CITTÀ DI SAN MARCO IN LAMIS PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI COMUNALI PER USO ABITATIVO A SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI



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7. Di non aver beneficiato nell anno 2015 da nessun altro Ente di contributi in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI COMUNALI PER USO ABITATIVO A SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI Approvato con Delibera Consiglio Comunale n 49 del 9 luglio 2012 1

Art. 1 1. Nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione, il Comune, anche in attuazione dell art. 7 e successivi del vigente Regolamento Unico per l Accesso approvato con Delibera Consiliare n 28 del 31 MARZO 2010, al fine di concorrere al soddisfacimento dei bisogni primari della persona e tra questi quello abitativo nei confronti dei soggetti e delle categorie socialmente deboli, in precarie condizioni sociali ed economiche e dei soggetti meno abbienti, con il presente regolamento disciplina le forme di ausilio e di aiuto abitativo a carattere precario e temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza. Per tutti gli altri soggetti si seguono i criteri previsti dalla L.R. 54/84 Art. 2 1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento il Comune attua l assistenza abitativa mediante: a) - Assegnazione in locazione di un alloggio comunale con canone mensile ridotto; b) - Assegnazione in uso gratuito di un alloggio comunale; Art. 3 1. Per l assegnazione in locazione degli alloggi comunali, di cui alla lettera a) del precedente art. 2, il corrispettivo di affitto è commisurato in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel precedente anno con l applicazione delle percentuali di cui all art. 7 e successivi del citato Regolamento Unico per l Accesso. Art. 4 1. L affittuario degli alloggi, di cui al precedente art. 3, entro il 30 giugno di ogni anno è obbligato a produrre all Ufficio Servizi Sociali idonea documentazione e/o autocertificazione relativa alla condizione economica del precedente anno dell intero nucleo familiare, per l individuazione della fascia reddituale, la correlata percentuale dell eventuale riduzione del canone e l adeguamento del canone sulla base degli indici ISTAT. 2. In caso di omessa presentazione nel termine inderogabile di cui al precedente comma, il corrispettivo del canone per il periodo successivo verrà determinato senza alcuna riduzione. 3. Il relativo canone, allorché l affittuario produca oltre il 30 giugno la documentazione prevista dal comma 2, verrà rideterminato con le corrispondenti riduzioni dal secondo mese successivo alla presentazione. 4. L Ufficio dei Servizi Sociali può inviare questionari per la richiesta di dati e notizie, informazioni e documenti rilevanti per l applicazione delle riduzioni di canone di cui al presente articolo. 5. La mancata risposta ai questionari ed il rifiuto ad esibire documenti, entro i termini fissati, comporta la decadenza automatica ipso jure del diritto ai benefici richiesti e/o già concessi. 6. Nel caso in cui dovesse accertarsi, anche successivamente, la mancanza dei requisiti per la riduzione del canone si procederà al recupero delle riduzioni, aumentate degli interessi legali e l applicazione della sanzione amministrativa di 103,29, fatti salvi le responsabilità penali e la revoca del beneficio concesso. 2

Art. 5 1. La concessione in uso gratuito, di cui alla lettera b) dell art. 2, degli alloggi comunali è rivolta nei confronti delle persone fisiche costituenti unico nucleo familiare, anche di fatto, interamente residenti nel territorio comunale da oltre un quinquennio, che versano in disagiate condizioni economiche e sociali, disoccupati o occupati in via saltuaria e discontinua e che si trovino nelle seguenti condizioni: a) - occupino in locazione a scopo abitativo unità immobiliari adattate ad abitazioni improprie, quali magazzini, soffitte, garages, e/o nei cui confronti siano in corso procedure di rilascio di sfratto esecutivo per morosità e/o si ritrovino senza alloggio; b) - tutti i componenti familiari, anche conviventi: non possiedano beni immobili e diritti reali su unità immobiliari di qualsiasi natura e genere; non abbiano redditi propri, di natura stabile e continuativa, di ammontare complessivo lordo superiore ad 2.500,00; 2.La fruizione di concessione in uso gratuito di un alloggio comunale comporta automaticamente l esclusione del soggetto e dei suoi componenti familiari da qualsiasi altra forma di assistenza economica erogabile dal Comune per tutto il periodo di fruizione dell assistenza abitativa gratuita. I relativi atti di concessione vanno trasmessi all Ufficio dei Servizi Sociali ed al Servizio Finanziario per gli opportuni controlli. Art. 6 1. Per usufruire delle agevolazioni previste nel presente regolamento, i soggetti interessati debbono produrre al Comune apposita istanza in carta semplice, corredata da idonea documentazione e/o autocertificazione relativa alla condizione reddituale dell intero nucleo familiare e dell eventuale impossidenza di beni immobili. 2. Le relative istanze verranno esaminate dall Ufficio Servizi Sociali, previo gli accertamenti ed i controlli contemplati nel presente regolamento, e la relativa valutazione per l assegnazione verrà stilata sulla base dei punteggi che seguono: a) - Composizione nucleo familiare: N 2 unità punti 1 N 3 unità punti 2 N 4 unità punti 3 N 5 unità punti 4 N 6 unità punti 5 N 7 unità punti 5 b) - Situazione reddituale: Inferiore ad Euro 2.500,00 punti 5 Tra Euro 2.501,00 ed Euro 5.200,00 punti 4 Tra Euro 5.201,00 ed Euro 7.750,00 punti 3 Tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.300,00 punti 2 Tra Euro 10.301,00 ed Euro 12.400,00 punti 1 c) - Sfrattati giudiziari, con sentenza esecutiva: punti 4 3. L ufficio dei Servizi Sociali, sulla base della valutazione, proporrà alla Giunta Comunale l atto d indirizzo per la concessione in locazione con relativo schema di contratto ovvero in uso gratuito dell alloggio comunale. 3

