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1 Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell Accademia di Belle arti di Macerata Ai sensi dell art. 14, comma 2, lett. C), del D.P.R. 28.02.2003, n. 132 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge del 21.12.1999, n. 508; Visto il D.P.R. del 28.02.2003, n. 132; Visto lo schema di regolamento di amministrazione, finanza e contabilità elaborato dal MIUR d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze trasmesso con nota prot. 3420 del 13.07.2004; Viste le delibere di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di amministrazione nelle sedute del 16.10.04 n. 126 e dell 8.10.05 n. 116, quest ultima recante le modifiche a seguito di nota M.I.U.R prot. 4978 del 29.10.04 che rettificava degli artt. 30, 45 e 51 dello schema ministeriale di regolamento di amministrazione, contabilità e finanza; EMANA Il seguente Regolamento TITOLO I Contabilità, bilancio e controllo di gestione Art. 1 Applicazione CAPO I Norme generali Il presente Regolamento disciplina la gestione amministrativo contabile e finanziaria dell Accademia di Belle Arti di Macerata e viene adottato ai sensi dell art. 14, comma 2 lett. C) del D.P.R. 132/03 e dell art. 2, comma 4, della L. 508/99 che riconosce al settore AFAM l autonomia regolamentare nel rispetto dei principi dell ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici. Art. 2 Principi generali Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell Accademia di Belle Arti di Macerata, ispirato alle disposizioni ed ai principi di cui alle L. 241/90 e ss. ed ad un

2 sistema integrato tra contabilità finanziaria pubblica e contabilità economico patrimoniale, si conforma ai seguenti principi: Pubblicità, legalità e trasparenza degli atti e delle procedure; Autonomia finanziaria e di gestione della stessa; Annualità, unità, universalità, integrità e specificazione del bilancio; Equilibrio tra le entrate e le spese nel rispetto dell efficienza, efficacia ed economicità complessiva; Rapidità, efficienza, concentrazione e speditezza nell erogazione della spesa; Utilizzazione degli stanziamenti finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio pubblico a finalità pubbliche; Individuazione dei responsabili delle entrate e delle uscite; Piena autonomia gestionale nel rispetto dei fini istituzionali dell Accademia e della normativa vigente; Divieto di effettuare gestioni di fondi al di fuori del bilancio; Preferenza per la scelta concorrenziale del contraente; Controllo interno sull andamento gestionale, in relazione agli obiettivi e valutazione tempestiva di eventuali scostamenti, e capacità di verificare i risultati di gestione. Art. 3 Pubblicità degli atti Nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, l attività dell Amministrazione si fonda sulle regole della trasparenza e della imparzialità secondo i principi sanciti dalla L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Gestione dell Accademia Nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico, amministrativo e gestionale delle risorse, ai sensi dell art. 4 del D.L.vo 165/2001, il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzine definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e determina le dotazioni finanziarie dell Istituzione. L assetto organizzativo dell Istituto si compone, in prima applicazione, di un unico centro di responsabilità cui è preposto il Direttore Amministrativo, incaricato ai sensi del D.P.R. n. 132/2003, il quale è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell Istituzione. Art. 5 Responsabilità amministrativo contabile ed obbligo di denuncia In applicazione della legge in materia di responsabilità civile e penale, i responsabili dell Ente, così come individuati nello Statuto, compatibilmente con il loro Ufficio, hanno l obbligo di denunciare per iscritto al Presidente i fatti di cui sono a conoscenza direttamente o mediante rapporto che diano luogo a responsabilità amministrativa o contabile di carattere patrimoniale.

3 La denuncia è trasmessa, con relazione del Presidente, alla Procura regionale della Corte dei Conti; dovrà contenere tutti gli elementi raccolti per l accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni. Se il fatto è imputabile al Presidente, l obbligo della denuncia ricade sul Consiglio di Amministrazione. Parallelamente agli obblighi di denuncia, il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione adottano i provvedimenti necessari per la contestazione della relativa responsabilità amministrativa e per l adozione, ove occorra, dei provvedimenti cautelari conseguenti. CAPO II Gestione finanziaria e patrimoniale Art. 6 Esercizio finanziario e bilancio di previsione L esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l anno solare; la gestione finanziaria è unica e si svolge in base ad un unico Bilancio annuale di Previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base degli obiettivi e delle priorità indicate dal Consiglio Accademico e dalla Consulta degli studenti. Il calendario della gestione finanziaria è il seguente: 1. entro il 10 settembre il Direttore, sulla base della programmazione del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti, trasmette al Presidente una relazione con la quale comunica i programmi e le esigenze relativi all anno finanziario successivo indicando le coperture finanziarie di massima; 2. entro il 15 settembre il Consiglio di Amministrazione delibera gli indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione; 3. entro il 30 settembre il Direttore Amministrativo, incaricato ai sensi del D.P.R. 132/03, predispone, sulla base delle indicazioni impartite dal Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di previsione annuale con i relativi allegati; 4. entro il 10 ottobre il progetto, firmato dal Presidente e dal Direttore ed accompagnato da un apposita relazione programmatica del Presidente, viene sottoposto, per il parere di competenza, al Collegio dei Revisori; 5. entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione, tenuto conto della relazione illustrativa e del parere espresso dei Revisori dei Conti. Nel caso in cui il C.d.A. approvi in difformità del parere espresso dai Revisori, la relativa delibera deve specificare analiticamente le motivazioni; 6. entro il 15 novembre il bilancio di previsione, corredato dei documenti di cui al successivo art. 12, è trasmesso al MIUR ed al Ministero dell Economia e delle Finanze. Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

