Sent. 2577/11 RG 112801/07 Rep. 3655/11



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Sent. 2577/11 RG 112801/07 Rep. 3655/11 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZIONE I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Dott. Alberto Rossi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado n 112801/2007 R.G.Aff.Cont., posta in decisione nell'udienza del 19 marzo 2009, vertente TRA P. G. e D. A., elett. dorn/ti in Roma, Via del Fontanile Arenato n. 288, presso lo Studio legale dell'avv. Cristina Adducci, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, attore E S. s.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore, elett, dom/ta in Roma, Via Muzio Clementi n. 48, presso Io Studio legale dell'avv. Michele Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom/ta in Roma, Viale Liegi n. 28, presso lo Studio legale dell'avv. Gianluigi Ascenzi, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Laura Pierallini e Laura Cerisara, in virtù di procura in atti, chiamata in causa OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i signori in epigrafe convenivano in giudizio la s.p.a. S., esponendo quanto segue: che il sig. P., in data 12 aprile 2007, stipulava presso l'agenzia di viaggi C. s.r.l., consulente sig.ra C., in Roma, zona Eur, un contratto avente ad oggetto pacchetto viaggi destinazione Maldive, atollo di South Nilandoho, S., della durata di 9 giorni e 7 notti, partenza da Roma Fiumicino, con sistemazione "all inclusive" presso il D. dal 23 aprile al 1 maggio 2007, organizzato dal tour operator S.; già il giorno della partenza (23 aprile h.

20:00) si appalesavano problemi all'aeroporto di Fiumicino, ove l'assistente della convenuta comunicava dapprima un ritardo aereo di 5 ore e, quindi, il posticipo alle ore 14:00 del 24 aprile; nessuna spiegazione veniva fornita; il giorno successivo veniva comunicato ennesimo ritardo di due ore e l'aereo decollava solo alle h. 18:00; in tale situazione gli odierni attori decidevano di rinunciare al viaggio; nel maggio 2007 l'agenzia di viaggi rimborsava l'intero costo del pacchetto; per il tramite della Codacons, in data 22 giugno 2007 venivano richieste spiegazioni al tour operator, che forniva vaghe risposte: "imprevedibili anomali tecniche verificatesi durante i consueti controlli di sicurezza", giustificando il tutto come caso fortuito o forza maggiore ed offrendo un buono viaggio gratuito per una destinazione medio raggio coperta dalla E. da utilizzarsi entro il 30.11.2007, che gli attori rifiutavano; argomentava in punto di diritto, richiamando la normativa speciale del Codice del Consumo (articoli 82 ss., con particolare riferimento all'articolo 92, comma 2), deducendo che, a causa del disguido, gli attori avevano dovuto rinunciare alle vacanze annuali e, quindi, non avevano potuto usufruire delle ferie lavorative, circostanze fonte di stress e delusione; la liquidazione del danno va eseguita in via equitativa; lamentava, altresì, il mancato apprestamento di ogni rimedio utile per il consumatore ex articolo 96, collima 2, Cod. Cons.; chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della somma di 2.500,00, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratasi antistataria. Si costituiva la s.p.a. S., chiedendo preliminarmente di chiamare in causa la E. s.p.a., cui era imputabile il ritardo del volo aereo; in punto di fatto, senza disconoscere la verità delle circostanze di fatto dedotte dagli attori, precisava che si era trovata nell'impossibilità di prestare assistenza e di intervenire per ovviare al disguido, in quanto i ritardi aerei sono gestiti esclusivamente dalla Compagnia aerea, deducendo che si era comunque adoperata al fine di verificare le cause dei disguidi, chiedendo, successivamente ai fatti, informazioni al riguardo alla compagnia aerea con lettere del 08.05.07 e 11.06.07; in punto di diritto rifiutava ogni responsabilità, richiamando l'articolo 96 d.lgs. 206/2005 e deducendo l'esatto adempimento dei propri obblighi, richiamando altresì una legge del 1977 (n. 1084), attuativa di una Convenzione internazionale; quanto al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, richiamando la decisione del Corte di Giustizia CEE del 12.03.2002, deduceva