REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI



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REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale, organizzativa e contabile prevista dall articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, regola gli aspetti amministrativi della gestione secondo un approccio mirato a garantire il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di efficienza. Questo Regolamento non riporta quanto già disciplinato da leggi e decreti e dallo Statuto dell Associazione. Titoli I.Organizzazione II. Sistema informativo contabile III. Controlli interni ed esterni IV. Procedura acquisti V. Carta dei servizi VI. Delega dei poteri di firma VII. Servizio di cassa interno VIII. Acquisto, cessione e locazione di immobili Articolo 1 Organizzazione 1. L Associazione adotta un modello di organizzazione funzionale alle sue finalità. Il modello agevola ogni utile intervento migliorativo e crea i presupposti per la costituzione e l aggiornamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo, finalizzati ad assicurare un costante miglioramento della gestione in termini di affidabilità, di efficacia e di efficienza. 1

Articolo 2 Sistema informativo contabile 1. L Associazione adotta un sistema informativo contabile basato sui principi della contabilità economico-patrimoniale. 2. Allo scopo di assicurare la completezza e la correttezza della rappresentazione contabile dei fatti gestionali, è elaborato il manuale delle procedure operative contenente le regole di: a. svolgimento delle attività nell ambito dei processi; b. attivazione dei controlli ordinari e di quelli previsti dal modello organizzativo adottato dall Associazione. 3. Il sistema informativo contabile, al fine di assicurare visibilità e trasparenza alla gestione delle attività istituzionali e funzionali, prevede i seguenti strumenti di rappresentazione quantitativa e qualitativa dei fatti gestionali. a) La contabilità generale. Nell osservanza di quanto disposto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, costituisce un sistema coordinato di scritture degli eventi economici e finanziari, per giorno, e la determinazione periodica del risultato economico d esercizio e dei fondi statutari; si basa sulla rilevazione dei fatti di gestione. b) Il controllo di gestione. Sulla base della contabilità analitica ha lo scopo di rilevare i costi dei servizi e dei processi aziendali, i risultati economici particolari e di misurare, mediante indicatori specifici, l economicità dei processi. c) Il budget. E lo strumento di programmazione annuale nell ambito dei piani strategici pluriennali. Dà evidenza delle risorse finanziarie da impiegare nei progetti di mantenimento e di miglioramento delle attività. d) Il reporting. E l insieme dei rapporti informativi infrannuali a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione; è costituito da relazioni di analisi delle informazioni quantitative e qualitative di origine contabile e non contabile; evidenzia la misura del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai processi e analizza gli scostamenti tra budget e consuntivi. 2

e) Il bilancio di previsione. E lo strumento, alimentato dal budget, che sviluppa il conto economico e il piano degli impieghi e investimenti,dell esercizio successivo e del preconsuntivo dell esercizio corrente. f) Il bilancio d esercizio. E redatto nell osservanza di quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, adattato alla natura dell attività svolta dall Associazione. E composto dai seguenti documenti: i. lo stato patrimoniale; ii. il conto economico; iii. la nota integrativa; iv. la relazione sulla gestione; v. i rendiconti finanziari. Articolo 3 Controlli interni ed esterni 1. Il sistema informativo contabile della gestione è sottoposto alla revisione annuale indipendente e al controllo dell internal auditor. 2. L internal auditor valuta e assicura l adeguatezza, l applicazione e il miglioramento del manuale delle procedure operative e l osservanza del modello organizzativo adottato. Articolo 4 Procedura acquisti 1. L Associazione adotta un Regolamento per l acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ai sensi dell articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Articolo 5 Carta dei Servizi 3

1. L Associazione adotta un codice di autoregolamentazione che fissa gli obiettivi di efficienza e di efficacia dei processi gestionali. Ciò al fine di garantire la qualità dei servizi prestati agli associati e degli adempimenti verso i soggetti interni ed esterni che hanno rapporti con l Associazione. Articolo 6 Delega dei poteri di firma 1. L Associazione adotta un sistema di delega dei poteri di firma, volto ad assicurare la flessibilità operativa e un adeguato controllo sugli atti. 2. Il Consiglio di amministrazione determina le deleghe ad autorizzare le spese e a contrarre obbligazioni in nome e per conto dell Associazione, secondo il valore e/o la tipologia di spesa, con il vincolo al rispetto del budget e del bilancio di previsione e dei seguenti limiti massimi per ciascuna spesa: a. di qualsiasi tipologia, direttore generale, euro 2.000,00; b. in conto capitale e acquisto di beni e servizi, presidente, euro 50.000,00; c. servizi professionali, presidente, euro 20.000,00. 3. Sono autorizzati ad operare sui conti correnti e sui conti titoli dell Associazione il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore della previdenza, o i loro delegati, a doppia firma abbinata. Si astiene dalla firma dei mandati di pagamento il dirigente che ha autorizzato la spesa. Articolo 7 Servizio di cassa interno 1. Per le piccole spese d importo unitario non superiore a 1.000,00 euro, è istituito un servizio di cassa interno. 2. Il cassiere e il sostituto cassiere sono nominati dal direttore generale. 3. Il servizio di cassa interno è dotato di un fondo di euro 5.000,00, che può essere modifcato con delibera del Consiglio di amministrazione in relazione alle esigenze di funzionamento. 4

4. Il fondo viene reintegrato durante l esercizio con disposizione del direttore generale e previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Articolo 8 Acquisto, cessione e locazione di immobili 1. Gli acquisti di immobili, le sottoscrizioni e gli acquisti di quote di fondi immobiliari e i conferimenti di immobili a fondi immobiliari sono deliberati dal Consiglio di amministrazione a seguito di trattativa privata sulle proposte pervenute e congruite dall apposita Commissione consiliare e previa stima di un esperto indipendente e nel rispetto della normativa vigente. 2. Le vendite di immobili sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a seguito di procedura di offerta al pubblico e, nel caso in cui tale procedura non abbia dato esito, a seguito di trattativa privata sulle proposte pervenute e congruite dall apposita Commissione consiliare e previa stima di un esperto indipendente. 3. Le locazioni di immobili sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a seguito di trattativa privata sulle proposte pervenute e congruite dall apposita Commissione consiliare. Articolo 9 Investimenti mobiliari 1. Gli investimenti in valori mobiliari diversi dai fondi immobiliari sono effettuati mediante mandati di gestione o direttamente. 2. Gli investimenti in valori mobiliari effettuati mediante mandati di gestione sono effettiuati secondo la relativa disciplina contrattuale. 3. Gli investimenti in valori mobiliari effettuati direttamente dall Associazione sono deliberati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle proposte valutate dall apposita Commissione consiliare. 5

Articolo 10 Abbandono dei crediti in sofferenza e d esiguo importo e delle somme prescritte 1. I crediti dell Associazione ancora esigibili in sofferenza devono essere contabilmente ridotti o eliminati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, quando: a) l azione di recupero risulta non conveniente; b) l azione di recupero non risulta possibile; c) è stata sottoscritta una transazione per il recupero parziale del credito. 2. I crediti ancora esigibili dell Associazione d importo inferiore a 20,00 euro possono essere contabilmente eliminati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. 3. L elenco dei crediti ridotti o eliminati viene fornito con periodicità trimestrale al Collegio dei Sindaci. 4. I crediti a suo tempo vantati dall Associazione e non più esigibili a seguito di intervenuta prescrizione devono essere contabilmente eliminati. Articolo 11 Controllo contabile 1. Il controllo contabile è esercitato dal soggetto incaricato della revisione contabile e della certificazione di cui all articolo 15, comma 4, dello Statuto, secondo la disciplina vigente per l Associazione. 6