L INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO



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L INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO A cura di Adelmo Mattioli, Direttore Inca-Cgil Emilia Romagna Silverio Ghetti, Segretario Spi-Cgil Emilia Romagna L'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11.2.1980, n. 18, è la provvidenza economica riconosciuta dallo Stato, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 38 della Costituzione, a favore dei cittadini la cui situazione di invalidità, per minorazioni o menomazioni, fisiche o psichiche, sia tale per cui necessitano di un'assistenza continua. In particolare, quando il soggetto non sia in grado di deambulare senza l'assistenza continua di una persona, oppure non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Tale indennità economica ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti al fatto oggettivo della situazione di invalidità/inabilità e non è assimilabile ad alcuna forma di reddito, pertanto è esente da ogni tipologia di imposte. L indennità è concessa indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. In caso di morte è un trattamento non reversibile. Non sono previsti limiti di reddito L'indennità è concessa, come già specificato, al solo titolo della minorazione fisica o psichica, cioè senza considerare il reddito eventualmente posseduto dall'invalido o dell eventuale nucleo familiare. Requisiti per il diritto all indennità. La legge ha precisato che l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma. L'indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare l'età dell'invalido, pertanto può essere erogata anche ai soggetti minori di diciotto anni e agli ultrasessantacinquenni. I

Il requisito della condizione fisica: L'indennità di accompagnamento è corrisposta se la competente commissione sanitaria presso l ASL, valutata l apposita domanda, certifica: la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche; L'INCAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE: Il Ministero della sanità ha precisato che l'incapacità di deambulazione è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante l'invalido che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. in cosa consistono: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua. L'INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA: L'incapacità o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita va considerata, ai fini dei diritto all'indennità di accompagnamento, come condizione alternativa a quella della non deambulazione. Per atti quotidiani della vita, come precisato dal Ministero della sanità, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza. LA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA: Quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto a un soggetto normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita. Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, il diritto all'indennità di accompagnamento è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età. Il requisito di Cittadinanza Viene erogata ai cittadini italiani residenti in Italia. Hanno diritto all'indennità mensile, in presenza dei richiamati requisiti sanitari, anche i cittadini degli Stati membri dell'unione Europea regolarmente residenti in Italia. Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all'unione Europea titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, sempre in presenza dei requisiti richiesti. II

L indennità di accompagnamento spetta anche: ai ciechi assoluti, alle persone che sono sottoposte a chemioterapia anche se se il presupposto della inabilità riguarda un periodo breve (sentenza Corte di Cassazione n. 10212/04), alle persone affette dal morbo di Alzheimer, dalla sindrome di Down o per soggetti affetti da epilessia ( sentenza Corte di Cassazione n. 21761/04), ai bambini minorenni, vedi nota seguente. nota importante La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 1377 del 29 gennaio 2003 ha previsto il diritto all indennità di accompagnamento anche nel caso di un bambino di poco più di un anno. La situazione d inabilità (impossibilità di deambulare senza l aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l attribuzione dell indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età. Il cumulo di minorazioni e l inabilità assoluta La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme sull'indennità di accompagnamento nella parte in cui escludono che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale (sentenza n. 346 del 22 giugno 1989). La pronuncia della Corte costituzionale afferma in pratica che è possibile cumulare l'affezione visiva (cecità parziale) con altre affezioni invalidanti al fine di integrare lo stato di inabilità totale che, in presenza degli altri requisiti previsti, può dar diritto all'indennità di accompagnamento. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che: a) siano ricoverati gratuitamente in istituto; b) percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole III

Il ricovero gratuito Per ricovero gratuito deve intendersi quello con mantenimento a totale carico di un ente pubblico. L'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi. Non è invece da ritenere causa ostativa, all erogazione dell indennità, in presenza di periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia (Corte costituzionale, sentenza 22-29 aprile 1991, n. 183 e sentenza Cassazione Sezione lavoro n. 1436/98), in tutti i casi è necessario che tale disposizione sia applicata correttamente essendo particolarmente complessa. La domanda per l'accertamento dell'invalidità e per la concessione dell indennità di accompagnamento deve essere presentata su apposito modello alla competente Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale. E necessario allegare la certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e con l'espressa attestazione, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, che il richiedente è "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". La domanda va sottoscritta dal richiedente stesso, cioè l'invalido, oppure dal suo legale rappresentante (uno dei genitori, se si tratta di minore; il tutore o il curatore, se si tratta di persona interdetta o inabilitata) oppure ancora da altra persona che rappresenti il richiedente in forza di specifica procura, generale o speciale, ad agire in suo nome e per suo conto. Nel caso il richiedente non sia in grado di firmare e non sia né interdetto o inabilitato né abbia nominato un proprio rappresentante, situazione in cui viene il più delle volte a trovarsi il malato di Alzheimer, la domanda può venire sottoscritta, in presenza del richiedente stesso, da due testimoni. La domanda N.B. - Si consiglia, al momento della compilazione della domanda alla Commissione Medica dell ASL di richiedere, oltre all'accertamento dell'invalidità civile ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, anche l'accertamento della situazione di persona handicappata con connotazione di gravità di cui alla legge n. 104/92. In tal caso i familiari del malato possano fruire delle agevolazioni previste dalla citata legge (permessi anche retribuiti dal lavoro e benefici fiscali) e di tutte quelle eventuali che dovessero venire previste in futuro. L'esito dell'accertamento viene comunicato all'interessato con l invio del verbale di accertamento sanitario (cd. verbale di visita). ATTENZIONE: in base alla legge n. 326/2003 contro gli esiti degli accertamenti medici (verbali della Commissione ASL) è possibile solo il ricorso giudiziario, entro 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di accertamento, a pena di decadenza. In pratica una volta trascorso il termine dei 6 mesi si chiude ogni possibilità di contenzioso, salvo il diritto individuale a ripresentare una nuova domanda. IV

