TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI



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PIANO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE ALL APERTURA, AL TRASFERIMENTO DI SEDE E ALL AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. (art.8, comma 3 D.Lgs 31 Marzo 1998 n.114; art.14, comma 1, lett. a) L.R. Puglia 4 Agosto 1999 n.24; art.8, comma 1 lett. b) e comma 2 Regolamento Regionale n.4 del 20 Marzo 2001) TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI ART.1 (NATURA DEL PROVVEDIMENTO) Il presente provvedimento costituisce il piano di programmazione comunale per le medie strutture di vendita, ed è composto da : A. Criteri ai quali deve uniformarsi il rilascio delle autorizzazioni, in esecuzione dell art.8, comma 3 del D.Lgs 31 Marzo 1998 n.114, e di cui all art.1, comma 2, lett.a) della Legge Regionale 4 Agosto 1999 n.24 ed al relativo regolamento n.4 del 20 Marzo 2001; B. Criteri di programmazione delle medie strutture di vendita, di cui all art.8, comma 2 del Regolamento Regionale n.4 del 20 Marzo 2001. ART.2 (VALIDITA TEMPORALE) La validità temporale delle presenti disposizioni è di tre anni a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell art.8, comma 1, lett.b) e comma 2 del Regolamento Regionale n.4/2001. Le presenti disposizioni, alla scadenza del triennio, si intendono rinnovate sino all adozione di un nuovo piano di programmazione. ART.3 (CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA) 1) Ai sensi dell art.4, comma 1, lett.e) del D.Lgs.31 Marzo 1998 n.114 per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq. e fino a 1500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e da 251 mq. a 2500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 2) Nel Comune di Bitritto si applica in ogni caso il limite dimensionale superiore (da 251 mq. a 2.500 mq.), ai sensi di quanto disposto dall art.4, comma 3, lett.b), della Legge Regione Puglia 4 Agosto 1999 n.24, essendo il Comune confinante con Comune con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, appartenente alla medesima provincia. 3) Le medie strutture, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si dividono nelle seguenti tipologie: a) Medie strutture inferiori (M1), con superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq. b) Medie strutture superiori (M2), con superficie di vendita compresa tra 901 e 2.500 mq. 1

4) Le medie strutture, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita si suddividono in: a) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare. b) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare. ART. 4 (SUPERFICIE DI VENDITA) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale s intende l area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. ART. 5 (CENTRI COMMERCIALI) 1) Il centro commerciale, ai fini del presente piano di programmazione, è una media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 2) Il centro commerciale di vicinato è un centro commerciale (così come definito al comma 1), costituito da soli esercizi di vicinato con una sola, eventuale, media struttura. La somma delle superfici dei singoli esercizi di vicinato deve corrispondere almeno al 30% della superficie totale del centro commerciale, nel suo insieme. 3) La superficie di vendita del centro commerciale è quella risultante dalla somma della superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. TITOLO II CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL APERTURA, AL TRASFERIMENTO DI SEDE E ALL AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI DELLE MEDIE STRUTTURE. ART. 6 (DISPOSIZIONI COMUNI) 1) Le autorizzazioni all apertura, all ampliamento di superficie e al trasferimento degli esercizi commerciali oggetto del presente provvedimento sono subordinate in ogni caso al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria ed edilizi, delle norme sulla destinazione d uso ed urbanistiche. 2) Il richiedente l autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art.5 del D.Lgs 31 Marzo 1998 n.114. 2

ART. 7 (NUOVE APERTURE A SEGUITO DI ATTI DOVUTI) 1) L apertura di una nuova media struttura di vendita costituisce atto dovuto qualora ricorrano e siano rispettate le condizioni ed i requisiti di cui all art.7, comma 1, lett.a) della Legge Regionale 4 Agosto 1999 n.24. 2) Quanto previsto nel presente articolo si applica anche ricorrendo l ipotesi di centro commerciale. 3) E fatto salvo quanto disposto nel Provvedimento concernente gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico, adottato dal Comune. ART.8 (AMPLIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE A SEGUITO DI ATTI DOVUTI) 1) L ampliamento di una media struttura di vendita costituisce atto dovuto qualora ricorrano e siano rispettate le condizioni e i requisiti di cui all art.7, comma 1, lett.b) della Legge Regionale 4 Agosto 1999 n.24. 2) Quanto previsto nel presente articolo si applica anche ricorrendo l ipotesi di centro commerciale. 3) E fatto salvo quanto disposto nel Provvedimento concernente gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico adottato dal Comune. ART. 9 (TRASFERIMENTI DI SEDE) Con eccezione di quanto disposto nel Provvedimento concernente gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico adottato dal Comune, i trasferimenti delle medie strutture inferiori (M1) sono sempre concessi, nel rispetto dei requisiti e delle norme di cui all art.6. ART.10 (MODIFICA E AGGIUNZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO) La modifica del settore merceologico e l aggiunzione di settore sono soggette alle medesime condizioni previste per l apertura di un nuovo esercizio. ART.11 (AUTORIZZAZIONE ALL APERTURA PER CENTRI COMMERCIALI) I centri commerciali, come definiti all 5 del presente regolamento, necessitano: a) Di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purchè associati per la creazione del centro commerciale sotto forma di consorzio, o associazione, o società, o altra forma comunque prevista dal codice civile, obbligatoriamente costituita preventivamente rispetto alla domanda. 3