che la risarcibilità era ancorata a due presupposti, insussistenti nel caso di specie: imputazione dell'evento (nesso di causalità) e prova, a carico degli attori, del,a gravità del pregiudizio; chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, ed, in subordine, la condanna in garanzia (manleva) della E. s.p.a.; con vittoria di spese. II giudice autorizzava la chiamata in causa. Si costituiva la E. s.p.a. eccependo l'inosservanza dell'articolo 98, comma 2, Cod. Cons., che impone di sporgere reclamo, mediante raccomandata a.r., entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza, laddove la prima missiva alla S. risulta spedita il 22 giugno 2007, con relativa decadenza dall'azione; nel merito deduceva che il rapporto fra tour operator e cliente è distinto da quello fra il tour operator e la compagnia aerea, deducendo che tale secondo

rapporto non era mai stato instaurato e che il ritardo era stato, comunque, determinato, da un guasto tecnico dell'aereo verificatosi poco prima del decollo, per malfunzionamento della spia luminosa relativa al carrello, che richiedeva un intervento sia all'impianto idraulico del carrello, sia al quadro di comando della cabina di pilotaggio, ove, veniva individuato il problema, con sostituzione della spia elettronica che determinava i lamentati ritardi, anche in concomitanza con la necessità dì far coincidere l'arrivo dell'aereo presso l'aeroporto di Malè (Maldive) nella prima mattinata, per consentire agli idrovolanti di collegamento con le isole di prendere il volo, al fine di evitare ulteriori attese a Malè; il guasto tecnico ha impossibilitato la compagnia aerea di fornire ai passeggeri sin da subito una stima precisa dei ritardi; è stata, comunque prestata ogni dovuta assistenza e sia gli operatori che i passeggeri sono stati informati "in merito all'accaduto"; ai passeggeri sono stati, altresì offerti, a cura e spese della E., cena e pernottamento presso l'hotel H., nonché la colazione la mattina successiva ed il trasferimento in aeroporto; nella stessa data del "24 aprile 2007 ebbe a consegnare ai passeggeri del volo GJ2120 una lettera di scuse nella quale, ancora una volta, veniva descritto e spiegato quanto era accaduto"; declinava ogni responsabilità per il ritardo, dovuto a circostanza eccezionale ed imprevedibile, richiamando ad esimente "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso" previste dall'articolo 14 del Reg.CEE n. 261/04; quanto al danno non patrimoniale, deduceva che il danno medesimo deve essere provato, deducendo che la mancata partenza è stata una libera scelta degli attori, chiedeva il rigetto della domanda principale e di garanzia, con vittoria di spese. Nel corso dell'istruzione della causa venivano escussi i testimoni A. H. e S. P.. Nell'udienza del 19 marzo 2009 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa; il giudice tratteneva la causa a decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Pregiudizialmente, l'eccezione di inosservanza dell'articolo 98, comma 2, Cod. Cons. è manifestamente inammissibile essendo stato articolata da soggetto estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra organizzatore (e/o venditore vedasi definizioni di cui all'articolo 83 Cod. Cons.) e acquirente del pacchetto turistico (surrogazione non consentita da nessuna norma di legge). Peraltro tale reclamo è previsto in via alternativa al reclamo direttamente sporto all'accompagnatore" nell'immediatezza del fatto (comma 1), circostanza la cui verificazione non è controversa ed emerge dalla deposizione di entrambi i testimoni escussi (era preciso dovere dell'accompagnatrice S. P., a conoscenza diretta di ogni circostanza di fatto, di informare tempestivamente il tour operator dell'accaduto, con correlato obbligo della convenuta di attivarsi immediatamente, senza dover attendere un formale esposto per iscritto del consumatore danneggiato). Da ultimo la tempestività del reclamo non rileva certo ai fini della risarcibilità del danno (effetto giuridico non previsto da nessuna nonna di legge), ma solo, eventualmente, sugli accessori di legge e le spese di giudizio (principio di correttezza t..diligenza del buon padre di famiglia). Preliminarmente la chiamata in causa è ammissibile.

