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi, la Commissione è invitata a tener conto dei principi definiti al precedente allegato I sulle disposizioni transitorie per fissare correttamente la data ultima di presentazione delle domande. Data di scadenza: 18 mesi dopo la data di presentazione delle richieste. 4) Periodi di revisione per taluni usi Le informazioni disponibili per il TCEP, inclusi le osservazioni ricevute durante consultazioni pubbliche (dal 1 giugno al 30 settembre 2010), non forniscono dati che possano consentire di fissare un periodo di revisione, come previsto dall art. 58, comma 1, lett d), per alcun uso della sostanza. ECHA pertanto non raccomanda di includere nell allegato XIV alcun periodo di revisione per l uso del TCEP. 5) Usi(e categorie di usi) esenti dall autorizzazione L ECHA non ha ricevuto richiesta per esenzioni sulla base dell art. 58, par.1, lett e) e art. 58 comma 2 del Reg. REACH e non vede motivo di raccomandare esenzioni per alcun uso del TCEP. 6) Applicazione dell autorizzazione ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) Le informazioni disponibili sul TCEP non forniscono dati che possano supportare l aggiunta di esenzioni all autorizzazione sull allegato 14 per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi come previsto dall art. 56 comma 3 del REACH. L esenzione del TCEP per PPORD non è stata richiesta durante le consultazioni pubbliche. Pertanto l ECHA non raccomanda usi del TCEP che possano essere esentati dall'obbligo di autorizzazione per PPORD. Allegato I.H. 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)

Per determinare se il 2,4-dinitrotoluene debba essere prioritizzato in conformità all articolo 58 comma. 3 del Reg. REACH, l ECHA ha applicato i principi contenuti nel documento General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation. L ECHA ha concluso che il 2,4-dinitrotoluene è utilizzato in quantità relativamente alte (100-1000 t/a). La sostanza è usata in esplosivi e ammonizioni, che sono considerati utilizzi fortemente dispersivi. Pertanto, l ECHA ha prioritizzato il 2,4-dinitrotoluene per l inclusione nell allegato XIV. 1) identità della sostanza denominazione: 2,4-dinitrotoluene numero EC: 204-450-0 numero CAS: 121-14-2 nome IUPAC: 1-metil-2,4-dinitrobenzene 2) proprietà intrinseche Il 2,4-dinitrotoluene è stato identificato come una sostanza altamente preoccupante (SVHC) secondo i criteri di cui all art. 57 (a) essendo classificato rispetto all allegato VI, parte 3, tab. 3.2 del Reg. CE 1272/2008 come cancerogeno di categoria 2, R45 ( Può causare cancro ) ed è pertanto stato inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione del 13 gennaio 2010, in seguito alla decisione ECHA ED/68/2009. 3) disposizioni transitorie L art. 58, comma 1, lett c) (ii) specifica che le richieste per continuare ad utilizzare la sostanza per determinati usi debbono pervenire almeno 18 mesi prima della data a partire dalla quale l immissione e l uso della sostanza sono vietati. Le informazioni disponibili per il 2,4-dinitrotoluene non permettono di discriminare date di scadenza per usi differenti o di deviare dai 18 mesi previsti dal Regolamento. n sono disponibili informazioni sui cicli produttivi tali da permettere di proporre date di presentazione delle richieste differenziate a seconda degli usi. ECHA ha fassato la data di presentazione domande come descritta al punto (10) delle Raccomandazioni. Alla luce di ciò, l ECHA raccomanda le seguanti disposizioni transitorie: Data di presentazione richieste per poter continuare ad utilizzare la sostanza: 1 gennaio 2014 Nel caso in cui l ipotesi di lavoro dell ECHA che il primo gruppo di sostanze venga incluso nell allegato XIV del Regolamento della Commissione nel gennaio 2011 e che le sostanze nella presente raccomandazione siano incluse nell allegato XIV nel gennaio 2012 non si verifichi, la