b) Di autorizzazione (in caso di media struttura) o di comunicazione (in caso di esercizi di vicinato), per ciascuno degli esercizi al dettaglio in essi presenti. TITOLO III CRITERI DI PROGRAMMAZIONE ART. 12 (PRINCIPI ED OBIETTIVI) Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita, stabilisce i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita, attraverso cui intende perseguire: a) la modernizzazione del sistema distributivo e l equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita; b) il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per gli operatori; c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti; d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento; e) l adeguata previsione di aree e destinazioni d uso compatibili con l insediamento delle strutture commerciali. ART. 13 (ACCORDI E CONVENZIONI) Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, così come previsto dall art.16 del Regolamento Regionale 4/2001, il Comune può promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati: a) al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali; b) ad assicurare l occupazione dei residenti; c) al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali; d) ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell acquisto o nella messa in commercio dei prodotti regionali; e) ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell area. ART. 14 (NUOVI INSEDIAMENTI ED AMPLIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE INFERIORI M1 ) 4

1) L apertura e l ampliamento delle medie strutture di vendita fino ai limiti previsti per medie strutture inferiori M1, per qualsiasi settore merceologico, sono sempre concessi in tutto il territorio comunale, con eccezione di quanto disposto nel Provvedimento concernente gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nel centro storico adottato dal Comune. 2) La superficie di vendita non può oltrepassare mq.900. 3) L apertura e l ampliamento sono comunque consentite nel rispetto dei requisiti e delle norme di cui all art.6 del presente provvedimento. ART. 15 (NUOVI INSEDIAMENTI, AMPLIAMENTI E TRASFERIMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE M2 ) 1) Le autorizzazioni all apertura, all ampliamento e al trasferimento delle medie strutture superiori del settore alimentare o misto (con superficie di vendita tra 901 e 2500 mq.) possono essere rilasciate nelle zone: B e C previste dal piano Regolatore Generale Comunale. 2) Le autorizzazioni all apertura, ampliamento e trasferimento di medie strutture superiori nel settore non alimentare possono essere rilasciate nelle zone: B e C del Piano Regolatore Generale. 3) Al di fuori delle zone di cui ai commi 1) e 2) non sono consentiti insediamenti di medie strutture di vendita superiore. ART.16 (REQUISITI OGGETTIVI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA) Il rilascio delle autorizzazioni di medie strutture di vendita è subordinato al verificato rispetto: a) della conformità urbanistica dell insediamento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa; b) della disponibilità di dotazione di aree a parcheggio secondo quanto disposto dall art. 12 Legge Regionale 4 Agosto 1999 n.24 ed in conformità all art.17 del presente regolamento; c) degli accordi e/o convenzioni di cui all art.13 del presente provvedimento eventualmente stipulati e delle specifiche relative clausole all uopo introdotte con gli stessi; d) delle altre norme del presente provvedimento e delle norme igienico-sanitarie. ART. 17 (AREE A PARCHEGGIO) 1) In accordo con l art.12 della Legge Regionale 4 Agosto 1999 n.24, la dotazione delle aree previste a parcheggio per le medie strutture, oltre quella prevista dalle leggi statali, è stabilita nella misura seguente per ogni mq. di superficie di vendita: 5

SUPERFICIE DI VENDITA SETTORE ALIMENTARE O MISTO SETTORE NON ALIMENTARE Fino a 1500 mq. 1 mq. 0,8 mq. Da 1500 a 2500 1,5 mq. 1 mq. 2) I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualsiasi titolo intervenute. Il venir meno di tali requisiti determina la revoca dell autorizzazione commerciale. 3) Sono esonerati dall osservare le disposizioni del presente articolo: a) esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente piano di programmazione; b) esercizi rivenienti da subingressi, attivati nella medesima sede del cedente; c) esercizi rivenienti da concentrazioni e/o accorpamenti di cui agli artt. 7 e 8 del presente piano. 6