(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere Dott. MANNA Felice - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11477/2007 proposto da: (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato MIRENGHI Michele, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Stefano Viti; - ricorrente - contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - intimati - sul ricorso 14730-2007 proposto da: (OMISSIS) (OMISSIS), in proprio e nella qualita' di erede della madre (OMISSIS) e del fratello (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MAGI PIERPAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato BARBARO GUIDO; - controricorrente ricorrente incidentale - contro (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato MIRENGHI MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITI STEFANO; - controricorrente al ricorso incidentale -

e contro (OMISSIS), (OMISSIS) FU (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) FU (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - intimati - avverso la sentenza n. 108/2006 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/02/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA; udito l'avvocato MIRENGHI Michele, difensore della ricorrente che si riporta agli atti; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 5/12-5-1993 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ved. (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Messina (OMISSIS) fu (OMISSIS), (OMISSIS) fu (OMISSIS), (OMISSIS) fu (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ved. (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo che il (OMISSIS) era deceduto (OMISSIS), lasciando eredi i figli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); che al figlio (OMISSIS), successivamente deceduto, erano succeduti i figli (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), mentre (OMISSIS) era morta lasciando eredi tutti gli altri fratelli; che il (OMISSIS) era deceduto anche (OMISSIS), lasciando eredi gli attori e il figlio (OMISSIS); che nel (OMISSIS) era deceduto (OMISSIS), lasciando eredi i fratelli e i loro discendenti; che il comune dante causa (OMISSIS) aveva lasciato una eredita' che comprendeva terreni e fabbricati ubicati in (OMISSIS); che con testamento del 14-11-1951 il de cuius aveva lasciato al figlio (OMISSIS), al quale essi istanti erano succeduti, l'intera quota disponibile e aveva attribuito a titolo di prelegato due fondi; che il testatore aveva spiegato questo trattamento particolare con l'aiuto finanziario che il figlio gli aveva assicurato durante una lunga malattia con conseguente lunga degenza. Tanto premesso, gli attori chiedevano che fossero distaccate in loro favore la quota disponibile e la legittima e che fossero loro attribuiti i beni oggetto del prelegato, con condanna dei convenuti all'eventuale rilascio, alla corresponsione dei frutti ed al risarcimento dei danni. Nel costituirsi, i convenuti deducevano che le disposizioni testamentarie del 14-11-1951 erano lesive dei loro diritti di legittimati; rilevavano, inoltre, che il de cuius con testamento olografo del 12-3- 1951 aveva attribuito a titolo di legato al figlio (OMISSIS) la propria casa di abitazione e quella del sito (OMISSIS), con ogni accessorio e pertinenza, nonche' l'usufrutto di tutti i beni per un periodo di quindici anni dopo la sua morte; eccepivano la non integrita' del contraddittorio, per non essere stati convenuti (OMISSIS), nato il (OMISSIS), figlio di (OMISSIS) deceduto il (OMISSIS), e (OMISSIS), vedova di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS). I convenuti, pertanto, chiedevano la divisione ereditaria dei beni relitti, tenuto conto delle eventuali lesioni di legittima realizzate dal de cuius. A seguito di proposizione di querela di falso contro il testamento del 12-3-1951 da parte degli attori e contro il testamento del 14-11-1951 da parte dei convenuti, integrato il contraddittorio e disposto l'espletamento di perizia grafica, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 27-3-2001, dichiarava aperta la successione ereditaria di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS); dichiarava la nullita' dei testamenti olografi del 12-3-1951 e del 14-11-1951; disponeva che l'eredita' del de cuius venisse devoluta per legge; rimetteva la causa in istruttoria con separata ordinanza.