Art. 7 Esercizio provvisorio 4 Quando l approvazione del Bilancio di previsione non intervenga prima dell inizio dell esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l esercizio provvisorio, fissandone i limiti di importo mensili spendibili non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti riferiti ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione dell esercizio finanziario precedente approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. Art. 8 Il Bilancio di previsione Il Bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, è articolato in Unità previsionali di Base (UPB) facenti capo all unico centro di responsabilità amministrativa che ne cura la gestione in relazione agli obiettivi ed alle risorse disponibili. Le UPB costituiscono l insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell unico centro di responsabilità. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) la relazione programmatica del Presidente; b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell anno in corso; c) il bilancio finanziario pluriennale; d) la relazione del Collegio dei Revisori; Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. Art. 9 Il preventivo finanziario Il preventivo finanziario si distingue in decisionale (All.1) e gestionale (All. 2). Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, per l entrata e per l uscita, in UPB che formano oggetto di deliberazione da parte degli organi competenti. L articolazione delle entrate e delle uscite nel momento in cui evidenzia come unità elementare di classificazione il capitolo, dà origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attività e per la successiva rendicontazione. Per ogni UPB il bilancio indica l ammontare presunto dei residui attivi e passivi; l ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell esercizio in corso; l ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell anno cui il bilancio si riferisce, l ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione per operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

5 Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta, rispettivamente dell entrata e dell uscita, l avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio. I mezzi finanziari trasferiti dallo Stato sono iscritti in bilancio in misura pari a quelli assegnati per l anno in corso, oppure nel diverso importo risultante da comunicazioni del MIUR o da normativa vigente. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa (All. 3) Art. 10 Preventivo finanziario decisionale e gestionale Il preventivo finanziario decisionale è ripartito per l entrata in: U.P.B. di 2 livello - (TITOLI) a seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente (titolo 1 : entrate correnti), in conto capitale (titolo 2 : entrate in conto capitale) o dalle partite di giro (titolo 3 : entrate per partite di giro); U.P.B. di 3 livello Ai fini del conseguente accertamento dei cespiti, sono suddivise: - nella parte corrente, in base alla natura contributiva o impositiva, in trasferimenti correnti ed in entrate diverse; - nella parte in conto capitale, entrate che derivano dall alienazione dei beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, da trasferimenti in conto capitale o dall accensione di prestiti; U.P.B. di 4 livello (CATEGORIE) Secondo la specifica natura dei cespiti in cui si incentra la decisione autorizzatoria. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito per l uscita in: U.P.B. di 2 livello -(TITOLI) A seconda che l uscita afferisca: alla gestione corrente (titolo 1 : uscite correnti), in conto capitale (titolo 2 : uscite in conto capitale) o delle partite di giro (titolo 3 : Uscite per partite di giro); U.P.B. di 3 livello dove le uscite correnti sono suddivise in unità relativa alle spese di funzionamento, unità per interventi, unità per oneri comuni, per trattamenti di quiescenza e simili e per eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Le uscite in conto capitale, invece, comprendono le unità per investimenti, gli oneri comuni, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti, ed in via residuale le altre uscite. U.P.B. di 4 livello (CATEGORIE) secondo la specifica natura economica. Il preventivo finanziario gestionale è ripartito per l entrata e l uscita in:. U.P.B. di 2 livello - (TITOLI). U.P.B. di 3 livello. U.P.B. di 4 livello (CATEGORIE). Capitoli

