LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE



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LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E SINDACATI NEI PROCESSI PER REATI INTEGRANTI VIOLENZA DI GENERE Avv. Monica Miserocchi Giuristi Democratici Ravenna

LEGITTIMAZIONE ALL AZIONE AZIONE CIVILE (art. 74 c.p.p.) Soggetto danneggiato dal reato Successori universali del danneggiato Sono legittimati ad esperire l azione l civile nel processo penale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 185 c.p. nei confronti del colpevole.

CHI E E SOGGETTO DANNEGGIATO DAL REATO? Persona fisica Comitati, associazioni non riconociute, collettivi Enti pubblici o privati e associazioni fornite di personalità giuridica

LIMITE ALL ESERCIZIO DELLA AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE Dopo l esercizio l della azione penale Termine perentorio: udienza preliminare, e fino agli adempimenti ex 484 c.p.p. NON CONSENTITA*: a) nell udienza fissata a seguito di istanza ex art. 444 c.p.p. presentata nel corso delle indagini preliminari b) nell udienza fissata a seguito di patteggiamento concordato successivamente alla richiesta di giudizio immediato del P.M. * CASS. SU., 27.11.2008, N. 47803

I REQUISITI PER LA LEGITTIMAZIONE DEGLI ENTI ESPONENZIALI DI INTERESSI DIFFUSI O COLLETTIVI 1) Quando dall offesa all interesse tutelato dalla norma penale derivi una lesione del diritto del sodalizio con riferimento allo scopo e ai suoi componenti. (attività dell ente ente deve avere per scopo ideale esplicito e specifico la tutela del bene giuridico offeso dal reato) 2) Quando c èc continuità e rilevanza del contributo concretamente apportato dall ente alla difesa del bene giuridico leso dal reato (attività dell ente ente deve effettivamente in concreto essere rivolta alla tutela del bene giuridico leso dal reato)

ORDINANZA 22.10.2008, Tribunale di Torino THYSSENKRUUPP L ordinanza ammette la parte civile Medicina Democratica e dispone invece l esclusione della Codacons perchè, in relazione al punto 1: «(...) le finalità dell associazione (Codacons) che possono leggersi nello Statuto presentano una evidente genercità di formulazione, in primo luogo sono del tutto assenti nello Statuto indicazione di una qualche specificità con riguardo alla realizzazione della salute nei luoghi di lavoro ed alla salubrità dio questi ultimi, mentre dalla lettura dello statuto di Medicina Democratica onlus emerge che l attenzione alla salute nei luoghi di lavoro ed all ambiente di lavoro sostanzia una finalità specifica dell agire dell associazione (...)» in relazione al punto 2: «(...) nè pare sufficiente (a dimostrare la concreta attività dell ente) il coinvolgimento della Codacons in iniziative di studio del d. Lgs. 81/2008 oppure la partecipazione a convegni su temi attinenti il lavoro, attesa la loro episodicità, mentre a favore dell ammissione di Medicina Democratica è valsa l abbondante documentazione allegata all atto di costituzione in particolare il n. del febbraio 2008 della rivista pubblicata dall associazione non a caso denominata «Lavoro e salute»

GIP, Trib. di Napoli, ordinanza 02.03.2007 conforme GIP, Trib. di Rimini, ordinanza 15.07.2008 «Nella fase preliminare del procedimento, nel giudizio di ammissibilità e/o esclusione dell ente ente non è consentito al giudice di anticipare un giudizio di merito sulla fondatezza dell istanza risarcitoria, neanche in via meramente probabilistica o presuntiva» GIP- GUP, Trib. Milano, ordinanza 25.01.2005 Il giudice deve valutare ogni elemento anche documentale, a sua disposizione, per verificare se effettivamente il danneggiato meriti potenzialmente tutela risarcitoria o se la richiesta di risarcimento sia meramente pretestuosa, non presentando nessuna connessione stringente con lo specifico fatto di reato: Ammettere la legittimazione ad agire ad ente che annovera tra gli scopi sociali una generica ed indeterminata tutela ( ) comporterebbe un inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di diritti

DEFINIZIONE DEL DANNO PER REATI INTEGRANTI VIOLENZA DI GENERE DEFINIZIONE di DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE (Art. 1 CEDAW) Ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

FATTISPECIE PENALI CHE COSTITUISCONO VIOLENZA DI GENERE (FEMMINICIDIO): - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE - MALTRATTAMENTI - ATTI PERSECUTORI - MOLESTIE E INGIURIE - OMICIDIO - PROCURATO ABORTO - LESIONI - PERCOSSE - VIOLENZA PRIVATA - (ecc.) Nel caso in cui l azione l venga posta in essere come espressione di misoginia o come atto di controllo, di potere, di vendetta da parte dell uomo sulla donna per il solo fatto di essere donna, ovvero in forza di un rapporto relazionale fondato sulla disparità.

DANNO DA VIOLENZA DI GENERE I diritti delle donne sono diritti umani, (Quarta Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, tenutasi a Pechino nel 1995 e ss.). La violenza sulle donne intesa come abuso, sopraffazione, limitazione delle libertà personali, disparità di trattamento e sottrazione di opportunità, violazione di diritti, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona, ed anche un fenomeno che coinvolge l intera l struttura della società ovvero la vita sociale in tutte le sue articolazioni. In ragione di ciò, si può affermare che il danno causato dalla violenza v di genere ha una triplice dimensione lesiva: 1) PERSONALE 2) SOCIALE 3) PUBBLICA

1) DIMENSIONE PERSONALE DEL DANNO (danno vittima) lesione del diritto fondamentale all integrit integrità psico-fisica di ogni persona 2) DIMENSIONE SOCIALE DEL DANNO (danno associazione, sindacato) Lesione dei diritti inviolabili nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana ex art. 2 Cost. 3) DIMENSIONE PUBBLICA DEL DANNO (danno enti pubblici) lesione del diritto-dovere dovere pubblico spettante alle istituzioni centrali e periferiche di garantire l integritl integrità psicofisica delle/dei propri consociati e di eliminare ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza l dei cittadini impedisca il pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3 Cost.

CASI DI STUDIO DIMENSIONE SOCIALE DEL DANNO LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL SINDACATO La capacità di esercitare l azione l civile compete alle relative rappresentanze senza necessità di uno specifico mandato da parte dei lavoratori (Tribunale di Monza, 9.06.2003) Il sindacato è legittimato anche nell ipotesi in cui il lavoratore parte offesa non sia neppure iscritto (COBAS). La scarsa rappresentatività non rileva ai fini della costituzione di parte civile fondata sulle finalità statutarie e sull art. 9 Statuto Lavoratori, ma unicamente ai fini della determinazione dell ammontare del risarcimento del danno che dovrà tener conto del ridotto numero di iscritti della associazione sindacale. ( Tribunale Bergamo, 25.06.2008, n. 1695)

SINDACATO PARTE CIVILE PER VIOLENZE SESSUALI SUL LAVORO Cass. Pen. Sez. III, 26.03.2008 n. 12738 In tema di reati sessuali, il S.i.u.l.p. (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) è legittimato a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale danneggiato dal reato di violenza sessuale commesso da un dirigente nei confronti di una sottoposta, agente ad esso iscritta, al fine di ottenere il ristoro del danno subito.

Perché il sindacato è danneggiato dal reato? (danno sociale) «La soluzione adottata dai giudici di merito e' allineata con i principi enunciati in materia da questa Corte regolatrice (sez. 3, 3.12.2007 n. 15983; sez. 6, 314/1990, rv. 185501), secondo cui un soggetto puo' costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma piu' in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito.»

«In tal caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalita' o all'identita', che dir si voglia, del sodalizio stesso. Alla stregua di tale principio, in tema di legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile, deve conclusivamente ritenersi che quando l'interesse diffuso alla tutela di un bene giuridico non e' solo astrattamente configurato, ma si concretizza in una determinata realta' storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo diventando la ragione e, per cio', elemento costitutivo di esso, e' ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito.»

Il sindacato è direttamente danneggiato dalla condotta dell imputato in quanto lesiva del preciso fine perseguito dall ente. Alla stregua di tale disposizione e del principio sopra enunciato, deve ritenersi che la condotta integrante reato lede direttamente la parte lesa, ma risulta idonea, per la concomitante incidenza sulla dignita lavorativa e sulla serenita' del lavoratore che ne e' vittima, a creare danno al sindacato, in quanto in contrasto con il preciso fine dal medesimo perseguito e cioe' quello che, ex cit. articolo 4 dello Statuto, e' proprio di tutelare la condizione lavorativa e di vita degli iscritti sul luogo di lavoro. Il SIULP, quindi, riveste la qualita' di soggetto danneggiato dalla condotta criminosa, in difesa del proprio diritto alla protezione dell'interesse collettivo dei lavoratori di Polizia, in particolare di un proprio iscritto, avendo il reato palesemente violato la tutela della salute fisica e psichica del lavoratore sul luogo di lavoro. Ne deriva che il reato ascritto all'imputato ha arrecato un danno diretto e immediato al SIULP, concretizzatosi nella lesione del prestigio e della credibilita' dello stesso, derivante dalla vanificazione del perseguimento e della realizzazione dei fini istituzionali propri di tale organismo collettivo, quali la tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori.