Avverso la predetta decisione proponeva appello (OMISSIS), avente causa di (OMISSIS), lamentando che il Tribunale aveva dichiarato la nullita' del testamento del 12-3-1951 per mancanza di autografia, pur avendo il perito calligrafo concluso per la sicura riferibilita' dell'atto al suo autore (OMISSIS), che lo aveva vergato di proprio pugno, datato e sottoscritto. In particolare, l'appellante osservava che le cancellature apposte da mano aliena successivamente alla redazione dei testamento tra le righe 17 e 19 della scheda testamentaria non potevano comportare la nullita' del testamento, anche perche' il groviglio di linee non aveva impedito al C.T.U. di leggere, sia pure con l'uso di una lente di ingrandimento, le parole sottostanti, e le stesse non impedivano a chiunque di interpretare la volonta' del testatore. (OMISSIS) (OMISSIS), di avvalersi delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria del 12-3-1951 doveva considerarsi nuova e come tale inammissibile in appello, dal momento che (OMISSIS) in primo grado aveva chiesto che la eredita' di (OMISSIS) fosse devoluta per legge; in via incidentale chiedeva che si dichiarasse la validita' ed efficacia del testamento del 14-11-1951, anche perche' la precisazione, in esso contenuta, circa la ragione del trattamento privilegiato riservato in favore del figlio (OMISSIS), costituiva un valido motivo per affermare la riferibilita' di tale atto al de cuius. Con sentenza depositata il 27-2-2006 la Corte di Appello di Messina rigettava entrambe le impugnazioni, con la precisazione che, mentre la scheda testamentaria del 14-11-1951 era nulla per mancanza di autografia, essendo stata scritta da una duplice mano, la scheda testamentaria del 12-3- 1951, oggetto dell'appello principale, era stata revocata dal testatore e, pertanto, non era nulla, ma inefficace. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso la sola (OMISSIS), anche quale erede della madre (OMISSIS) e del fratello (OMISSIS) (fu (OMISSIS)), proponendo altresi' ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attivita' difensive. La ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con un controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) In via preliminare deve disporsi la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602, 606, 684 e 1367 c.c., la violazione dei principi generali in materia di conservazione degli atti di ultima volonta', la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., art. 191 c.p.c., e segg., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che la Corte di Appello, nel ritenere non superata la presunzione di revoca ex art. 684 c.c. del testamento olografo del 12-3-1951, sul rilievo che il C.T.U. ha affermato l'estraneita' al testatore del groviglio di linee apposto sulla scheda testamentaria non in forza di una indagine tecnica sulla natura e sulle caratteristiche dei segni grafici in esame, ma solo sulla base di congetture personali, ha travisato il contenuto della consulenza tecnica, che reca a fondamento delle sue conclusioni principalmente argomenti tecnici. Il consulente tecnico, infatti, ha sottolineato che le linee in parola, successive alla formazione della scheda testamentaria, per la loro ampiezza, per l'agilita' e vigoria del tratto, per la loro forma ellittica e di grande respiro, non potevano ritenersi tracciate dalla mano del notaio (OMISSIS), che, a causa dell'eta' avanzata, al momento della redazione del testamento risultava, invece, malferma e tremolante. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602,

606, 684 e 1367 c.c., la violazione dei principi generali in materia di conservazione degli atti di ultima volonta', la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., art. 191 c.p.c.,e segg., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che, essendosi in presenza di una cancellazione parziale, il giudice di appello, nel ritenere che la stessa fosse imputabile al testatore, avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell'art. 684 c.c., se tale cancellatura indicasse la volonta' di quest'ultimo di revocare l'intera scheda testamentaria. Tale indagine avrebbe portato ad escludere la volonta' di revoca della parte del testamento non cancellata, coincidente esattamente con le disposizioni in favore del figlio (OMISSIS). Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602, 606, 684 e 1367 c.c., della violazione dei principi generali in materia di conservazione degli atti di ultima volonta', della violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., art. 191 c.p.c., e segg., dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel rilevare che, in base al principio di conservazione degli atti di ultima volonta', la presunzione di revoca prevista dall'art. 684 c.c. in caso di cancellazione del testo del testamento non colpisce le disposizioni di ultima volonta' non cancellate, sostiene che, nella specie, la Corte di Appello, pur volendo attribuire la cancellatura parziale al testatore, avrebbe dovuto dichiarare la revoca e inefficacia del testamento nella sola parte in cui recava cancellature, alla quale era estranea la disposizione di legato in favore del figlio (OMISSIS). Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 189, 190, 342, 345 e 352 c.p.c., artt. 684 e 1421 c.c.. Sostiene che in primo grado nessuna parte aveva chiesto che, ritenuto valido e genuino il testamento del 12-3-1951, ne venisse dichiarata la revoca a cagione di una sua postuma cancellazione parziale; e che, pertanto, la Corte di Appello non poteva dichiarare revocato ex art. 684 c.c. detto testamento. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 585 c.c., e segg., artt. 587, 588, 649 c.c., art. 537 c.p.p., deducendo che, in ragione delle censure mosse nei precedenti motivi, la sentenza impugnata e' erronea nella parte in cui ha disposto la devoluzione dell'eredita' per legge e non anche in ragione del testamento del 12-3-1951 (e segnatamente del legato ivi disposto in favore di (OMISSIS)), nonche' nella parte in cui ha disposto la cancellazione, ex art. 537 c.p.p., del testamento olografo in questione. 3) Per ragioni di ordine logico giuridico deve essere esaminato in via prioritaria il quarto motivo. Tale motivo e' fondato. In primo grado gli attori hanno proposto querela di falso nei confronti della scheda testamentaria dei 12-3-1951 prodotta dai convenuti. Il Tribunale ha accolto tale querela e ha dichiarato la falsita' e la conseguente nullita' del predetto testamento, per difetto di autografia. La Corte di Appello, chiamata a riesaminare la questione a seguito del gravame proposto da (OMISSIS), avente causa dal convenuto (OMISSIS), nel dare atto che il testamento in questione risulta vergato, datato e sottoscritto dal defunto (OMISSIS), ha escluso che nella specie ricorra un'ipotesi di nullita' del testamento ex art. 606 c.c., per mancanza dell'autografia. Essa, tuttavia, nel rilevare che la scheda risulta inficiata da un fitto groviglio di linee tra le righe 17 e 20, e nel ritenere non provata la riferibilita' di tale groviglio di linee a terzi, ha ravvisato la sussistenza di un'ipotesi di parziale cancellatura, configurante, ai sensi dell'art. 684 c.c., la revoca tacita, da parte dei testatore, della volonta' gia' espressa nel testamento dei 12-3-1951. Cosi' statuendo, il giudice del gravame ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto nel corso del giudizio nessuna delle parti aveva chiesto che si accertasse l'intervenuta revoca del testamento a cagione di una sua successiva cancellazione parziale. E invero, la diversita' di petitum e di causa petendi ravvisatale tra la domanda di nullita' del

testamento olografo per difetto di autografia, ex art. 606 c.c., e la domanda diretta all'accertamento della intervenuta revoca del testamento per effetto della sua successiva cancellazione parziale, ex art. 684 c.c., non consente di ritenere tale seconda domanda ricompresa, nemmeno implicitamente, nella prima. Ed e' ben evidente che le due azioni implicano un diverso tema d'indagine, in quanto una cosa e' verificare l'originaria genuinita' di una scheda testamentaria, e altra e' accertare se la parziale cancellatura del testamento, attuata mediante la sovrapposizione di un groviglio di linee su alcune righe, costituisca tacita espressione di una postuma volonta' negoziale del testatore di revocare le precedenti disposizioni di ultima volonta'. Del tutto apodittiche e generiche, d'altro canto, appaiono le deduzioni svolte a pag. 11 del controricorso, secondo cui (OMISSIS) avrebbe invocato in via di eccezione l'applicazione dell'art. 684 c.c.: la controricorrente, infatti, non ha nemmeno indicato in quale grado del giudizio, con quale atto e in quali termini sia stata posta tale eccezione. Ne' puo' assumere rilevanza il fatto che, come dedotto sempre a pag. 11 del controricorso, l'appello principale proposto da (OMISSIS) contenesse un riferimento all'art. 684 c.c., avendo la stessa controricorrente dato atto, a pag. 10, che l'appellante si era limitata ad affermare che le cancellature apposte alla scheda testamentaria, interamente autografa, provenivano da terzi e, quindi, non erano causa di invalidita' del testamento ne' comportavano la revoca di tale atto ai sensi della citata disposizione di legge. Simili affermazioni, dirette a far valere la piena validita' ed efficacia del testamento in questione, non abilitavano il giudice del gravame, in difetto di una rituale domanda o eccezione della parte interessata alla declaratoria di revoca dell'atto, ad indagare sulla provenienza delle cancellature dallo stesso testatore e sulla volonta' di revoca dal medesimo tacitamente manifestata attraverso la loro apposizione. 4) Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., art. 1367 c.c., e segg., art. 345 c.p.c., nonche' la contraddittorieta' della motivazione. Sostiene che nella comparsa di costituzione e risposta del 5-10-1983 gli originari convenuti, tra i quali (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS), avevano chiesto che si procedesse alla divisione di tutti i beni relitti del de cuius "secondo le norme di legge", e non in forza del testamento del 12-3-1951, che era stato richiamato solo in via di eccezione, a fine di contrapporlo a quello del 14-11-1951; e che, pertanto, costituiva domanda nuova, quella proposta in appello da (OMISSIS), tendente a far dichiarare la validita' ed efficacia del testamento del 12-3-1951 e la conseguente devoluzione dell'eredita' tenendo conto di tale atto. Deduce che il giudice del gravame ha disatteso l'eccezione dell'appellata di novita' e inammissibilita' della domanda proposta dall'appellante, sulla base di una interpretazione della comparsa di costituzione di primo grado condotta in violazione dei criteri ermeneutici previsti dalla legge e con una motivazione contraddittoria. Con il secondo motivo la controricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'omessa e insufficiente motivazione, per non avere la Corte di Appello preso in esame la perizia grafica a firma del dr. (OMISSIS), depositata dagli attori all'atto della proposizione della querela di falso. Da tale perizia e dalle scritture di comparazione alla stessa allegate, coeve ai testamenti impugnati (a differenza delle scritture di comparazione utilizzate dal C.T.U., risalenti a molti anni addietro), infatti, risultava in modo inequivoco che, contrariamente a quanto ritenuto dal C.T.U., il testamento del 12-3-1951 non era autografo. Con il terzo motivo (OMISSIS) denuncia la violazione dell'art. 1367 c.c. e la contraddittorieta' e insufficienza della motivazione. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere che la scheda testamentaria del 14-11-1951 fosse stata scritta da una duplice mano e nel dichiararne, conseguentemente, la nullita', non ha tenuto conto delle ragioni del trattamento privilegiato riservato al figlio (OMISSIS), estrinsecate in calce a tale atto dal testatore con dichiarazione pacificamente autografa. Pertanto, il fatto che le disposizioni di ultima volonta' contenute nelle righe immediatamente precedenti alla precisazione anzidetta fossero di mano aliena, veniva superato dall'esame della volonta' del testatore.

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 606, 1324, 1419 e 1424 c.c. e l'omessa motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha omesso di esaminare il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si sosteneva che, essendo pacifica l'autografia della prima e dell'ultima pagina della scheda testamentaria del 14-11-1951, tale testamento avrebbe dovuto essere dichiarato solo parzialmente nullo, per le parti attribuibili a mano aliena. Le disposizioni inserite da un terzo in un testamento olografo, infatti, pur essendo mille, non comportano la nullita' dell'intero testamento nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, le disposizioni autografe siano dotate di una propria autonomia e di senso compiuto. Con il quinto motivo, infine, la controricorrente si duole della violazione dell'art. 565 c.c., e segg., artt. 587, 588, 649 e 684 c.c., art. 537 c.p.p.. Deduce che, in conseguenza delle censure articolate nei precedenti motivi, la sentenza impugnata e' erronea nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha disposto la devoluzione dell'eredita' del de cuius per legge e non in ragione del testamento olografo del 14-11-1951, ha ordinato la cancellazione ex art. 537 c.p.c. del predetto testamento, ha ritenuto valido, anche se revocato, il testamento del 12-3-1951, non ha dichiarato che il testamento del 14-11-1951, per la parte valida, comportava comunque la revoca di quello del 12-3- 1951. 6) Il primo motivo e' infondato. E invero, premesso che la convenuta non disconosce che con la comparsa di costituzione di primo grado dei 5-10-1983 i convenuti, tra i quali (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS), avevano invocato in via di eccezione il testamento olografo del 12-3-1951, con il quale il de cuius aveva lasciato "in anteparte" alcuni beni immobili al figlio (OMISSIS), appare evidente che tale eccezione era diretta ad ottenere che, nel procedere alla divisione dei beni ereditari, si tenesse conto delle disposizioni contenute nel testamento in questione. Non si vede, infatti, quale diverso interesse avrebbe potuto indurre i convenuti a richiamare il testamento in questione, trattandosi di atto di ultima volonta' antecedente e non successivo a quello prodotto dagli attori e che, pertanto, non avrebbe potuto valere quale mezzo di revoca di quest'ultimo; di modo che appare privo di una valida base logica l'assunto della controricorrente, secondo cui il testamento de quo sarebbe stato invocato "al solo fine di ostacolare la domanda degli attori fondata su quello del 14-11-1951". Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che costituisse domanda nuova, come tale inammissibile in appello, la richiesta dell'appellante volta a far dichiarare la validita' ed efficacia del testamento del 12-3-1951. Sotto altro profilo, deve rilevarsi l'inammissibilita' della questione, ventilata a pag. 16 del controricorso, secondo cui, ove si ritenesse che in primo grado (OMISSIS) avesse formulato una vera e propria domanda diretta all'assegnazione dei beni di cui al testamento del 12-3-1951, e che gli altri convenuti avessero proposto una contestuale domanda di divisione di tutti i beni secondo legge, tra i resistenti si sarebbe configurato un conflitto d'interessi, tale da comportare la nullita' della procura dagli stessi conferita ad un medesimo difensore. Si richiama, al riguardo, il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui con l'impugnazione in sede di legittimita' della sentenza d'appello non puo' essere messa in discussione l'ammissibilita' della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualita' e validita' della procura conferita dalla parte, qualora la questione non si'a stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio (Cass. 5-11-2009 n. 23467; Cass. 24-10-2007, n. 22330; Cass. 3-11-2005 n. 21325; Cass. N21-7-2004 n. 13568). 7) Anche il secondo motivo e' privo di fondamento. 14 La Corte di Appello ha aderito alla valutazione del C.T.U., secondo cui il testamento del 12-3-1951

e' stato "vergato, datato e sottoscritto" dal defunto (OMISSIS), dando atto che il consulente d'ufficio "ha condotto un lavoro attento, scrupoloso e completo anche attraverso una comparazione certosina dei caratteri delle lettere usate dal (OMISSIS) negli atti di ultima volonta' e inter vivos che era solito redigere poiche' svolgeva l'attivita' di notaio". Nel far proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice del gravame ha implicitamente disatteso il contenuto della perizia di parte a suo tempo depositata dagli attori all'atto della proposizione della querela di falso, con la quale si intendeva sostenere la nullita', per difetto del requisito dell'autografia, del testamento in questione. Si tratta di una valutazione non sindacabile in questa sede, in quanto il giudice di merito, ove ritenga convincenti le conclusioni del consulente d'ufficio, non e' tenuto a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che il medesimo indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, dovendosi considerare in tal modo implicitamente superati tutti i rilievi e le circostanze incompatibili con la decisione adottata. Ne' e' censurabile in sede di legittimita' la scelta delle scritture di comparazione utilizzate ai fini della verifica dell'autografia del testamento in questione, dovendosi ricordare che spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione, senza essere vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticita' (Cass. 10-12-1999 n. 13844; Cass. 8-11-1984 n. 5648). 8) Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, appaiono fondati. La Corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che la scheda testamentaria del 14-11-1951 e' stata scritta da una duplice mano, una delle quali sicuramente aliena, che ha redatto la seconda, la terza e la quarta pagina, fino al nome " (OMISSIS)". Alla stregua di simili emergenze, essa ha ritenuto, in conformita' del giudizio espresso dal Tribunale, la nullita' del predetto testamento, per mancanza di autografia. Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame ha omesso di verificare se, come dedotto dall'appellante incidentale, nella prima e nell'ultima pagina della suddetta scheda testamentaria fossero evincibili delle disposizioni interamente scritte di mano del testatore e dal medesimo sottoscritte, contenenti la manifestazione di una volonta' di disporre in tutto o in parte dei propri beni per i tempo successivo alla morte. Un simile accertamento si sarebbe reso necessario, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di testamento olografo, il principio dell'autografia previsto dall'art. 602 c.c., non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore -e percio' collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria- che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore. La nullita' del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalita', interferendo sulla volonta' di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volonta' vi sia stata l'inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorche' su incarico o col consenso del testatore (Cass. 27-1-2012 n. 1239; Cass. 30-10-2008 n. 26258; Cass. 5-8-2002 n. 11733). La Corte di Appello, pertanto, non poteva far ridiscendere senz'altro dalla riscontrata eterografia di alcune pagine del testamento in esame la nullita' dell'intera scheda testamentaria, senza accertare, alla stregua dei principi di diritto innanzi enunciati, se si trattasse di mere aggiunte a disposizioni di ultima volonta' interamente scritte e sottoscritte da (OMISSIS), dotate dei requisiti di legge per essere configurate come un testamento olografo. 9) In definitiva, devono essere accolti sia il quarto motivo del ricorso principale che il terzo e il

quarto motivo del ricorso incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a tali motivi e rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina, la quale provvedera' anche sulle spese del presente grado di giudizio. Devono essere invece rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi restano assorbiti. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, nonche' il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina.