Associazioni di volontariato



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Quali condizioni devono ricorrere per costituire un'associazione di volontariato onlus o non profit? Associarsi vuol dire stare insieme e condividere un progetto comune. La libertà di associazione rientra nei diritti civili tutelati dalla Costituzione Italiana, la quale, all'articolo 18, recita: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare». Per costituire un'associazione è necessario essere almeno in 3 persone. La costituzione di un'associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto : la forma scritta avviene tramite "l'atto Costitutivo" che praticamente consiste in un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità. I vantaggi di natura fiscale discendono dalla circostanza che l'atto costitutivo o lo statuto vengano redatti nelle forme dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.un'associazione può inoltre essere "riconosciuta" o "non riconosciuta". Associazioni non riconosciute La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle "non riconosciute". Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire. Il comma 1 dell'art. 36 del codice civile stabilisce che "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati." Associazioni "riconosciute" E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto. Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, la stessa fà pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiederne il riconoscimento e diventare quindi "Persona Giuridica". Diventare "persone giuridica", ha diversi riflessi tra i quali: 1) l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; 2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione; Sul sito www.noprofit.org/cat/nozioni.htm ci si può scaricare gratuitamente i facsimili della Domanda di Riconoscimento dell Associazione e dell Atto Costitutivo Associazioni di volontariato 4 di 7

Tipi di Associazione Le Associazioni possono avere diverse tipologie a seconda dell attività che svolgono: associazioni culturali,ricreative, scientifiche, ecc associazioni sportive dilettantistiche Le Associazioni possono inoltre diversificarsi in Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS. Una guida dettagliata si trova al seguente indirizzo: www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/nsi/documentazione/guide+fiscali/guide+anni+precedent i/2004/no-profit Redigere lo Statuto Sul sitohttp://www.regione.sardegna.it/j/v/48s=1&v=9&c=64&c1=336&idscheda=2 73529 si può scaricare il facsimile di Statuto di Associazione non riconosciuta e anche il facsimile di Statuto di Associazione culturale. Nello Statuto va indicata la Sede legale. Lo Statuto di solito si elabora prima di redigere l'atto Costitutivo in quanto di solito è allegato a quest'ultimo. Richiedere il Codice Fiscale Una volta che l'associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) si può richiedere all'agenzia delle Entrate il Codice Fiscale dell Associazione. E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'ufficio del Registro. Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il CF va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto registrato viene modificato. Registrare l Associazione Statuto ed Atto Costitutivo vanno depositati all'ufficio del Registro. Questa registrazione attribuisce data certa all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato. Per registrare Statuto ed Atto Costitutivo all'ufficio del Registro bisogna: - avere il Codice Fiscale; - indicare una sede legale sullo Statuto; - lo Statuto deve essere conforme ad una serie di parametri, in particolare deve specificare che si tratta di una associazione senza scopo di lucro; - avere due copie dell'atto Costitutivo (una terza facoltativa), di cui una contenente il verbale della prima riunione nella quale i soci fondatori hanno fondato l Associazione e approvato lo Statuto e Associazioni di volontariato 5 di 7

la sede legale; - una copia verrà tenuta dall'ufficio del Registro le altre 2 rilasciate bollate all'associazione (dopo circa 15 giorni); - le copie dello Statuto consegnate per la registrazione devono essere firmate in ogni pagina da presidente e segretario; Costi: ci vuole un bollo per ogni 100 righe del documento aggregato (atto costitutivo piu' statuto). Ne consegue che è più economico se lo statuto è scritto in corpo piccolo; inoltre bisogna pagare una imposta di circa 130,00 per la registrazione con indicazione dei dati del legale rappresentante. Dal momento in cui si paga questa imposta la procedura viene completata in 20 giorni. L'altra forma per registrare l'atto può essere quella della scrittura privata autenticata" o dell' atto pubblico, entrambi registrati di fronte ad un notaio, con costi ovviamente più elevati. Dove informarsi -Settore Politiche ed Iniziative Sociali e Pari Opportunità( inserimento nell'apposito Albo delle Associazioni previa presentazione della modulistica scaricabile dalle pagine del sito comunale dedicate alla Consulta del volontariato con sede in via Fermi,n.30/a http://www.comune.sassari.it/servizi/sociale/volontarato/volontariato_consulta.htm):alla richiesta di iscrizione deve essere allegato l atto costitutivo dell Associazione, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 comma 3, Legge 11 agosto 1991 n. 266, lo Statuto, la sede legale e l elenco delle principali attività svolte. La Commissione tecnica, di cui all' art.11 del Regolamento comunale concernente le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, alle associazioni di volontariato, non profit, solidarietà sociale, per iniziative finalizzate all'integrazione delle attività del programma socioassistenziale, approvato con delib. C.C. n. 123 del 23/03/2002, valuta le richieste d'iscrizione. Sono inserite di diritto nell Albo comunale le Associazioni già iscritte nel Registro regionale del Volontariato ex L.R. N 39/93 o le Associazioni già iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell ambito delle finalità socio assistenziali, purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.della L.266 piu' sopra richiamata. L iscrizione all Albo comunale è condizione essenziale per accedere ai benefici. -Settore Sviluppo locale e Politiche culturali:(inserimento Albo Associazioni ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per l'attribuzione di vantaggi economici per la Cultura, lo Sport e manifestazioni di spettacolo, approvato con atto del C.C. n. 10 del 29/01/2002). VOLONTARIATO REGIONALE Il Registro generale del volontariato è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale. In applicazione dei principi della legge regionale n. 39 del 13.9.1993, le organizzazioni di Associazioni di volontariato 6 di 7

volontariato che intendono attivare rapporti con le istituzioni pubbliche devono iscriversi al Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela. Per ottenere l iscrizione il rappresentante legale dell organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Regione. Il Registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l iscrizione, sia l effettivo svolgimento delle attività di volontariato. La cancellazione dal Registro può essere disposta per la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l iscrizione, per il mancato svolgimento delle attività di volontariato e per la grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui all articolo 14 della sopraccitata legge. La cancellazione è comunicata all organizzazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La cancellazione dal Registro può essere disposta, inoltre, anche su domanda del rappresentante legale dell organizzazione di volontariato. Consulta le pagine: http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=336&idscheda=273 529 Associazioni di volontariato 7 di 7