6 Le entrate e le uscite descritte nei commi precedenti sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1 e 2 al presente regolamento. Il numero e la descrizione delle categorie e dei capitoli possono essere modificati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dal Direttore Amministrativo in relazione alle peculiari esigenze di gestione, ma comunque debbono continuare a rappresentare valori omogenei e chiaramente definiti. Art. 11 Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite cui si fanno in qualità di sostituto d imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, nonché la somma somministrata al cassiere interno. Esse sono indicate cumulativamente per tutte le UPB alle fine delle sezioni delle entrate e delle uscite. Art. 12 Contributi L Accademia può ricevere contributi dallo Stato, da soggetti pubblici e privati italiani e stranieri per lo svolgimento di attività rientranti fra i propri compiti istituzionali fra le quali l istituzione di borse di studio o di ricerca, le attività di produzione artistica, l organizzazione di mostre, attività museali, congressi, corsi, conferenze e seminari, la stampa di pubblicazioni, l organizzazione di programmi di collaborazione con ricercatori italiani o stranieri o con Università e Centri di Ricerca, l organizzazione di programmi educativi o divulgativi. L Istituto può chiedere contributi per quote di iscrizione ai congressi, convegni, corsi ed altre manifestazioni che esso organizza. Il Consiglio di Amministrazione determina i contributi a carico degli studenti per una più efficace fruizione dei servizi dell Istituto. Art. 13 Fondo di riserva per le spese impreviste E iscritto nel preventivo finanziario gestionale un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l esercizio; l ammontare del fondo di riserva non può superare il tre per cento delle uscite correnti complessivamente previste. Sul capitolo, di cui al comma primo, non possono essere emessi mandati di pagamento. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti dal Direttore Amministrativo, incaricato ex D.L.vo n. 132/03, con apposito provvedimento entro e non oltre il 30 novembre. Art. 14 Contenuto del bilancio Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli iniziali, relativi all esercizio in corso, evidenziando, altresì, in apposita colonna, quelli già definiti, nel bilancio consuntivo dell anno solare precedente, l esercizio cui lo stesso bilancio di previsione si riferisce; le spese indicate devono essere contenute, nel loro complessivo

7 ammontare, entro i limiti delle entrate previste in maniera che il bilancio risulti in equilibrio. Ai soli fini del conseguimento dell equilibrio si può tener conto del presunto avanzo di amministrazione di cui all art. 17. I trasferimenti del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca non possono essere iscritti in misura superiore a quella dei corrispondenti assegnati per l anno in corso, salvo che non vi sia già stato comunicato l importo stabilito per il nuovo anno finanziario. Art. 15 Avanzo o disavanzo di amministrazione Nel Bilancio di previsione la prima posta, sia dell entrata che della spesa, è preceduta dall indicazione dell avanzo di amministrazione ed, in ultima posta, del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Al Bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce (All.4). Nella predetta tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell avanzo effettivamente realizzato. Nell ipotesi di disavanzo presunto, il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella delibera di approvazione del bilancio di previsione, i criteri adottati per assorbire detto disavanzo. Nel caso di maggiore accertamento in sede consuntiva del disavanzo di amministrazione, rispetto a quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve adottare i provvedimenti necessari ad eliminare gli effetti dello scarto. Eventuali economie inserite nella tabella di cui sopra derivanti da finanziamenti che, per definizione dell Ente erogatore, devono ritenersi vincolati andranno riutilizzate nella competenza dell esercizio cui si riferisce il bilancio, nel rispetto dei vincoli stessi. Art. 16 Assestamento, variazioni e storni di bilancio Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione, verifica le disponibilità finanziarie dell Istituto, nonché, su relazione del Presidente e del Direttore, lo stato di attuazione dei progetti e delibera l eventuale assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione. Al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, il Direttore amministrativo predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti. Qualora sia necessario effettuare, nell ambito delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione ad una medesima Unità Previsionale di Base (IV livello Categoria), assestamenti compensativi questi vengono effettuati con disposizione del Direttore o del Presidente nell ambito delle competenze di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 132/2003 e con il visto del Direttore Amministrativo. Le variazioni compensative fra diverse Unità Previsionali di Base di diverso livello ovvero la modifica delle medesime, a seguito di modifiche apportate ai programmi da parte del Consiglio di amministrazione, compreso l impiego o il riassorbimento della

