Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'aria e risorse energetiche



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Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'aria e risorse energetiche N....18-43641 / 2006 (numero-protocollo/anno) Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387, nonché dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 e dell art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile da ubicarsi nel comune di Rivarolo Canavese. Impresa: SIPEA S.r.l. Codice Impresa: C055084 Premesso che: Il Dirigente del Servizio - l Impresa SIPEA S.r.l. con sede legale in Piacenza, via Gazzola, 2, P. IVA 03577200177, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 7 ottobre 2005 (ns. prot. n. 419075), istanza di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione a biomassa da ubicarsi nel comune di Rivarolo Canavese in Corso Indipendenza, 53, c/o ex stabilimenti Cotonificio Valsusa; - La Provincia di Torino avviava, con nota n. 434310 del 21/10/2005, il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all esercizio dell impianto in questione e indiceva ai sensi della Legge.7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. una conferenza dei servizi per il giorno 16/11/2005. - La Provincia di Torino, a seguito delle risultanze della conferenza dei servizi, con nota n. 485433 del 5/12/05 provvedeva a richiedere documentazione integrativa necessaria per il rilascio dell autorizzazione in oggetto. - La società SIPEA presentava la documentazione integrativa richiesta in data 27/12/05 con nota prot. n. 506916. Considerato che: - l intervento proposto risulta essere conforme con gli indirizzi contenuti nel Piano Energetico Provinciale; - si è acquisito agli atti del procedimento, in sede di Conferenza dei Servizi in data 16/11/2005, il parere favorevole del Comune di Rivarolo Canavese; Ritenuto che: - il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione e le successive integrazioni risultano tecnicamente esaustivi.

Visti: - il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ; - il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; - il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione; - il D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; - il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali; - il D.P.C.M. 8 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, concernente la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione; - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; - la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento; - il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001; - la D.G.P. n 112-41183/2001 avente per oggetto: Decentramento amministrativo. D.Lgs. 112/1998 e L.R. 44/2000. Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. Primo provvedimento di attuazione. Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale; Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto; DETERMINA 1) di autorizzare l'impresa SIPEA S.r.l. con sede in Piacenza, via Gazzola, 2, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o

assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, alla costruzione ed all'esercizio dall'impianto di cui all'allegato A, composto da n. 4 pagine, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'allegato A; 3) di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell'allegato A; 4) di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell'impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'allegato A; 5) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 6) di regolare l'autorizzazione come segue: - l'impresa dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare: a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra località; - l'impresa dovrà richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale; - l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'a.r.p.a. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti Subprovinciali dell'agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dal suo ricevimento. Torino, 14 febbraio 2006 il Dirigente di Staff Ing. Pier Franco ARIANO

ALLEGATO A - SCHEDA DESCRITTIVA Pagina 1 di 4 Impresa SIPEA S.r.l. Partita IVA 03577200177 Sede Legale Piacenza, via Gazzola, 2 Attività dell'impresa Ubicazione impianto Domanda d'autorizzazione concernente Produzione di energia elettrica e calore per teleriscaldamento con biomasse combustibili Rivarolo Canavese, Corso Indipendenza, 53, c/o ex stabilimenti Cotonificio Valsusa N. 1 gruppo di cogenerazione a biomassa sotto descritto N. 2 caldaie a metano di integrazione e riserva della potenza massima al focolare di 7.500 kw ciascuna. L impianto di cogenerazione è costituito da n. 1 caldaia a biomassa e da n. 1 turbina a vapore a spillamento e condensazione con le seguenti caratteristiche: Potenza massima immessa col combustibile: 19.700 kw Potenza termica utile: 16.700 kw Potenza elettrica nominale: 4.800 kw Produzione energia elettrica massima annua per 7800 ore: 37.440 MWh L energia termica utilizzata dalla rete di teleriscaldamento aumenterà progressivamente nel corso dei prossimi anni con lo sviluppo della rete stessa, che si prevede possa arrivare a richiedere una potenza di 30 MW con un consumo annuo di 90.000 MWh, di cui il 20% circa fornito dalle caldaie di integrazione e riserva.

ALLEGATO A - QUADRO EMISSIONI Pagina 2 di 4 Punto di emissione numero Provenienza Portata [m 3 /h a 0 C e 0,101 MPa] Durata emissioni [h/giorno] Andamento delle emissioni nelle 24 ore Temp [ C] Tipo di sostanza inquinante Polveri totali Limiti di emissione [mg/m 3 a 0 C e 0,101 MPa] 30 Altezza punto di emissione dal suolo [m] Diametro o lati sezione [m] Impianto di abbattimento Carbonio organico totale (COT) 30 1 CALDAIA A BIOMASSA 58.000 24 continuo 160 CO (orario) CO (giornaliero) NO X (orario) NO X (giornaliero) (espressi come NO 2 ) 250 150 400 300 200 40 2,8 Controllo combustione caldaia Filtro a maniche 2 3 CALDAIA INTEGRAZIONE n 1 CALDAIA INTEGRAZIONE n 2 11.000 24 continuo 200 11.000 24 continuo 200 SO X (espressi come SO 2 ) Polveri totali CO NO X (espressi come NO 2 ) Polveri totali CO NO X (espressi come NO 2 ) 5 100 150 5 100 150 31 0,85 31 0,85 Controllo combustione caldaia Controllo combustione caldaia Per il punto di emissione n. 1 i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi, a 0 C, 0,101 Mpa e ad un contenuto volumetrico di ossigeno pari all 11% Per i punti di emissione n. 2 e 3 i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi, a 0 C, 0,101 Mpa e ad un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 3%

ALLEGATO A - QUADRO EMISSIONI Pagina 3 di 4

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI Pagina 4 di 4 1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione. 2. I valori limite di emissione, fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. 3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato A. 4. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi. 5. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato ed alla Provincia di Torino come previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi. 6. Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988 (autocontrolli iniziali), l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A. 7. L impresa dovrà effettuare, sulle emissioni provenienti dalla caldaia a biomassa, misurazioni in continuo delle concentrazioni di NO X, CO, SO 2, COT, Polveri Totali nonché dell O 2 della temperatura e, se necessario, del vapore acqueo. Le apparecchiature devono essere progettate, esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e s.m.i. Le registrazioni dei dati devono essere conservate in stabilimento su supporto informatico per almeno 5 anni. 8. Ai sensi dell art. 5 del DPCM 8 marzo 2002 i generatori di calore, con potenzialità termica nominale superiore a 6 MW per singolo focolare, devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione. 9. L impresa dovrà inviare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'a.r.p.a., contestualmente alla comunicazione della data di avviamento degli impianti, una relazione tecnica descrittiva del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (layout di progetto, tipologia della strumentazione analitica e caratteristiche del software di acquisizione). Le modalità di gestione dello SME dovranno essere concordate con ARPA Piemonte. 10. Il rilevamento dei parametri indicati nel Quadro Emissioni dell'allegato A che non vengono monitorati in continuo deve essere eseguito annualmente (autocontrolli periodici), nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. 11. L'Impresa deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI Pagina 5 di 4 dell'a.r.p.a. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali delle emissioni nonché la data degli autocontrolli periodici. 12. l'impresa deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli iniziali e degli autocontrolli periodici alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'a.r.p.a. ed al Sindaco competenti per territorio. Per i parametri monitorati in continuo si dovranno trasmettere le registrazioni su supporto informatico dei monitoraggi in continuo. 13. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché quelle in merito ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000. Nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate. Nella presentazione dei risultati dovrà inoltre essere indicato il carico produttivo dell'impianto sul quale vengono eseguiti i campionamenti al momento degli stessi. 14. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono, inoltre, essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 626/94. 15. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti d emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piú alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. 16. Al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica, l Impresa dovrà effettuare un monitoraggio acustico, oltre che all avvio dell esercizio, anche in fase di cantiere in concomitanza con le lavorazioni più rumorose. 17. L impresa dovrà inviare alla Provincia di Torino al termine di ogni anno solare una relazione contenente: - indicazioni sull area servita dalla centrale di cogenerazione e teleriscaldamento, con particolare riferimento alla volumetria degli edifici riscaldati, al calore fornito per usi industriali e a eventuali prospettive di ampliamento; - diagrammi di carico termico sotto forma di grafico o di tabella dei singoli componenti la centrale, relativi all anno analizzato; - una quantificazione dell energia elettrica prodotta e del calore effettivamente utilizzato. 18. L impresa si dovrà inoltre impegnare a: - utilizzare esclusivamente combustibile approvvigionato dalla filiera locale, come da progetto presentato, salvo dimostrate esigenze contingenti. - inviare annualmente alla Provincia di Torino una relazione sul combustibile impiegato nel corso dell anno solare, con particolare riferimento a quantità, tipologia e luogo di origine. 19. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI Pagina 6 di 4 corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.