Circolare N. 32 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 27 aprile 2010 ENASARCO: DAL 2010 NUOVI MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI Come noto, i soggetti che svolgono attività di agenzia e rappresentanza di commercio sono sottoposti alla contribuzione obbligatoria integrativa ENASARCO. Per effetto della rivalutazione prevista dal Regolamento ENASARCO, i massimali provvigionali ed i minimali contributivi applicabili nel biennio 2010-2011 sono stati rideterminati. Le aliquote contributive non hanno invece subito alcuna variazione per il 2010. SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti all iscrizione ENASARCO tutti gli agenti, indipendentemente dalla nazionalità e dalla forma giuridica adottata, che operano in Italia in nome o per conto di preponenti italiani o esteri che abbiano una sede o una dipendenza nel territorio nazionale. Sono altresì tenuti all iscrizione, gli agenti italiani che operano all estero in nome e per conto di ditte italiane ed i promotori finanziari. Per gli agenti che svolgono l attività in forma di ditta individuale o di società di persone (snc, sas), i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annui. Per gli agenti che operano sotto forma di società di capitali (spa, srl) non è invece previsto alcun minimale o massimale. LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Le aliquote contributive applicabili si differenziano a seconda che l agente svolga l attività in forma di ditta individuale / società di persone o di capitali. Il versamento dei contributi va effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la quota a carico dell agente. L imponibile va calcolato per competenza ed è costituito da tutte le somme dovute all agente (ancorché non pagate) in dipendenza del contratto di agenzia. Nella base imponibile contributiva confluiscono anche i rimborsi spese (salvo che siano relativi a spese anticipate in nome e per conto del preponente), i premi di produzione e le indennità di mancato preavviso. Non concorrono alla formazione della base imponibile: 1) l indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia (FIRR); 2) l indennità per la cessazione del rapporto di agenzia; 3) l indennità suppletiva di clientela. CONTRIBUTO FONDO PREVIDENZA - DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE L aliquota contributiva applicabile su tutte le somme dovute all agente nel rispetto dei minimali e massimali contributivi, è fissata nella misura del 13,5% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell agente). RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5
Se l attività di agenzia è esercitata in forma di società di persone, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo è dovuto per ciascun socio ed è suddiviso tra i soci sulla base delle quote di ripartizione degli utili che gli stessi dichiarano al preponente con la sottoscrizione della dichiarazione da inviare all ENASARCO. ALIQUOTA CONTIBUTIVA 13,5% 6,75% a carico agente 6,75% a carico preponente Esempio 1 Nel corso del mese di febbraio 2010, l agente di commercio Amilcare Barca ha maturato provvigioni per 1.500. Su tali somme il contributo previdenziale ammonta a 202,50 (1.500 x 13,5%) di cui 101,25 a carico dell agente (1.500 x 6,75%) e 101,25 a carico della casa mandante (1.500 x 6,75%). L importo complessivo di 202,50 deve essere versato dal preponente entro il 20.5.2010. CONTRIBUTO FONDO ASSISTENZA - SOCIETÀ DI CAPITALI Per gli agenti che svolgono l attività in forma di società di capitali (spa, srl), il contributo va calcolato applicando un aliquota differenziata per scaglioni di importi provvigionali annui. In questo caso, non sono previsti né minimali, né massimali, ed il contributo è esclusivamente a carico della casa mandante. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IMPORTI PROVVIGIONALI ANNUI 2% sino a 13.000.000,00 1% da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 0,50% da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 0,10% oltre 26.000.000,00 Esempio 2 La società Astarte Srl che svolge attività di agenzia riceve nel 2010 dall impresa Fraus Snc provvigioni per 49.000. La Fraus Snc deve quindi corrispondere all ENASARCO l importo di 980 (49.000 x 2%). TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO Le ditte mandanti devono effettuare la spedizione della distinta di contribuzione ed il versamento delle relative somme, esclusivamente per via telematica previa registrazione al sito della Fondazione (www.enasarco.it) ed abilitazione ai servizi riservati. Il versamento dei contributi deve essere effettuato integralmente a cura della ditta mandante, con addebito automatico sul conto corrente bancario della stessa tramite procedura RID. Per usufruire dell addebito automatico è necessaria la sottoscrizione permanente di addebito sul proprio conto corrente bancario. Tale operazione è svolta online sul sito Internet della Fondazione. I termini di versamento scadono il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre: CONTRIBUTI SCADENZA 1 trimestre 2010 20 maggio 2010 2 trimestre 2010 20 agosto 2010 (il 20 cade di sabato) 3 trimestre 2010 22 novembre 2010 (il 20 cade di domenica) 4 trimestre 2010 21 febbraio 2011 100427 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5
