SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale



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Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione Bancaria Italiana Roma, 29 novembre 2005

Osservazioni dell Associazione Bancaria Italiana Desideriamo preliminarmente rilevare come l Associazione Bancaria Italiana abbia seguito con la massima attenzione il complesso iter legislativo di approvazione della nuova legge sui disabili (di riforma della abrogata L. n. 482 del 1968), nonché la altrettanto articolata fase applicativa, fornendo di volta in volta il proprio contributo propositivo al fine di definire un corretto punto di equilibrio tra le legittime aspettative di chi cerca occupazione e gli interessi funzionali delle imprese. Osserviamo inoltre come il settore del credito continui ad essere fortemente interessato da processi di ristrutturazione organizzativa ed operativa, determinati anche dall esigenza di confrontarsi e competere con le altre imprese dell Unione europea operanti in un quadro normativo che, per la materia in esame, non è caratterizzato, come quello italiano, da accentuate rigidità di sistema. Precisiamo comunque come le imprese creditizie abbiano ottemperato agli obblighi in parola, procedendo ad assunzioni di disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per favorire l inserimento mirato degli stessi soggetti. E ciò si sottolinea nonostante la difficoltà oggettiva di confrontarsi con modalità applicative diverse a seconda dell ambito provinciale di riferimento. A conferma di quanto appena esposto, va detto che allo stato non risultano all Associazione controversie giudiziarie in atto per l applicazione 2/8

della normativa in esame, anche se va segnalato che alcune Province ritengono di applicare le disposizioni vigenti (segnatamente l art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 333 del 2000: su cui v. infra) in senso difforme rispetto al dato normativo, rifiutando anche il rilascio della certificazione di ottemperanza ex art. 17 della legge n. 68 del 1999 e determinando, in tal modo, un grave danno patrimoniale alle imprese creditizie interessate. Ciò posto per quanto concerne i riferimenti generali al contesto applicativo della legge, desideriamo richiamare l attenzione della Commissione sulla delicata questione della computabilità ai fini dell assolvimento degli obblighi occupazionali ex lege n. 68 del 1999 dei lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del 1999. Al riguardo, occorre considerare, anzitutto, che l art. 18, comma 1 della legge prevede espressamente che i soggetti quindi tutti (disabili, orfani, coniugi superstiti e profughi, ecc.) già assunti ai sensi delle previgenti normative sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano le quote di riserva, e sono computati ai fini dell adempimento dell obbligo stabilito dalla medesima L. n. 68 del 1999. L art. 18, comma 2, ha poi stabilito che, in attesa di una disciplina organica degli orfani, coniugi superstiti, profughi, ecc., deve essere attribuita a tali categorie una determinata quota di riserva (1%). In sostanza, con l art. 18, comma 1 si è voluto (correttamente) conservare il posto di lavoro a tutti i soggetti già occupati obbligatoriamente 3/8

nessuno escluso consentendo alle imprese (altrettanto correttamente) di utilizzarli in toto per coprire le percentuali d obbligo. Con l art. 18, comma 2, è stata invece stabilita una quota transitoria di riserva per i soggetti non disabili, in attesa di una disciplina organica (allo stato non ancora emanata). Le due norme, pertanto, anche se collocate di seguito si riferiscono a due distinte situazioni: una di carattere definitivo (il diritto alla conservazione del posto da parte degli occupati obbligatoriamente e la loro computabilità) regola la fase di passaggio tra vecchia e nuova disciplina; l altra, temporalmente limitata (in attesa della disciplina organica per orfani, ecc.) attribuisce a tali soggetti la quota di riserva dell 1%. Pertanto, riepilogando: a) la previsione di cui all art. 18, comma 1 regola in via definitiva la sorte da riservare a tutti i soggetti già assunti obbligatoriamente (e cioè obbligo di mantenerli in servizio e computarli ai fini dell adempimento degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. n. 68 del 1999). b) la disposizione di cui all art. 18, comma 2 stabilisce un regime transitorio per orfani, ecc. prevedendo infatti una futura disciplina organica per tali categorie protette. Il successivo Regolamento di esecuzione della L. n. 68 del 1999 (D.P.R. n. 333 del 2000) ha invece applicato il predetto art. 18, comma 1 operando una arbitraria distinzione tra i disabili e le altre categorie protette (orfani, ecc.) stabilendo l utilizzo di quest ultime, ai noti fini di copertura della quota 4/8

d obbligo, soltanto nei limiti della percentuale dell 1% (v. art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 333 del 2000). Inoltre, il medesimo Regolamento ha limitato per un determinato periodo la totale computabilità di orfani, ecc. ai fini della copertura della quota di riserva del 7% riservata ai disabili (v. art. 11, comma 2 del citato D.P.R. n. 333 del 2000, nonché la legge n. 284 del 2002). Al riguardo, si osserva come il suddetto Regolamento, in quanto di esecuzione (normativa c.d. secondaria ), non avrebbe potuto andare contra legem e modificare, come è invece avvenuto, la L. n. 68 del 1999 (normativa c.d. primaria ), eliminando un diritto già riconosciuto dalla medesima legge e pertanto da ritenersi definitivamente acquisito dai lavoratori e dalle imprese: conservazione del posto di lavoro e computo senza limiti temporali di tutti i soggetti già occupati obbligatoriamente. L art. 11, comma 1 del Regolamento di esecuzione richiamato dal Ministero del Lavoro nella Nota del 21 febbraio 2005 ha invece limitato la computabilità di orfani, ecc., ai fini dell adempimento dell obbligo, alla percentuale dell 1%, in palese difformità con il dettato dell art. 18, comma 1 della legge n. 68 cit. Tutto ciò premesso, e considerato che permangono tuttora le condizioni sopra illustrate necessità di adeguare il sistema italiano a quello degli altri Paesi europei in un mercato globale caratterizzato da crescente concorrenza, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del contenimento del costo del lavoro si ritiene necessario, in sede di 5/8

integrazione o modifica della L. n. 68 cit., confermare la totale computabilità di tutti i soggetti occupati obbligatoriamente ai fini della copertura delle quote d obbligo, senza limiti temporali. Le predette considerazioni derivano, oltre che dal dato testuale, dal rilievo secondo cui il Legislatore ha opportunamente ritenuto, in sede di riforma della materia, di tener conto dell impianto legislativo preesistente e, quindi, considerare le situazioni di soggetti in servizio che, si sottolinea, sono stati assunti obbligatoriamente e non per effetto di una autonoma deliberazione aziendale. Si auspica, pertanto, che vengano recepite le considerazioni suindicate, che del resto in ragione di quanto sopra esposto sono conformi al dettato ed alla ratio dell impianto legislativo. 28.11.2005 11-20-13 6/8