OGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.



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CIRCOLARE N. 51/E Roma, 01 dicembre 2009 Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.

2 Ad integrazione della circolare n. 45 del 29 ottobre 2009, si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ad ulteriori quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del Modello EAS. D. Le associazioni combattentistiche e d arma, iscritte nell albo tenuto dal Ministero della difesa, possono presentare il Modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009? R. La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, prevede, all articolo 20, terzo comma, che il Ministero della difesa con proprio decreto stabilisce, fra l altro, le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni. Il DM 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, prevede, all articolo 1, comma 1, che le associazioni combattentistiche e d arma che contemplano nei propri atti costitutivi l acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell essere militari delle categorie in congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati sono iscritte, a loro richiesta ( ), in apposito albo tenuto dal Ministero della difesa (ad es. Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d Italia, Associazione nazionale marinai, etc.). Quanto sopra premesso, si ritiene che le associazioni combattentistiche e d arma iscritte nell apposito albo tenuto dal Ministero della difesa possano assolvere l onere della presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009. D. Gli enti associativi che svolgono attività commerciali del tutto marginali sono tenuti alla presentazione del modello EAS?

3 R. Si ribadisce che l onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali sussiste anche qualora l ente associativo si limiti a riscuotere quote o contributi associativi. Si precisa, in particolare, che il riferimento alla marginalità rileva per le organizzazioni di volontariato, le quali, ai sensi dell articolo 30, comma 5, del DL n. 185 del 2008, possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto ove non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995 ( ). In tal caso, ai sensi dell articolo 30, comma 1, del citato DL n. 185, le organizzazioni di volontariato, ONLUS di diritto, sono escluse dall onere della presentazione del Modello EAS. D. Le Federazioni sportive nazionali possono assolvere l onere della presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate? R. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI - ( ) stabilisce, all articolo 15, comma 2, che le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato. In particolare, il comma 6 del predetto articolo 15 prevede che le Federazioni sportive nazionali acquisiscono, previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, la personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Lo stesso D.Lgs n. 242 del 1999, nel dettare disposizioni transitorie, ha stabilito, all articolo 18, comma 2, che le Federazioni sportive nazionali già in possesso del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI alla data del 20 gennaio 1999, hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato a partire dall entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (13 agosto 2000). Pertanto, le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, che esercita su di esse poteri di indirizzo e controllo ai sensi dell articolo 23 dello

4 statuto del medesimo ente, adottato con delibera del 26 febbraio 2008, possono assolvere l onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009. D. Un associazione senza scopo di lucro che abbia optato per il regime agevolativo recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è esclusa dalla presentazione del Modello EAS? R. L articolo 30, comma 3-bis, del DL n. 185 del 2008 prevede espressamente l esclusione dall onere della presentazione del Modello EAS per le associazioni pro loco che optano per l applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Pertanto, in mancanza di una espressa previsione normativa di esclusione, le associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 sono tenute alla presentazione del modello EAS. D. Nel primo riquadro del Modello EAS dati relativi all ente - la data inizio attività deve essere indicata solo nel caso in cui l ente associativo svolga attività commerciale e, pertanto, sia in possesso della partita IVA? R. No. La data di inizio attività individua la data di effettiva operatività dell ente, che può coincidere o essere successiva alla data di costituzione dell ente stesso, a prescindere dal possesso della partita IVA. D. La circolare n. 45 del 2009, relativamente al rigo 5) del Modello EAS, precisa che il codice fiscale deve riferirsi all ente nazionale, ovverosia all ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione. Ciò premesso, un associazione sindacale rappresentata nel CNEL con una forma di organizzazione complessa - in cui non sussiste un rapporto di dipendenza gerarchico-funzionale delle articolazioni territoriali e funzionali che

5 richiamano e condividono i principi dell organizzazione nazionale - chiede se, ai fini della compilazione del rigo 5) del modello, possa essere indicato unitariamente il codice fiscale dell organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL. R. Con riferimento al quesito posto, si ritiene corretta l indicazione del codice fiscale dell organizzazione nazionale confederale iscritta nel CNEL le cui articolazioni sono, al pari dell ente nazionale, ammesse alla presentazione del modello secondo le modalità semplificate. Sarà cura dell organizzazione centrale, nel caso occorrano all Amministrazione finanziaria ulteriori dati e notizie, ai sensi del paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009, indicare la struttura territoriale e/o funzionale tenuta a fornire le informazioni richieste. D. Gli istituti di patronato, ove non svolgano in luogo delle associazioni sindacali promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono tenuti alla presentazione del Modello EAS? R. Gli istituti di patronato che non svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell articolo 18, comma 2, della legge n. 152 del 2001 non possono avvalersi delle disposizioni agevolative proprie delle associazioni sindacali. In tal caso, pertanto, gli istituti di patronato, in quanto non si avvalgono delle disposizioni di favore previste per gli enti di tipo associativo, non sono tenuti all invio del Modello EAS. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.