Il soggetto invalido può avere diritto: alle protesi e agli ausili inerenti la propria minorazione o menomazione, all'esenzione totale dal ticket sanitario; alla tessera di libera circolazione sui mezzi Inserto / 5-2006 Il pagamento Altri diritti Il pagamento dell indennità di accompagnamento viene predisposto dalla sede INPS in ratei mensili, mediante accredito su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario oppure mediante riscossione presso l'ufficio postale o presso una banca così come indicato dallo stesso richiedente, il quale ha la possibilità di indicare anche una persona delegata alla riscossione. N.B. - Occorre ricordare che entro il 31 marzo di ogni anno (per l anno 2006 il termine è slittato al 31 maggio) deve essere trasmessa all'inps, al Comune o alla ASL di competenza, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito alla sussistenza o meno di ricovero a titolo gratuito. La dichiarazione da compilare viene allegata dall INPS nella lettera di consegna del modello Obis/m recapitata direttamente al pensionato nei mesi di gennaio/febbraio di ogni anno. pubblici di trasporto; alla preferenza nell'assegnazione di case popolari; possono competere esenzioni fiscali in presenza di particolari spese. Importo da erogare Per l anno 2006 l importo mensile è di euro 450,78 corrisposto per 12 mensilità, rivalutabile anno per anno in base alle disposizioni in vigore. Per i ciechi assoluti l importo dell indennità di accompagnamento e maggiorato a 689,56 euro mensili. Normativa di riferimento Legge 11.2.1980 n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili." Legge 26.7.1984 n. 392 "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili." Legge 21.11.1988 n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti." Decreto Legislativo 23.11.1998 n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291" Decreto Legislativo 23.11.1998 n. 508 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291". V

Riportiamo, aggiornate al 2006, le prestazioni economiche erogate agli INVALIDI CIVILI e ai CIECHI CIVILI. Le provvidenze economiche per gli invalidi civili, importi 2006, in Euro. Tipologia della prestazione Importo Limite di reddito economica erogata mensile annuo personale Pensione di inabilità per gli invalidi civili totali 238,07 13.973,26 Assegno mensile di assistenza 238,07 4.089,54 per gli invalidi civili parziali Indennità di accompagnamento 450,78 nessun limite Indennità di frequenza per 238,07 4.089,54 i minori invalidi civili Le provvidenze economiche per i SORDOMUTI, importi 2006, in Euro. Pensione per sordomuti 238,07 13.973,26 Indennità di comunicazione 226,53 nessun limite Le provvidenze economiche per i CIECHI CIVILI, importi 2006, in Euro. Pensione ciechi civili parziali 238,07 13.973,26 Pensione ciechi assoluti (non ricoverati) 257,47 13.973,26 Indennità speciale (ciechi parziali) 164,96 Nessun limite Indennità di accompagnamento 689,56 Nessun limite (ciechi assoluti) Pensione ciechi assoluti (ricoverati) 238,07 13.973,2 I riferimenti normativi per il riconoscimento dell invalidità, i requisiti richiesti per il diritto alle provvidenze economiche sono stati trattati nel n. 5 dell INSERTO DIRITTI del 2003, dal titolo: Le Pensioni e le indennità per gli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili. VI

Dall'articolo 38 della Costituzione Italiana: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. Ai compiti previsti provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato La nostra Costituzione tutela i diritti di tutti Per conoscere i tuoi diritti Per conoscere le prestazioni assistenziali Per aiutare le persone disabili VIENI IN CGIL Negli uffici dello SPI e dell INCA troverai tutte le informazioni e l aiuto utile a tutelare i tuoi diritti. Con la CGIL nessuno resta solo!!! VII

Abbiamo una bella e sana Costituzione. Difendendola... difendiamo i diritti di tutti!!! Al Referendum del 25 e 26 giugno VOTA NO Per la difesa della libertà di tutti Per l unicità del Paese e la coesione sociale Per difendere i principi ed i valori della carta costituzionale e difendere così la democrazia VIII