ASSOCIAZIONE PARTE CIVILE PER FEMMINICIDIO (maltrattamenti + omicidio + procurato aborto) La costituzione di parte civile delle associazioni è ammissibile quando l'interesse diffuso alla tutela del bene protetto non è astrattamente connotato ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo e che è diventata la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso, purché - comunque- dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente lo scopo specifico perseguito in concreto. Le associazioni, ivi comprese quelle a carattere locale e non riconosciute, in quanto formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare di diritti inalienabili, possono costituirsi parti civili in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo. In tal caso l'interesse se diffuso da esse perseguito è rivolto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale è stata fatta propria dal sodalizio come suo scopo specifico [vedi Cass., Sez. III, 21.5.1993, n. 5230, P.C. in proc. Tessarolo e 13.11.1992, n. 10956, P.M. in proc. Serlenga ed altri]. CASS. sez. III, 10.06.2002, n. 22539

I DIRITTI DELLE DONNE SONO DIRITTI UMANI. Associazione a tutela dei diritti umani parte civile in un processo per reati integranti violenza di genere. La ammissione della costituzione di Giuristi Democratici come c parte civile nel processo per l omicidio l di B.C. ha una fortissima valenza, in quanto riconosce che il femminicidio, e nello specifico la violenza domestica, non rappresenta solo una lesione dei diritti della donna, un fatto privato, nén tantomeno solo un fatto di donne,, ma costituisce una profonda ferita per la società tutta. Nel momento in cui alla donna non viene riconosciuta la dignit nità di Persona ed in quanto tale viene fatta oggetto di discriminazioni e violenze, l intera l collettività è responsabile per l eliminazione l di quella cultura e di quegli stereotipi che ancora oggi minano l autodeterminazione, la libertà,, la vita delle donne ed il sereno sviluppo dei bambini che, in ambito famigliare, spesso assistono a queste violenze e ne subiscono le conseguenze in termini psicologici. (DANNO SOCIALE)

GUP, Tribunale di Perugia, 18.03.2008 Venendo ai due enti la cui costituzione viene contestata dalla difesa d, si rileva in effetti che i rispettivi fini statutari hanno portata decisamente più ampia,, e che in entrambi i casi le condotte. ascritte all'imputato possono intendersi lesive di situazioni giuridiche che quelle associazioni potrebbero rappresentare al pari di diritti decisamente diversi: ergo, si tratta di condotte che non verrebbero ero a minare quella che potrebbe intendersi la ragione ontologica degli enti. Tuttavia,, non sembra potersi ragionevolmente confondere la genesi di un ente con quella che poi ne diventa la manifestazione concreta nel contesto sociale in cui viene ad operare, e d'altro canto è evidente che in prospettiva - un'associazione più direttamente coinvolta e colpita nella sua essenza potrà vantare ragioni di risarcimento superiori a quelle azionabili da un ente portatore di interessi diffusi di taglio più generale: ovviamente, si tratterebbe di questioni di merito sulla valutazione in concreto delle domande, non già sull'ammissibilità delle stesse ancora a monte.

Come anche argomentato nei due atti di costituzione, è comprovato attraverso i documenti allegati, se è vero che la tutela delle donne non rappresentava l'unica ragion d'essere dei "Giuristi Democratici" o di "Ossigeno Onlus", essa ne è sicuramente diventata - anche nell'immagine che la collettività riconosce oggi alle due associazioni, il che ha le sue rilevanti implicazioni in punto di eventuali danni non patrimoniali conseguenti a condotte criminose - un obiettivo specifico di azione e di interesse, portando entrambe le associazioni in questione ad organizzare sul tema iniziative di rilievo nazionale, nale, nonché ad assurgere a punti di riferimento financo in sede di osservazioni su progetti di riforme legislative.

Si conviene con la difesa circa la necessità di dettare dei limiti concreti alla costituzione di parte civile in situazioni come quella in esame, correndosi altrimenti il rischio di legittimare l'ingresso nei processi penali anche a soggetti che abbiano meri principi generali di riferimento, magari contenuti in semplici richiami alle prime norme della Costituzione; tuttavia, si ribadisce, la valutazione va fatta in concreto, analizzando quelle che potevano essere le precipue ragioni che portarono anni addietro alcuni soggetti ad associarsi, ma soprattutto in che modo le associazioni così venute ad esistenza abbiano operato concretamente per la tute-la dei diritti posti a fondamento delle istanze risarcitorie. Da ultimo, va considerato che per tutti gli enti è stato congruamente dedotto il radicamento nel territorio della Regione dell'umbria, a sostegno del rapporto di immediata derivazione causale dalla condotta dell'imputato dei danni rispettivamente lamentati.