I NUOVI MINIMALI CONTRIBUTIVI E MASSIMALI PROVVIGIONALI Ai sensi del art. 4, c. 5, Regolamento ENASARCO, i massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati con cadenza biennale secondo l indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I nuovi minimali/massimali trovano dunque applicazione per il biennio 2010-2011. NUOVI MINIMALI CONTRIBUTIVI Con decorrenza 1 gennaio 2010, l'importo minimo dei contributi è così individuato: 789 396 Nel biennio 2008-2009 il minimale contributivo era pari a 759 per gli agenti monomandatari e a 381 per i plurimandatari. L eventuale integrazione del minimale è a totale carico della ditta preponente. Ai fini dei minimali contributivi è prevista la frazionabilità per trimestri tenendo presente che: 1) il minimale di contribuzione è comunque dovuto qualora il rapporto di agenzia produca provvigioni nel corso dell anno, sia pure in misura minima (è sufficiente la maturazione della provvigione per un solo trimestre per far scattare l obbligo del minimale anche per gli altri trimestri improduttivi). Il minimale non è dovuto solo se il rapporto di agenzia non ha prodotto alcuna provvigione per l intero anno (c.d. principio di produttività); 2) in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell anno l importo del minimale da versare deve essere calcolato in rapporto ai trimestri di durata del contratto, sempreché in almeno un trimestre sia maturato il diritto a provvigioni (c.d. principio di frazionabilità). Esempio 3 Nel 2010, l agente di commercio monomandatario Amilcare Barca matura provvigioni esclusivamente nel mese di maggio per 1.100. Considerato che su tali somme il contributo previdenziale è inferiore al minimale annuale (1.100 x 13,5% = 148,50), la casa mandante è tenuta a integrare, a suo esclusivo carico, la quota residua. In particolare: PERIODO CONTRIBUTO DOVUTO 1 trimestre === 2 trimestre 394,50 minimale 2 trim. + recupero minimale 1 trim. 3 trimestre 197,25 minimale frazionato 3 trim. 4 trimestre 197,25 minimale frazionato 4 trim. contributo a carico agente: 74,25 (148,50 / 2); contributo a carico preponente: 714,75 (394,50-74,25) + 197,25 + 197,25). Esempio 4 Utilizzando i medesimi dati dell esempio n. 3), si supponga che l agente monomandatario abbia maturato provvigioni per 7.000 (contributo previdenziale 945 > del minimale di 789). PERIODO CONTRIBUTO DOVUTO 1 trimestre === 2 trimestre 945,00 7.000 x 13,5% (> del minimale pari a 789) 3 trimestre === 100427 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5
4 trimestre === contributo a carico agente: 472,50 (945 / 2); contributo a carico preponente: 472,50 (945 / 2). NUOVI MASSIMALI PROVVIGIONALI I massimali provvigionali applicabili dal 1 gennaio 2010: PER CIASCUN PREPONENTE 27.667 15.810 Nel biennio 2008-2009 il minimale contributivo era pari a 26.603 per gli agenti monomandatari e a 15.202 per i plurimandatari. Se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile. Di conseguenza, la contribuzione massimale annua 2010 risulta: 3.735,05 (27.667 x 13,5%) 2.134,35 (15.810 x 13,5%) Esempio 5 L agente monomandatario Amilcare Barca, nel corso del 2010 riceve provvigioni per un importo pari a 29.000. La contribuzione dovuta all ENASARCO sarà pari a 3.735,05 (27.667 x 13,50%). UN PRATICO RIEPILOGO In sintesi, la contribuzione 2010. agenti operanti in forma di ditta individuale o società di persone (snc, sas): MONOMANDATARIO PLURIMANDATARIO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 13,5% 13,5% MINIMALE CONTRIBUTIVO 789 396 MASSIMALE PROVVIGIONALE 27.667 15.810 agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl): SCAGLIONI DI PROVVIGIONI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA fino a 13.000.000,00 2% da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 1% da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 0,5% oltre 26.000.000,00 0,1% CONTRIBUTO FONDO FIRR A titolo meramente esaustivo, segnaliamo che le ditte preponenti sono altresì tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi (AEC). 100427 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5
Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento presso il fondo indennità risoluzione rapporto gestito dalla Fondazione ENASARCO. Il versamento delle somme accantonate nell esercizio 2010 deve essere effettuato entro il 31 marzo 2011 (e, comunque, non prima dell 1.1.2011). Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure: ALIQUOTE 4% sulle provvigioni sino a 12.400,00 annui sulle provvigioni sino a 6.200,00 annui 2% 1% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 annui sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 annui sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 annui sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 annui Si noti che ai fini del calcolo dell indennità devono essere conteggiate anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese. Si ricorda altresì che gli scaglioni di cui alla tabella precedente vanno ragguagliati ai mesi di durata del rapporto di agenzia. L obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso le somme eventualmente maturate e non versate devono essere corrisposte direttamente all agente dalla ditta preponente (al netto della ritenuta di acconto del 20%). 100427 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5