Art. 7 1. Al Servizio di Assistenza Sociale ed al Comando di Polizia Locale, coadiuvati dal personale degli Uffici Tecnici, sono demandati tutti i compiti di accertamento, controllo e verifica che accerteranno la sussistenza del diritto ai benefici, previsti nel presente regolamento, mediante controlli sistematici ed assumendo tutte le informazioni circa: a) - i componenti del nucleo familiare dell interessato, i conviventi, i soggetti occupanti l alloggio ed i coabitanti di fatto; b) - la condizione reddituale dei medesimi; c) - il relativo tenore di vita; d) - la disponibilità e la titolarietà di beni immobili di qualsiasi natura e consistenza, ubicate anche al di fuori del territorio comunale; e) - il possesso di autovetture, motocicli, natanti, elettrodomestici e macchinari non di uso corrente; f) - depositi bancari, titoli di Stato o di Borsa 2. I predetti Uffici hanno il potere di inviare questionari per la richiesta di dati e notizie, informazioni e documenti rilevanti per l applicazione dei benefici previsti nel presente regolamento. 3. La mancata risposta ai questionari ed il rifiuto ad esibire documenti, entro i termini fissati, comporta la decadenza automatica ipso jure del diritto ai benefici richiesti e/o già concessi. 4. Nel caso in cui dovesse accertarsi, anche successivamente, la mancanza dei requisiti è applicabile la norma di cui al comma 6 dell art. 4. Art. 8 1. Gli alloggi vengono assegnati con disposizione dirigenziale per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza, e comunque con durata non superiore ad anni 2. In circostanze eccezionali l ufficio competente può autorizzare la proroga annuale dei contratti scaduti quando il perdurare delle cause che hanno determinato la presentazione della domanda degli assegnatari non consenta soluzioni alternative. 2. L assegnazione di unità abitative agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria. 3. Salvo particolari situazioni contingenti non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento (oltre due persone a vano utile). 4. In sede di assegnazione l Ufficio procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l accoglimento della domanda; l avente diritto all assegnazione sarà invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a presentare idonea documentazione. Per il requisito del reddito si applica il limite vigente al momento della verifica. 5. Eventuale mutamento dei requisiti previsti per l accesso o la mancata presentazione della documentazione richiesta determinerà l esclusione d Ufficio del richiedente dalla graduatoria, previa comunicazione all interessato. 6. Il mutamento dei requisiti che hanno determinato l attribuzione di punteggio comporterà la cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni e la conseguente modifica della graduatoria stessa. 7. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con esclusione dalla graduatoria. 8. Il Dirigente dell Ufficio Patrimonio, sulla base del provvedimento di assegnazione provvisoria, provvede alla convocazione dell assegnatario per la stipula del contratto e la consegna dell alloggio. 4

9. L alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. L inosservanza di quanto specificato comporta la decadenza dell assegnazione. 10. L assegnatario ha l obbligo di presentare la domanda per l assegnazione di alloggio E.R.P. al primo bando utile, l inosservanza di quanto precede comporta la decadenza dell assegnazione provvisoria. Art. 9 1. L annullamento dell assegnazione viene disposto mediante provvedimento dirigenziale nel caso di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi; 2. La decadenza dell assegnazione viene dichiarata qualora l assegnatario: a. non sia più in possesso dei requisiti reddituali di cui alla L.R. n. 54/84, e abbia titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località come previsto dall art. 6 del presente Regolamento, che hanno determinato l assegnazione provvisoria; b. non abbia preso possesso entro 30 giorni dell alloggio assegnato; c. abbia ceduto in tutto o parte dell alloggio assegnato; d. non abiti stabilmente l alloggio o ne muti la destinazione d uso; e. abbia adibito l alloggio ad attività illecite; f. sia moroso da almeno 2 mesi nel pagamento del canone di locazione per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico/sociale; g. ospiti, anche temporaneamente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare presente al momento dell assegnazione provvisoria; h. ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza; i. non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di San Marco in Lamis; L annullamento o la decadenza dell assegnazione avviene attraverso provvedimento del Dirigente del settore competente con le modalità previste dalle normative vigenti. Art. 10 In prima applicazione del presente regolamento, allo scopo di consentire agli attuali occupanti degli alloggi comunali di poter usufruire delle nuove norme afferenti la concessione in uso gratuito o con canone mensile ridotto, viene disposto che i medesimi, previo avviso da notificarsi, possono inoltrare apposita istanza, improrogabilmente entro 180 (centottanta) giorni dalla esecutività del presente, tendente ad ottenere il riconoscimento del suddetto beneficio. 5