Da un lato, è del tutto pacifico che erano stati prenotati un determinato numero di posti per il volo aereo in contestazione e che tali posti non erano stati prenotati direttamente dai clienti, bensì dalla convenuta, in qualità di mandataria dei clienti medesimi (con relativa presunzione articolo 2729, comma 1, cod. civ. - di sussistenza di un più ampio rapporto giuridico fra tour operator e compagnia aerea, rapporto peraltro espressamente riconosciuto dalla E. s.p.a.). D'altra parte, essendo la condotta imputata al tour operator dagli attori principalmente fondata su inadempienze della compagnia aerea, la convenuta ha senz'altro, in astratto, diritto di rivalsa nei confronti della E. s.p.a., e non solo sulla base del rapporto giuridico diretto intercorrente con essa (inadempimento), ma anche: a) per violazione del precetto generale del neminem ledere (la condotta della E. ha determinato un danno diretto nella sfera giuridica dell'organizzatore); b) ai sensi degli articoli 1292 ss. c.c. (se il contratto di trasporto aereo intercorreva direttamente tra cliente e compagnia aerea, gli attori potevano, indifferentemente, chiedere l'integrale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sia nei confronti del tour operator che della E. spa); e) ai sensi dell'articolo 1203, n. 3, cod. civ. (surrogazione legale). Nel merito la domanda è fondata. I fatti descritti in citazione non sono controversi (inadempimento della prestazione), deducendo la convenuta e la chiamata in causa fatti distinti a discarico, sia con riguardo al nesso di causalità che alla colpa. Ne deriva l'inversione dell'onere della prova (articolo 2697, comma 2, cod, civ.), essendo pacifico l'inadempimento sia del tour operator che della compagnia aerea (la colpa ex articolo 1218 cod. civ. si presume sino a prova contraria). Il tour operator si limita a scaricare ogni responsabilità sulla compagnia aerea senza nulla dedurre in maniera specifica e senza fornire la relativa rigorosa prova in ordine alla: a) oculatezza della scelta operata (culpa in eligendo); b) osservanza degli obblighi di vigilanza sull'operato della compagnia aerea (che la condotta della compagnia medesima fosse al di fuori del suo controllo è una circostanza manifestamente insostenibile sotto il profilo giuridico, intercorrendo, per stessa deduzione della parti in causa, un rapporto giuridico diretto fra tour operator e compagnia aerea, con relativa sussistenza di reciproci diritti ed obblighi, con particolare riferimento ai principi di correttezza e di diligenza); c) prestazione di ogni dovuta assistenza ai propri clienti, con particolare riferimento agli obblighi di informazione su quanto stava accadendo (principio di correttezza; peraltro, nell'ambito del Codice del Consumo l'"adeguata informazione" costituisce un diritto fondamentale del consumatore articolo 2, comma 2, lett. c -). La deposizione della testimone P., che assisteva per conto della S. i viaggiatori in attesa dell'imbarco, è in tal senso imprecisa sulle informazioni rese, nell'episodio concreto, ai clienti (ma ricorda che della vicenda si interessò una troupe televisiva di Canale 5, programma "Striscia la Notizia", che si recò direttamente in aeroporto); d'altra parte, la stessa società convenuta, nella comparsa, esclude che siano state fornite ai clienti altre informazioni oltre alla comunicazione dei vari slittamenti di orario della partenza dell'aereo.

Da ultimo, la circostanza che gli attori non siano stati gli unici clienti a rinunciare al viaggio (deposizione di entrambi i testimoni) conferma lo stato di smarrimento ed isolamento in cui essi erano stati lasciati e la legittimità della loro rinuncia al viaggio nell'incertezza della partenza. Ne deriva che la convenuta non ha fornito prova idonea ad escludere l'imputabilità a sua colpa (sotto i profili sopra evidenziati) dell'inadempimento acclarato (articolo 1218 c.c.). Il danno non patrimoniale per vacanza rovinata è in re ipsa (mancata fruizione del viaggio, programmato dagli attori per il ponte del 25 aprile-1 maggio) e non è certo surrogabile con la messa a disposizione di un viaggio aereo gratuito in altro periodo (in ogni caso, infatti, resta il mancato godimento della vacanza programmata esattamente in quel periodo e non più riparabile, tenuto conto che il ristretto termine a disposizione rinuncia al viaggio nel pomeriggio del 24 aprile non consentiva di programmare altra vacanza per lo stesso periodo presunzione de facto ex articolo 2729, comma 1, cod. civ.). Il combinato disposto degli