8 differenza del risultato di amministrazione accertato rispetto a quello presunto, vengono effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di amministrazione. In caso di motivata necessità e urgenza, le variazioni possono essere adottate con disposizione del Presidente e sottoposte a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile. Le variazioni di bilancio inerenti i capitoli relativi a progetti, contratti o convenzioni che rientrano nelle competenze didattiche affidate in via esclusiva al Direttore, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 132 del 28/2/2003, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere del Consiglio Accademico. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui ai commi precedenti sono inviate entro dieci giorni dall approvazione al Ministero dell Istruzione Università e Ricerca, corredate del parere preventivo del Collegio dei Revisori. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. Durante l ultimo mese dell esercizio finanziario non possono essere adottati i provvedimenti di variazione al bilancio, di cui al comma 2, salvo casi eccezionali da motivare. Art. 17 Attività economica Partita IVA L Accademia può svolgere, accanto all attività istituzionale, anche attività commerciale, ai sensi dell art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della detrazione dell IVA corrisposta per l acquisto dei beni e servizi occorrenti per l espletamento dell attività commerciale stessa, saranno evidenziate con esattezza le operazioni che danno diritto alla detrazione medesima. A tal fine, nel bilancio di previsione sono istituiti appositi capitoli per le attività rilevanti agli effetti dell IVA; a fronte delle entrate e delle uscite allocate nei suindicati capitoli vengono registrati, rispettivamente, le vendite o corrispettivi e gli acquisti, che hanno rilevanza ai fini dell imposta sul valore aggiunto i cui importi devono trovare precisa corrispondenza nei registri IVA, di cui al titolo secondo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 18 La relazione programmatica del Presidente La relazione programmatica del Presidente, di cui al precedente art.7 comma 4, descrive le scelte strategiche dell Accademia, delineate dai competenti organi, da intraprendere o sviluppare nell arco temporale oggetto di programmazione. Espone inoltre il quadro economico generale, indica gli indirizzi di gestione e dimostra le coerenze e le compatibilità tra gli obiettivi, le risorse e le specifiche finalità dell Istituto. Per la parte delle entrate, la relazione programmatica comprende inoltre una descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità e gli eventuali vincoli di acquisizione. Per la parte delle spese, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione amministrativa.

9 La relazione programmatica è corredata della dotazione organica del personale e della programmazione delle assunzioni, anche con forme contrattuali flessibili, che si intende avviare nel periodo di riferimento. Art. 19 Bilancio finanziario pluriennale Al bilancio di previsione è allegato un bilancio finanziario pluriennale, formulato in termini di sola competenza. Il bilancio pluriennale ha una durata di norma uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato ed è destinato a dimostrare il prevedibile andamento finanziario negli esercizi successivi a quello di riferimento. Non ha valore autorizzativo. Il bilancio pluriennale presenta un articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale ed è aggiornato annualmente in occasione del bilancio di previsione. Esso non è soggetto ad approvazione. Art. 20 Relazione del Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori, nei termini previsti per l approvazione del bilancio di previsione, redige sullo stesso un apposita relazione, proponendone o meno l approvazione. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l Accademia di Macerata intende realizzare ed, in particolare, sull attendibilità delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall Istituto, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. CAPO III ENTRATE Art. 21 Accertamento delle entrate E accertata l entrata quando l amministrazione dell Accademia appura la ragione del suo credito e la debitrice in base ad idonea documentazione; tale entrata viene iscritta nei capitoli di bilancio come competenza dell esercizio finanziario per l ammontare del credito che viene a scadenza entro il 31 del mese di dicembre; viene, inoltre, annotata nelle apposite scritture, con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio, da parte dell Ufficio di Ragioneria. Le entrate accertate e non riscosse, entro il 31 dicembre, costituiscono residui attivi del patrimonio dell Accademia. Art. 22 Controllo contabile

10 Il Responsabile dell Ufficio di ragioneria è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell andamento delle spese. Il Responsabile dell Ufficio di ragioneria attesta al Direttore Amministrativo la copertura degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti e, quando occorre, anche in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata correlati. Il Responsabile dell Ufficio di ragioneria segnala tempestivamente al Direttore amministrativo i fatti che, secondo la sua valutazione, possano compromettere gli equilibri di bilancio. Il Responsabile dell Ufficio di ragioneria rimette, con sua nota, al Direttore amministrativo gli impegni che non abbiano la necessaria copertura finanziaria. Il Direttore amministrativo, previa autorizzazione dal C.d.A., con atto motivato può ordinare che gli impegni abbiano comunque corso; dell ordine è data notizia scritta al Collegio dei Revisori. Art. 23 Gestione delle entrate La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell accertamento, della riscossione e del versamento. Art. 24 Accertamento L accertamento costituisce la prima fase di gestione dell entrata con cui l Istituto, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. Art. 25 Riscossione delle entrate Istituto di credito riscuote le entrate e lo stesso gestisce il servizio di cassa, nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione dei cui all art. 39, mediante ordinativi di incasso emessi dall Accademia; le somme introitate a mezzo conti correnti postali devono affluire con frequenza non superiore al trimestre al medesimo Istituto di credito; le somme, invece, introitate direttamente all Accademia sono annotate su appositi registri e versate, entro trenta giorni, all Istituto cassiere tramite l emissione di ordinativo di incasso. E data unica possibilità di pagamento di spese attraverso la banca cassiera. Art. 26 Ordinativi di incasso Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, sono firmati Presidente o da suo delegato, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, e controfirmato dal Direttore dell ufficio di Ragioneria. L ordinativo contiene le seguenti indicazioni: Esercizio finanziario;