CASI DI STUDIO DIMENSIONE PUBBLICA DEL DANNO LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEGLI ENTI PUBBLICI Avverte ancora il giudice delle leggi che "risulta superata la considerazione c secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, cioè della lesione del patrimonio dell'ente, non incidendosi su un bene appartenente altro Stato... La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare e il danno, o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro o funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo". Cass. pen., sez. III, n. 22539 del 10.06.2002

Cassazione Sezione 6, n. 59/1990, Monticelli, RV. 182947 "Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria. anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse esse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci e il sodalizio medesimo, sicchè questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato Cass., Sezione 3, U.P. 3.10.2007, Ferrucci

COMUNE PARTE CIVILE PER VIOLENZE SESSUALI Cass., pen. sez. III, 15.10.2008 n. 38835 La sentenza ritiene ammissibile la costituzione di parte civile del Comune di Roma in un procedimento avente ad oggetto il reato di violenza sessuale. Il riconoscimento della legittimazione attiva dell ente ente territoriale in questa materia costituisce un inedito per i giudici di legittimità che fino a questa sentenza si erano pronunciati negativamente sul punto. (cfr: Cass. Pen. sez. II, 4.02.1999, Siliberto; Cass. Pen. sez. III, 18.09.2001, Romano)

anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di determinazione della donna è configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari e autonomi) la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicchè esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale.

Fondamento del danno non patrimoniale dell ente ente pubblico Il fondamento del danno per l ente l pubblico risiede nell offesa dell interesse protetto, qui da intendersi nel contrasto alla violenza a di genere come mezzo per la promozione delle pari opportunità e per la rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere o sull orientamento sessuale sul proprio territorio. Il perseguimento di tale obbiettivo rappresenta una specifica obbligazione istituzionale, che trova fondamento: - Negli art. 3 e 117 Cost; - Nella CEDAW, che deve essere attuata a ogni livello istituzionale - Nella adesione alla carta europea per l uguaglianza l e la parità di donne e uomini nella vita locale - Nelle previsioni statutarie - Nell attuazione di piani (nazionali e locali) di azione di contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere

Nel caso del Comune di Roma, la Cassazione ha verificato 1) la previsione statutaria di impegno per le pari opportunità ( ) Nella specie, tra gli scopi primari e autonomi del Comune di Roma rientra, secondo lo Statuto adottato la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile (art. 2 co. 5). Il Comune, inoltre, si è proposto di garantire le pari opportunità per le donne... di curare il perseguimento dell'obiettivo adottando un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali (art. 4 co. c 2, e).

Nel caso del Comune di Roma, la Cassazione ha verificato 2) l attuazione l in concreto di politiche di contrasto alla violenza di d i genere ( )) Per l'attuazione della previsione statutaria è stato costituito, come accertato in sede di merito, un apposito ufficio dipartimentale con l'assunzione d'iniziative concrete tendenti a perseguire l'obiettivo di contrastare fenomeni d'aggressione alla realtà femminile e sono state investite risorse economiche per fare affermare una cultura femminile autonoma con l'affidamento di un immobile a un consorzio di associazioni femminili e con l'istituzione di un centro comunale di accoglienza per donne vittime di violenza.

Verificata la sussistenza di tali requisiti ha sancito che: 1) il Comune è legittimato ad agire In tal modo, il Comune ha normativamente trasformato interessi generici e diffusi dei cittadini rappresentati in propri interessi specifici e in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni e dei suoi compiti istituzionali,, donde la configurabilità in capo ad esso di un interesse concreto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata divenuta suo scopo primario ed elemento costitutivo.

2) Gli abusi sessuali ledono l interesse l della collettività ad una società non sessista QUINDI, GLI ABUSI SESSUALI LEDONO NON SOLO LA LIBERTÀ MORALE E FISICA DELLA DONNA, MA ANCHE IL CONCRETO INTERESSE DEL COMUNE DI PRESERVARE IL TERRITORIO DA TALI DETERIORI FENOMENI AVENDO LO STESSO POSTO LA TUTELA DI QUEL BENE GIURIDICO COME PROPRIO OBIETTIVO PRIMARIO. CASS. PEN. SEZ. III SENTENZA 15.10.2008 N. 38835

Da ciò, secondo la Cassazione, discende un diritto del Comune sia a al risarcimento del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale Dalla frustrazione delle finalità e degli scopi dell'ente può conseguire un danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali eventualmente subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali, sicchè,, dovendosi ritenere il Comune ente esponenziale del suddetto interesse, lo stesso è legittimato, come tale, a costituirsi parte civile nel processo penale, ai sensi dell'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p.... Inoltre, è configurabile in capo al Comune un danno morale per la lesione dell'interesse perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione della donna e la pacifica convivenza nell'ambito comunale,, beni sociali statutariamente individuati come oggetto specifico di tutela.