articoli 2059 cod. civ. e 92, comma 2, 94 e 95 del Cod. Cons. prevede espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, identificabile, nel caso di specie, nella categoria giuridica, oramai consolidata in dottrina e giurisprudenza, del danno non patrimoniale da vacanza rovinata per lesione del diritto inviolabile dei danneggiati al riposo ed al pieno godimento del periodo di ferie. Tale danno viene equitativamente liquidato nella somma di 1.250,00 per ciascuno dei due attori, secondo valori monetari attualizzati alla domanda giudiziaria, oltre interessi legali successivi. Quanto alla compagnia aerea, ribadito che risulta pacificamente intercorrere un rapporto giuridico diretto con il tour operator (circostanza espressamente dedotta nella comparsa della E. s.p.a., pagine 6 e 7) e che, in ogni caso, è configurabile una responsabilità extracontrattuale per fatto ingiusto nei confronti dell'organizzatore il quale, in conseguenza dell'inadempimento della compagnia aerea (ritardo di oltre 24 ore sulla partenza prestabilita nei biglietti aerei venduti), ha subito un pregiudizio immediato e diretto nella propria sfera giuridica (responsabilità nei confronti dei propri clienti), resta a carico del debitore inadempiente E. s.p.a. l'onere di fornire la prova liberatoria (sotto il profilo della sussistenza di circostanze di fatto impeditive che consentano di escludere il nesso causale, ovvero colpe a suo carico, onere alternativamente o cumulativamente desumibile dagli articoli 1218 e 2697, comma 2, cod. civ.). Ebbene, la E. s.p.a. non solo non ha fornito prova rigorosa dei fatti dedotti, ma, da un lato, i fatti medesimi appaiono irto acuii non giustificare un simile ritardo (mero problema di un segnale della centralina di comando), dall'altro, la verifica della funzionalità della centralina di comando andava eseguita in sede di manutenzione ordinaria dell'aereo e non certo all'ultimo momento (in tal senso l'e. s.p.a. non ha dato prova di avere eseguito costantemente la manutenzione ordinaria dell'aereo, a nulla rilevando le unilaterali dichiarazioni provenienti dal tour operator o dalla compagnia aerea medesima); da ultimo, la E. non ha ottemperato agli obblighi di informazione nascenti dal principio generale di correttezza (articoli 1175 e 1375

cod. civ,), tenendo all'oscuro i viaggiatori ed il tour operator sulle cause del ritardo (onere della prova a carico della chiamata in causa, inadempiente ex articolo 1218 c.c.), non emergendo dalle deposizioni testimoniati nulla di preciso al riguardo, lasciando in tal modo i viaggiatori in una situazione di incertezza tale che giustificava la loro rinuncia al viaggio. Sotto tale ultimo profilo di illiceità della condotta della chiamata in causa, non solo non vi è prova che il foglio informativo del 24 aprile 2007, allegato nel fascicolo di parte, sia stato effettivamente divulgato fra i viaggiatori nell'immediatezza dei fatti, ma addirittura il foglio medesimo reca l'intestazione "Aeroporto Milano Malpensa", laddove í fatti risultano pacificamente verificatisi presso l'aeroporto Fiutnicino di Roma, lasciando presumere la fraudolenta precostituzione da parte della chiamata in causa di un principio di prova scritta in palese violazione delle più elementari regole di correttezza. Ne consegue che la E. s.p.a. è tenuta a manlevare integralmente la S. s.p.a. di ogni danno (condanna principale, accessori, spese di giudizio) cagionatole. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, cosi provvede: 1. Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di 2.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al salo; 2. Condanna la convenuta al rimborso, in favore degli attori, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di 2.350,00 ( 100,00 spese esenti, 800,00 diritti, 1.200,00 onorario, 250,00 spese generali), oltre Cpa ed Iva, con distrazione in favore del procuratore costituito; 3. Condanna la chiamata in causa a manlevare e rimborsare la convenuta da ogni somma che quest'ultima sia obbligata a versare e concretamente versi in favore degli attori a titolo di sorte capitale, interessi e spese di giudizio di cui alla presente sentenza; 4. Condanna la chiamata in causa al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di 1.820,00 ( 20,00 spese esenti, 600,00 diritti, 1.000,00 onorario, 200,00 spese generati), oltre Cpa ed Iva; Roma 11 15 giugno 2009. IL GIUDICE DI PACE ( Dott. Alberto Rossi) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, lì 20 APR, 2011 IL CANCELLIERE Arianna Tiapago