11 Capitolo di bilancio cui è riferita l entrata distintamente per residui o competenza; Nome e cognome o denominazione del debitore; Causale della riscossione; Importo in cifre ed in lettere; Eventuali vincoli di destinazione delle somme; Data di emissione. L Istituto cassiere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell Istituto, la riscossione di ogni somma versata in favore dell Istituto anche senza la preventiva emissione di ordinativo d incasso. In tale ipotesi l Istituto cassiere ne dà immediata comunicazione all Istituto richiedendone la regolarizzazione. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui. Gli ordinativi d incasso, registrati cronologicamente nell apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata, prima di inviarli all Istituto cassiere, qualora non riscossi entro l ultimarsi dell esercizio finanziario, vengono restituite dalla banca cassiera all Accademia per la riscossione in conto residui. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dell esercizio successivo e nelle attività dello stato patrimoniale. La riscossione dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti. Art. 27 Versamento Il versamento costituisce l ultima fase dell entrata e viene effettuato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Art. 28 Fasi della spesa ed assunzioni di impegni CAPO IV USCITE Le fasi dell impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento seguono la fase della gestione delle spese. Sono impegni ex se le somme dovute ai creditori in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido; gli impegni non possono superare l ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. Gli impegni di spesa sono assunti esclusivamente dal Direttore amministrativo,incaricato ai sensi del D.P.R. 132/03, nei limiti degli stanziamenti di competenza autorizzati dal Consiglio di amministrazione e sono successivamente trasmessi all Ufficio di ragioneria per il seguito di competenza. Per gli impegni di spesa, non frazionabili per lo stesso oggetto, superiori ad un importo che dovrà essere stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sarà necessaria l autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

12 Gli impegni si riferiscono esclusivamente all esercizio finanziario in corso ad eccezione per quelli relativi a: spese in conto capitale ripartiti in più esercizi finanziari; spese per l estinzione di mutui; spese correnti indispensabili per assicurare la continuità del servizio ed a carico dell esercizio finanziario successivo; spese per affitti ed altre spese continuative e ricorrenti, riconosciute necessarie, per le quali l impegno è a carico di più esercizi finanziari. Gli stanziamenti riferiti a spese in conto capitale, quelli finalizzati in forza di legge, o da atti contrattuali, o convenzionali, nonché da delibere del C.d.A., che non risultino formalmente impegnati alla chiusura dell esercizio finanziario, sono reiscritti in aggiunta agli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dell esercizio successivo. Gli stessi stanziamenti possono essere utilizzati anche prima della approvazione del conto consuntivo sulla base di apposita delibera del Consiglio di amministrazione. Dopo la chiusura dell esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell esercizio scaduto. Qualora risultasse una differenza tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata essa costituisce economia di spesa; invece, le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell esercizio finanziario costituiscono residui passivi ed entrano a far parte delle passività del conto patrimoniale. Art. 29 Registrazione degli impegni di spesa L ufficio di Ragioneria provvederà alla registrazione degli impegni per la spesa effettivamente assunta, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione della pertinente unità contabile. Art. 30 Liquidazione della spesa. La liquidazione della spesa, ossia la determinazione dell esatto importo e la individuazione del creditore, è fatta dall ufficio di ragioneria dopo l accertamento dell esistenza dell impegno e la verifica ex art. 34 della regolarità della fornitura dei beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. L attestazione della liquidazione, corredata dei necessari riferimenti, è apposta dal Responsabile dell Ufficio di Ragioneria direttamente sui documenti fiscali nel caso di forniture o prestazioni commerciali. Art. 31 Ordinazione della spesa Mediante l emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, è ordinato il pagamento della spesa e gli stessi mandati sono consegnati all Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento vengono firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo sostituto, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato e controfirmati dal Responsabile dell ufficio di ragioneria. Nei mandati di pagamento devono essere presenti le seguenti voci: 1. esercizio finanziario;